REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO TAXI

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PALERMO

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO IV LA LICENZA DI ESERCIZIO

SEZ. I Acquisizione della licenza

SEZ.II Modalità' per il rilascio della licenza
SEZ.III Validità e trasferibilità della licenza

CAPO V L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO


CAPO VI OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione e disciplina del servizio
Il servizio pubblico da Piazza con autovetture (taxi) è un autoservizio pubblico non di linea e ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Il servizio taxi, nell'ambito del territorio del Comune di Palermo, è disciplinato dalle norme legislative vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 Servizi complementari e integrativi
1. Al fine di istituire uno specifico servizio (taxi collettivo, taxi multiplo,etc...) esercitato dai titolari di licenza taxi di cui all'art. 9 comma 1 lett.a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea in modo non continuativo e non periodico e nel pieno rispetto dell'art.1 della legge n. 21 del 15.1.92, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 alla quale per la materia specifica possono essere fatti partecipare esperti del settore, concordemente individuati, con solo compito consultivo predispone lo studio di fattibilità nonché il conseguente apposito regolamento.
2.L'amministrazione Comunale contribuisce anche con incentivi finanziari, alle azioni innovative e di promozione poste in essere da strutture associative di titolari di licenze che rendano più efficace e produttivo il servizio taxi.

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 3 Funzioni
1. Per l'esame di problematiche di carattere generale e per l'espressione di pareri in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento è istituita una apposita Commissione nominata con le modalità di cui all'art. 4.

2. La Commissione svolge un ruolo consultivo ed il parere espresso non è vincolante.

Art. 4 Composizione e nomina
1. La Commissione consultiva di cui all'art. 3 è così composta: - Sindaco o Assessore delegato al ramo con funzioni di Presidente - Dirigente del Servizio o Dirigente Coordinatore - Comandante P.M. o suo delegato; - Dirigente Servizio Traffico o suo delegato; - Tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale; - Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni sindacali di categoria a carattere locale che abbiano almeno 30 aderenti;
2. Un operatore dell'amministrazione comunale addetto al servizio taxi partecipa con funzioni di segretario.
3. Qualora le associazioni di cui al comma 1 non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco procede, mediante sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. E' autorizzata dal Presidente, preVia apposita istanza, la partecipazione di un rappresentante dell'associazione utenti.
6. La Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco.

Art. 5 Modalità di funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale stabilisce l'o.d.g.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente
3. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro 20 gg. dal ricevimento di una richiesta articolata per argomento e sottoscritta da almeno 2 dei suoi componenti
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la carica viene assunta dal dirigente dell'Ufficio comunale competente.
5. Di ogni seduta il segretario della Commissione redige apposito verbale nel quale devono essere riportati in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 6 Durata in carica e sostituzione dei membri
1. La Commissione consultiva resta in carica per quattro anni dalla sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento, con provvedimento del sindaco, per dimissioni o, ad iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 Licenza comunale di esercizio
1. L'esercizio pubblico da Piazza con autovettura (taxi) è subordinato alla titolarità di una specifica licenza rilasciata a persona fisica dal Comune e viene esercitato con autovetture munite di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. La licenza è strettamente individuale: comporta l'esercizio e la guida in proprio di un solo autoveicolo.
4. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 8 Divieti ed obblighi
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato: a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi; b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio autonoleggio con conducente
2. La licenza e il certificato di iscrizione a ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92 devono trovarsi a bordo dell'autoveicolo e, se richiesti esibiti agli organi di vigilanza.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21/92, dalla L.R. n. 29/96 e dal presente regolamento e ulteriori modificazioni e integrazioni.
4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Forme giuridiche di esercizio
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività.

Art. 10 Ambito operativo territoriale
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale ed è obbligatorio per tutte le destinazioni comprese nel territorio comunale. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 21/92 e successive modifiche e integrazioni. 3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

CAPO IV LA LICENZA DI ESERCIZIO
SEZ. I Acquisizione della licenza

Art. 11 Requisiti per il rilascio della licenza
La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani od equiparati, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada e dei seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Palermo, ovvero in altro Comune limitrofo da almeno due anni;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art.12 comma 1
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio;
e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza nei cinque (5) anni precedenti;
f) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente rilasciata anche da altro Comune
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

Art. 12 Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della licenza:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); - 13 settembre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

3. Nei casi di cui al comma 2) lettera b) ed e) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

SEZ.II Modalità' per il rilascio della licenza

Art. 13 Determinazione degli organici
1. Il numero delle licenze da rilasciare è determinato dalla Giunta, secondo criteri fissati dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico dell'autoveicolo.
3. Il Comune stabilirà, contemporaneamente, le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi di tali autoveicoli.

Art. 14 Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti ex art. 6 della legge n. 21/92 fino a copertura dell'organico determinato ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nell'organico del servizio, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Municipale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato determinato l'organico o si è aumentato il contingente numerico esistente.
4. L'approvazione del bando è di competenza del Sindaco o suo delegato e pubblicato sul bollettino della Regione Siciliana.

Art. 15 Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero delle licenze da assegnare;
b) requisiti per la partecipazione al concorso;
c) indicazione del termine per la presentazione della domanda e modalità di inoltro della stessa;
d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
e) elencazione delle eventuali prove di esame;
f) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
g) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Art. 16 Commissione di concorso
1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 la Giunta Municipale nomina una apposita Commissione.

Art. 17 Rilascio della licenza
1. La Commissione di cui all'art.16, redatta la graduatoria di merito, la trasmette al dirigente del competente servizio per l'adozione.

2. Il responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dall'adozione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 comma 1, nonché la proprietà o la disponibilità in "leasing" dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio, conforme alle caratteristiche previste dalle norme vigenti, e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso - non superiore a cinque anni.

3. Le licenze sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

SEZ.III Validità e trasferibilità della licenza

Art. 18 Validità della licenza
1. La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione entro il mese di febbraio, presso il competente Ufficio comunale secondo le modalità indicate dallo stesso.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 comma 1.
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. Su richiesta dell'Ufficio comunale competente e/o della Polizia Municipale, il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo dispone verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi di servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora l'autoveicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada (per le quali può farsi segnalazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile) ed alle caratteristiche previste dal presente Regolamento, l'Ufficio comunale competente può concedere una proroga non inferiore a trenta giorni e non superiori a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora l'autoveicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, il Sindaco o l'Assessore al ramo, sentito l'Ufficio competente procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dall'inizio del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 41

Art. 19 Trasferibilità della licenza per atto tra vivi
1. La licenza per l'esercizio di taxi é trasferita su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui art. 6 della legge n. 21/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale.
3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'Ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza e trasmesso entro 5 giorni all'Ufficio comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dalla A.S.L.
5. Per tale periodo il servizio deve essere esercitato da un sostituto alla guida designato dal titolare, purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 legge n.21/92 e in possesso dei requisiti prescritti.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 Trasferibilità della licenza per causa di morte
1. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/68 e successive modificazioni. oppure
b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare e in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità della licenza, preVia approvazione espressa da parte dello stesso. oppure
c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 comma 2, della legge n. 21/92.
3. Il subentro, di cui al precedente comma 3 lett. a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.
4. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede in possesso dei requisiti prescritti o da un sostituto alla guida designato dagli eredi.
5. Gli eredi minori o che non abbiano raggiunto l'età di legge per conseguire il certificato di abilitazione professionale, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 comma 1 , non oltre il termine ultimo di dodici mesi dal raggiungimento di tale età. 6. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.
7. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice tutelare.

CAPO V L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21 Caratteristiche delle autovetture
1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.
2. Le autovetture adibite al servizio devono: - essere dotate di tassametro con le caratteristiche previste all'art. 23 - avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli di cui due per lato. - essere collaudate per non più di cinque posti - avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile - essere munite di marmitta catalitica se immatricolate a partire dall'1/1/1992
3. Tutti i nuovi autoveicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).
4. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio taxi. L'Ufficio, annotata la rispondenza dell'autovettura alle caratteristiche della vigente normativa, autorizza preventivamente la sostituzione rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di collaudo a pubblico da Piazza taxi.

Art. 22 Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture in servizio taxi devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "taxi", conforme alla vigente normativa, e devono recare:
a) una fascia policroma (rosso - gialla) di cm. 4 sulle fiancate, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali;
b) sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo di cm. 20x30, incolore, recante la scritta "Taxi" di colore nero, il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune di colore nero; (All. A.)
c) sul lato posteriore, un adesivo di cm. 5 di altezza per cm. 20 di lunghezza recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico", il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune di colore nero. (All. B) 3. Gli adesivi di cui al comma 2 punti b) e c) sono forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sugli autoveicoli, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 23 Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato.
2. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi devono essere conformi al prototipo omologato e coerente a quello dichiarato.
3. Il tassametro deve essere installato nella parete superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. L'Ufficio comunale competente, dopo averne accertata l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare con piombo in cui è impresso lo stemma del Comune.
5. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio Comunale.
6. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
7. In caso di guasto del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione di esso. Effettuata la riparazione o la sostituzione, il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura di cui al comma 4.

Art. 24 Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi ed i relativi supplementi sono determinati dalla Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.
3. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, al fine di incrementare l'uso del taxi e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, determina con specifica deliberazione tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo contemporaneamente, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione del servizio da parte degli operatori del settore.
4. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
5. Non è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
6. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Art. 25 Inizio e sospensione del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualora detto titolare per gravi o comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni consecutivi, deve essere comunicata tempestivamente. Tale sospensione non potrà superare i trenta giorni, salvo i casi di riconosciuta necessità da comunicare all'Ufficio competente.

Art. 26 Turni ed orari di servizio
Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria, con apposita Ordinanza stabilisce l'orario ed i turni di servizio, ai quali i titolari ed i conducenti dovranno attenersi, nonché le modalità di pubblicizzazione.

Art. 27 Stazionamento
Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito il parere consultivo delle Organizzazioni di categoria o sindacali, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio. Ogni area di stazionamento è indicata da apposita segnaletica orizzontale e verticale. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai concessionari, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi. TuttaVia gli incaricati della sorveglianza del servizio di cui all'art. 28, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni. In ogni luogo di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibili il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione. I taxi dotati di apparecchio radio ricetrasmittente, quando intendono avvalersi di tale mezzo di chiamata, possono sostare in qualsiasi punto della città ove è consentita la sosta; quando invece sostano nei posteggi istituiti dal Comune sono tenuti a rispettare l'ordine di successione di cui al capoverso precedente.

Art. 28 Acquisizione della corsa
1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a) mediante chiamata delle centrali radio-taxi;
b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento.
2. La corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti: a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi; b) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista
3. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

Art. 29 Interruzione e rifiuto del servizio
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
3. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto nei casi manifesti o dichiarati di malattia pericolose o contagiose o di ubriachezza manifesta.
4. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato, all'atto del diniego, quanto meno a segnalare l'esistenza della situazione all'Autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radiotaxi.

Art. 30 Trasporto disabili
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili e del trasporto degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.
3. La Giunta comunale determina il numero e il tipo di autoveicoli già esistenti da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, nonché l'entità del contributo finanziario da erogare ai fini dell'adattamento della vettura.
4. Gli autoveicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio n. 503/96.

Art. 31 Sostituzione temporanea alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi
2. Gli eredi del titolare di licenza per servizio taxi che non siano in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo massimo di due anni, entro il quale deve perfezionarsi il trasferimento, possono designare un sostituto alla guida.
3. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida non oltre 12 mesi dal raggiungimento dell'età di legge per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
4. Le persone che sostituiscono alla guida i titolari delle licenze, o gli eredi, devono essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 11 e 12 comma 1 del presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230, ma può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi, anche se stipulati in periodi diversi.
6. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza all'Ufficio competente, in carta legale, corredata e integrata dai documenti necessari. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza in carta legale corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti.
7. Quando l'interruzione del servizio è dovuta a lieve indisposizione e fino ad un massimo di cinque giorni sarà sufficiente l'invio di dichiarazione scritta all'Ufficio competente. Nei casi in cui l'assenza per malattia si protrarrà oltre i cinque giorni occorre presentare un certificato sanitario rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza. 8. Il periodo di cessazione per motivi di salute non potrà superare il massimo di tre anni anche se esso intervallato da riprese di servizio inferiori a tre mesi.

Art. 32 Collaborazione familiare
1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), purché in possesso dei requisiti prescritti. 2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

4. La documentazione richiesta è la seguente: a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio del disposto dell'art.10 comma 4 legge n. 21/92 ed ulteriori modifiche ed integrazioni b) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 comma 1 nonché iscrizione alla lista di collocamento quale disoccupato ovvero l'eventuale occupazione di natura compatibile con lo svolgimento del servizio.

5. L'Ufficio che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione, rilascia con atto apposito, nulla osta, e ne riporta nota sulla licenza, dandone, altresì, comunicazione all'Ufficio di collocamento nel caso in cui il collaboratore familiare dichiari di essere disoccupato.

6. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230/bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti , comporta l'immediata revoca del nullaosta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VI OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 33 Obblighi dell'esercente servizio taxi
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo, e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
d) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e) prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
f) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;
g) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
i) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k) rilasciare all'utente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
m) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo il contrassegno di cui al modello allegato (allegato C), contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore, nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

Art. 34 Atti vietati all'esercente servizio taxi
Nell'esercizio della propria attività al tassista e' vietato:
a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all'art. 29 comma 2 e 3 ;
b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
c) portare animali propri in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidenti pericoli;
e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 23;
g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
h) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
j) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

Art. 35 Atti vietati dagli utenti del servizio
Agli utenti del servizio delle autovetture taxi da Piazza è fatto divieto di:

a) fumare;

b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;

c) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;

d) gettare oggetti dagli autoveicoli, sia fermi che in movimento;

e) pretendere il trasporto di animali domestici senza l'assenso del tassista e senza avere adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della autovettura;

f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale, diverso dal bagaglio al seguito;

g) scendere dal taxi senza prima avere pagato il corrispettivo del trasporto;

CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Palermo e agli Ufficiali ed agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 689 del 24/11/81 2. La sorveglianza sul servizio può essere esercitata, inoltre, dall'Amministrazione Comunale tramite i Funzionari e gli operatori del competente Ufficio comunale muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 37 Sanzioni e diffida
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in Via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, non avvenga in Via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;
c) l'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.
3. Il titolare della licenza, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, anche alla diffida da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge n. 689/81 e di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del R. D. 3 marzo 1934 n. 383 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art. 8 comma 2 , consistente nell'assenza, a bordo del mezzo, della licenza e del certificato di iscrizione al ruolo
b) violazione dell'art. 22, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
e) violazione dell'art. 18, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale della licenza;
f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 25 lett. c);
g) la violazione degli obblighi di cui all'art. 33;
h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 34; i) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, e successivo adeguamento e verifica;
j) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dalla vigente normativa sull'imposta pubblicitaria;
k) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero telefonico dell'Ufficio comunale competente a ricevere i reclami così come previsto dall'art. 33 lett. m .
2. Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle norme del Codice della strada e ulteriori modifiche e integrazioni.

Art. 39 Sospensione della licenza
1. La licenza è sospesa dall'Amministrazione Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione dell'art. 18 comma 6
d) violazione degli artt. 26 e 28 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dagli artt. 8 comma 3 e 4, 31 e 32;
f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei disabili così come previste dall'articolo 30;
g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 38;
h) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio del servizio taxi.
i) essere incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 37, nell'arco di due anni.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato al ramo, sentito l'Ufficio competente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli abilitativi debbono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente che dispone il fermo dell'autoveicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 Revoca della licenza
1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 8 lett.
b); b) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dagli artt. 19 e 20;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 39;
e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
f) quando il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 25;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 Decadenza della licenza
1. Il Comune che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore o se è stato sostituito con altro non rispettante le caratteristiche di cui all'art. 22;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
c) per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 11
d) per il verificarsi di uno degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 12 comma 1;
e) per inottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio;
f) In caso di inabilità permanente o inidoneità al servizio, per mancato trasferimento della licenza entro sei mesi dalla data del certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art.6 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.