a
cura del Forum Regionale Lombardo del Terzo Settore
Disciplina
delle Associazioni di promozione sociale
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1.
(Finalità
e oggetto della legge)
1.
La Repubblica riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le
sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento
di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
2.
La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3,
secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
3.
La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il
formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi
di cui al presente articolo.
Art.
2.
(Associazioni
di promozione sociale)
1.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.
2.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale,
ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei
datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e
tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
3.
Non costituiscono altresì associazioni di promozione
sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o
che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Art.
3.
(Atto
costitutivo e statuto)
1.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a)
la
denominazione;
b)
l’oggetto
sociale;
c)
l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d)
l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e)
l’obbligo
di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
f)
le
norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dell’elettività delle cariche associative.
In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla
presente disposizione;
g)
i
criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h)
l’obbligo
di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i)
le
modalità di scioglimento dell’associazione;
j)
l’obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
Art.
4.
(Risorse
economiche)
1.
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attività da:
a)
quote
e contributi degli associati;
b)
eredità,
donazioni e legati;
c)
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d)
contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre
entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per
almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui al comma 1, lettere
b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui
alla lettera g), della
documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile di cui all’articolo 22.
Art.
5.
(Donazioni
ed eredità)
1.
Le associazioni di promozione sociale prive di personalità
giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i
beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità
previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2.
I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle
associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti
si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art.
6.
(Rappresentanza)
1.
Le associazioni di promozione sociale anche non
riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai
quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza
legale.
2.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi
creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione.
Capo
II
REGISTRI E
OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione
I
Registri
nazionale, regionali e provinciali
Art.
7.
(Registri)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro
nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell’applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
2.
Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno
cinque regioni ed in almeno venti province del territorio
nazionale.
3.
L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni
a carattere nazionale comporta il diritto di automatica
iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo
a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri
di cui al comma 4.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono
attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art.
8.
(Disciplina
del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale,
regionali e provinciali)
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel
registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la
periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione
dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti
per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in
ambito regionale o provinciale nel registro regionale o
provinciale nonchè la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome
trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3.
Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda
assentita.
4.
L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per
stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di
cui al comma 2.
Art.
9.
(Atti
soggetti ad iscrizione nei registri)
1.
Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare
l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e
l’ambito territoriale di attività.
2.
Nei registri devono essere iscritti altresì le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art.
10.
(Ricorsi
avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni)
1.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in
via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a
carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale,
che decide previa acquisizione del parere vincolante
dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso
si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale
previsto dall’articolo 14.
2.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni
caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel
termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità
entro sessanta giorni.
Sezione
II
Osservatorio
nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art.
11.
(Istituzione
e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1.
In sede di prima attuazione della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito
l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito
denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10
rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte
tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2.
Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte
nei registri ai rispettivi livelli.
3.
L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4.
L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per più di due mandati.
5.
Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata
la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalità di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7.
Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
Art.
12.
(Funzionamento
e attribuzioni)
1.
Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che
ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un
apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2.
Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione
delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra
l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3.
All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a)
assistenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del
registro nazionale;
b)
promozione
di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e
all’estero;
c)
pubblicazione
di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull’associazionismo;
d)
sostegno
delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati
dalla presente legge;
e)
pubblicazione
di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f)
approvazione
di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali
e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g)
promozione
di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le
associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
h)
organizzazione,
con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i)
esame
dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro
determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4.
Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si
avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
dal Dipartimento per gli affari sociali.
5.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per
il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art.
13.
(Fondo
per l’associazionismo)
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le
iniziative ed i progetti di cui alle lettere d)
e f) del comma 3
dell’articolo 12.
2.
Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa
massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il
2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art.
14.
(Osservatori
regionali)
1.
Le regioni istituiscono osservatori regionali per
l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da
stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma
2.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa
di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a
decorrere dal 2001.
3.
Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
15.
(Collaborazione
dell’ISTAT)
1.
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a
fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e
regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli
osservatori regionali.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000
e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art.
16.
(Rapporti
con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1.
L’Osservatorio svolge la sua attività in
collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2.
L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il
volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta
all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà
sociale o di un suo delegato.
3.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 2000.
Art.
17.
(Partecipazione
alla composizione del CNEL)
1.
L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il
volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2.
L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di
esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle
categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al
presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3.
All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis)
dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio
nazionale per il volontariato;».
4.
All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi
delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri».
5.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per
il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo
III
PRESTAZIONI
DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione
I
Prestazioni
degli associati
Art.
18.
(Prestazioni
degli associati)
1.
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei
fini istituzionali.
2.
Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
Art.
19.
(Flessibilità
nell’orario di lavoro)
1.
Per poter espletare le attività istituzionali svolte
anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i
lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione
II
Disciplina
fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art.
20.
(Prestazioni
in favore dei familiari degli associati)
1.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei
confronti dei familiari conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni
per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni
a decorrere dal 2002.
Art.
21.
(Imposta
sugli intrattenimenti)
1.
In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i
contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale
non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta sugli intrattenimenti.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni
per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art.
22.
(Erogazioni
liberali)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
13-bis:
al
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i-ter)
è aggiunta la seguente:
«i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della
lettera i-bis)»;
al
comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b)
all’articolo
65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la
lettera c-septies) è
aggiunta la seguente:
«c-octies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3
milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge»;
c)
all’articolo
110-bis, comma 1,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d)
all’articolo
113, comma 2-bis,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri
indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e)
all’articolo
114, comma 1-bis,
relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni
per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art.
23.
(Tributi
locali)
1.
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi
di propria competenza per le associazioni di promozione sociale,
qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.
Art.
24.
(Accesso
al credito agevolato e privilegi)
1.
Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle
norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza
ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui
all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più
progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti
alle finalità istituzionali.
2.
I crediti delle associazioni di promozione sociale per i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni
hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell’articolo 2751-bis
del codice civile.
3.
I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine
dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art.
25.
(Messaggi
di utilità sociale)
1.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150,
la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi
di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2.
All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile
1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono
inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali,».
Art.
26.
(Diritto
all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1.
Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto
il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art.
27.
(Tutela
degli interessi sociali e collettivi)
1.
Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a)
a
promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell’interesse
dell’associazione;
b)
ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi
concernenti le finalità generali perseguite
dall’associazione;
c)
a
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi
collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2.
Le associazioni di promozione sociale sono legittimate
altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
28.
(Accesso
al Fondo sociale europeo)
1.
Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per
favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo
sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la
Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso
ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte
degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni
globali.
Art.
29.
(Norme
regionali e delle province autonome)
1.
Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo
sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di
iniziativa.
Art.
30.
(Convenzioni)
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo
7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto
verso terzi.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e
di controllo della loro qualità nonchè le modalità di
rimborso delle spese.
3.
Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le
malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa,
nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche
o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5.
La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6.
Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
31.
(Strutture
e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1.
Le amministrazioni statali, con le proprie strutture
civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali
possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa
di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e
bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli
spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che
l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli
esercenti commerciali.
3.
Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad
esercitare attività turistiche e ricettive per i propri
associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a
stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie
iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo
di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art.
32.
(Strutture
per lo svolgimento delle attività sociali)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà,
non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.
2.
All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
1.
«b-bis)
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;».
2.
All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono
inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall’anno 2000.
3.
La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente
dalla destinazione urbanistica.
4.
Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di
adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità
di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature
e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale
sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste
per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso
al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art.
33.
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno
2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962
milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per
l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire
67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per
l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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