Appendice B: Status della Forza Militare Multinazionale di Attuazione

 

1. Per quanto concerne questa Appendice, le seguenti espressioni avranno i significati loro assegnati di seguito:

 

a. "NATO" indica l’Organizzazione del Patto Nord Atlantico (NATO), i suoi corpi sussidiari, il suo quartier generale militare, la KFOR guidata dalla NATO, ogni elemento/unità che faccia parte della KFOR o la supporti, appartenente o meno a un paese membro della NATO, che sia o meno sotto il controllo e il comando della NATO o nazionale, nel momento in cui agisce a favore di questo Accordo.

 

b. "Autorità nella FRY (Repubblica Federale della Yugoslavia)" indica le autorità appartenenti sia alla Federazione, alla Repubblica, al Kosovo o ad altre.

 

c. "Personale NATO" indica il personale militare, civile e a contratto assegnato o collegato o impiegato dalla NATO, compreso il personale militare, civile e a contratto proveniente da stati non-NATO che partecipano all’Operazione, ad eccezione del personale assunto localmente.

 

d. "L’Operazione" indica il supporto, l’attuazione, la preparazione e la partecipazione della NATO e del personale NATO a favore di questo Capitolo.

 

e. "Quartier Generale Militare" indica ogni entità, di qualsiasi denominazione che consista o sia costituita in parte dal personale militare NATO assegnato all’Operazione.

 

f. "Autorità" indica l’individuo, l’agenzia o l’organizzazione competenti delle Parti.

 

g. "Personale a contratto" indica i tecnici e gli specialisti i cui servizi sono richiesti dalla NATO e che si trovano nel territorio della FRY esclusivamente per servire la NATO sia con funzioni consultive in materia tecnica, sia per la preparazione, la gestione o il mantenimento delle attrezzature, a meno che non siano:

 

appartenenti alla FRY o

 

(2) persone residenti normalmente nella FRY.

 

h. "Uso ufficiale" indica ogni uso di beni acquistati o di servizi ricevuti e concepiti per l’espletamento di ogni funzione come richiesto dalle attività del Quartier Generale.

 

i. "Servizi" indica ogni edificio, struttura, locale e terreno richiesto dalla NATO per la conduzione delle attività operative, di addestramento e amministrative necessarie all’Operazione, come anche per la sistemazione del personale NATO.

 

2. Senza che ciò pregiudichi i privilegi e le immunità previste da questa Appendice, tutto il personale NATO rispetterà le leggi in vigore nella FRY, sia della Federazione, che delle Repubbliche, che del Kosovo o altre, nei limiti in cui il rispetto di quelle leggi sia compatibile con i compiti/mandati affidati, e si asterrà da ogni attività non compatibile con la natura dell’Operazione.

 

3. Le Parti riconoscono la necessità di partenze rapide e di procedure d’ingresso per il personale NATO. Il personale sarà dispensato dall’obbligo di passaporto, di visto e di ogni richiesta di registrazione applicabile agli stranieri. Presso tutte le postazioni di ingresso e uscita a/da la FRY, il personale NATO avrà il permesso di entrare/uscire dalla FRY esibendo una carta d’identità nazionale. Il personale NATO porterà con sé tale documento di identità che potrà essere richiesto dalle autorità della FRY, ma attività operative, di addestramento e di movimento non potranno essere ostacolate o ritardate da tale richiesta.

 

4. Il personale NATO indosserà di norma l’uniforme e il personale NATO potrà possedere e portare armi se autorizzato a farlo in funzione degli ordini ricevuti. Le Parti accetteranno come validi – senza tasse o pagamenti – conducenti, patenti e permessi emessi a favore del personale NATO dalle rispettive autorità nazionali.

 

5. La NATO avrà la facoltà di esporre la bandiera della NATO e/o le bandiere nazionali dei suoi elementi/unità nazionali costituenti su ogni uniforme NATO, mezzo di trasporto o servizio.

 

6. a. La NATO sarà immune da ogni processo legale, sia esso civile, amministrativo o penale.

 

b. Il personale NATO, in ogni circostanza e occasione, sarà immune dalla giurisdizione delle Parti riguardo ad ogni reato civile, amministrativo, penale o disciplinare che possa essere commesso da questo all’interno della FRY. Le Parti assisteranno gli Stati partecipanti all’Operazione nell’esercizio della propria giurisdizione nei riguardi dei propri connazionali.

 

c. Nonostante quanto sopra, e con l’espresso Accordo del Comandante NATO per ciascun caso, le autorità della FRY potranno eccezionalmente esercitare la giurisdizione in dette materie, ma solo riguardo al personale a contratto che non sia soggetto alla giurisdizione della propria nazione di appartenenza.

 

7. Il personale NATO sarà immune da ogni forma di arresto, indagine o detenzione da parte delle autorità della FRY. Il personale NATO erroneamente arrestato o detenuto sarà immediatamente consegnato alle autorità NATO.

 

8. Il personale NATO godrà, come pure i propri veicoli, imbarcazioni, aerei e attrezzature, di libero e illimitato passaggio e non osteggiato accesso attraverso la FRY, compresi i suoi spazi aerei e acque territoriali. Ciò includerà, ma non si limiterà al diritto di bivacco, di manovra, di alloggio e utilizzo di ogni area o servizio richiesto per supporto, addestramento e operazioni.

 

9. La NATO sarà esentata da obblighi, tasse e altri oneri, ispezioni e norme doganali, compreso la presentazione di inventari o di altra documentazione doganale di routine, per il personale, i veicoli, le imbarcazioni, gli aerei, le attrezzature, i rifornimenti e gli approvvigionamenti in entrata, uscita o transito attraverso il territorio della FRY a supporto dell’Operazione.

 

10. Le autorità della FRY faciliteranno, su base prioritaria e con ogni mezzo appropriato, tutti i movimenti di personale, veicoli, imbarcazioni, aerei, attrezzature o rifornimenti attraverso o all’interno dello spazio aereo, dei porti, degli aeroporti o delle strade usate. Nessun onere sarà imposto alla NATO per navigazione aerea, atterraggi o decolli di aerei, siano essi di proprietà del governo o in affitto. Allo stesso modo, alcuna imposta, debito, pedaggio od onere sarà imposto alle navi NATO, siano esse di proprietà del governo o in affitto, per il semplice ingresso o uscita dai porti. I veicoli, le imbarcazioni e gli aerei usati a supporto dell’Operazione non saranno soggetti agli obblighi di licenza o registrazione, né ad assicurazione commerciale.

 

11. Alla NATO è garantito l’uso di aeroporti, strade, ferrovie e porti senza pagamento di diritti, imposte, debiti, pedaggi od oneri generati dal loro uso. Tuttavia, la NATO non esigerà l’esenzione da ragionevoli oneri per servizi specifici richiesti e ricevuti, ma non sarà possibile impedire operazioni/movimenti e accesso in attesa del pagamento per detti servizi.

 

12. Il personale NATO sarà esentato dalle tasse imposte dalle Parti sugli stipendi e gli emolumenti ricevuti dalla NATO e su ogni compenso ricevuto dall’esterno della FRY.

 

13. Il personale NATO e i propri beni materiali mobili importati in, acquistati in o esportati dalla FRY saranno esentati da ogni imposta, tassa o altro onere e ispezione e norma doganale.

 

14. Alla NATO sarà permesso importare o esportare, esenti da imposte, tasse o altri oneri le attrezzature, gli approvvigionamenti e i rifornimenti che la NATO richiede per l’Operazione, ammesso che tali beni siano destinati all’uso ufficiale della NATO o alla vendita al personale NATO. I beni venduti lo saranno esclusivamente ad uso del personale NATO e non saranno trasferibili a persone non autorizzate.

 

15. Le parti riconoscono che l’uso di canali di comunicazione è necessario all’Operazione. Alla NATO sarà permesso gestire propri servizi interni di posta.

 

Le Parti, dietro semplice richiesta, garantiranno tutti i servizi di telecomunicazione, compresi quelli di radiodiffusione, necessari all’Operazione, come disposto dalla NATO. Ciò includerà il diritto di utilizzare tali mezzi e servizi come richiesto per assicurare piena possibilità di comunicazione, e il diritto di usare gratuitamente a tale scopo tutto lo spettro elettromagnetico. Per l’attuazione di questo diritto, la NATO compirà ogni ragionevole sforzo di coordinamento e considerazione dei bisogni e delle richieste delle autorità competenti della FRY.

 

16. Le Parti forniranno gratuitamente i servizi pubblici che la NATO richiederà per la preparazione e l’esecuzione dell’Operazione. Le Parti assisteranno la NATO nell’ottenimento, al prezzo più basso, dei servizi necessari quali l’elettricità, l’acqua, il gas e altre risorse che la NATO richiederà per l’Operazione.

 

17. La NATO e il personale NATO saranno immuni da reclami di ogni sorta derivanti da attività nello svolgimento dell’Operazione; tuttavia la NATO terrà in considerazione reclami su base ex gratia.

 

18. Alla NATO sarà permesso di contrattare direttamente per l’acquisto di beni, servizi e per la costruzione da ogni fonte all’interno e al di fuori della FRY. Tali contratti, beni, servizi e costruzioni non saranno soggetti al pagamento di imposte, tasse o altri oneri. La NATO potrà anche intraprendere lavori di costruzione utilizzando il proprio personale.

 

19. Le iniziative commerciali operative nella FRY al solo servizio della NATO non saranno soggette alle leggi e ai regolamenti locali relativamente ai termini e alle condizioni del loro impiego e all’autorizzazione e alla registrazione di impiegati, attività ed enti.

 

20. La NATO può assumere personale locale che, su base individuale, rimarrà soggetto alle leggi e ai regolamenti locali ad eccezione delle leggi sul lavoro/impiego. Tuttavia, il personale locale assunto dalla NATO sarà:

 

a. immune da processi legali riguardanti parole dette o scritte e ogni azione compiuta nell’esercizio delle proprie funzioni ;

 

b. immune dagli obblighi del servizio civile e/o militare nazionale ;

 

c. soggetto solo ai termini di impiego e alle condizioni stabilite dalla NATO e

 

d. esentato da tasse sugli stipendi e sugli emolumenti versati dalla NATO.

 

21. Nell’esercizio dei poteri stabiliti dal presente Capitolo, la NATO è autorizzata a detenere individui e a consegnarli nel più breve tempo possibile agli ufficiali competenti.

 

22. Nello svolgimento dell’Operazione, la NATO potrebbe avere la necessità di effettuare migliorie o modifiche ad alcune infrastrutture della FRY, quali strade, ponti, tunnel, edifici e servizi. Ciascuna di tali migliorie o modifiche di natura non temporanea diverrà parte integrante e rimarrà dello stesso proprietario dell’infrastruttura. Migliorie o modifiche temporanee potranno essere rimosse a discrezione del Comandante della NATO, e l’infrastruttura sarà riportata alla condizione più vicina possibile a quella originaria, tenendo conto della normale usura.

 

23. In caso di disaccordo su qualcuna delle disposizioni precedenti, le dispute riguardo all’interpretazione o all’applicazione di questa Appendice saranno risolte tra la NATO e le autorità competenti della FRY.

 

24. Ulteriori accordi tra ciascuna delle Parti potranno essere stipulati per facilitare qualsiasi dettaglio connesso con l’Operazione.

 

25. Le disposizioni di questa Appendice rimarranno in vigore fino al compimento dell’Operazione o fino ad un diverso accordo tra le Parti e la NATO.

 

 

Capitolo 8

Emendamento, Valutazione Globale e Clausole Finali

Articolo I: Emendamento e Valutazione Globale

 

1. Gli emendamenti a questo Accordo saranno adottati in seguito all’accordo di tutte le Parti, eccetto se diversamente previsto dall’Articolo X del Capitolo 1.

 

2. Ogni Parte può proporre in ogni momento emendamenti e prenderà in considerazione e consulterà le altre Parti riguardo agli emendamenti proposti.

 

3. Tre anni dopo l’entrata in vigore di questo accordo, sarà convocato un incontro internazionale volto a stabilire un meccanismo per ottenere una risoluzione finale per il Kosovo, sulla base della volontà del popolo, delle opinioni delle autorità competenti, degli sforzi di tutte le Parti riguardo all’applicazione di questo Accordo, dell’Atto Finale di Helsinki, per effettuare una valutazione globale riguardo all’applicazione di questo Accordo e per considerare proposte di misure aggiuntive da ciascuna delle Parti.

 

 

Articolo II: Clausole finali

 

1. Questo Accordo è stilato in lingua inglese. Dopo la firma di questo Accordo, saranno effettuate traduzioni in serbo, albanese e in altre lingue delle comunità nazionali del Kosovo, che verranno allegate al testo inglese.

 

2. Questo Accordo entrerà in vigore alla firma.

 

Per la Repubblica Federale della Yugoslavia

Per la Repubblica di Serbia

Per il Kosovo

 

 

In presenza di:

Per l’Unione Europea

Per la Federazione Russa

Per gli Stati Uniti d’America