Diritti dell'interessato 1. In relazione al trattamento di
dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso
gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto
indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a ), b ) e
h ); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi,
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e) di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.