REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO TAXI

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FIRENZE


REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 3264/279 del 21.10.1996)

 

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA


CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO


CAPO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO


CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


PROTOCOLLO D’INTESA

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI

Art. 1
(Definizione del servizio)

1.Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone nell’ambito di cui all’art. 10.

Art. 2
(Disciplina del servizio)

1.Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2.Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3
(Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione)

1.L’esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2.Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3.Per l’esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
a. essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane previsto dalla legge n. 443 dell’8.8.85;
b. associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 4
(Condizioni d’esercizio)

1.In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
*il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciata da comuni diversi;
*il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi;
2.La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio taxi.
3.Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell’esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21 del 15.1.92 e del presente regolamento.
4.La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

Art. 5
(Numero delle licenze)

1.Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11.
2.Il Consiglio Comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell’impresa familiare.

Art. 6
(Riconoscibilità delle autovetture)

1.Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2.Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.
3.Il titolare della licenza è tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
a.sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del Comune di Firenze (Giglio di colore rosso) ed il numero della licenza a caratteri neri;
b.al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva policroma di cui al modello allegato recante la scritta "TAXI", lo stemma del Comune di Firenze, il numero della licenza;
c.sulle fiancate laterali dell’autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome della Cooperativa, il numero di telefono e la sigla della radio;
d.4) I contrassegni e le targhe di cui al comma 3 punti a), b), e c) dovranno essere del tipo autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
e.5) L’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 7
(Autovetture di scorta)

1.Su istanza dei soggetti indicati all’art. 3 comma 3 punti b) e c), l’Amministrazione Comunale può concedere agli stessi una o più licenze denominate "licenze BIS" per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
2.Il concessionario della "licenza BIS" assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell’autovettura.
3.Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente l’Ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
4.Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto, è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l’auto di scorta con "licenza BIS".
5.Le "licenze BIS", per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art. 5 comma 1 della Legge n. 21 del 15.1.92 e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
6.Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all’art. 6 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
7.Il concessionario del taxi di scorta deve:
a.attivare il servizio entro 90 giorni dall’assegnazione della "licenza BIS".
b.rispettare l’ordine di precedenza nell’assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 2.
c.vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
8.Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta di applicano le norme del presente regolamento.

Art. 8
(Servizi di taxi multiplo)

1.L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11, può disporre nel pieno rispetto dell’art. 1 della Legge n. 21 del 15.1.92, la realizzazione di servizi di trasporto di piccoli gruppi di persone denominati "Taxi multipli", espletati solo dai titolari di licenza taxi di cui all’art. 3 comma 3 punto a),in modo non continuativo nè periodico.
2.Nell’atto deliberativo vengono determinati gli aspetti tariffari relativi al servizio.

Art. 9
(Altri servizi taxi [taxi collettivo, ecc.])

1.Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo ecc.) realizzato dai titolari di licenza taxi di cui all’art. 3 comma 3 punto a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea in modo non continuativo e non periodico e nel pieno rispetto dell’art. 1 della Legge n. 21 del 15.1.92 e dell’art. 28 del regolamento comunale, l’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11 - alla quale per la materia specifica possono essere fatti partecipare esperti del settore, concordemente individuati, con solo compito consultivo - predispone lo studio di fattibilità nonchè il conseguente apposito regolamento.

Art. 10
(Operatività del servizio)

1.Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.
2.Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall’Amministrazione comunale ed è consentito solo ai taxi del Comune di Firenze.
3.Il prelevamento dell’utenza ovvero l’inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4.Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell’utente, anche all’interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge n. 21 del 15.1.92.
5.La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell’utente avvenga all’interno dell’area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale di Firenze e nelle aree urbane dei comuni limitrofi che abbiano stipulato con lo stesso le specifiche convenzioni di cui all’art. 12.

Art. 11
(Commissione comunale consultiva)

1.Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio e all’applicazione del regolamento, l’Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
a.Assessore con delega alla Polizia Amministrativa, in funzione di Presidente;
b.Dirigente o suo delegato del S.F. Polizia Amministrativa;
c.Funzionario responsabile del servizio Taxi o suo delegato del S.F. Polizia Amministrativa;
d.Dirigente o suo delegato del S.F. Traffico e Trasporti;
e.Dirigente o suo delegato del S.F. Turismo;
f.Comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
g.Due rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale e due delle cooperative legalmente costituite, a rotazione;
h.Rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
i.Rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2.Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Alle adunanze può far intervenire altri esperti non componenti senza diritto di voto.
3.La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4.Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno sette dei suoi componenti.
5.La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
6.Altresì la Commissione:
a.vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
b.promuove indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti;
c.segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.
7.La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
8.Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 12
(Organizzazione e gestione del servizio)

1.Nell’organizzazione del servizio è consentito l’impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d’attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l’ambito urbano.
2.Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, l’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11 e ai fini dell’art. 22, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:
a.il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
b.i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
c.le aree di stazionamento.
*Fermo restando quanto stabilito dall’art. 10, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11, può stipulare apposita convenzione tariffaria con uno o più comuni limitrofi.

CAPO II - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13
(Requisiti per l’esercizio della professione di tassista)

1.L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
a.possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b.non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’Autorità Giudiziaria;
c.essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa vigente;
d.aver superato con esito positivo l’esame teorico-pratico, di cui al successivo art. 14;

Art. 14
(Esame teorico-pratico degli aspiranti alla professione di tassista)

1.Gli aspiranti alla professione di tassista ai quali sia stata rilasciata la licenza a seguito di concorso pubblico o ne abbiano richiesto la volturazione a seguito del trasferimento della stessa da altro titolare secondo le modalità previste dall’art. 19 devono risultare idonei all’esercizio dell’attività mediante il superamento dell’esame teorico pratico di cui al comma 3.
2.Per la valutazione dell’idoneità degli aspiranti all’esercizio della professione di tassista, l’Amministrazione Comunale provvede alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
a.Dirigente del S.F. Polizia Amministrativa o suo delegato, in funzione di Presidente;
b.Funzionario del S.F. Traffico e Trasporti o suo delegato;
c.Funzionario del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
d.Funzionario del S.F. Gabinetto del Sindaco - Ufficio Esteri o suo delegato.
3.La Commissione accerta mediante esame, l’idoneità degli aspiranti nella professione di tassista, con particolare riferimento alla conoscenza:
a.del presente regolamento;
b.dell’ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico della città e delle località limitrofe;
c.delle elementari nozioni di pronto soccorso;
d.dei fondamentali, limitatamente all’espletamento del servizio, per la conversazione di una lingua straniera, a scelta del candidato tra le seguenti (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo).
4. Il Presidente convoca la Commissione, la quale delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO III - LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 15
(Concorso per l’assegnazione delle licenze)

1.Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2.Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibile presso il Comune, una o più licenze, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3.Per il rilascio di licenze a seguito di concorso l’Amministrazione Comunale nomina un’apposita Commissione.
4.I membri della Commissione di cui al comma 3 non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione.
5.Del bando di concorso ne è data adeguata pubblicizazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241 del 7.8.90.

Art. 16
(Contenuti del bando di concorso)

1.Il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
a.numero delle licenze da assegnare;
b.requisiti per la partecipazione al concorso;
c.elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio certo da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alla semestralità di servizio maturato;
d.elencazione delle eventuali prove d’esame;
e.indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f.indicazione del termine per la presentazione delle domande;
g.schema di domanda per la partecipazione al concorso;
h.dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 17
Assegnazione e rilascio della licenza)

1.L’Amministrazione Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all’art. 15, provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2.Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall’art. 13 del presente regolamento nonchè al superamento con esito positivo dell’esame di cui all’art. 14.

Art. 18
(Validità della licenza)

1.La licenza d’esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo le modalità indicate dall’Amministrazione Comunale.
2.La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione di tassista di cui all’art. 13 comma 1 lettera a), b) e c).
3.La vidimazione della licenza è altresì subordinata all’accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4.Su richiesta dell’Ufficio comunale competente e della Polizia Municipale, l’Amministrazione Comunale può disporre verifiche straordinarie sull’idoneità dei mezzi al servizio e sull’efficienza dei tassametri.
5.Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l’Ufficio comunale competente può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6.Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11, procede alla sospensione della licenza, fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dall’inizio del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all’art. 39.

Art. 19
(Trasferibilità della licenza)

1.Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d’esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 9 comma 1 della Legge n. 21 del 15.1.92.
2.Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all’art. 13. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall’art. 9 comma 2 della Legge n. 21 del 15.1.92.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3.L’Amministrazione Comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a.il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
b.la dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare la licenza;
c.il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13.
4.Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di una licenza.

Art. 20
(Caratteristiche delle autovetture)

1.Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2.Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.
3.In caso di sostituzione dell’autovettura, il titolare deve comunicare all’Ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L’Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all’art. 6, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 21
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1.Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2.Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3.Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all’assenza al competente Ufficio comunale.
4.I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all’art. 3 comma 3, all’adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l’elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente Ufficio comunale, entro i termini indicati.

Art. 22
(Turni di servizio)

1.I turni di servizio sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11.

Art. 23
(Comportamento del tassista durante il servizio)

1.Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:
a.comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b.effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l’utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c.consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d.rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e.prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 593 del Codice Penale;
f.comunicare entro 10 giorni all’Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo e le variazioni ai dati identificativi dell’autovettura;
g.mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
h.predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell’utente, per avaria o incidente;
i.consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
j.mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k.rilasciare all’utente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
l.tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell’atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all’utente che ne faccia richiesta.
m.esporre in modo ben visibile all’interno dell’autoveicolo il contrassegno di cui al modello allegato, contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell’ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l’estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore.
n.ultimare la corsa, anche se sia scaduto il terno di servizio.
2.Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a.rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all’art. 27 comma 2;
b.a far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
c.portare animali propri in vettura;
d.interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e.chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
f.manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all’art. 29;
g.rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell’apposito vano bagagli;
h.rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i.fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
j.abbandonare anche temporaneamente nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k.effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 24
(Comportamento degli utenti)

1.Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a.fumare durante il trasporto;
b.gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c.imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d.pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e.pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f.pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g.di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
h.scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 25
(Sostituzione temporanea alla guida)

1.I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a.per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b.per chiamata alle armi;
c.per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
d.per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e.nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2.I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3.Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l’erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13.
4.Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l’indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.
5.Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 26
(Collaborazione familiare)

1.Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè in possesso dei requisiti di cui all’art. 13.
2.Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 230/bis del Codice Civile.
3.Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d’impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4.Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il collaboratore familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 27
(Interruzione del trasporto)

1.Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2.Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all’atto del diniego, quanto meno a segnalare l’assistenza della situazione all’Autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 28
(Criteri per la determinazione delle tariffe taxi)

1.L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11, determina con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la sua applicazione nonchè i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente.
2.Per il servizio all’interno del territorio comunale, le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza.
3.Per il servizio al di fuori del territorio comunale, la tariffa è determinata con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente.
4.Per il servizio esercitato nei territori dei comuni limitrofi che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 12, la tariffa è determinata applicando quanto previsto dalla normativa vigente.
5.La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
6.In nessun caso è ammesso la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l’utente ed il vettore.
7.In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
8.L’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11, procede annualmente, entro il primo trimestre all’adeguamento della tariffa tenuto conto dell’andamento dell’inflazione reale della città di Firenze.

Art. 29
(Il tassametro)

1.Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne efficienza e l’idoneità all’impiego.
2.Sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale concede l’omologazione al prototipo.
3.Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato.
4.Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L’accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Firenze e l’anno.
5.L’Ufficio comunale compete dopo averne accertato l’esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune di Firenze e l’anno.
6.Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
7.La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l’ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
8.In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
9.I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l’installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
10.I soggetti di cui all’art. 3 comma 3, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l’ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

Art. 30
(Acquisizione della corsa ed uso del tassametro)

1.Nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b.mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;
c.quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento;
2.Nei modi indicati al comma 1 lettera a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3.Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b.quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4.Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5.Non è consentita l’acquisizione della corsa mediante l’utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
6.Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
7.I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 punti b) e c) possono accettare prenotazioni da parte del cliente al massimo un’ora prima dell’inizio del servizio.
8.Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall’Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
9.Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
10.Al termine della corsa, il tassista ha l’obbligo di informare il cliente dell’applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
11.E’ fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell’abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.

Art. 31
(Il contachilometri)

1.I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2.In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.

Art. 32
(Trasporto persone portatrici di handicap)

1.Il tassista ha l’obbligo di prestare l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti (stampelle e simili) e delle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all’art. 27 comma 2 ed in quelli in cui è manifestatamente riconosciuta la presenza di un accompagnatore.
2.Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 33
(Responsabilità nell’esercizio del servizio)

1.Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 34
(Reclami)

1.Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l’adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui all’art. 36.
2.All’interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in posizione ben visibile l’estratto tariffario contenente inoltre l’indirizzo ed il numero telefonico dell’Ufficio comunale competente e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.

CAPO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 35
(Addetto alla vigilanza)

1.La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Firenze ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all’art. 13 della Legge n. 689 del 24.11.81.

Art. 36
(Sanzioni)

1.Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
a.con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24.11.81;
b.con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca della licenza;
2.L’Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3.In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore
4.In caso di violazioni che comportino l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), l’Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all’Ufficio comunale competente.
5.Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 4, l’interessato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241 del 7.8.90, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data della contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.
6.L’Ufficio comunale competente trasmette la documentazione relativa al procedimento alla Commissione di cui all’art. 11 per l’adozione del parere di cui al comma 4.
7.L’Amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11.

Art. 37
(Violazioni)

1.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000:
a.Art. 4 comma 2;
b.Art. 6;
c.Art. 7 commi 2 e 3;
d.Art. 21 commi;
e.Art. 23 commi 3 e 4;
f.Art. 23 comma 2 lettera b) c) g) i) j);
g.Art. 24;
h.Art. 29 comma 10;
i.Art. 30 commi 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11;
j.Art. 31;
k.Art. 34 comma 2.
2.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
a.Art. 18 comma 1;
b.Art. 22;
c.Art. 23 comma 1 lettera d) e);
d.Art. 23 coma 2 lettera d) h) k);
e.Art. 28 commi 5, 6 e 7;
f.Art. 29 commi 3, 4 e 8;
g.Art. 30 commi 5, 6 e 8;
h.Art. 32.
3.Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni:
a.Art. 7 comma 4;
b.Art. 23 comma 2 lettera e) f);
4.Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all’art. 10, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 11 della L.R. n. 67 del 6.9.93 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.
5.Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire anche temporaneamente o che si avvalga della collaborazione di un familiare, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del Sindaco, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni.
6.Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l’attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare o collaborando nell’ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del Sindaco è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
7.Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, eserciti l’attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell’ambito di una impresa familiare, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del Sindaco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.
8.Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell’arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni.
9.Chiunque, nell’esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o quindi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l’eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
10.Per ciascuna delle violazioni indicate ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 del presente articolo, è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore, nella misura dell’importo minimo.

Art. 38
(Decadenza della licenza)

1.L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11, dispone la decadenza della licenza nel caso:
a.il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall’art. 13 comma 1 lettera a e c nonchè per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’Autorità Giudiziaria;
b.il titolare incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c.il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno;
d.il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui all’art. 7 comma 7;
2.L’Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza.

Art. 39
(Revoca della licenza)

1.L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11, dispone la revoca della licenza nel caso:
a.il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all’art. 4 comma 1;
b.il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all’art. 7 comma 5;
c.il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l’esercizio del servizio taxi;
d.il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall’art. 21 commi 1 e 2;
2.L’Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza:

Art. 40
(Rinuncia alla licenza)

1.Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 41
(Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza)

1.In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al sostituto o all’assegnatario della licenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42
(Approvazione del Regolamento)

1.Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio taxi, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Art. 43
(Abrogazione delle disposizioni precedenti)

1.Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente Regolamento per il Servizio Pubblico di Piazza con autoveicoli concernenti la disciplina del servizio taxi.
2.Rimangono in vigore per quanto applicabile e fino ad approvazione di apposito regolamento, le norme relative ai taxi-merci e alle vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza.

Art. 44
(Norma transitoria)

1.Fino a modifica del sistema di regolamentazione dei turni di servizio, rimangono in vigore ed operanti le norme previste dal precedente regolamento e dalle ordinanze n. 1880 del 24.12.81, n. 3116 del 20.12.86 e n. 3041 del 10.11.87.
2.I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 hanno facoltà di proporre, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dall’art. 6. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l’Amministrazione Comunale, sentito il parere del S.F. Traffico e Trasporti e del Corpo di Polizia Municipale, stabilirà i tipi di contrassegno obbligatorio per i taxi.
3.I titoli per l’assegnazione di licenze comunali sono valutati sulla base di criteri approvati con provvedimento del Consiglio Comunale in coerenza alla normativa regionale e nazionale del settore.

PROTOCOLLO D’INTESA
(aggiornato al 7 agosto 1996)

a.Le parti dopo aver svolto una lunga ed approfondita disamina dello stato del servizio nella Città di Firenze ed averne valutato ogni e qualsiasi aspetto alla luce di quanto richiamato dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tenuto conto altresì delle misure definite con specifico atto deliberativo, a livello sperimentale, circa la gestione delle turnazioni (la cui durata massima non può eccedere le 12 ore giornaliere per ogni vettura dell’organico taxi) dichiarano di ritenere equilibrato il rapporto medio esistente tra domanda ed offerta nel servizio taxi; le parti convengono di realizzare verifiche periodiche di tipo annuale sulla materia.
b.Le parti convengono che in occasione delle verifiche di quanto richiamato al punto a) del presente protocollo, qualora concordemente ravvisino la necessità di interventi prioritariamente debbano essere valutate le potenzialità operative della impresa familiare con specifico riferimento alla durata del turno operativo della medesima.
c.Le parti convengono e conseguentemente l’Amministrazione comunale si impegna a presentare una specifica delibera in materia tariffaria che definisce le caratteristiche della medesima per un periodo sperimentale di almeno anni 2 (due) sulla base dell’accordo tecnico raggiunto.
I punti dell’accordo sono:
*Azionamento del tassametro sul luogo di prelevamento dell’utente;
*Istituzione della tariffa chilometrica per le corse extraurbane (L. 2350/Km);
*Supplemento notturno e festivo con inserimento automatico sul tassametro;
*Supplemento Aeroporto (L. 3500) solo per le corse in uscita dall’aeroporto;
*Introduzione del diritto di chiamata (colonnetta e radio taxi) di L. 3.000;
*Supplemento bagagli: massimo 4 bagagli a L. 500 cad.;
*Adeguamento annuale della tariffa tenuto conto dell’inflazione reale per città di Firenze da applicarsi sugli elementi della tariffa: cumulativa per scatto di partenza, chilometrico comunale, sosta e diritto di chiamata; per ognuno degli altri elementi supplemento aeroporto, festivo, notturno, chilometrico extracomunale, corsa minima, bagaglio;
*Supplementi notturno e festivo non comulabili tra loro;
*Definizione di specifiche categorie di utenti ai quali riservare uno sconto dell’entità del 10%:
a.donne sole di notte (Taxi Rosa) nella fascia oraria dalle 21.00 alle 2.00;
b.utenti con corse terminanti nelle aree ospedaliere pubbliche (aree interne alle cinte ospedaliere) di Careggi, Meyer, Ponte a Niccheri, Torregalli, IOT e CTO, nelle fasce orarie di apertura al pubblico dei reparti, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 21.00;
*Obbligo di esposizione nella parte posteriore dell’abitacolo in posizione facilmente accessibile di un estratto tariffario in 4 lingue.
d) Si concorda per una fase sperimentale di almeno mesi sei un nuovo meccanismo di turnazione sulla base dei seguenti principi generali:
*la durata massima del turno di ogni vettura in organico è pari a 12 ore;
*limitazione delle variazioni di turno (da definire in sede tecnica);
*prolungamento dell’orario di servizio per particolari situazioni ed eventi concordemente individuati;
*dotazione per ogni singolo veicolo di n. 2 adesivi da applicare al parabrezza contenente la licenza ed il turno assegnato;
*definizione di contingenti tali da assicurare il servizio nell’arco della giornata con contingenti massimi nelle ore di punta e contingenti garantiti minimi nelle ore di flesso;
*possibilità per le vetture sulle quali è attivata l’impresa familiare di "spezzare" il turno per un tempo chiaramente definito e pubblicizzato e di terminare il turno di servizio della vettura (fino al compimento di 12 ore di effettivo servizio).
Al termine dei sei mesi le partisi incontreranno per verificare quanto sopra.
e) L’Amministrazione Comunale presenterà nelle sedi istituzionali il nuovo regolamento comunale nel testo allegato.
*Sanzioni disciplinari: da definire in sede tecnica
*Art. 5 integrato con dizione punto b) protocollo "il consiglio comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell’impresa familiare"
*Art. 6 comma 6 cassato
*Art. 8 definire con specifica "figura giuridica art. 7 punto a)"
*Artt. 9 e 11 da definire in sede tecnica
*Art. 27 da integrare con punto c) protocollo.
f) Soluzioni tecniche di programmazione obbligatorie per i tassametri
*Scorporo del totale dopo 30 secondi
*Indicatore luminoso collegato al tassametro, visibile all’interno ed all’esterno dell’applicazione della tariffa extraurbana
*Collegamento delle principali funzioni del tassametro al cassonetto luminoso "TAXI" (taxi libero: scritta accesa - taxi occupato: scritta spenta - taxi a cassa: scritta lampeggiante)
*Posizionamento del tassametro sulla parte superiore del cruscotto in posizione facilmente accessibile di un estratto tariffario in 4 lingue.
g) In relazione alla situazione in discussione riferita alle cosiddette aree ad alta conurbazione il Comune di Firenze prende atto della proposta di risoluzione dei problemi in campo avanzata dalle OO.SS. firmatarie del presente protocollo:
*lo stazionamento dei taxi di ogni Comune deve essere esclusivamente realizzato nelle aree destinate a ciò da ogni Comune rilasciatario della licenza d’esercizio;
*il taxi può intervenire "a chiamata" a prelevare l’utente in ogni punto del territorio di vari comuni legati tra loro da specifica convenzione realizzante una uniformità tariffaria sul complesso del territorio;
*i cardini della convenzione tariffaria sono così:
a.applicazione su tutto il territorio della tariffa del Comune di Firenze con le seguenti integrazioni:
b.qualora la corsa abbia inizio da un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza al taxi effettuante il servizio il diritto di chiamata è di L. 6.000 per le zone specificatamente definite e di L. 9.000 per il rimanente;
c.qualora la corsa abbia termine in un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza al taxi effettuante il servizio e tale comune sia tra quelli facenti parte della specifica convenzione tariffaria adottata. Per il tratto di corsa di quello specifico comune la tariffa oltre allo scatto chilometrico extracomunale prevederà la contestuale applicazione della tariffa di sosta.
*i regolamenti comunali dei comuni facenti parte della convenzione tariffaria siano armonizzati.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo in relazione al punto g) dello stesso dichiarano che esso è pienamente valido nella misura in cui nel periodo di applicazione della convenzione richiamata ogni Amministrazione Comunale si astiene da intervenire sui propri organici di servizio; in carenza di ciò e qualsiasi accordo e convenzione ha una immediata dissolvenza ad ogni titolo ed effetto.
h) Testo art. 9 regolamento (ex art. 8/bis)
Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo, ecc....) realizzato dai titolari di licenza di cui all’art. 3 comma 3 punto a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al TPL in modo non continuativo e non periodico e nel pieno rispetto dell’art. 1 della Legge 21/92e dell’art. 29 del regolamento comunale, l’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 10 - alla quale per la materia specifica possono essere fatti partecipare esperti del settore, concordemente individuati, con solo compito consultivo- predispone lo studio di fattibilità nonchè il conseguente apposito regolamento.
i) L’Assessore si fa promotore di una iniziativa periodica con il patrocinio del Comune di Firenze tendente a valorizzare positivamente la figura del tassista, nel mese di settembre 1997. Le parti si incontreranno per approfondire i termini dell’iniziativa.
N.B. [Normativa di riferimento]:
"Regolamento per il servizio pubblico di piazza con autoveicoli" di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1477/1143 del 22.4.1966 e del Consiglio Comunale n. 648/238 del 28.2.1967 in vigore dal 9.9.1967 per le parti relative all'esercizio del servizio pubblico di piazza con vetture a trazione animale e con taxi-merci, in quanto tali attività non sono assimilabili al servizio di taxi.
* L. del 15.1.1992, n. 21 (Legge Quadro)
* D.L. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)
* D.M. 19.11.1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi)
* L.R. 6.9.1993 (Norme in materia di trasporto persone)
* Deliberazione del Consiglio Regionale 1.3.1995, n. 131 (Criteri per la redazione dei Regolamenti).


A cura dell'Ufficio del Consiglio
data di verifica/aggiornamento : 25-09-97