LEGGE
n.21 del 15 gennaio 1992
Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea.
(Pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1992, n. 18)
A. Autoservizi pubblici non di linea.
B.
Servizio di taxi.
C.
Servizio di noleggio con conducente.
D.
Competenze regionali.
E.
Competenze comunali.
F.
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea.
G.
Figure giuridiche.
H.
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
I.
Trasferibilità delle licenze.
L.
Sostituzione alla guida.
M.
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
N.
Caratteristiche delle autovetture.
O.
Tariffe.
P.
Disposizioni particolari.
Q.
Abrogazione di norme.
A.
Autoservizi pubblici non di linea.
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono
al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare
e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli
a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta,
natante e veicoli a trazione animale.
B. Servizio
di taxi.
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto
individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza
indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe
sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono
anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero
l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono
idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti
per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe
sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile,
al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza
dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna,
salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il
rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
e alla sicurezza della stessa.
C. Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica
che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene
all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
D. Competenze
regionali.
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro
dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel
redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non
di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative
attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione
integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di
trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio
delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio
degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti,
anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità
ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive
che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione
dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono
stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e
coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
E. Competenze comunali.
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni
singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di
taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio
del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente.
F. Ruolo
dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea.
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso
del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e
dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo
2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24
marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita
commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio
del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica
e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le
regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono
i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il
rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare
attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della
licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato,
o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente
medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono iscritti di diritto nel ruolo.
G. Figure
giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del
libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana
di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come
tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività
di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza
o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
H. Modalità
per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate
dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso,
ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità
in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola
o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo
o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso
il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente, ove esercìti con natanti.
Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità
di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli
o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto
alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di
noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente.
I. Trasferibilità
delle licenze.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite,
su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché
iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono
essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare
del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono
essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione
del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo
6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non
può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima.
L. Sostituzione
alla guida.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte
nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel
ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti
fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato
con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto
alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto,
di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata
legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base
del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può
essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine
non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi,
nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché
iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato
a quello stabilito dalla presente legge.
M. Obblighi
dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare
e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati
con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza
per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni
oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto
dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo
di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento
su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di
taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle
altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente
sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio
con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti
in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari,
ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti
del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto
previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse
da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente
distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza
nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
N. Caratteristiche
delle autovetture.
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro
omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile
il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata
a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno
luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un
numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico"
del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano,
all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno
con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore
recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune
che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo
di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio
di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data
di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione
adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio
con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri
dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono
individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
O. Tariffe.
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato
o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con
tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti
autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base
chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente
è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto
può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione
del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per
la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente.
P. Disposizioni
particolari.
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a
tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano
norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto
di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo
di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere
del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione,
della estensione territoriale e dell'intensità del movimento
turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio
di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito
che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di
taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione
statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle
regioni.
Q. Abrogazione
di norme.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle
norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata
in vigore.
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