SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
TUTELA DELLE
LAVORATRICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Grazie all’art. 14 della legge
53/2000 è vietato adibire al lavoro operativo
le appartenenti alla polizia municipale durante la gestazione. Fermo restando quant’ altro previsto dalla
legge 30 dicembre 1971, n.1204 e succ.ve mod.ni
Legge n. 53/2000 Articolo 14
Estensione di norme a
specifiche categorie di lavoratrici madri
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di
polizia municipale.
LEGGE 7 agosto 1990 n.
232
COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA.
Articolo 13. Tutela delle lavoratrici
madri.
E' vietato adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla polizia di stato durante la gestazione fermo
restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ,
per il personale della polizia di stato sono devolute al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato
disposto dell'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e
dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1982, n.
338 .
1-bis.
La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al
personale femminile del corpo di polizia penitenziaria.