FIRENZE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 3264/279 del 21.10.1996)
CAPO
I IL SERVIZIO TAXI
CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA
CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO
CAPO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PROTOCOLLO DINTESA
CAPO
I - IL SERVIZIO TAXI
Art.
1
(Definizione del servizio)
1.Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che
soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
persone nellambito di cui allart. 10.
Art.
2
(Disciplina del servizio)
1.Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente
regolamento.
2.Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate
dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Toscana,
dagli usi e dalle consuetudini.
Art.
3
(Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione)
1.Lesercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità
di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2.Ogni licenza consente limmatricolazione di una sola autovettura.
3.Per lesercizio del servizio taxi, i titolari possono:
a. essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana
di trasporto allalbo delle imprese artigiane previsto dalla legge
n. 443 dell8.8.85;
b. associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative
di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge.
Art.
4
(Condizioni desercizio)
1.In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
*il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciata
da comuni diversi;
*il cumulo della licenza per lesercizio del servizio taxi e dellautorizzazione
per lesercizio del servizio noleggio con conducente anche se rilasciate
da comuni diversi;
2.La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti
allo scopo di certificarne limpiego in servizio taxi.
3.Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza,
il quale può avvalersi, nellesercizio del servizio, della
collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21 del 15.1.92
e del presente regolamento.
4.La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate
dallAmministrazione Comunale.
Art.
5
(Numero delle licenze)
1.Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare,
nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sentito il parere
della Commissione di cui allart. 11.
2.Il Consiglio Comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione
dellimpresa familiare.
Art.
6
(Riconoscibilità delle autovetture)
1.Le
autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi
a quanto previsto dalla vigente normativa.
2.Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul
tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta
"TAXI", conforme alla vigente normativa.
3.Il titolare della licenza è tenuto a dotare lautovettura
dei seguenti contrassegni:
a.sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di
cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante
la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma
del Comune di Firenze (Giglio di colore rosso) ed il numero della licenza
a caratteri neri;
b.al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa
autoadesiva policroma di cui al modello allegato recante la scritta
"TAXI", lo stemma del Comune di Firenze, il numero della licenza;
c.sulle fiancate laterali dellautovettura, con esclusione delle
portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di
superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio
Taxi", il nome della Cooperativa, il numero di telefono e la sigla
della radio;
d.4) I contrassegni e le targhe di cui al comma 3 punti a), b), e c)
dovranno essere del tipo autorizzato dallAmministrazione Comunale.
e.5) Lapposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli,
deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada
e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
Art.
7
(Autovetture di scorta)
1.Su
istanza dei soggetti indicati allart. 3 comma 3 punti b) e c),
lAmministrazione Comunale può concedere agli stessi una
o più licenze denominate "licenze BIS" per limmatricolazione
di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a
disposizione di tutti i tassisti del Comune, impossibilitati ad utilizzare
la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto,
incendio, atto vandalico.
2.Il concessionario della "licenza BIS" assegna lautovettura
nel rispetto dellordine temporale di ricevimento delle richieste
che vengono annotate in apposito registro. Lannotazione consiste
nellindicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo
della richiesta e la durata di utilizzo dellautovettura.
3.Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante
o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente lUfficio
comunale competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente
comma.
4.Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto,
è vietato luso della propria autovettura taxi qualora gli
venga assegnata lauto di scorta con "licenza BIS".
5.Le "licenze BIS", per autovetture di scorta non fanno parte
dellorganico comunale di cui allart. 5 comma 1 della Legge
n. 21 del 15.1.92 e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate
in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
6.Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti
per i taxi di cui allart. 6 comma 3, con una lettera alfabetica
preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
7.Il concessionario del taxi di scorta deve:
a.attivare il servizio entro 90 giorni dallassegnazione della
"licenza BIS".
b.rispettare lordine di precedenza nellassegnazione del
taxi di scorta così come previsto al comma 2.
c.vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
8.Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture
di scorta di applicano le norme del presente regolamento.
Art.
8
(Servizi di taxi multiplo)
1.LAmministrazione comunale, sentito il parere della Commissione
di cui allart. 11, può disporre nel pieno rispetto dellart.
1 della Legge n. 21 del 15.1.92, la realizzazione di servizi di trasporto
di piccoli gruppi di persone denominati "Taxi multipli", espletati
solo dai titolari di licenza taxi di cui allart. 3 comma 3 punto
a),in modo non continuativo nè periodico.
2.Nellatto deliberativo vengono determinati gli aspetti tariffari
relativi al servizio.
Art.
9
(Altri servizi taxi [taxi collettivo, ecc.])
1.Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo ecc.)
realizzato dai titolari di licenza taxi di cui allart. 3 comma
3 punto a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed
integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea in modo non continuativo
e non periodico e nel pieno rispetto dellart. 1 della Legge n.
21 del 15.1.92 e dellart. 28 del regolamento comunale, lAmministrazione
comunale, sentito il parere della Commissione di cui allart. 11
- alla quale per la materia specifica possono essere fatti partecipare
esperti del settore, concordemente individuati, con solo compito consultivo
- predispone lo studio di fattibilità nonchè il conseguente
apposito regolamento.
Art.
10
(Operatività del servizio)
1.Il servizio taxi opera prevalentemente allinterno dellarea
comunale.
2.Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle
aree a ciò destinate dallAmministrazione comunale ed è
consentito solo ai taxi del Comune di Firenze.
3.Il prelevamento dellutenza ovvero linizio del servizio
avviene nel rispetto della normativa vigente.
4.Il prelevamento può avvenire, a richiesta dellutente,
anche allinterno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano
raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge n. 21 del 15.1.92.
5.La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dellutente
avvenga allinterno dellarea comunale, è obbligatoria
per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o
private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale
di Firenze e nelle aree urbane dei comuni limitrofi che abbiano stipulato
con lo stesso le specifiche convenzioni di cui allart. 12.
Art.
11
(Commissione comunale consultiva)
1.Per la valutazione di tutte le problematiche connesse allorganizzazione
ed allesercizio del servizio e allapplicazione del regolamento,
lAmministrazione comunale provvede, entro sei mesi dallapprovazione
del presente regolamento, alla nomina di unapposita Commissione
così composta:
a.Assessore con delega alla Polizia Amministrativa, in funzione di Presidente;
b.Dirigente o suo delegato del S.F. Polizia Amministrativa;
c.Funzionario responsabile del servizio Taxi o suo delegato del S.F.
Polizia Amministrativa;
d.Dirigente o suo delegato del S.F. Traffico e Trasporti;
e.Dirigente o suo delegato del S.F. Turismo;
f.Comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
g.Due rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti rappresentative
a livello nazionale, regionale e comunale e due delle cooperative legalmente
costituite, a rotazione;
h.Rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini
portatori di handicap;
i.Rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente
rappresentative a livello regionale.
2.Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce lordine del
giorno. Alle adunanze può far intervenire altri esperti non componenti
senza diritto di voto.
3.La Commissione delibera con la presenza della metà più
uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4.Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti
giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per
argomento e sottoscritta da almeno sette dei suoi componenti.
5.La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi
deliberanti del Comune.
6.Altresì la Commissione:
a.vigila sullesercizio del servizio e sullapplicazione del
regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
b.promuove indagini conoscitive dufficio o su segnalazione degli
utenti;
c.segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.
7.La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
8.Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto
operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può
avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa
deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti
inevasi.
Art.
12
(Organizzazione e gestione del servizio)
1.Nellorganizzazione del servizio è consentito limpiego
di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi dattesa per
il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta
di trasporto in tutto lambito urbano.
2.Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, lAmministrazione
comunale, sentito il parere della Commissione di cui allart. 11
e ai fini dellart. 22, provvede periodicamente alla stima della
domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio
diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:
a.il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
b.i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
c.le aree di stazionamento.
*Fermo restando quanto stabilito dallart. 10, lAmministrazione
comunale, sentita la Commissione di cui allart. 11, può
stipulare apposita convenzione tariffaria con uno o più comuni
limitrofi.
CAPO
II - LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art.
13
(Requisiti per lesercizio della professione di tassista)
1.Lesercizio della professione di tassista è consentito
ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
a.possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione
professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b.non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere
sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà
personale da parte dellAutorità Giudiziaria;
c.essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa
vigente;
d.aver superato con esito positivo lesame teorico-pratico, di
cui al successivo art. 14;
Art.
14
(Esame teorico-pratico degli aspiranti alla professione di tassista)
1.Gli aspiranti alla professione di tassista ai quali sia stata rilasciata
la licenza a seguito di concorso pubblico o ne abbiano richiesto la
volturazione a seguito del trasferimento della stessa da altro titolare
secondo le modalità previste dallart. 19 devono risultare
idonei allesercizio dellattività mediante il superamento
dellesame teorico pratico di cui al comma 3.
2.Per la valutazione dellidoneità degli aspiranti allesercizio
della professione di tassista, lAmministrazione Comunale provvede
alla nomina di unapposita Commissione così composta:
a.Dirigente del S.F. Polizia Amministrativa o suo delegato, in funzione
di Presidente;
b.Funzionario del S.F. Traffico e Trasporti o suo delegato;
c.Funzionario del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
d.Funzionario del S.F. Gabinetto del Sindaco - Ufficio Esteri o suo
delegato.
3.La Commissione accerta mediante esame, lidoneità degli
aspiranti nella professione di tassista, con particolare riferimento
alla conoscenza:
a.del presente regolamento;
b.dellubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico della
città e delle località limitrofe;
c.delle elementari nozioni di pronto soccorso;
d.dei fondamentali, limitatamente allespletamento del servizio,
per la conversazione di una lingua straniera, a scelta
del candidato tra le seguenti (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo).
4. Il Presidente convoca la Commissione, la quale delibera con la presenza
della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
CAPO
III - LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art.
15
(Concorso per lassegnazione delle licenze)
1.Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso
a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità
del veicolo.
2.Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento
in cui si sono rese disponibile presso il Comune, una o più licenze,
per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3.Per il rilascio di licenze a seguito di concorso lAmministrazione
Comunale nomina unapposita Commissione.
4.I membri della Commissione di cui al comma 3 non possono essere nominati
consecutivamente nella Commissione.
5.Del bando di concorso ne è data adeguata pubblicizazione ai
soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.
241 del 7.8.90.
Art.
16
(Contenuti del bando di concorso)
1.Il bando di concorso per lassegnazione delle licenze taxi deve
contenere le seguenti indicazioni:
a.numero delle licenze da assegnare;
b.requisiti per la partecipazione al concorso;
c.elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento
a punteggio certo da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine
alla semestralità di servizio maturato;
d.elencazione delle eventuali prove desame;
e.indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f.indicazione del termine per la presentazione delle domande;
g.schema di domanda per la partecipazione al concorso;
h.dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing
del veicolo.
Art.
17
Assegnazione e rilascio della licenza)
1.LAmministrazione Comunale, approvata la graduatoria di merito
redatta dalla Commissione di cui allart. 15, provvede allassegnazione
del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
2.Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del
possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dallart.
13 del presente regolamento nonchè al superamento con esito positivo
dellesame di cui allart. 14.
Art.
18
(Validità della licenza)
1.La licenza desercizio ha validità illimitata a condizione
che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio
comunale secondo le modalità indicate dallAmministrazione
Comunale.
2.La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica,
in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla
guida, della permanenza dei requisiti richiesti per lesercizio
della professione di tassista di cui allart. 13 comma 1 lettera
a), b) e c).
3.La vidimazione della licenza è altresì subordinata allaccertamento
dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti
dal vigente Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4.Su richiesta dellUfficio comunale competente e della Polizia
Municipale, lAmministrazione Comunale può disporre verifiche
straordinarie sullidoneità dei mezzi al servizio e sullefficienza
dei tassametri.
5.Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza
previste dalle norme del Codice della Strada ed ai requisiti previsti
dal presente regolamento, lUfficio comunale competente può
concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90
giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6.Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee
allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo
stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto
alla vidimazione della licenza, lAmministrazione Comunale, sentito
il parere della Commissione di cui allart. 11, procede alla sospensione
della licenza, fino allottemperanza di quanto previsto. Trascorsi
180 giorni dallinizio del provvedimento di sospensione, senza
che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le
norme di cui allart. 39.
Art.
19
(Trasferibilità della licenza)
1.Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della
licenza comunale desercizio, per atto tra vivi, in presenza di
almeno una delle condizioni previste dallart. 9 comma 1 della
Legge n. 21 del 15.1.92.
2.Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis
causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti
al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui allart.
13. In caso di mancato accordo tra gli eredi sullindicazione da
parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere
trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo
le modalità previste dallart. 9 comma 2 della Legge n.
21 del 15.1.92.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine
suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3.LAmministrazione Comunale dispone il trasferimento della licenza
per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a.il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata
presso il competente Ufficio comunale;
b.la dichiarazione di successione, qualora sussista lobbligo alla
sua presentazione, deve essere depositata presso il competente Ufficio
comunale unitamente allindicazione delleventuale soggetto
terzo, diverso dallerede, a cui volturare la licenza;
c.il cessionario o lerede devono essere in possesso dei requisiti
di cui allart. 13.
4.Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque
anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere
allacquisizione di una licenza.
Art.
20
(Caratteristiche delle autovetture)
1.Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche
definite dalla vigente normativa.
2.Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in
grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti
portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.
3.In caso di sostituzione dellautovettura, il titolare deve comunicare
allUfficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi
identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. LUfficio
provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite
dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui allart.
6, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione
o di revisione.
Art.
21
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)
1.Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa
per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente
iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione
del titolo.
2.Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti
al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa
attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere
solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3.Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni deve
essere comunicata entro i sette giorni successivi allassenza al
competente Ufficio comunale.
4.I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui allart.
3 comma 3, alladempimento di quanto prescritto dal precedente
comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere
lelenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio,
al competente Ufficio comunale, entro i termini indicati.
Art.
22
(Turni di servizio)
1.I turni di servizio sono stabiliti dallAmministrazione Comunale,
sentito il parere della Commissione di cui allart. 11.
Art.
23
(Comportamento del tassista durante il servizio)
1.Nellesercizio della propria attività il tassista ha lobbligo
di:
a.comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità
in qualsiasi evenienza;
b.effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più
breve e più vantaggioso per lutente in termini economici,
salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione
si rendesse necessaria;
c.consentire loccupazione di tutti i posti per cui il veicolo
è omologato;
d.rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e.prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi
del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
ai sensi dellart. 593 del Codice Penale;
f.comunicare entro 10 giorni allUfficio comunale competente le
eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi
o funzionali del veicolo e le variazioni ai dati identificativi dellautovettura;
g.mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
h.predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo
sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dellutente,
per avaria o incidente;
i.consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine
del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti allinterno
del veicolo;
j.mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo
con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k.rilasciare allutente, se richiesto, la ricevuta attestante il
prezzo pagato per il trasporto;
l.tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dellatto
dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli allutente
che ne faccia richiesta.
m.esporre in modo ben visibile allinterno dellautoveicolo
il contrassegno di cui al modello allegato, contenente il numero della
licenza, il numero telefonico dellufficio comunale a cui rivolgersi
per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e lestratto
delle condizioni tariffarie attualmente in vigore.
n.ultimare la corsa, anche se sia scaduto il terno di servizio.
2.Nellesercizio della propria attività al tassista è
vietato:
a.rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati allart.
27 comma 2;
b.a far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto
il servizio;
c.portare animali propri in vettura;
d.interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi
in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata
forza maggiore e di evidente pericolo;
e.chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata
degli eventuali supplementi;
f.manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro
spento, guasto o privo del piombo di cui allart. 29;
g.rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dellapposito
vano bagagli;
h.rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle
pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i.fumare o mangiare durante lespletamento del servizio;
j.abbandonare anche temporaneamente nelle apposite aree di stazionamento,
tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k.effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
Art.
24
(Comportamento degli utenti)
1.Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a.fumare durante il trasporto;
b.gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c.imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d.pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato,
dintesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo
e danno alle persone, il danneggiamento o limbrattamento della
vettura;
e.pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio
al seguito;
f.pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di
sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g.di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza
di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
h.scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
Art.
25
(Sostituzione temporanea alla guida)
1.I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla
guida del taxi nei seguenti casi:
a.per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b.per chiamata alle armi;
c.per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
d.per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e.nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2.I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono
farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3.Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o lerede
deve essere in possesso dei requisiti di cui allart. 13.
4.Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere
regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare lindicazione
della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto
di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi.
Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione
la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi
anche se stipulati in periodi diversi.
5.Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida
nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza al Sindaco
in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il
sostituto alla guida deve presentare istanza al Sindaco in carta legale
corredata dei documenti necessari.
Art.
26
(Collaborazione familiare)
1.Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi
della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e
degli affini entro il secondo grado, purchè in possesso dei requisiti
di cui allart. 13.
2.Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare
deve essere conforme a quanto previsto dallart. 230/bis del Codice
Civile.
3.Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo
continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dallimpresa
familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività
dimpresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4.Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della
collaborazione di familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta
legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il collaboratore
familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata
dei documenti necessari.
Art.
27
(Interruzione del trasporto)
1.Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente
o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare
un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il
veicolo pagando solamente limporto corrispondente al percorso
effettuato.
2.Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui lutente
dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria
ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è
obbligato allatto del diniego, quanto meno a segnalare lassistenza
della situazione allAutorità competente, direttamente o
tramite la propria centrale radio taxi.
Art.
28
(Criteri per la determinazione delle tariffe taxi)
1.LAmministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui allart.
11, determina con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi,
la sua applicazione nonchè i supplementi tariffari ed il loro
ammontare, nel rispetto della normativa vigente.
2.Per il servizio allinterno del territorio comunale, le tariffe
sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza
in vettura ed alla percorrenza.
3.Per il servizio al di fuori del territorio comunale, la tariffa è
determinata con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa
vigente.
4.Per il servizio esercitato nei territori dei comuni limitrofi che
abbiano stipulato le convenzioni di cui allart. 12, la tariffa
è determinata applicando quanto previsto dalla normativa vigente.
5.La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre
calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
6.In nessun caso è ammesso la determinazione del corrispettivo
del trasporto direttamente concordata tra lutente ed il vettore.
7.In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa
di ritorno.
8.LAmministrazione comunale, sentita la Commissione di cui allart.
11, procede annualmente, entro il primo trimestre alladeguamento
della tariffa tenuto conto dellandamento dellinflazione
reale della città di Firenze.
Art.
29
(Il tassametro)
1.Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro
omologato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere lomologazione
presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno
un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche
del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne
efficienza e lidoneità allimpiego.
2.Sentito il parere della Commissione di cui allart. 11 e previo
esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale
concede lomologazione al prototipo.
3.Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio
taxi, devono essere conformi al prototipo omologato.
4.Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni
vigenti e della Motorizzazione Civile, nella parte superiore del cruscotto,
ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo,
in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. Laccesso
alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con
vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Firenze
e lanno.
5.LUfficio comunale compete dopo averne accertato lesatta
collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento
con un piombo con impresso lo stemma del Comune di Firenze e lanno.
6.Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne
il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente
Ufficio comunale.
7.La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche
con lausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto
funzionamento del tassametro.
8.In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà
interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione;
dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere
sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
9.I soggetti di cui allart. 3 comma 3 possono stipulare apposite
convenzioni con aziende o le officine specializzate per linstallazione,
riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza
è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare
funzionamento dello strumento.
10.I soggetti di cui allart. 3 comma 3, le aziende o le officine
specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni
e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, lora, il
numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso
una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
Art.
30
(Acquisizione della corsa ed uso del tassametro)
1.Nellambito dellesercizio del servizio, la corsa è
acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b.mediante chiamata al telefono dellarea di stazionamento;
c.quando il cliente si presenti direttamente nellarea di stazionamento;
2.Nei modi indicati al comma 1 lettera a) e b), la corsa sarà
acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera
c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3.Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere
acquisita in transito nei modi seguenti:
a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b.quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta
a vista;
4.Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita
dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente
ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve
tempo possibile.
5.Non è consentita lacquisizione della corsa mediante lutilizzo
di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
6.Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
7.I soggetti di cui allart. 3 comma 3 punti b) e c) possono accettare
prenotazioni da parte del cliente al massimo unora prima dellinizio
del servizio.
8.Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dallAmministrazione
comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
9.Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero
- occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto
sulla parte superiore del veicolo.
10.Al termine della corsa, il tassista ha lobbligo di informare
il cliente dellapplicazione di eventuali supplementi dovuti, sul
corrispettivo indicato dal tassametro.
11.E fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dellabitacolo,
in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle
seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.
Art.
31
(Il contachilometri)
1.I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri
generale e parziale.
2.In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere
il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.
Art.
32
(Trasporto persone portatrici di handicap)
1.Il tassista ha lobbligo di prestare lassistenza necessaria
durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita
e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali
supporti (stampelle e simili) e delle carrozzine pieghevoli, occorrenti
alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari
di cui allart. 27 comma 2 ed in quelli in cui è manifestatamente
riconosciuta la presenza di un accompagnatore.
2.Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti
necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato
gratuitamente.
Art.
33
(Responsabilità nellesercizio del servizio)
1.Eventuali responsabilità derivanti dallesercizio della
licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo
collaboratore familiare od al suo sostituto.
Art.
34
(Reclami)
1.Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati
al competente Ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del
caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per ladozione
di eventuali sanzioni amministrative di cui allart. 36.
2.Allinterno di ogni vettura, nella parte posteriore, è
esposto in posizione ben visibile lestratto tariffario contenente
inoltre lindirizzo ed il numero telefonico dellUfficio comunale
competente e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.
CAPO
IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art.
35
(Addetto alla vigilanza)
1.La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento
è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Firenze
ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui allart. 13 della
Legge n. 689 del 24.11.81.
Art.
36
(Sanzioni)
1.Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
a.con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto
dalla Legge n. 689 del 24.11.81;
b.con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca
della licenza;
2.LAmministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare
gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3.In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un
collaboratore
4.In caso di violazioni che comportino lapplicazione di una sanzione
amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), lOrgano
accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione,
allUfficio comunale competente.
5.Relativamente alladozione del provvedimento di cui al comma
4, linteressato, ai sensi dellart. 10 della Legge n. 241
del 7.8.90, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte
allUfficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data della
contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla
violazione.
6.LUfficio comunale competente trasmette la documentazione relativa
al procedimento alla Commissione di cui allart. 11 per ladozione
del parere di cui al comma 4.
7.LAmministrazione comunale dispone il provvedimento relativo
sentito il parere della Commissione di cui allart. 11.
Art.
37
(Violazioni)
1.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 50.000 a lire 500.000:
a.Art. 4 comma 2;
b.Art. 6;
c.Art. 7 commi 2 e 3;
d.Art. 21 commi;
e.Art. 23 commi 3 e 4;
f.Art. 23 comma 2 lettera b) c) g) i) j);
g.Art. 24;
h.Art. 29 comma 10;
i.Art. 30 commi 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11;
j.Art. 31;
k.Art. 34 comma 2.
2.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 100.000 a lire 1.000.000 ed alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
a.Art. 18 comma 1;
b.Art. 22;
c.Art. 23 comma 1 lettera d) e);
d.Art. 23 coma 2 lettera d) h) k);
e.Art. 28 commi 5, 6 e 7;
f.Art. 29 commi 3, 4 e 8;
g.Art. 30 commi 5, 6 e 8;
h.Art. 32.
3.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 200.000 a lire 2.000.000 ed alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della licenza da tre a quindici giorni:
a.Art. 7 comma 4;
b.Art. 23 comma 2 lettera e) f);
4.Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle
destinazioni di cui allart. 10, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dallart. 11 della L.R. n. 67
del 6.9.93 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della licenza da sette a trenta giorni.
5.Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire anche temporaneamente
o che si avvalga della collaborazione di un familiare, senza aver preventivamente
ottenuto lautorizzazione del Sindaco, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000
ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza
da tre a quindici giorni.
6.Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti lattività
di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare o collaborando
nellambito di una impresa familiare regolarmente costituita, senza
aver preventivamente ottenuto lautorizzazione del Sindaco è
soggetto alle sanzioni previste dallart. 86 comma 2 del Codice
della Strada.
7.Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dallart. 13, eserciti
lattività di servizio taxi in sostituzione temporanea o
collaborando nellambito di una impresa familiare, senza aver preventivamente
ottenuto lautorizzazione del Sindaco è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.
8.Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre
volte nellarco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1,
è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della licenza da uno a sette giorni.
9.Chiunque, nellesercizio del servizio taxi, guidi in stato di
ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche o quindi
in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con luso
di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a
trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà
coincidere con leventuale periodo di sospensione della patente
di guida previsto.
10.Per ciascuna delle violazioni indicate ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 del
presente articolo, è ammesso il pagamento immediato nelle mani
dellagente accertatore, nella misura dellimporto minimo.
Art.
38
(Decadenza della licenza)
1.LAmministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione
di cui allart. 11, dispone la decadenza della licenza nel caso:
a.il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dallart.
13 comma 1 lettera a e c nonchè per aver riportato condanne penali
passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a
misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da
parte dellAutorità Giudiziaria;
b.il titolare incorra, nellarco di cinque anni, in provvedimenti
di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c.il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi
continuativi e comunque per tre mesi nellarco di un anno;
d.il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui allart.
7 comma 7;
2.LUfficio comunale competente trasmette copia del provvedimento
allUfficio provinciale della Motorizzazione Civile per ladozione
del provvedimento di competenza.
Art.
39
(Revoca della licenza)
1.LAmministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione
di cui allart. 11, dispone la revoca della licenza nel caso:
a.il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui
allart. 4 comma 1;
b.il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare,
trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come
previsto allart. 7 comma 5;
c.il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate
incompatibili con lesercizio del servizio taxi;
d.il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dallart.
21 commi 1 e 2;
2.LUfficio comunale competente trasmette copia del provvedimento
allUfficio provinciale della Motorizzazione Civile per ladozione
del provvedimento di competenza:
Art.
40
(Rinuncia alla licenza)
1.Il titolare o lerede che intenda rinunciare allesercizio
della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.
Art.
41
(Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia
della licenza)
1.In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza,
nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o allerede,
al collaboratore, al sostituto o allassegnatario della licenza.
CAPO
V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
42
(Approvazione del Regolamento)
1.Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare
adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio taxi, sono predisposti
sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti
ad alcuna ulteriore approvazione.
Art.
43
(Abrogazione delle disposizioni precedenti)
1.Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente
Regolamento per il Servizio Pubblico di Piazza con autoveicoli concernenti
la disciplina del servizio taxi.
2.Rimangono in vigore per quanto applicabile e fino ad approvazione
di apposito regolamento, le norme relative ai taxi-merci e alle vetture
a trazione animale in servizio pubblico di piazza.
Art.
44
(Norma transitoria)
1.Fino a modifica del sistema di regolamentazione dei turni di servizio,
rimangono in vigore ed operanti le norme previste dal precedente regolamento
e dalle ordinanze n. 1880 del 24.12.81, n. 3116 del 20.12.86 e n. 3041
del 10.11.87.
2.I soggetti di cui allart. 3 comma 3 hanno facoltà di
proporre, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento,
su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti
dallart. 6. Entro 120 giorni dalla suddetta data, lAmministrazione
Comunale, sentito il parere del S.F. Traffico e Trasporti e del Corpo
di Polizia Municipale, stabilirà i tipi di contrassegno obbligatorio
per i taxi.
3.I titoli per lassegnazione di licenze comunali sono valutati
sulla base di criteri approvati con provvedimento del Consiglio Comunale
in coerenza alla normativa regionale e nazionale del settore.
PROTOCOLLO
DINTESA
(aggiornato al 7 agosto 1996)
a.Le parti dopo aver svolto una lunga ed approfondita disamina dello
stato del servizio nella Città di Firenze ed averne valutato
ogni e qualsiasi aspetto alla luce di quanto richiamato dalla legislazione
nazionale e regionale in materia, tenuto conto altresì delle
misure definite con specifico atto deliberativo, a livello sperimentale,
circa la gestione delle turnazioni (la cui durata massima non può
eccedere le 12 ore giornaliere per ogni vettura dellorganico taxi)
dichiarano di ritenere equilibrato il rapporto medio esistente tra domanda
ed offerta nel servizio taxi; le parti convengono di realizzare verifiche
periodiche di tipo annuale sulla materia.
b.Le parti convengono che in occasione delle verifiche di quanto richiamato
al punto a) del presente protocollo, qualora concordemente ravvisino
la necessità di interventi prioritariamente debbano essere valutate
le potenzialità operative della impresa familiare con specifico
riferimento alla durata del turno operativo della medesima.
c.Le parti convengono e conseguentemente lAmministrazione comunale
si impegna a presentare una specifica delibera in materia tariffaria
che definisce le caratteristiche della medesima per un periodo sperimentale
di almeno anni 2 (due) sulla base dellaccordo tecnico raggiunto.
I punti dellaccordo sono:
*Azionamento del tassametro sul luogo di prelevamento dellutente;
*Istituzione della tariffa chilometrica per le corse extraurbane (L.
2350/Km);
*Supplemento notturno e festivo con inserimento automatico sul tassametro;
*Supplemento Aeroporto (L. 3500) solo per le corse in uscita dallaeroporto;
*Introduzione del diritto di chiamata (colonnetta e radio taxi) di L.
3.000;
*Supplemento bagagli: massimo 4 bagagli a L. 500 cad.;
*Adeguamento annuale della tariffa tenuto conto dellinflazione
reale per città di Firenze da applicarsi sugli elementi della
tariffa: cumulativa per scatto di partenza, chilometrico comunale, sosta
e diritto di chiamata; per ognuno degli altri elementi supplemento aeroporto,
festivo, notturno, chilometrico extracomunale, corsa minima, bagaglio;
*Supplementi notturno e festivo non comulabili tra loro;
*Definizione di specifiche categorie di utenti ai quali riservare uno
sconto dellentità del 10%:
a.donne sole di notte (Taxi Rosa) nella fascia oraria dalle 21.00 alle
2.00;
b.utenti con corse terminanti nelle aree ospedaliere pubbliche (aree
interne alle cinte ospedaliere) di Careggi, Meyer, Ponte a Niccheri,
Torregalli, IOT e CTO, nelle fasce orarie di apertura al pubblico dei
reparti, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 21.00;
*Obbligo di esposizione nella parte posteriore dellabitacolo in
posizione facilmente accessibile di un estratto tariffario in 4 lingue.
d) Si concorda per una fase sperimentale di almeno mesi sei un nuovo
meccanismo di turnazione sulla base dei seguenti principi generali:
*la durata massima del turno di ogni vettura in organico è pari
a 12 ore;
*limitazione delle variazioni di turno (da definire in sede tecnica);
*prolungamento dellorario di servizio per particolari situazioni
ed eventi concordemente individuati;
*dotazione per ogni singolo veicolo di n. 2 adesivi da applicare al
parabrezza contenente la licenza ed il turno assegnato;
*definizione di contingenti tali da assicurare il servizio nellarco
della giornata con contingenti massimi nelle ore di punta e contingenti
garantiti minimi nelle ore di flesso;
*possibilità per le vetture sulle quali è attivata limpresa
familiare di "spezzare" il turno per un tempo chiaramente
definito e pubblicizzato e di terminare il turno di servizio della vettura
(fino al compimento di 12 ore di effettivo servizio).
Al termine dei sei mesi le partisi incontreranno per verificare quanto
sopra.
e) LAmministrazione Comunale presenterà nelle sedi istituzionali
il nuovo regolamento comunale nel testo allegato.
*Sanzioni disciplinari: da definire in sede tecnica
*Art. 5 integrato con dizione punto b) protocollo "il consiglio
comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dellimpresa
familiare"
*Art. 6 comma 6 cassato
*Art. 8 definire con specifica "figura giuridica art. 7 punto a)"
*Artt. 9 e 11 da definire in sede tecnica
*Art. 27 da integrare con punto c) protocollo.
f) Soluzioni tecniche di programmazione obbligatorie per i tassametri
*Scorporo del totale dopo 30 secondi
*Indicatore luminoso collegato al tassametro, visibile allinterno
ed allesterno dellapplicazione della tariffa extraurbana
*Collegamento delle principali funzioni del tassametro al cassonetto
luminoso "TAXI" (taxi libero: scritta accesa - taxi occupato:
scritta spenta - taxi a cassa: scritta lampeggiante)
*Posizionamento del tassametro sulla parte superiore del cruscotto in
posizione facilmente accessibile di un estratto tariffario in 4 lingue.
g) In relazione alla situazione in discussione riferita alle cosiddette
aree ad alta conurbazione il Comune di Firenze prende atto della proposta
di risoluzione dei problemi in campo avanzata dalle OO.SS. firmatarie
del presente protocollo:
*lo stazionamento dei taxi di ogni Comune deve essere esclusivamente
realizzato nelle aree destinate a ciò da ogni Comune rilasciatario
della licenza desercizio;
*il taxi può intervenire "a chiamata" a prelevare lutente
in ogni punto del territorio di vari comuni legati tra loro da specifica
convenzione realizzante una uniformità tariffaria sul complesso
del territorio;
*i cardini della convenzione tariffaria sono così:
a.applicazione su tutto il territorio della tariffa del Comune di Firenze
con le seguenti integrazioni:
b.qualora la corsa abbia inizio da un Comune diverso da quello che ha
rilasciato la licenza al taxi effettuante il servizio il diritto di
chiamata è di L. 6.000 per le zone specificatamente definite
e di L. 9.000 per il rimanente;
c.qualora la corsa abbia termine in un comune diverso da quello che
ha rilasciato la licenza al taxi effettuante il servizio e tale comune
sia tra quelli facenti parte della specifica convenzione tariffaria
adottata. Per il tratto di corsa di quello specifico comune la tariffa
oltre allo scatto chilometrico extracomunale prevederà la contestuale
applicazione della tariffa di sosta.
*i regolamenti comunali dei comuni facenti parte della convenzione tariffaria
siano armonizzati.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo in relazione
al punto g) dello stesso dichiarano che esso è pienamente valido
nella misura in cui nel periodo di applicazione della convenzione richiamata
ogni Amministrazione Comunale si astiene da intervenire sui propri organici
di servizio; in carenza di ciò e qualsiasi accordo e convenzione
ha una immediata dissolvenza ad ogni titolo ed effetto.
h) Testo art. 9 regolamento (ex art. 8/bis)
Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo, ecc....)
realizzato dai titolari di licenza di cui allart. 3 comma 3 punto
a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa
rispetto al TPL in modo non continuativo e non periodico e nel pieno
rispetto dellart. 1 della Legge 21/92e dellart. 29 del regolamento
comunale, lAmministrazione comunale, sentito il parere della Commissione
di cui allart. 10 - alla quale per la materia specifica possono
essere fatti partecipare esperti del settore, concordemente individuati,
con solo compito consultivo- predispone lo studio di fattibilità
nonchè il conseguente apposito regolamento.
i) LAssessore si fa promotore di una iniziativa periodica con
il patrocinio del Comune di Firenze tendente a valorizzare positivamente
la figura del tassista, nel mese di settembre 1997. Le parti si incontreranno
per approfondire i termini delliniziativa.
N.B. [Normativa di riferimento]:
"Regolamento per il servizio pubblico di piazza con autoveicoli"
di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1477/1143 del
22.4.1966 e del Consiglio Comunale n. 648/238 del 28.2.1967 in vigore
dal 9.9.1967 per le parti relative all'esercizio del servizio pubblico
di piazza con vetture a trazione animale e con taxi-merci, in quanto
tali attività non sono assimilabili al servizio di taxi.
* L. del 15.1.1992, n. 21 (Legge Quadro)
* D.L. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)
* D.M. 19.11.1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture
adibite al servizio taxi)
* L.R. 6.9.1993 (Norme in materia di trasporto persone)
* Deliberazione del Consiglio Regionale 1.3.1995, n. 131 (Criteri per
la redazione dei Regolamenti).
A cura dell'Ufficio del Consiglio
data di verifica/aggiornamento : 25-09-97
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