PALERMO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI ALLESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA
CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO
CAPO IV LA LICENZA DI ESERCIZIO
SEZ. I Acquisizione della licenza
SEZ.II Modalità' per il rilascio della licenza
SEZ.III Validità e trasferibilità della
licenza
CAPO V L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
CAPO VI OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Definizione e disciplina del servizio
Il servizio pubblico da Piazza con autovetture (taxi) è un autoservizio
pubblico non di linea e ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto
individuale o di piccoli gruppi di persone. Il servizio taxi, nell'ambito
del territorio del Comune di Palermo, è disciplinato dalle norme
legislative vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art.
2 Servizi complementari e integrativi
1. Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo, taxi
multiplo,etc...) esercitato dai titolari di licenza taxi di cui all'art.
9 comma 1 lett.a) del presente regolamento, avente funzione complementare
ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea in modo non continuativo
e non periodico e nel pieno rispetto dell'art.1 della legge n. 21 del
15.1.92, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione
di cui all'art. 3 alla quale per la materia specifica possono essere
fatti partecipare esperti del settore, concordemente individuati, con
solo compito consultivo predispone lo studio di fattibilità nonché
il conseguente apposito regolamento.
2.L'amministrazione Comunale contribuisce anche con incentivi finanziari,
alle azioni innovative e di promozione poste in essere
da strutture associative di titolari di licenze che rendano più
efficace e produttivo il servizio taxi.
CAPO
II COMMISSIONE CONSULTIVA
Art.
3 Funzioni
1. Per l'esame di problematiche di carattere generale e per l'espressione
di pareri in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione
del presente regolamento è istituita una apposita Commissione
nominata con le modalità di cui all'art. 4.
2.
La Commissione svolge un ruolo consultivo ed il parere espresso non
è vincolante.
Art.
4 Composizione e nomina
1. La Commissione consultiva di cui all'art. 3 è così
composta: - Sindaco o Assessore delegato al ramo con funzioni di Presidente
- Dirigente del Servizio o Dirigente Coordinatore - Comandante P.M.
o suo delegato; - Dirigente Servizio Traffico o suo delegato; - Tre
rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale; - Un
rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni sindacali
di categoria a carattere locale che abbiano almeno 30 aderenti;
2. Un operatore dell'amministrazione comunale addetto al servizio taxi
partecipa con funzioni di segretario.
3. Qualora le associazioni di cui al comma 1 non raggiungessero l'accordo
per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco procede,
mediante sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati
dalle suddette associazioni.
4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni
di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione
è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. E' autorizzata dal Presidente, preVia apposita istanza, la partecipazione
di un rappresentante dell'associazione utenti.
6. La Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco.
Art.
5 Modalità di funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale
stabilisce l'o.d.g.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più
uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente
3. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro 20
gg. dal ricevimento di una richiesta articolata per argomento e sottoscritta
da almeno 2 dei suoi componenti
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la carica viene assunta
dal dirigente dell'Ufficio comunale competente.
5. Di ogni seduta il segretario della Commissione redige apposito verbale
nel quale devono essere riportati in modo sintetico, le posizioni espresse
da tutti i componenti presenti.
Art.
6 Durata in carica e sostituzione dei membri
1. La Commissione consultiva resta in carica per quattro anni dalla
sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni
momento, con provvedimento del sindaco, per dimissioni o, ad iniziativa
del Comune o dell'associazione che li ha designati.
CAPO
III CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art.
7 Licenza comunale di esercizio
1. L'esercizio pubblico da Piazza con autovettura (taxi) è subordinato
alla titolarità di una specifica licenza rilasciata a persona
fisica dal Comune e viene esercitato con autovetture munite di carta
di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. La licenza è strettamente individuale: comporta l'esercizio
e la guida in proprio di un solo autoveicolo.
4. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza
sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore
familiare od al suo sostituto.
Art.
8 Divieti ed obblighi
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato: a) il cumulo di
più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate
da comuni diversi; b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio autonoleggio
con conducente
2. La licenza e il certificato di iscrizione a ruolo di cui all'art.6
della legge n.21/92 devono trovarsi a bordo dell'autoveicolo e, se richiesti
esibiti agli organi di vigilanza.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza,
il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21/92, dalla
L.R. n. 29/96 e dal presente regolamento e ulteriori modificazioni e
integrazioni.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate
dall'Amministrazione Comunale.
Art.
9 Forme giuridiche di esercizio
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi al fine del
libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti,
nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto,
all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative
di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività.
Art.
10 Ambito operativo territoriale
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale
ed è obbligatorio per tutte le destinazioni comprese nel territorio
comunale. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio
è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato
la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto
dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 21/92 e successive
modifiche e integrazioni. 3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale
è effettuato solo nel caso in cui il vettore venga espressamente
richiesto dal cliente.
CAPO
IV LA LICENZA DI ESERCIZIO
SEZ. I Acquisizione della licenza
Art.
11 Requisiti per il rilascio della licenza
La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini
italiani od equiparati, in possesso della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della
strada e dei seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Palermo, ovvero in altro Comune limitrofo
da almeno due anni;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della
legge 15 gennaio 1992 n. 21
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo
di cui all'art.12 comma 1
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità
(anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la
licenza di esercizio;
e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza nei cinque (5)
anni precedenti;
f) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio
con conducente rilasciata anche da altro Comune
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti
di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno
doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
Art.
12 Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità
della licenza:
a)
l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione
dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b)
l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: - 27
dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); - 31 maggio 1965 n. 575
e successive modifiche (antimafia); - 13 settembre 1982 n. 726 e successive
modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
c)
l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione
a norma di legge;
d)
l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti
di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio
anche da parte di altri Comuni;
e)
l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino
la condanna a pene restrittive della libertà personale per un
periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi
di riabilitazione;
f)
svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto
all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere
la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale
ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e
documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del
titolo.
2.
La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza
del titolo.
3.
Nei casi di cui al comma 2) lettera b) ed e) il requisito continua a
non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4.
Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui
al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.
SEZ.II
Modalità' per il rilascio della licenza
Art.
13 Determinazione degli organici
1. Il numero delle licenze da rilasciare è determinato dalla
Giunta, secondo criteri fissati dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero
rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente
per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico dell'autoveicolo.
3. Il Comune stabilirà, contemporaneamente, le condizioni per
la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi
utilizzi di tali autoveicoli.
Art.
14 Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate attraverso
bando di pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti
ex art. 6 della legge n. 21/92 fino a copertura dell'organico determinato
ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nell'organico
del servizio, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva
l'esistenza di valida graduatoria, entro sessanta giorni dal momento
in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Municipale,
avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione
con cui è stato determinato l'organico o si è aumentato
il contingente numerico esistente.
4. L'approvazione del bando è di competenza del Sindaco o suo
delegato e pubblicato sul bollettino della Regione Siciliana.
Art.
15 Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere
le seguenti indicazioni:
a) il numero delle licenze da assegnare;
b) requisiti per la partecipazione al concorso;
c) indicazione del termine per la presentazione della domanda e modalità
di inoltro della stessa;
d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
e) elencazione delle eventuali prove di esame;
f) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
g) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.
Art.
16 Commissione di concorso
1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 la Giunta Municipale
nomina una apposita Commissione.
Art.
17 Rilascio della licenza
1. La Commissione di cui all'art.16, redatta la graduatoria di merito,
la trasmette al dirigente del competente servizio per l'adozione.
2.
Il responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dall'adozione
della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli
interessati, assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui agli artt. 11 e 12 comma 1, nonché la proprietà
o la disponibilità in "leasing" dell'autoveicolo che
si intende adibire al servizio, conforme alle caratteristiche previste
dalle norme vigenti, e di fabbricazione alla data di avvio del servizio
stesso - non superiore a cinque anni.
3.
Le licenze sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.
SEZ.III
Validità e trasferibilità della licenza
Art.
18 Validità della licenza
1. La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione
che venga sottoposta ogni anno a vidimazione entro il mese di febbraio,
presso il competente Ufficio comunale secondo le modalità indicate
dallo stesso.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica,
in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla
guida, della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 comma
1.
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata
all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale
del taxi, previsti dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. Su richiesta dell'Ufficio comunale competente e/o della Polizia Municipale,
il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo dispone verifiche straordinarie
sull'idoneità dei mezzi di servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora l'autoveicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza
previste dalle norme del Codice della Strada (per le quali può
farsi segnalazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile) ed alle
caratteristiche previste dal presente Regolamento, l'Ufficio comunale
competente può concedere una proroga non inferiore a trenta giorni
e non superiori a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora l'autoveicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee
allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo
stesso entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione
della licenza, il Sindaco o l'Assessore al ramo, sentito l'Ufficio competente
procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto
previsto. Trascorsi 180 giorni dall'inizio del provvedimento di sospensione,
senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano
le norme di cui all'art. 41
Art.
19 Trasferibilità della licenza per atto tra vivi
1. La licenza per l'esercizio di taxi é trasferita su richiesta
del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta
nel ruolo di cui art. 6 della legge n. 21/96 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata
presso il competente Ufficio comunale.
3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio devono
essere documentate con certificato rilasciato dall'Ufficio del medico
legale presso la A.S.L. di appartenenza e trasmesso entro 5 giorni all'Ufficio
comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà
essere richiesto, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del rilascio
del certificato dalla A.S.L.
5. Per tale periodo il servizio deve essere esercitato da un sostituto
alla guida designato dal titolare, purché iscritto nel ruolo
di cui all'art. 6 legge n.21/92 e in possesso dei requisiti prescritti.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita
altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art.
20 Trasferibilità della licenza per causa di morte
1. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita
ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora
in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita
entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco,
ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del
titolare, purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 legge n.
21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale che ha
rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare
del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, di subentrare nella
titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria, da
parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta
a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette
dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20
della legge 15/68 e successive modificazioni. oppure
b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo del titolare
deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare
e in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità
della licenza, preVia approvazione espressa da parte dello stesso. oppure
c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà
di cui all'art. 10 comma 2, della legge n. 21/92.
3. Il subentro, di cui al precedente comma 3 lett. a) e b), deve avvenire
mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni
dalla data del decesso.
4. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente
da un erede in possesso dei requisiti prescritti o da un sostituto alla
guida designato dagli eredi.
5. Gli eredi minori o che non abbiano raggiunto l'età di legge
per conseguire il certificato di abilitazione professionale, possono
farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso
dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 comma 1 , non oltre il termine
ultimo di dodici mesi dal raggiungimento di tale età.
6. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della
licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio
comunale.
7. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto
deve uniformarsi alla decisione del Giudice tutelare.
CAPO
V L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art.
21 Caratteristiche delle autovetture
1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato
con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del
servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale
dettare prescrizioni al riguardo.
2. Le autovetture adibite al servizio devono: - essere dotate di tassametro
con le caratteristiche previste all'art. 23 - avere idonea agibilità
ed almeno quattro sportelli di cui due per lato. - essere collaudate
per non più di cinque posti - avere a bordo la tabella delle
tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile - essere
munite di marmitta catalitica se immatricolate a partire dall'1/1/1992
3. Tutti i nuovi autoveicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere
in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di
soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e
simili).
4. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare
all'Ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi
dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio taxi. L'Ufficio,
annotata la rispondenza dell'autovettura alle caratteristiche della
vigente normativa, autorizza preventivamente la sostituzione rilasciando
apposito nulla osta per le operazioni di collaudo a pubblico da Piazza
taxi.
Art.
22 Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture in servizio taxi devono essere di colore bianco secondo
quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato
sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la
scritta "taxi", conforme alla vigente normativa, e devono
recare:
a) una fascia policroma (rosso - gialla) di cm. 4 sulle fiancate, posta
immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini
laterali;
b) sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo di cm. 20x30,
incolore, recante la scritta "Taxi" di colore nero, il numero
della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune di colore nero;
(All. A.)
c) sul lato posteriore, un adesivo di cm. 5 di altezza per cm. 20 di
lunghezza recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico",
il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune di colore
nero. (All. B) 3. Gli adesivi di cui al comma 2 punti b) e c) sono forniti
dall'Amministrazione Comunale.
4. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sugli autoveicoli,
deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada
e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
Art.
23 Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro
omologato e piombato.
2. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio
taxi devono essere conformi al prototipo omologato e coerente a quello
dichiarato.
3. Il tassametro deve essere installato nella parete superiore del cruscotto,
ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo,
in modo che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le
indicazioni in esso contenute.
4. L'Ufficio comunale competente, dopo averne accertata l'esatta collocazione
ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare con piombo in cui
è impresso lo stemma del Comune.
5. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese
ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte
dal competente Ufficio Comunale.
6. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere,
anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto
funzionamento del tassametro.
7. In caso di guasto del tassametro, il tassista dovrà interrompere
il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione di esso. Effettuata
la riparazione o la sostituzione, il tassametro dovrà essere
sottoposto alla procedura di cui al comma 4.
Art.
24 Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi sono determinati
dalla Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo
di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano,
e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto
della normativa vigente, per il servizio extraurbano.
3. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.
3, al fine di incrementare l'uso del taxi e di favorirne l'accesso a
categorie sociali disagiate, determina con specifica deliberazione tariffe
sociali o altre agevolazioni garantendo contemporaneamente, mediante
apposite misure compensative, la remuneratività della gestione
del servizio da parte degli operatori del settore.
4. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre
calcolato mediante tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
5. Non è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto
direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
6. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata
a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell'autovettura.
Art.
25 Inizio e sospensione del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa
per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente
iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione
del titolo.
2. Qualora detto titolare per gravi o comprovati motivi di salute, insorti
al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa
attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere
solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni consecutivi,
deve essere comunicata tempestivamente. Tale sospensione non potrà
superare i trenta giorni, salvo i casi di riconosciuta necessità
da comunicare all'Ufficio competente.
Art.
26 Turni ed orari di servizio
Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito il parere consultivo
delle organizzazioni di categoria, con apposita Ordinanza stabilisce
l'orario ed i turni di servizio, ai quali i titolari ed i conducenti
dovranno attenersi, nonché le modalità di pubblicizzazione.
Art.
27 Stazionamento
Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito il parere consultivo
delle Organizzazioni di categoria o sindacali, determina i luoghi della
città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della
richiesta del servizio. Ogni area di stazionamento è indicata
da apposita segnaletica orizzontale e verticale. La scelta dei posteggi
nei luoghi a ciò destinati è libera ai concessionari,
nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi. TuttaVia
gli incaricati della sorveglianza del servizio di cui all'art. 28, quando
debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità,
possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna
autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare
del tutto la sosta in una o più stazioni. In ogni luogo di stazionamento
le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine
di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano
disponibili il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine
di successione. I taxi dotati di apparecchio radio ricetrasmittente,
quando intendono avvalersi di tale mezzo di chiamata, possono sostare
in qualsiasi punto della città ove è consentita la sosta;
quando invece sostano nei posteggi istituiti dal Comune sono tenuti
a rispettare l'ordine di successione di cui al capoverso precedente.
Art.
28 Acquisizione della corsa
1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita
nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a) mediante chiamata delle centrali radio-taxi;
b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento.
2. La corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi; b) quando il cliente
si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista
3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo
di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
Art.
29 Interruzione e rifiuto del servizio
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria,
incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile
organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare
l'autoveicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso
effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente
dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria
ed altrui incolumità.
3. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto nei casi
manifesti o dichiarati di malattia pericolose o contagiose o di ubriachezza
manifesta.
4. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato, all'atto
del diniego, quanto meno a segnalare l'esistenza della situazione all'Autorità
competente, direttamente o tramite la propria centrale radiotaxi.
Art.
30 Trasporto disabili
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante
tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili e del trasporto degli
eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Tale obbligo
non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria
la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e di altri supporti
necessari alla mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.
3. La Giunta comunale determina il numero e il tipo di autoveicoli già
esistenti da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap
di particolare gravità, nonché l'entità del contributo
finanziario da erogare ai fini dell'adattamento della vettura.
4. Gli autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti
portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità
previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio n. 503/96.
Art.
31 Sostituzione temporanea alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi
2. Gli eredi del titolare di licenza per servizio taxi che non siano
in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo massimo di due
anni, entro il quale deve perfezionarsi il trasferimento, possono designare
un sostituto alla guida.
3. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono
farsi sostituire alla guida non oltre 12 mesi dal raggiungimento dell'età
di legge per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
4. Le persone che sostituiscono alla guida i titolari delle licenze,
o gli eredi, devono essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della
legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 11
e 12 comma 1 del presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato
da un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. 230, ma può essere regolato anche
in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei
mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti
di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo
di sei mesi, anche se stipulati in periodi diversi.
6. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida
nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza all'Ufficio
competente, in carta legale, corredata e integrata dai documenti necessari.
Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza in carta
legale corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti
prescritti.
7. Quando l'interruzione del servizio è dovuta a lieve indisposizione
e fino ad un massimo di cinque giorni sarà sufficiente l'invio
di dichiarazione scritta all'Ufficio competente. Nei casi in cui l'assenza
per malattia si protrarrà oltre i cinque giorni occorre presentare
un certificato sanitario rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza. 8.
Il periodo di cessazione per motivi di salute non potrà superare
il massimo di tre anni anche se esso intervallato da riprese di servizio
inferiori a tre mesi.
Art.
32 Collaborazione familiare
1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi
della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado,
affini entro il secondo grado), purché in possesso dei requisiti
prescritti. 2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore
familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del
Codice Civile.
3.
Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo
e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo
di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di
natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4.
La documentazione richiesta è la seguente: a) dichiarazione del
titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio del disposto
dell'art.10 comma 4 legge n. 21/92 ed ulteriori modifiche ed integrazioni
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal collaboratore
familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt.
11 e 12 comma 1 nonché iscrizione alla lista di collocamento
quale disoccupato ovvero l'eventuale occupazione di natura compatibile
con lo svolgimento del servizio.
5.
L'Ufficio che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione,
rilascia con atto apposito, nulla osta, e ne riporta nota sulla licenza,
dandone, altresì, comunicazione all'Ufficio di collocamento nel
caso in cui il collaboratore familiare dichiari di essere disoccupato.
6.
La non conformità della attività svolta alle forme previste
dall'art. 230/bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il
venire meno di uno dei requisiti previsti , comporta l'immediata revoca
del nullaosta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
CAPO
VI OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art.
33 Obblighi dell'esercente servizio taxi
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo
di:
a) comportarsi con correttezza, civismo, e senso di responsabilità
in qualsiasi evenienza;
b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più
breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo
espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione
si rendesse necessaria;
c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è
omologato;
d) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e) prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi
del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
f) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali
variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi
o funzionali dell'autoveicolo;
g) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo
sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per
avaria o incidente;
i) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine
del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno
dell'autoveicolo;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo
con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k) rilasciare all'utente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo
pagato per il trasporto;
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe
in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
m) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo il contrassegno
di cui al modello allegato (allegato C), contenente il numero della
licenza, il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi
per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto
delle condizioni tariffarie attualmente in vigore, nelle seguenti lingue:
Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
Art.
34 Atti vietati all'esercente servizio taxi
Nell'esercizio della propria attività al tassista e' vietato:
a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all'art.
29 comma 2 e 3 ;
b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto
il servizio;
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può
interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi
di accertata forza maggiore e di evidenti pericoli;
e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica
maggiorata degli eventuali supplementi;
f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro
spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 23;
g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito
vano bagagli;
h) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle
carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori
di handicap;
i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
j) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree
di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di
breve durata;
k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
Art.
35 Atti vietati dagli utenti del servizio
Agli utenti del servizio delle autovetture taxi da Piazza è fatto
divieto di:
a)
fumare;
b)
aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
c)
insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
d)
gettare oggetti dagli autoveicoli, sia fermi che in movimento;
e)
pretendere il trasporto di animali domestici senza l'assenso del tassista
e senza avere adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili
ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della autovettura;
f)
pretendere il trasporto di merci o altro materiale, diverso dal bagaglio
al seguito;
g)
scendere dal taxi senza prima avere pagato il corrispettivo del trasporto;
CAPO
VII VIGILANZA E SANZIONI
Art.
36 Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento
è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Palermo
e agli Ufficiali ed agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge
689 del 24/11/81 2. La sorveglianza sul servizio può essere esercitata,
inoltre, dall'Amministrazione Comunale tramite i Funzionari e gli operatori
del competente Ufficio comunale muniti di apposita tessera di riconoscimento.
Art.
37 Sanzioni e diffida
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in Via generale,
da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono
soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente
regolamento, non avvenga in Via diretta e immediata da parte degli agenti
accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì,
comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento
della eventuale infrazione, con indicazione del responsabile del procedimento
e del termine per la conclusione dello stesso;
b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri
documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni
dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;
c) l'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo competente all'accertamento
delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione
e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito
verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione
del procedimento.
3. Il titolare della licenza, qualora sia incorso, per la seconda volta
nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento,
è soggetto, anche alla diffida da parte dell'amministrazione
comunale.
Art.
38 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge
n. 689/81 e di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del R. D. 3
marzo 1934 n. 383 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per
le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art. 8 comma 2 , consistente nell'assenza, a bordo
del mezzo, della licenza e del certificato di iscrizione al ruolo
b) violazione dell'art. 22, relativa al mancato rispetto delle norme
sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7 consistente nell'esercizio
non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri
Comuni;
e) violazione dell'art. 18, comma 1, relativa al mancato rispetto della
norma che impone la vidimazione annuale della licenza;
f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine
di cui all'art. 25 lett. c);
g) la violazione degli obblighi di cui all'art. 33;
h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 34; i) mancata segnalazione
di guasti al tassametro ed al contachilometri, e successivo adeguamento
e verifica;
j) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi
pubblicitari non autorizzati così come previsto dalla vigente
normativa sull'imposta pubblicitaria;
k) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del
numero telefonico dell'Ufficio comunale competente a ricevere i reclami
così come previsto dall'art. 33 lett. m .
2. Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle norme del Codice
della strada e ulteriori modifiche e integrazioni.
Art.
39 Sospensione della licenza
1. La licenza è sospesa dall'Amministrazione Comunale per un
periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della strada tale da compromettere
l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività
di trasporto;
c) violazione dell'art. 18 comma 6
d) violazione degli artt. 26 e 28 relativi al mancato rispetto dei turni
di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla
guida dei mezzi così come previste dagli artt. 8 comma 3 e 4,
31 e 32;
f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili così
come previste dall'articolo 30;
g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per
le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi dell'articolo 38;
h) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio
del servizio taxi.
i) essere incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art.
37, nell'arco di due anni.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito l'Ufficio competente
dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della
maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli
abilitativi debbono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente
che dispone il fermo dell'autoveicolo con relativa rilevazione chilometrica
da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione,
comunicandola all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.
40 Revoca della licenza
1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo
3 dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una
stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione
per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 8
lett.
b); b) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate
incompatibili con quella di tassista;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze
così come previste dagli artt. 19 e 20;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio
adottati ai sensi dell'art. 39;
e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione
del servizio;
f) quando il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti
dall'art. 25;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione
civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.
41 Decadenza della licenza
1. Il Comune che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza della
licenza nei seguenti casi:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito
entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore o se è stato sostituito
con altro non rispettante le caratteristiche di cui all'art. 22;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre
mesi senza giustificazione;
c) per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 11
d) per il verificarsi di uno degli impedimenti soggettivi di cui all'art.
12 comma 1;
e) per inottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio;
f) In caso di inabilità permanente o inidoneità al servizio,
per mancato trasferimento della licenza entro sei mesi dalla data del
certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione
del ruolo, di cui all'art.6 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21,
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art.
42 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
della licenza
1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od
ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
della licenza.
CAPO
VII DISPOSIZIONI FINALI
Art.
43 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento,
si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della
L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni
nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in
materia.
2. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni
ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle
del presente regolamento.
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