Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed
il commercio di animali esotici
(B.U. 5 novembre 1986, n. 54)
Ai fini della presente legge, si intendono
per animali esotici le specie di mammiferi,
uccelli e rettili facenti parte della fauna
selvatica esotica, viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale liberta'
nei territori dei Paesi di origine e dei quali
non esistono popolazioni sul territorio
nazionale.
Gli animali di cui al precedente articolo 1,
detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi
scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria
esercitata dalla Unita' Socio Sanitaria Locale
competente per territorio.
La vigilanza assicura che gli animali esotici
siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
- di carattere igienico-sanitario;
- di tutela della sicurezza e del
benessere degli animali in
cattivita';
- di salvaguardia dell'incolumita'
delle persone.
I possessori di animali esotici di cui al
precedente articolo 1 sono tenuti a presentare
domanda di autorizzazione alla detenzione al
Sindaco del Comune in cui intendono detenerli,
per il tramite del Servizio veterinario della
Unita' Socio Sanitaria Locale territorialmente
competente.
La domanda deve essere corredata dalle
certificazioni e dagli atti che consentano la
identificazione degli animali e ne dimostrino la
legittima provenienza, anche ai sensi della
legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione alla detenzione e' nominale
ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo
possessore dell'animale.
La domanda di autorizzazione alla detenzione
di cui al primo comma del presente articolo deve
essere presentata dal possessore entro 8 giorni
dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione
o dalla nascita dell'animale in stato di
cattivita'.
I possessori sono altresi' tenuti a
denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la
morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli
animali detenuti.
L'allevamento per il commercio ed il
commercio di animali di cui al precedente
articolo 1 sono subordinati al rilascio di
apposita autorizzazione del Sindaco del Comune
in cui l'attivita' si svolge.
La domanda di autorizzazione deve essere
inoltrata al Servizio veterinario della Unita'
Socio Sanitaria Locale territorialmente
competente.
L'autorizzazione e' valida esclusivamente per
l'allevamento ed il commercio delle specie
animali indicate nella domanda.
In caso di cessazione dell'attivita' di cui
al primo comma del presente articolo, dovra'
pervenire segnalazione al Sindaco entro 30
giorni.
Chi commercia animali esotici appartenenti a
specie minacciate di estinzione e' tenuto a
dimostrarne, a richiesta la legittima
provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre
1975, n. 874 e successive modificazioni ed
integrazioni.
I commercianti e gli allevatori degli animali
di cui al precedente articolo 1 devono tenere un
apposito registro di carico e scarico.
E' istituita presso l'Assessorato regionale
alla Sanita' una Commissione regionale, con la
funzione di fornire direttive ed indicazioni per
l'applicazione della presente legge alle diverse
specie di animali esotici e di verificare
l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto
il territorio regionale.
Alla Commissione spettano altresi' i compiti
indicati nei successivi articoli 7, 8 e 11.
La Commissione e' cosi' composta:
- il responsabile del Servizio
veterinario dell'Assessorato
alla Sanita' o suo incaricato;
- un esperto in zoologia ed etologia,
individuato nell'ambito delle
Associazioni naturalistiche e
protezionistiche operanti nel
quadrante di volta in volta
interessato per competenza
territoriale;
- un sanitario individuato fra i
dipendenti dei Servizi
veterinari delle Unita' Socio
Sanitarie Locali del quadrante
di volta in volta interessato.
Le autorizzazioni di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco, su
istruttoria e parere favorevole del Servizio
veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale
competente per territorio, previo nulla osta
della Commissione regionale di cui al precedente
articolo.
Nella fase istruttoria, spetta al Servizio
veterinario accertare:
- la conoscenza, da parte del
possessore degli animali, delle
principali nozioni di zoologia,
etologia ed igiene,
indispensabili per il corretto
governo degli animali oggetto
della domanda di autorizzazione
alla detenzione, all'allevamento
per il commercio ed al
commercio;
- che i ricoveri e/o le aree destinati
agli animali possiedano
requisiti strutturali ed
igienico-sanitari rapportati
alle esigenze degli animali da
detenersi e forniscano garanzie
idonee alla prevenzione di
rischi ed incidenti alle
persone.
Per le esigenze di identificazione degli
animali di cui al precedente articolo 1, la
Commissione regionale puo', a seconda della
specie, stabilire criteri e modalita' per il
riconoscimento (contrassegni inamovibili,
indelebili od altro) e richiederne
l'applicazione.
I circhi equestri, i serragli ed i giardini
zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo
dell'autorizzazione di cui ai precedenti
articoli 3 e 4. Tuttavia, per consentire la
vigilanza di cui al precedente articolo 2, e'
fatto obbligo di far pervenire all'Assessorato
regionale alla Sanita', Servizio veterinario,
preventiva comunicazione del numero e della
specie degli animali al seguito, degli spazi a
disposizione degli stessi ed il calendario degli
spostamenti sul territorio regionale.
I gestori dei giardini zoologici stabili
devono far pervenire, entro e non oltre il 30
marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale
alla Sanita', Servizio veterinario, ed ai
Servizi veterinari delle Unita' Socio Sanitarie
Locali competenti per territorio, un rapporto
annuale contenente l'indicazione del numero e
della specie degli animali detenuti, degli
arrivi o delle partenze degli animali,
specificandone la provenienza o la destinazione,
delle nascite e delle morti in cattivita', degli
standards di spazio relativi alle specie
detenute e della qualita' dell'assistenza
veterinaria relativa ad ogni specie detenuta.
Per quanto non previsto nel presente articolo
riguardo ai giardini zoologici si rimanda al
Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.
320 dell'8 febbraio 1954).
La detenzione, l'allevamento ed il commercio
di animali esotici, senza apposita
autorizzazione od in condizioni diverse da
quelle previste all'atto dell'autorizzazione o
ritenute non idonee dagli operatori della
vigilanza veterinaria, comportano la revoca
della eventuale autorizzazione e, previo parere
conforme della Commissione regionale di cui al
precedente articolo 6, l'emissione, da parte del
Sindaco del provvedimento di sequestro
cautelativo degli animali, nonche' l'eventuale
trasferimento degli stessi, a spese del
detentore, ad un idoneo centro di ricovero
indicato dalla medesima Commissione.
I contravventori alla presente legge sono
passibili delle seguenti sanzioni
amministrative:
In caso di recidiva le sanzioni
amministrative indicate possono essere aumentate
fino al triplo del massimo.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio Regionale approva
un Regolamento di attuazione relativo alle
condizioni di applicazione della presente legge.
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