a
cura del Forum Regionale Lombardo del Terzo Settore
Fondazione
Cariplo - Regolamento per le nomine
Articolo 1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 12,
comma 6, e 14 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, specifica i requisiti e disciplina le
procedure per la nomina dei membri della Commissione Centrale di
Beneficenza e determina i requisiti dei membri del Consiglio di
amministrazione della Fondazione medesima.
Articolo 2
Requisiti
di professionalità, di competenza ed etici
1.
I candidati alla carica di membro della Commissione Centrale di
Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le
ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 14
e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati
e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei
settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di
funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o
finanziarie, attraverso un’adeguata esperienza
nell’esercizio di una o più delle seguenti:
a)
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei
settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello Statuto, o
presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate
in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
b)
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in
qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato,
delle Regioni o degli Enti locali;
c)
attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione a
un Albo;
d)
attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica
in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a
uno dei settori di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, dello
Statuto.
2.
I membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del
Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile
ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In
particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera g),
dello Statuto, non possono ricoprire cariche coloro che:
a)
abbiano cause pendenti con la Fondazione;
b)
siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al
risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.
Articolo 3
Criteri
per le nomine
1. La Commissione
Centrale di Beneficenza può specificare, nell’avviare le
procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e
adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il
raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità
richieste ai candidati alla carica di Commissario con riguardo
ai settori di attività e alle linee di azione definite con il
documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi
aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali,
operative e organizzative della Fondazione medesima.
2.
Salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 7, del presente
regolamento, non possono essere nominate alla carica di
Commissario le persone il cui nominativo sia stato inserito in
più di una terna di candidati; non possono inoltre essere
nominate alla carica di Commissario le persone che siano
inserite in una terna ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
regolamento e candidate ai sensi dell’articolo 6 del presente
regolamento.
3.
Nel caso in cui un nominativo risulti inserito in più di una
terna, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della
Fondazione chiede ai proponenti le terne di provvedere, entro
dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo. Si applica,
nel caso di mancato rispetto del termine, l’articolo 11, comma
8, dello Statuto.
Articolo 4
Presentazione
di candidature per la nomina dei Commissari
di
cui all’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto
1. Il Presidente
della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della
Commissione Centrale di Beneficenza, richiede ai Presidenti
delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Verbania e Milano, al
Presidente della Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di
Milano, all’Arcivescovo della Diocesi di Milano e al
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
lombarde di proporre, entro sessanta giorni, terne di nominativi
di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e
dal presente regolamento.
2.
Ai fini della nomina dei restanti Commissari di cui
all’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto, si osservano le
seguenti procedure:
a)
il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per
la presentazione delle terne di candidature di cui al comma
precedente, convoca in distinte separate riunioni, da tenersi
entro i trenta giorni successivi, i presidenti degli organismi
di cui all’articolo 11, commi 3, lettera e), e 5, lettere c),
d), e) e f), dello Statuto, ponendo all’ordine del giorno la
formazione della terna di competenza;
b)
le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione,
con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. E’
consentito il conferimento di delega ad altro convocato; la
stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in
prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei
convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da
tenersi entro tre giorni dalla prima, e si intendono validamente
costituite qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni
hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località
indicata nell’avviso di convocazione e sono presiedute dal
Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il
Segretario Generale della Fondazione;
c)
il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni
singola riunione a formulare congiuntamente una terna di
candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal
presente regolamento. In difetto di presentazione di una terna
di candidati sottoscritta all’unanimità, ciascun partecipante
alla riunione può presentare sino a un massimo di tre
candidature;
d)
in quest’ultimo caso, i partecipanti alla riunione procedono a
un’unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante
può esprimere non più di tre preferenze. Si intendono inseriti
nella terna di candidati presentata alla Fondazione i nominativi
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di
parità di voti, si procede a una votazione unica di
ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si
intende inserito nella terna il candidato più anziano per età.
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale
della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun
candidato;
e)
ove non sia stato possibile eleggere nelle predette riunioni una
o più delle terne, le nomine vengono effettuate dalla
Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, dello Statuto.
3.
Il Presidente della Fondazione invita i candidati designati ai
sensi del comma 2 del presente articolo a trasmettere, entro
quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente
regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del
presente regolamento.
4.
Non appena acquisita notizia dell’anticipata cessazione dalla
carica di un singolo Commissario, il Presidente della Fondazione
attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti
dell’ente o dei soggetti che avevano designato il Commissario
cessato dalla carica.
Articolo 5
Presentazione
di candidature per la nomina dei Commissari
di
cui all’articolo 11, comma 7, dello Statuto
1. Il Presidente
della Fondazione, non appena decorsi i termini per la
presentazione delle proposte di candidature di cui al precedente
articolo 4, comma 1, o, nel caso di anticipata cessazione dalla
carica di un singolo Commissario, non appena acquisita notizia
della cessazione, adotta un bando per la presentazione di terne
di candidature ai sensi dell’articolo 11, comma 7, dello
Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante
pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale
e con altro strumento, anche telematico, che consenta una sua
adeguata divulgazione.
2.
Il bando contiene l’invito alla presentazione di terne di
candidature entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e
l’indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per
la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati
per la nomina.
3.
Le terne di candidature possono essere presentate da
organizzazioni senza fine di lucro che operino da almeno cinque
anni nel territorio delle Province lombarde, di Novara e di
Verbania in uno dei settori di cui all’articolo 3 dello
Statuto e che, singolarmente o congiuntamente, rispondano ad
almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
abbiano sede in almeno sei delle Province di cui sopra;
b)
dispongano di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto
approvato, almeno pari alla misura minima determinata dalla
Commissione Centrale di Beneficenza in sede di avvio delle
procedure di nomina;
c)
abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un
volume annuo di entrate almeno pari alla misura minima
determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
d)
abbiano un numero di dipendenti almeno pari alla misura minima
determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
e)
limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati
almeno pari alla misura minima determinata con la stessa
procedura di cui alla lettera b).
4.
Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di terne di
candidature:
a)
le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla
Fondazione;
b)
gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione
di candidature ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 5, dello
Statuto;
c)
i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le
organizzazioni che svolgono attività di propaganda volta a
influenzare l’esito di consultazioni elettorali e i comitati
promotori di referendum;
d)
i sindacati e gli enti di patronato;
e)
le associazioni di categoria;
f)
gli ordini, i collegi e le altre organizzazioni professionali;
g)
le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività
perseguano scopi contrari ai principi fondamentali e alle norme
della prima parte della Costituzione.
5.
Le terne di candidature, a pena di inammissibilità, devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’organizzazione candidante ed essere corredate, oltre che
dalla documentazione di cui all’articolo 7, comma 3, del
presente regolamento:
a)
da copia dello Statuto dell’organizzazione medesima;
b)
da copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;
c)
con riguardo ai requisiti di cui al comma 3, lettere a), d) ed
e) del presente articolo, da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa
rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e
delle sedi e, nell’ultimo caso, alla localizzazione delle
stesse.
6.
Si intendono presentate congiuntamente le candidature
sottoscritte dai legali rappresentanti di due o più
organizzazioni.
7.
Ai soli fini del presente articolo, è consentita la
presentazione del medesimo nominativo in due o più terne di
candidature.
Articolo 6
Presentazione
di candidature per la nomina dei Commissari
di
cui all’articolo 11, comma 8, dello Statuto
1. Ai fini della
nomina dei Commissari di cui all’articolo 11, comma 8, dello
Statuto, ciascun Commissario può presentare alla Commissione
per le nomine sino a un massimo di sette candidature. Tali
candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima della
scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.
Articolo 7
Documentazione
1. Gli enti, le
organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e
candidature nonchè i Commissari, nel caso di candidature
presentate ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento,
devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il
possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo
Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei
candidati di accettazione della carica nel caso di nomina da
parte della Commissione Centrale di Beneficenza, nonché
limitatamente ai candidati per cui si applica, la dichiarazione
di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 3,
comma 2, del presente regolamento.
2.
Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
del presente regolamento, può essere comprovato mediante la
produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.
3.
Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato
mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4.
La Commissione per le nomine di cui al successivo articolo 8 può
richiedere ai candidati la produzione di attestazioni,
certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso
dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un
termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle
stesse.
Articolo 8
Attività
istruttorie
1. La Commissione
Centrale di Beneficenza, ai fini dell’esame preliminare delle
designazioni e delle candidature presentate, istituisce una
apposita Commissione per le nomine.
2.
La Commissione per le nomine è composta da sette Commissari,
tra cui il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione ed è
presieduta dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni
partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale
della Fondazione.
3.
La Commissione per le nomine verifica preliminarmente
l’ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature
pervenute. Essa comunica immediatamente i nominativi ritenuti
inammissibili, con le relative motivazioni, al Presidente della
Fondazione che provvede senza indugio a convocare la Commissione
Centrale di Beneficenza per le determinazioni definitive al
riguardo.
4.
Ove la Commissione Centrale di Beneficenza confermi
l’inammissibilità di uno o più dei nominativi inseriti nelle
terne di cui all’articolo 4 del presente regolamento, il
Presidente della Fondazione chiede immediatamente all’ente o
alla organizzazione proponente la terna di provvedere, entro
trenta giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le
procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del
presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine,
ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti
inammissibili a giudizio della Commissione Centrale di
Beneficenza, si prescinde dalla terna e si applica l’articolo
11, comma 8 dello Statuto.
5.
Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del
presente regolamento e ritenute definitivamente inammissibili
dalla Commissione Centrale di Beneficenza, non si procede ad
alcuna sostituzione.
6.
La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne di
nominativi presentate ai sensi dell’articolo 4 del presente
regolamento e ritenute ammissibili.
7.
La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature
ritenute ammissibili presentate ai sensi degli articoli 5 e 6
del presente regolamento e predispone, tenendo conto dei
requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente
regolamento, due liste distinte, composte rispettivamente:
-
per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 5 del
presente regolamento, da non più di quindici delle terne
presentate,
-
per le candidature presentate ai sensi dell’articolo 6 del
presente regolamento, da non più di quindici nominativi.
8.
La Commissione per le nomine predispone infine e invia a tutti i
restanti componenti della Commissione Centrale di Beneficenza,
entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione di candidature indicato nel bando di cui
all’articolo 5 del presente regolamento, una relazione
sull’attività svolta contenente le terne di nominativi
regolarmente presentate e le due liste predisposte per le
candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
9.
Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione della
relazione, ciascuna di tali liste può essere integrata, su
richiesta di almeno cinque Commissari, mediante inserimento di
una o più delle terne o delle candidature presentate
rispettivamente dalle organizzazioni di cui all’articolo 5 del
presente regolamento e dai Commissari e ritenute ammissibili.
Ciascun Commissario può concorrere a non più di tre richieste
di integrazione per ciascuna lista.
Articolo 9
Procedure
di nomina e criteri di selezione
1. Le delibere di
nomina vengono assunte dalla Commissione Centrale di Beneficenza
nella prima riunione successiva al completamento delle attività
istruttorie.
2.
Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto
dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del
presente regolamento.
3.
Nell’effettuare le nomine dei Commissari, la Commissione
Centrale di Beneficenza cura di realizzare una razionale ed
equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a
ciascun settore di attività della Fondazione e delle
professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e
organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle
linee di azione definite con il documento programmatico
previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali.
4.
La Commissione Centrale di Beneficenza procede in primo luogo
alla votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 1,
del presente regolamento, mediante distinte votazioni su
ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili; le terne
vengono messe in votazione secondo l’ordine di cui
all’articolo 11, commi 3 e 5 dello Statuto. Ciascun
Commissario può esprimere un solo voto.
5.
Qualora nessun dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo
la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere
eletto, la Commissione Centrale di Beneficenza procede alla
votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Dopo la
prima votazione di tutte le terne di cui all’articolo 4, comma
1, del presente regolamento, la Commissione Centrale di
Beneficenza procede, se necessario, alla seconda ed alla terza
votazione secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 11,
dello Statuto.
6.
La Commissione Centrale di Beneficenza procede quindi alla
votazione dei Commissari di cui all’articolo 4, comma 2, del
presente regolamento osservando le procedure di cui ai commi 4 e
5 del presente articolo.
7.
La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina
dei Commissari di cui all’articolo 5 del presente regolamento
mediante votazione su ciascuna delle terne di candidati proposte
dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai
sensi dell’articolo 8, comma 9, del presente regolamento.
Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.
8.
La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina
dei Commissari di cui all’articolo 6 del presente regolamento
mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista
proposta dalla Commissione per le nomine, eventualmente
integrata ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del presente
regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.
9.
Per la nomina dei Commissari che non sia stato possibile
eleggere in sede di prima convocazione, si procede in seconda
convocazione ai sensi dell’articolo 18, comma 11, dello
Statuto, seguendo il medesimo ordine di votazione previsto dal
presente articolo.
Articolo 10
Nomina
dei Commissari ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
Statuto
1. Il termine di
quindici giorni di cui all’articolo 12, comma 4, dello
Statuto, decorre, ai fini delle proposte per la nomina dei
Commissari di cui all’articolo 4, comma 1, del presente
regolamento, dalla scadenza del termine assegnato per la
presentazione delle terne di nominativi, e, ai fini delle
proposte per la nomina dei Commissari di cui all’articolo 5
del presente regolamento, dalla scadenza del termine indicato
nel bando.
2.
La stessa decorrenza si applica anche nel caso di nomine di cui
al comma precedente da effettuare per l’anticipata cessazione
dalla carica di singoli Commissari.
3.
Il numero massimo di Commissari nominati dalla Commissione
Centrale di Beneficenza senza designazione da parte di soggetti
esterni alla Fondazione non può essere superiore a venti, ivi
comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, dello Statuto.
4.
Per la presentazione di candidature e per la procedura di
nomina, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 8 e
9 del presente regolamento.
5.
Nei casi di cui all’articolo 12, comma 4, ultimo periodo,
dello Statuto, il Presidente della Fondazione richiede
all’Autorità di vigilanza di provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina di una persona in possesso dei requisiti previsti
dallo Statuto e dal presente regolamento. Non appena pervenuta
notizia del provvedimento di nomina, il Presidente della
Fondazione invita l’interessato a trasmettere ai fini
dell’immissione nella carica, entro quindici giorni, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo
quanto disposto dall’articolo 7 del presente regolamento.
Articolo 11
Pubblicità
1. Lo Statuto
della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui
all’articolo 5 del presente regolamento possono essere
consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi
disponibili con sistema telematico.
2.
I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti
proponenti sono resi pubblici con strumenti telematici.
3.
I nominativi delle persone nominate alla carica di Commissario
sono resi pubblici mediante pubblicazione di avviso su un
quotidiano a diffusione nazionale e con altro strumento, anche
telematico, che consenta un’adeguata diffusione della notizia.
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