TORINO
REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 Ottobre
1999 (n. mecc. 9906527/17) in attesa esecutivita'.
Art. 1 -
Definizione di servizio taxi
Art. 2 -
Disciplina del servizio
Art. 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al
servizio
Art. 4 - Commissione Consultiva
Art. 5 - Vigilanza sul servizio
Art. 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
Art. 7 - Requisiti per il rilascio della licenza
Art. 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma
singola o associata
Art. 9 - Sostituzione alla guida
Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
Art. 11 - Assegnazione di nuove licenze
Art. 12 - Trasferimento delle licenze
Art. 13 - Domanda per subentro nella titolarita' della
licenza
Art. 14
- Inizio del servizio
Art. 15
- Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
Art. 16 - Sostituzione dell'autoveicolo
Art. 17 - Svolgimento del servizio
Art. 18 - Luoghi di stazionamento
Art. 19 - Stazionamento delle autovetture
Art. 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo
Art. 21 - Turni di servizio
Art. 22
- Autovetture fuori servizio o fuori turno
Art. 23
- Tariffe
Art. 24 - Tassametro e contachilometri
Art. 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
Art. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio:
obblighi e divieti
Art. 27- Comportamento degli utenti
Art. 28
- Reclami
Art. 29
- Sanzioni
Art. 30 - Sospensione della licenza
Art. 31
- Revoca della licenza
Art. 32 - Decadenza della licenza
Art. 33 - Veicoli di scorta
Art. 34 - Servizi sussidiari ad integrazione trasporto
di linea
Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
Art. 37 - Disposizioni finali
Articolo 1 - Definizione di servizio taxi
1. Il servizio taxi svolto con autovettura e' un autoservizio
pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo
od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Articolo 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli
muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni
di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune,
e' disciplinato per le parti in vigore:
a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 "Legge generale
sui trasporti e sulla viabilita'";
c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme
per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante
norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad
autonoleggio con conducente";
g) dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale
sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada e successive
modificazioni ed integrazioni";
h) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti
Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
j) dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 221 del 18 ottobre 1999.
Articolo 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi
e' stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 4, tenendo presente la metodologia di calcolo
del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. Sono destinati al servizio le autovetture di cui all'art.
54 lett. a) del D. Lvo 285/92.
Articolo 4 - Commissione Consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione
ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione
delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione
del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva
cosi' composta:
a) dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che la presiede;
b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
c) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
d) da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni
degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
e) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni
cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori
di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n.23.
2. Ogni organizzazione od associazione rappresentata e'
tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente
supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione,
ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente
rappresentante effettivo.
3. La Commissione delibera con la presenza della meta'
piu' uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e
stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresi' tenuto a riunire
la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di
convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo
dei suoi componenti.
4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso
nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza.
Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel
termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima convocazione;
in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione
si sia espressa, il Comune potra' procedere indipendentemente dal parere.
Il termine di cui sopra puo' essere prorogato, per una sola volta, nel
caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessita' ai fini
istruttori.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non
abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente
della Commissione puo' avocare a se' i poteri e le funzioni della Commissione
stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti
inevasi.
6. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica
fino alla nomina dei successori.
Articolo 5 - Vigilanza sul servizio
1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e' affidata
ai funzionari del Comune e della Provincia incaricati, nonche' dagli
agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza
del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa
vigente.
Articolo 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
1. Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso
di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente,
per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni
e con le modalita' indicate dai successivi articoli.
2. La licenza comunale di esercizio e' riservata strettamente
al titolare che puo' esercitarla in forma singola od associata ed e'
riferita ad un singolo veicolo.
3. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il
cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate
da Comuni diversi.
4. La licenza comunale di esercizio e' rilasciata senza
limitazioni di tempo; e' sottoposta da parte del Comune a verifica biennale
con decorrenza dalla data di rilascio per accertare il permanere in
capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal
titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante
il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma
la facolta' del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori
documenti che ritenesse necessario.
6. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire
meno dei requisiti d'idoneita' morale dovra' darne comunicazione
alla C.C.I.A.A. presso la quale e' istituito il ruolo provinciale dei
conducenti.
Articolo 7 - Requisiti per il rilascio della licenza
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio
del servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida
di autoveicoli;
c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi
pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d) proprieta' o disponibilita' in leasing del veicolo;
e) cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea
ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici non di linea
di trasporto di persone nel proprio territorio;
f) residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio
della Regione;
g) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza
stabiliti secondo le modalita' del successivo art. 11 nel caso di nuova
concessione.
Articolo 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola
o associata
1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola
devono essere iscritti, nella qualita' di impresa artigiana di trasporto,
all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443.
2. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio
in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero cooperative di servizi
operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le
altre forme previste dalla legge.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi
di cui sopra, ferma restando la titolarita' in capo al conferente. Il
conferimento, al predetto organismo collettivo, da' diritto alla gestione
economica dell'attivita' autorizzata.
4. Ai fini di cui al comma precedente e' necessaria la
seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la
licenza;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attivita'
di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione
sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.
5. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato
la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento,
la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
6. Il titolare e' tenuto a comunicare all'ufficio comunale,
per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza
od esclusione dall'organismo cui e' stata conferita la licenza.
Nel caso di recesso, la licenza non potra' essere ritrasferita al socio
conferente se non dopo un anno dal recesso.
Articolo 9 - Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente
alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti
ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi
annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi
minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12,
possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale
dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento
dell'eta' prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture
in servizio di taxi.
3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida
con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale
responsabilita' del titolare della licenza e del sostituto, per quanto
attiene alla regolarita' e sicurezza del servizio e rispetto delle norme
contenute nel presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
regolato:
a) con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato
sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico
settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale
di lavoratori di categorie similari;
b) con un contratto di gestione per un termine non superiore a
sei mesi.
6. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento
del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai
sensi dell'art. 230-bis del codice civile, sempreche' iscritti nel ruolo
provinciale dei conducenti.
Questa eventualita' viene comunicata al Comune affinche', preso atto
della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla
licenza.
Articolo 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della
licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza
di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti
la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella
titolarita';
b) l'aver trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti
la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella
titolarita';
c) non essere in possesso del requisito di idoneita' morale.
2. Il requisito di idoneita' morale non risulta soddisfatto
se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne
irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine
pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma
degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il requisito dell'idoneita' morale continua a non essere
soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero
una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Articolo 11 - Assegnazione di nuove licenze
1. Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiori
a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei
veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono
assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione
della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento
di cui all'art. 10.
3. Il bando di concorso dovra' contenere:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti
nei precedenti art. 7 e art. 10.
4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione
ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti valutazione degli
stessi, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.
5. Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il
servizio taxi in qualita' di sostituto alla guida o di familiare del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno
sei mesi.
6. La graduatoria ha validita' di tre anni dalla data di
approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del
triennio di validita' devono essere coperti utilizzando la graduatoria
stessa fino al suo esaurimento.
Articolo 12 - Trasferimento delle licenze
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e' trasferita
su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto dallo
stesso designato purche' in possesso dei prescritti requisiti, quando
il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilita' o inidoneita' al servizio
di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare
o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato
dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente
competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei
titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovra' avvenire
entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato.
Il trasferimento della titolarita' della licenza dovra' essere richiesto
entro un anno dal verificarsi dell'evento.
3. In caso di morte del titolare, la licenza puo' essere
trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso
dei requisiti prescritti:
a) coniuge superstite;
b) parenti entro il 3° grado;
c) affini entro il 2° grado.
In caso di pluralita' di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza,
fatta salva la volonta' testamentaria, puo' essere trasferita ad uno
di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure puo'
essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione
del Comune, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di
cui sopra, purche' in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento
non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza e' dichiarata
decaduta e, eventualmente, messa a concorso.
4. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso
dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi puo' richiedere
che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile
fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati
motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale
periodo dovra' essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti.
Qualora l'erede intenda proseguire l'attivita', fermo restando quanto
disposto al precedente capoverso, dovra' nominare un sostituto in possesso
dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni
senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non
potra' piu' essere trasferita ad altro soggetto, ma dovra' essere restituita
al Comune.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non puo'
esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita
altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento
disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza,
l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere
sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
Articolo 13 - Domanda per il subentro nella titolarita' della licenza
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare
il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda
entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente
ufficio comunale.
2. Nella domanda dovra' indicare:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.
3. Dovra' inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilita'
e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
a) di avere la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo
che intende adibire al servizio;
b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro
nella titolarita';
c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente
art. 7;
d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o
di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti
la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarita';
e) di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del
servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente.
4. Alla domanda dovra' allegare richiesta di trasferimento
sottoscritta dal titolare della licenza.
5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo
al trasferimento della licenza, gia' intestata a titolare deceduto,
ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovra' indicare, sulla domanda, il rapporto
o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non
esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovra'
allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone
aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni
risultanti dai commi precedenti, non abilita pero' immediatamente all'esercizio
correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione
del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso
dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.
7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovra' essere informata
la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.
8. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per
giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza il titolare
dovra' esibire i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della
M.C.T.C.;
c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura immatricolata.
9. E' facolta' dell'amministrazione comunale richiedere
la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei
requisiti e qualita' oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.
10. Il Comune provvedera' d'ufficio all'accertamento del
requisito di idoneita' morale.
Articolo 14 - Inizio del servizio
1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio
entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto,
non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone
la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potra', a motivata richiesta,
essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato
inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non
imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura
ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo,
inoltre dovra' essere portato a bordo il certificato di iscrizione al
ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art.
9, nonche' quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla
guida dell'autovettura.
5. La licenza dovra' essere restituita al Comune al suo
cessare, per qualunque causa, nonche' per la durata del periodo di sospensione
della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.
Articolo 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
1. Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare
sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con
la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine
assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata
sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere
esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il
numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed
e' individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le
portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del
vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania
raffigurante lo stemma della Citta'.
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono
sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di vigilanza
per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai
precedenti commi.
Tale verifica non puo' implicare accertamenti di carattere tecnico riservati,
in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione
Civile.
5. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano
che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti, per i quali ottenne
la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente
per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile
e darne altresi' comunicazione alla Provincia.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione
e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa
in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine
che sara' fissato caso per caso, si provvedera' alla revoca della licenza
a norma dell'art. 31.
7. Nell'autovettura in servizio e' vietato fumare e il
tassista e' tenuto ad esporre l'apposito divieto.
Articolo 16 - Sostituzione dell'autoveicolo
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza
comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato alla sostituzione
dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche
necessarie allo svolgimento dell'attivita', previa verifica da parte
degli organi comunali di vigilanza.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati
sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione
alla Provincia.
Articolo 17 - Svolgimento del servizio
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze
del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge
ad un'utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio
sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato
la licenza o dell'area metropolitana o dell'ambito territoriale dell'aeroporto
"Citta' di Torino", per qualunque destinazione, previo assenso
del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
4. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale,
ove definito, la corsa e' acquisita:
a) nei luoghi di stazionamento gia' definiti, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 4, dal Comune o dai Comuni facenti parte
del comprensorio;
b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del
tassametro dal piu' vicino posto di sosta;
c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si
rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione
della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
previste dal Codice della Strada.
5. All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione
del servizio e' obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate
da cancelli, nonche' in androni, portoni e cortili puo' essere rifiutato
in caso di evidente difficolta' o pericolosita', a causa di ristrettezza,
pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
6. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, il
Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in
materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con le organizzazioni
sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, puo' consentire
la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture
in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio
taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate
come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito
dei passeggeri.
7. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali
e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi
pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze
di ordine pubblico o viabilita'.
Articolo 18 - Luoghi di stazionamento
1. Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva,
determina i luoghi della citta' dove le autovetture debbono stazionare
in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture
in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento e' indicato da apposita
segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza
e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio
3. La scelta dei posteggi nei luoghi a cio' destinati e'
libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno
dei luoghi stessi.
4. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico
o di viabilita' , gli incaricati della sorveglianza del servizio possono
far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura
oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la
sosta in una o piu' stazioni e disporre che un certo numero sia presente
in qualsiasi ora in un determinato luogo.
Articolo 19 - Stazionamento delle autovetture
1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto
l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a
misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo
cosi' stabilito anche l'ordine di successione.
Articolo 20 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo
1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi
ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento
un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
2. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto
indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo
l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.
Articolo 21 - Turni di servizio
1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono
stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo
da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati
di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune; i suddetti turni
di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno
avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il
turno orario del giorno precedente dovra' essere conservato nel doppio
porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato
senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne
nel caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante
un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno
indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo
di ferie di trenta giorni lavorativi annui.
Articolo 22 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono
effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere
dotate di apposito segnale individuato dal Comune.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
a) sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni
o funzioni irregolarmente;
c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di
esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono
essere protratte anche fuori turno, purche' al momento di un eventuale
controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che
l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.
Articolo 23 - Tariffe
1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del
trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato
con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.
2. Le tariffe sono approvate con deliberazione della Giunta
Comunale e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione della
Provincia.
Il Comune puo' prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per
anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva
di cui all'art. 4.
3. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano
e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente quando
la corsa ha termine oltre i limiti urbani.
4. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese
e tedesca, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto
all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.
Articolo 24 - Tassametro e contachilometri
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato,
collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilita'
delle registrazioni, dalla cui lettura e' deducibile il corrispettivo
da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario
e' portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili
posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Il dispositivo puo' prevedere, oltre alla tariffa base,
una o piu' posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali
saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 23.
La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovra' essere
sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore
non dovra' essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra
precedentemente registrata.
4. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento
dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata,
e' subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa
avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal
competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la rispondenza
ai prescritti requisiti e la regolarita' di funzionamento, provvede
alla piombatura.
6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro
per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o
in caso di rottura del sigillo, il conducente e' tenuto a darne comunicazione,
anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a
sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
7. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve
sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori
servizio".
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo e' in
servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo
il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
9. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati
di contachilometri generale e parziale.
10. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente
riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima
della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente
ufficio comunale.
Articolo 25 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
1. Il prezzo del servizio e' quello che risulta dal tassametro
e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non e' stato erroneamente messo in
funzione, il tassista e' tenuto a richiedere esclusivamente il diritto
fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per
cause non imputabili al conducente, questi, potra' esigere soltanto
il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre
ulteriormente del taxi, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro
inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura,
mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere
la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito
di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa
oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al
presente comma al momento della richiesta di attesa.
Articolo 26 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi
e divieti
1. Nell'esercizio della propria attivita' il tassista,
oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente
regolamento, ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente su qualsiasi
deviazione si rendesse necessaria;
b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle
zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorita' comunale;
c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti,
per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e
da altri agenti della Forza Pubblica;
d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto
di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i
casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa
o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per
i quali e' tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso
o altre istituzioni competenti;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte
le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza
il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui
il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto
dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste,
attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente
anche in caso di neve;
k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di
indirizzo e numero telefonico;
l) durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto
di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione
di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno
essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino
indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco
orario. A tal fine e' permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le
zone consentite;
m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
n) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la
data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione
scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta,
indicando il motivo e la durata.
2. I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente
derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno
pagati dal Comune.
3. Nell'esercizio della propria attivita' al tassista
e' vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno
ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento
della licenza previa autorizzazione del Comune;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita
richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di
evidente pericolo;
d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza
del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare
o favorire la mobilita' dei portatori di handicap;
f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite
massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori
dell'orario di lavoro;
i) fumare o mangiare durante la corsa;
j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza
l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione
sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella
fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone
che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.
Articolo 27- Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio di taxi e' fatto divieto di:
a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto
dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata solo nel caso in
cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad
assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito
dalla carta di circolazione;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato,
d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento
o l'imbrattamento della vettura;
d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso
dal bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme
di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
i) fumare durante la corsa.
Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta
nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.
2. Salva la responsabilita' civile, ai sensi di legge,
ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza
dei divieti previsti dal comma precedente dara' diritto al conducente
dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove
sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.
Articolo 28 - Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono
indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero
di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovra' essere
inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.
Articolo 29 - Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi
2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della
L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente
regolamento sono cosi' punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni
ed integrazioni; l'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto
segue le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive
modificazioni ed integrazioni.
b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione
o della revoca della licenza.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto
b) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione
all'interessato, mediante notifica, entro dieci giorni dal ricevimento
della segnalazione. L'interessato, entro 20 giorni dalla notifica ha
facolta' di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere
di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra
senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere
sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.
Questi, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne
abbia fatto richiesta, e sentita la Commissione consultiva di cui all'art.
4; assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
- applicazione delle relative sanzioni se il fatto e' fondato
e provato;
- archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali
da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.
Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi
nell'esercizio della professione dal titolare della licenza o dai suoi
legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere
da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento
penale.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000, per le seguenti
violazioni:
a) violazione dell'art. 14 comma 4, per mancanza a bordo del mezzo
del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del
collaboratore familiare;
b) violazione dell'art. 15, per mancato rispetto delle prescrizioni
sulla riconoscibilita' delle autovetture;
c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art.
26;
d) mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri,
cosi' come previsto dall'art. 24;
e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo
e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami, cosi'
come previsto dall'art. 28;
f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati
alla guida dei mezzi cosi' come previsto dall'art. 9;
g) violazione dell'art. 17, per prelevamento dell'utente o inizio
del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
h) prestazione del servizio con il tassametro non in conformita'
con quanto previsto dall'art. 24 o con il dispositivo di segnalazione
di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
i) violazione dell'art. 21, relativo al mancato rispetto dei turni
di servizio;
j) violazione dell'art. 17 relativo alle modalita' di acquisizione
della corsa;
k) inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui all'art.
25.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e'
aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
5. Il mancato rispetto del divieto di fumare e' sanzionato
ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 30 - Sospensione della licenza
1. La licenza e' sospesa dal Comune per un periodo non
superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati
cosi' come individuate all'art. 35 e successive disposizioni;
b) violazione dell'art. 17 comma 5, per mancata prestazione del
servizio;
c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta
nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a) a k);
d) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta
nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza
tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale
recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 31 - Revoca della licenza
1. Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti
casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo
ad una stessa persona, di piu' licenze per l'esercizio del servizio
taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi
e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3;
b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare
i requisiti di cui all'art. 7;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle licenze
cosi' come previsto all'art. 12;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di
un triennio adottati ai sensi dell=art. 30;
e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo
che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel
termine assegnato ai sensi dell'art. 15 comma 6;
g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco
di tre anni;
h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 1.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati
l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente
revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
Articolo 32 - Decadenza della licenza
1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente
con l'obbligo del Comune di emanare il relativo provvedimento entro
quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art. 13 comma
8, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo
articolo prescritti;
b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito
dall'art. 14 comma 1;
c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza
da parte del titolare della stessa;
d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto
dall'art. 12 comma 3.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente
informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la
conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.
Articolo 33 - Veicoli di scorta
1. Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune
puo' definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto
all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le
esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Il Comune stabilira', contemporaneamente le condizioni
per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi
utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potra' essere sostituito,
per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le
caratteristiche d'idoneita' previste e debitamente collaudata per il
servizio di taxi.
4. Le vetture devono essere di proprieta' o in disponibilita'
agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili
con specifico numero, saranno abbinate a licenze non cedibili
a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi di cui al precedente
comma 4 operanti nel territorio del Comune.
Articolo 34 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di
linea
1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio
della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere
impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei
servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione
e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale
tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative
di tassisti.
Articolo 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. Il servizio taxi e' accessibile a tutti i soggetti portatori
di handicap; la causa dell'handicap non puo' costituire motivo di rifiuto
alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza
necessaria all'incarrozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali
supporti necessari alla loro mobilita'. Il trasporto delle carrozzine
e di altri supporti necessari alla mobilita' dei disabili e' effettuato
gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli
eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa
dall'inizio alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo
indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovra'
provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile,
segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sara'
al massimo di cinque minuti.
4. Il titolare della licenza puo' adibire al servizio esclusivamente
il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; pero' se il
numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap
di particolare gravita' risulta insufficiente a coprire le richieste
di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato
provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti
che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente
dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto
di soggetti portatori di handicap.
Articolo 36 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
1. Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del
presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione
delle tariffe, emanate in relazione al presente, non sono applicabili
se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma
2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale
23 febbraio 1995, n. 24.
Articolo 37 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento,
si fa rinvio, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art.
2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o
indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto
con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni
della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e
rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Citta' di Torino"
ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio
1995, n. 24.
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