logo nero piccolo.gif (5583 byte)logo nero piccolo.gif (5583 byte)

 

Home

«Non si può fare un paragone tra un fiume e una strada perché le strade appartengono alla storia e i fiumi alla geografia.

E con questo?

La storia non la fanno gli uomini: gli uomini subiscono la storia come subiscono la geografia.

E la storia, del resto, è in funzione della geografia.

Gli uomini cercano di correggere la geografia bucando le montagne e deviando i fiumi e, così facendo, si illudono di dare un corso diverso alla storia, ma non modificano un bel niente, perché, un bel giorno, tutto andrà a catafascio. E le acque ingoieranno i ponti e romperanno le dighe, e riempiranno le miniere; crolleranno le case e i palazzi e le catapecchie, e l'erba crescerà sulle macerie e tutto ritornerà terra. E i superstiti dovranno lottare a colpi di sasso con le bestie, e ricomincerà la storia.

La solita storia.

Poi dopo tremila anni, scopriranno, sepolto sotto quaranta metri di fango, un rubinetto dell'acqua potabile e un tornio della Breda di Sesto San Giovanni e diranno: "Guarda che roba!"»

GIOVANNI GUARESCHI

 

 

Costituzione del Sultanato del Terronia Tellus

 

Titolo Primo "Del Sultanato"

Titolo Secondo "Dei Requisiti"

Titolo Terzo "Della Struttura"

Titolo Quarto "Delle Competenze"

Titolo Quinto "Della Grande Consulta"

Titolo Sesto "Dell'elezione del Sultano e della Grande Consulta"

Titolo Settimo "Delle Orde dei Predoni"

Titolo Ottavo "Del Potere Giudiziario"

Titolo Nono "Dell'Araldica"

Titolo Decimo "Della Revisione Costituzionale"

Titolo Undecimo "Delle Insegne e Paramenti vari"

Il Comitato Ricostituente

 


Titolo Primo "Del Sultanato"

Art. 1

È ricostituito in Parma il Sultanato del Terronia Tellus, sotto la protezione dell'Ecc. Duca e di Nostra Santa Madre Goliardia.

 

Art. 2

La presente Costituzione subordinata allo Statuto, approvata dai membri costituenti e dal Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Lunigiana nella persona del Duca, vincola gli adepti al rispetto della stessa.

torna ad indice

 

 

Titolo Secondo "Dei Requisiti"

Art. 3

L'appartenenza al Sultanato è subordinata ai seguenti requisiti:

- iscrizione all'Ateneo di Parma

- nascita e residenza sotto la "Linea Gotica" (direttiva Livorno - Firenze - Rimini)

- inoltre i residenti sopra la "Linea Gotica" figli di Terroni, ed i residenti sotto la "Linea Gotica" figli di Polentoni, potranno essere accolti nel Sultanato previa approvazione della Grande Consulta a maggioranza assoluta (4/6)

 

Art. 4

L'ingresso nel Sultanato dei goliardi privi dei requisiti ex art. 3, solo per motivi straordinari, è subordinato alla approvazione della Grande Consulta.

torna ad indice

 

 

Titolo Terzo "Della Struttura"

Art. 5

Il Sultanato è un Ordine senza terra, rigorosamente settario e gerarchico, con i poteri accentrati alla Grande Consulta, su cui grava l'obbligo di reggere la struttura organizzativa del Sultanato, di rispondere personalmente all'Ecc. Duca sull'operato dell'Ordine stesso.

 

Art. 6

La gerarchia del Sultanato è la seguente:

- Sultano - capo supremo

- Gran Visir - vice

- Califfo degli Interni

- Califfo degli Esteri

- Califfo del Tesoro

- Califfo di Giustizia e Capo dei Predoni

 

Art. 7

Il Governo del Sultanato è costituito dalla Grande Consulta composta dai Califfi, dal Gran Visir, e presieduta dal Sultano.

torna ad indice

 

 

Titolo Quarto "Delle Competenze"

Art. 8

Il Sultano è pienamente responsabile per ogni azione del Sultanato verso il Duca, titolare del diritto di veto e responsabile civilmente e penalmente per ogni azione del Sovrano Ordine Goliardico di Parma, cui il Sultanato ha l'onore di appartenere.

 

Art. 9

Il Sultano governa il Sultanato coadiuvato dalla Grande Consulta, nominata dallo Stesso subito dopo essere stato eletto.

 

Art. 10

La prima Grande Consulta e il primo Sultano sono nominati fra i membri del Comitato Ricostituente.

 

Art. 11

Il Sultano convoca la Grande Consulta ogni qualvolta lo ritenga necessario ed ogni volta lo richieda 1/3 della Grande Consulta in carica.

 

Art. 12

È obbligo del Sultano nominato giurare fedeltà alla Costituzione pretendere l'ordine ed il rispetto della stessa dagli adepti.

 

Art. 13

Omesso per superstizione.

 

Art. 14

Il mandato del Sultano dura dal momento della nomina al 31 ottobre.

 

Art. 15

Il Gran Visir è nominato con decreto costituzionale dal Sultano; Lo sostituisce in Sua assenza seguendone le direttive ed esercita i poteri previsti dagli art. 8 - 9 - 11 - 12.

 

Art. 16

La competenza ordinaria del Gran Visir è:

- il coordinamento ed il controllo di buon funzionamento dei Califfati degli Interni, degli Esteri, del Tesoro e di Giustizia.

 

Art. 17

Omesso ex art. 13.

 

Art. 18

Il Califfo degli Interni è nominato dal Sultano con decreto costituzionale.

 

Art. 19

Le competenze del Califfo degli Interni sono:

- organizzazione e convocazione pratica della grande Consulta

- coordinamento ed organizzazione delle assemblee generali del Sultanato; in questa funzione sarà coadiuvato dalla Grande Consulta

- controllo requisiti dei Terroni in procinto di entrare nel Sultanato

 

Art. 20

Il Califfo degli Esteri è nominato dal Sultano con decreto costituzionale.

 

Art. 21

Le competenze del Califfo degli Esteri sono:

- rapporti di controllo e di organizzazione con il Supremo Ordine Goliardico di Parma

- contatti con gli Ordini, Marche e balle vassalle del Supremo Ordine Goliardico di Parma

- previa autorizzazione Ducale il Califfo degli Esteri quale rappresentante del Sultanato può instaurare rapporti con gli Ordini Esteri

- preparazione e conservazione del materiale interno del Sultanato

 

Art. 22

Il Califfo del Tesoro è nominato dal Sultano con decreto costituzionale.

 

Art. 23

Le competenze del Califfo del Tesoro sono:

- coordinamento e custodia della cassa del Sultanato senza potere di disposizione

- organizzazione delle questue, previo permesso Ducale

- versamento del decimo di competenza al Grande Elemosiniere. La contabilità può essere controllata in qualsiasi momento dal Sultano e dai singoli componenti della Grande Consulta su autorizzazione del Sultano

 

Art. 24

Il Califfo di Giustizia e Capo dei Predoni è nominato dal Sultano con decreto costituzionale.

 

Art. 25

Le competenze del Califfo di Giustizia e Capo dei Predoni sono:

- reclutamento e organizzazione dei Predoni

- organizzazione e buon funzionamento del Tribunale giudicante

- coadiuvamento delle mansioni organizzative degli altri Califfi

torna ad indice

 

 

Titolo Quinto "Della Grande Consulta"

Art. 26

La Grande Consulta è formata da Goliardi scelti dal Sultano.

 

Art. 27

Il numero dei componenti è fissato in sei. Il numero legale sufficiente a deliberare è di quattro membri.

Le deliberazioni sono approvate con maggioranza assoluta (4/6).

Nei casi di grave necessità, in mancanza del numero legale, il Sultano impone provvisoriamente la propria decisione sotto la sua responsabilità. Tuttavia entro dieci giorni la Grande Consulta deve decidere definitivamente in merito. In caso di parità di voti il Sultano impone la propria decisione.

A richiesta di un solo membro, la votazione può con autorizzazione del Sultano, svolgersi con voto segreto.

 

Art. 28

La Grande Consulta dovrà riunirsi almeno una volta al mese convocata dal Sultano e organizzata dal Califfo degli Interni.

Gli ordini del giorno saranno esposti direttamente dai membri in assemblea.

 

Art. 29

Qualora un Califfo della Grande Consulta rassegni prima del termine le dimissioni dalla carica, tutti i poteri vengono temporaneamente assunti dal Gran Visir.

Tuttavia entro cinque giorni il Sultano dovrà nominare il successore.

torna ad indice

 

 

Titolo Sesto "Dell'elezione del Sultano e della Grande Consulta"

Art. 30

Terminato il suo mandato il Sultano uscente dovrà fra il 15 e il 25 ottobre indire nuove elezioni.

 

Art. 31

Qualora il Sultano in carica si dimetta prima della scadenza del suo mandato assumerà le funzioni di Capo Supremo il Gran Visir sino al 31 ottobre.

Contemporaneamente il Gran Visir nominato Sultano dalla Grande Consulta, sceglierà il Califfo che aggiungerà alle proprie competenze i poteri di Gran Visir.

 

Art. 32

Nel caso di dimissioni anticipate anche del Gran Visir i Califfi bandiranno entro 10 giorni le elezioni generali.

 

Art. 33

La nomina del nuovo Sultano avviene con il sistema elettivo.

Hanno diritto al voto:

- Tutti i membri della Grande Consulta uscente

- Gli Anziani (quattro bolli)

- I Fuori Corso

- I Titolati

Hanno diritto alla candidatura a Sultano tutti i membri della grande Consulta uscente.

 

Art. 34

L'elezione del Sultano, con voto segreto, avverrà in unica udienza con un minimo di 6 presenti a maggioranza qualificata (metà dei presenti più uno).

 

Art. 35

Il Sultano neo eletto, entro cinque giorni dovrà nominare tutti i membri della Grande Consulta.

Il 31 ottobre si avrà il passaggio delle consegne tra il Sultano e la Grande Consulta uscenti e il Sultano e la Grande Consulta neo eletti.

torna ad indice

 

 

Titolo Settimo "Delle Orde dei Predoni"

Art. 36

Le Orde saranno formate da Goliardi Terroni ex art. 3 scelti dal Califfo di Giustizia e Capo dei Predoni secondo criteri di merito e fedeltà al Sultanato.

 

Art. 37

Le Orde sono sempre in stato di efficienza per dare forza al Sultano, alla Grande Consulta e per mantenere la quiete e l'ordine all'interno del Sultanato.

torna ad indice

 

 

Titolo Ottavo "Del Potere Giudiziario"

Art. 38

Il Tribunale giudicante del Sultanato è composto dal Sultano e dalla Grande Consulta.

Esso giudica i Goliardi iscritti al Sultanato.

Il numero legale per il giudizio è di quattro membri; la decisione è presa dalla Grande Consulta a maggioranza qualificata.

Il Tribunale giudica a porte chiuse.

 

Art. 39

I membri del Sultanato del Terronia Tellus condannati dal tribunale giudicante possono, a seconda della gravità della violazione essere deferiti al Tribunale del Sovrano Ordine goliardico di Parma.

 

Art. 40

Le pene sono:

- espulsione eterna dal Sultanato

- esilio temporaneo dal Sultanato

- interdizione eterna ad ogni carica del Sultanato

- interdizione temporanea ad ogni carica del Sultanato

- offerta simbolica

 

Art. 41

Il Sultano può esercitare il diritto di grazia o mitigazione della pena all'interno del Tribunale giudicante.

 

Art. 42

Il Sultano può essere giudicato dalla Grande Consulta solo su autorizzazione plebiscitaria (4/5) i membri della Grande Consulta possono essere giudicati dalla stessa solo su autorizzazione assoluta (3/5). Tali maggioranze sono necessarie anche in sede di giudizio.

torna ad indice

 

 

Titolo Nono "Dell'Araldica"

Art. 43

Il Sultano conferisce le seguenti onorificenze ai Terroni che abbiano dato lustro con azioni ed opere al Sultanato.

 

Art. 44

Le Onorificenze nel seguente grado sono:

- Emiro del Terronia Tellus del Ducato di Parma

- Sceicco del Terronia Tellus del Ducato di Parma

- Effendi del Terronia Tellus del Ducato di Parma

- Odalisca del Terronia Tellus del Ducato di Parma

- Beduino ad Honorem del Terronia Tellus del Ducato di Parma

torna ad indice

 

 

Titolo Decimo "Della Revisione Costituzionale"

Art. 45

Se per esperienza si riconosca necessario riformare qualche articolo della Costituzione, la Grande Consulta al completo (6/6) discute e vota la revisione a maggioranza assoluta (4/6).

 

Art. 46

La proposta di revisione costituzionale può essere discussa in sede di Grande Consulta se richiesta da almeno due membri.

 

Art. 47

Nella prima riunione dopo la nomina la Grande Consulta ha l'obbligo di controllare l'efficacia della costituzione e, se necessario procedere alla revisione.

 

Art. 48

Ogni revisione per avere efficacia pratica dovrà essere approvata dall'Ecc. Duca.

 

Art. 49

Ogni modifica dovrà essere portata a conoscenza delle Autorità Ricostituenti.

 

torna ad indice

 

 

Titolo Undecimo "Delle Insegne e Paramenti vari"

Art. 50

Il vessillo del Sultanato è di colore nero con al centro il simbolo del Sultanato.

 

Art. 51

Il simbolo del Sultanato è:

- un copricapo arabo (bianco) con un fermaglio a tre cordoni (rispettivamente giallo - bleu - giallo). Sotto il copricapo uno scudo a tre punte superiori ed una inferiore, all'interno del quale vi sono raffigurate: ai lati due scimitarre di colore grigio argenteo, con elsa di color avorio; in alto a sinistra il Sole di colore giallo su sfondo celeste; al centro il Mare increspato di colore bleu; inferiormente la Terra di colore marrone.

Parma, li Maggio 1981

 

Il Comitato Ricostituente

ATTOLINI LUIGI

BONGHI ANTONIO

DE PACE LUCIO

RIZZELLO ABELE

SALVATORE GIAMPAOLO

SALVATORE MAURIZIO

TAURISANO CARMINE

torna ad indice

VISTO E APPROVATO

IL DUCA

Luppulus Ebbrus

Torna su