Definizione di Organizzazione di Volontariato
adottata nella Rilevazione FIVOL 1997

Per organizzazione di volontariato si intende:
un gruppo di volontari, operante in Italia, dotato di una struttura organizzativa, di una propria autonomia e identità e strutturato per operare con continuità a favore di terzi.

In altri termini, l’unità di analisi considerata, corrisponde a quel soggetto collettivo dotato dei seguenti criteri organizzativi e distintivi:

a) un livello minimo di strutturazione interna, con una composizione di almeno 5 persone, una definizione degli obiettivi e dei valori condivisi tramite un documento scritto o la chiara identificazione del gruppo; la presenza di un responsabile riconosciuto come tale e l’esistenza di un riferimento logistico (un indirizzo) del gruppo o di un suo referente;

b) persegue gli obiettivi della propria azione in modo continuativo (con almeno un anno di operatività effettiva) non sporadico e non strumentale ad altre finalità (educative, di acquisizione di competenze e professionalità);

c) esplica la propria azione con autonomia decisionale, anche se in accordo con la programmazione di altro soggetto pubblico o privato;

d) realizza i propri obiettivi attraverso personale totalmente o prevalentemente composto da soggetti volontari (almeno per quanto concerne il gruppo operativo) che si impegnano spontaneamente e gratuitamente;

e) è soggetta all'obbligo della non distribuzione di eventuali profitti ai propri soci o ai membri degli organi direttivi;

f) orienta la propria azione in Italia per la promozione e l’incremento della solidarietà nazionale e internazionale. Le organizzazioni non governative (ONG) e i gruppi missionari rientrano nella definizione solo se la loro attività non è esclusivamente finalizzata ad interventi nei Paesi in via di Sviluppo ma costantemente rivolta anche in Italia a sostegno di extracomunitari o di altri destinatari o alla realizzazione di attività di educazione alla mondialità (interventi nelle scuole, momenti ricorrenti di sensibilizzazione e divulgazione sui temi del rapporto Nord-Sud del mondo) non finalizzate all’esclusiva raccolta di fondi.

g) opera solidaristicamente o direttamente a favore di terzi in stato di svantaggio, di bisogno o di non riconoscimento dei diritti, oppure per la qualità della vita della popolazione generale o di una specifica porzione di essa a rischio di disagio o appartenente ad area caratterizzata da degrado con una finalità di utilità sociale. E quindi per il miglioramento del benessere collettivo come nel caso della tutela di beni culturali o del patrimonio naturale e ambientale (difesa o recupero di tali beni a vantaggio di collettività che ne rischiano o subiscono la perdita). Al contrario, non opera ad esclusivo vantaggio dei soci o membri del gruppo. Alcune organizzazioni che perseguono scopi prioritariamente associativi rientrano nella definizione di organizzazione di volontariato quando attuano in modo programmato, strutturato e continuo interventi di solidarietà a favore di terzi. È il caso di realtà come l’AGESCI, delle unità operative delle ACLI e dell’ARCI, ma anche di associazioni di autotutela aperte all’esterno e rappresentative della generalità dei soggetti presso gli Enti locali e i servizi pubblici (es. Associazioni di familiari dei malati di mente).

h) costituisce un’unità operativa, un gruppo di base, anche se può svolgere, seppure non esclusivamente, funzioni di coordinamento (secondo livello).

Non costituiscono invece criteri di inclusione-esclusione:

a) la forma costitutiva (possono essere allo stato nascente, semplici di fatto, istituite con atto notarile, o con personalità giuridica);

b) l’iscrizione o meno al Registro regionale del volontariato.

In sostanza la definizione di organizzazione di volontariato adottata dai ricercatori coincide nella sostanza con quella introdotta con la legge 266/1991 che, come è noto, privilegia un orientamento solidaristico per la destinazione dei risultati (eterodestinazione). Naturalmente siccome la definizione operativa della legge nazionale è stata diversamente interpretata dalle leggi di attuazione regionali può non esserci coerenza tra la definizione qui assunta e quelle fatte proprie dalle diverse Regioni.

freccia torna indietro