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ABBECEDARIO

MATERNITA’ 

TUTELA DELLE LAVORATRICI DELLA  POLIZIA MUNICIPALE

 

Grazie all’art. 14 della legge 53/2000 è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla polizia municipale durante la gestazione.  Fermo restando quant’ altro previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n.1204 e succ.ve mod.ni

 

Legge n. 53/2000 Articolo 14 

Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

 

 

LEGGE 7 agosto 1990 n. 232

COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA.

Articolo 13.  Tutela delle lavoratrici madri.

E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla polizia di stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , per il personale della polizia di stato sono devolute al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 338 .

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria.