PREMESSA
L'UDACE è una libera associazione senza fini di lucro, è un Ente non commerciale di tipo associativo basato sul volontariato e di promozione sociale.
Il testo del presente statuto verrà adeguato ai sensi del D.Lgs.n°460 del 4 dicembre 1997 nel corso dell'Assemblea Nazionale indetta per il giorno 22 ottobre 2000.
INDICE
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STATUTO

 

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDI


Art. 1 - Per il conseguimento delle finalità proprie, intese a promuovere la sana e proficua utilizzazione del tempo libero e favorire, in modo democratico, lo sviluppo dell'attività ciclistica amatoriale e cicloturistica, comunque ricreativa ed agonistica minore, sia in campo Provinciale che Regionale e Nazionale, viene istituita la UDACE (UNIONE DEGLI AMATORI CICLISMO EUROPEO).
L'UDACE è una libera associazione senza fini di lucro ed è basata sul volontariato; la sede viene fissata dal Consiglio Nazionale e può aderire alle Confederazioni di Federazioni e di Unioni, può convenzionarsi ed affiliarsi ad organismi nazionali ed internazionali aventi gli stessi scopi.

 

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AFFILlAZIONI


Art. 2 - Le Società, i Gruppi Sportivi o Sezioni Sportive che intendono far parte dell'UDACE si affiliano alla stessa tramite il Comitato Provinciale competente per giurisdizione, secondo le norme del Regolamento Organico.
L'ordinamento interno delle Sezioni, Società o Gruppi è libero pur dovendo gli statuti essere approvati dall'UDACE all'atto dell'affiliazione.
I rispettivi statuti debbono, comunque, indicare:
- il nome, la sede, la legale rappresentanza del Circolo, Sezione Sportiva o Gruppo ed i colori sociali;
- le modalità per la designazione o elezioni, sia del legale rappresentante, che deve avere compiuto 18 anni di età, che dei Dirigenti;
- i casi e le modalità di scioglimento del Circolo, della Sezione Sportiva, del Gruppo o Società
Gli iscritti vengono cartellinati dall'UDACE secondo le modalità del Regolamento Organico.

Art. 2/bis - I Soci dei Sodalizi affiliai in possesso del cartellino dell'UDACE (Dirigenti, Amatori, Cicloturisti, Soci, Giudici di Gara, Direttori di Gara e Direttori Sportivi) possono votare, se aventi diritto, e possono essere eletti nelle Assemblee Provinciali, Regionali e Nazionali alle cariche previste dallo Statuto.
Coloro che sono in possesso del cartellino di Giudice di Gara (che è emesso dai Comitati Provinciali e non da una Società) per avere diritto di tutto quanto sopra elencato devono essere in possesso ed esibire la tessera di socio di una società regolarmente affiliata.
Viene istituito il ruolo dei Soci d'Onore nel quale verranno iscritti i designati dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Direttivo di una Società Società affiliata per avere diritto di voto, deve essere composto da almeno 7 persone che devono essere cartellinate alla UDACE nel modo previsto dal successivo art.17.

 

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ENTI E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI


Art. 3 - Possono convenzionarsi all'UDACE, accettandone incondizionatamente le norme statutarie, gli Enti ed Associazioni che perseguono fini sportivi-ricreativi e che si propongono di sviluppare l'attività indicata nell'art. 1 del presente Statuto.
La richiesta è accettata dal Consiglio Nazionale a suo insindacabile giudizio e con regolare convenzione.
I rappresentanti degli Enti convenzionati potranno prendere parte alle Assemblee Federali senza diritto di voto.

 

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SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO


Art. 4 - Gli organismi cessano di far parte dell'UDACE:
- per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- per recessione o scioglimento volontario;
- per radiazione, nel caso e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
Lo scioglimento del vincolo associativo non sottrae il sodalizio affiliato dall'osservanza degli obblighi già contratti.

 

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ORGANI FEDERALI


Art. 5 - Gli organi dell'UDACE sono:
a) Assemblea Nazionale (A.N.)

Centrali effettivi
b) il Presidente Nazionale (P.N.)
c) il Consiglio Nazionale (C.N.)
d) il Collegio dei Sindaci (C.S.)

Centrali delegati
e) l'Ufficio di Presidenza (U.P)
f) l'Uff cio Legale (U.L.)
g) la Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.)
h) la Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.)
i) la Commissione Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.)

Periferici elettivi
l) il Presidente Provinciale (P.P.)
m) il Comitato Provinciale (C.P.)
n) il Presidente Regionale per il coordinamento e la rappresentanza (P.R.)
Viene eletto dai Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione; esercita funzioni di rappresentanza e coordinamento ed assicura, nell'ambito regionale, I'applicazione della regolamentazione in vigore e delle particolari deliberazioni dell'Assemblea dei Presidenti Provinciali stessi. Può essere un Presidente, un Consigliere Provinciale oppure un cartellinato senza nessun altro incarico.
Periferici delegati
o) il Presidente e i Componenti della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.)
p) il Presidente ed i Componenti della Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.)
q) il Fiduciario Provinciale ove non esiste il Comitato Provinciale (F.P.).
La durata delle cariche elettive rimane fissata come segue:
- Organi Centrali: anni QUATTRO
- Organi Provinciali: anni QUATTRO
Le Commissioni nominate possono essere sostituite in qualsiasi momento nel caso di non efficace funzionamento o non corrispondenza alle direttive: se si tratta di Commissioni Nazionali, dal Consiglio Nazionale; se si tratta di Commissioni Provinciali, dal Consiglio del Comitato Provinciale.

 

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ALTRI ORGANISMI

Art. 6 a) il C.N. può procedere all'istituzione di altri speciali organismi necessari al conseguimento di particolari fini federali determinandone composizioni, compiti e approvazione dei relativi regolamenti.
b) Il Comitato Provinciale ha facoltà di procedere all'istituzione di organismi tecnici necessari per il conseguimento di particolari fini organizzativi provinciali, in analogia ai corrispondenti organismi nazionali.

 

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ASSEMBLEA NAZIONALE

Diritti di voto, convocazione e costituzione.
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale "massimo organo dell'UDACE" è costituita dai Presidenti provinciali in carica, o loro delegati, commissari e fiduciari con un numero di voti così suddiviso:
Province sino a 500 tesserati 1 voto
Province da 501 tesserati a 1000 2 voti
Province da 1001 tesserati e oltre 3 voti
Per tesserati si intendono tutta la serie di tessere UDACE e precisamente:
SOCI - AMATORI - CICLOTURISTI - DIRIGENTI - GIUDICI Dl GARA - DIRETTORI Dl GARA - DIRETTORI SPORTIVI.

Il conteggio suddetto sarà quello risultante alla Segreteria Nazionale alla data del 15 settembre.
Partecipano ad essa senza diritto di voto i membri degli Organi Centrali eletti e Centrali delegati, uscenti o in carica, Segretari compresi. Cioè tutti i Dirigenti Nazionali.
Non hanno diritto al voto i rappresentanti degli Enti e Associazioni convenzionati.
L'Assemblea è convocata "in via ordinaria" dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni entro il mese di dicembre, per l'esame della relazione morale e finanziaria del C.N. e per l'elezione delle cariche sociali di cui all'art. 5, lettere b), c) e d).
Può essere anche convocata dal P.N. entro la fine del primo biennio per una verifica sulla gestione tecnico-organizzativa, morale e finanziaria.
In via straordinaria, viene convocata ogni qualvolta la convocazione sia deliberata dal C.N. o dal Collegio dei Sindaci o dalla metà più uno dei Presidenti dei Comitati Provinciali. La richiesta deve sempre essere motivata ed accompagnata dallo specifico ordine del giorno degli argomenti che si chiede siano discussi.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essere diramata con un preavviso di almeno trenta giorni per l'Assemblea Ordinaria e di quindici per quella Straordinaria, mediante invio dell'avviso di convocazione secondo le norme del Regolamento Organico. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno specificato.
I Presidenti Provinciali aventi diritto al voto possono farsi rappresentare dal Vice Presidente o da altro componente il Consiglio Provinciale stesso. Ognuno deve rappresentare la propria Provincia. Non sono ammesse deleghe rilasciate da altre Province. Non è ammesso il voto per referendum, né per delega ad altre Province. I commissari ed i fiduciari non possono rilasciare deleghe e quindi devono essere personalmente presenti.
Di ogni assemblea deve essere redatto verbale circostanziato.
L'Assemblea non può essere presieduta da una Dirigente Nazionale eletto uscente o in carica, né da un candidato.
La sede dell'Assemblea viene stabilita dal C.N.

 

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POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 8
a) Discute e vota la relazione morale e finanziaria sulla gestione dell'UDACE. La mancata approvazione costituisce voto di sfiducia che comporta le dimissioni del C.N.
b) Elegge con votazioni separate, il Presidente Nazionale, 10 Consiglieri, 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Sindaci.
c) Discute le modifiche di Statuto e le approva.
d) Tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto all'ordine del giorno.
Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, si provvede al ballottaggio.
Per la presentazione dei candidati valgono le norme previste dal Regolamento Organico.
E' ammesso il voto consultivo e deliberativo per referendum solo su questioni di carattere organizzativo interno dell'UDACE o sui programmi tecnico-sportivi secondo le modalità precedentemente fissate.
Il Presidente di una Commissione costituita, in caso di suo impedimento, può delegare, in sua rappresentanza, un altro componente della commissione stessa.

 

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IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 9
a) E' il rappresentante legale dell'UDACE, vigila e controlla tutti gli organi ufficiali federali ed è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, del funzionamento dell'UDACE stessa.
b) E' tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.
In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito da chi ne fa le veci.
c) E' coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario, nominato dal C.N., su proposta del Presidente dell'UDACE.
Egli ha funzioni di segretario nelle adunanze del C.N., delle quali redige i relativi verbali. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

 

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IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 10 - Il C.N. è composto da:
a) Presidente;
b) due Vice Presidenti eleni in seno al C.N.;
c) otto consiglieri.Il C.N. delibera su tutti gli affari generali dell'UDACE regolandone ed amministrandone l'attività al fine di assicurare l'adempimento degli scopi statutari.
In particolare:
- ratifica la avvenuta elezione degli Organi Periferici (Comitati Provinciali e Presidenti Regionali per il coordinamento e la rappresentanza);
- delibera sulle affiliazioni dei Circoli, delle Società e dei Gruppi Sportivi in caso di contestazioni;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera sull'erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del bilancio preventivo;
- nomina tutte le altre cariche non elettive previste dall'ordinamento federale;
- rende esecutive le disposizioni statutarie e delibera in ordine ai regolamenti dell'UDACE;
- decide sui ricorsi avverso decisioni e deliberazioni della C.A.D. nei casi previsti dal Regolamento Organico;
- applica direttamente le sanzioni a carico dei membri degli Organi centrali e provinciali dell'UDACE;
- ha il potere di intervenire in tutti i casi lo ritenga opportuno per il buon andamento mento della vita dell'UDACE;
- decide sui ricorsi avverso decisioni adottate dagli Organi periferici;
- elabora le eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- approva, su proposta della componente C.T.N., le eventuali modifiche al Regolamento Tecnico;
- può delegare parte dei propri poteri all'Ufficio di Presidenza e al Presidente secondo il Regolamento Organico.
Il C.N. è convocato dal Presidente Nazionale almeno 2 volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di assenza del Presidente, il C.N. viene presieduto dal Vice Presidente designato dal C.N. nella sua prima riunione.
Alle riunioni del C.N. possono essere invitati i Presidenti del Collegio sindacale e delle Commissioni Nazionali nonché i Delegati Nazionali e coloro che siano incaricati di particolari compiti nazionali.
Il C.N., in qualsiasi momento del quadriennio eletto, scade al termine del quadriennio stesso.
Art. 11 - Per l'ordinaria amministrazione ed in tutti i casi di urgenza i poteri del C.N. son demandati all'U.P. composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
Partecipa alle riunioni il Segretario dell'UDACE per redigere il verbale. Le delibere dell'U.P. debbono essere sottoposte alla ratifica del C.N. nella sua riunione immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la decadenza della delibera stessa.
In caso di impedimento di una delle tre persone "Presidente e due Vice Presidenti" parteciperà alla riunione il Consigliere Nazionale che nell'ultima Assemblea Nazionale ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di suo impedimento il secondo, eccetera.

 

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COLLEGIO SINDACALE

Art. 12 - Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi, eletti dall'Assemblea Nazionale, più due supplenti anch'essi eletti dall'Assemblea Nazionale. Ha il controllo della gestione finanziaria dell'UDACE con l'obbligo di riferire al C.N. ed all'Assemblea.
I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio Sindacale alla prima riunione. L'incarico di sindaco è incompatibile con altre cariche nell'ambito dell'UDACE stessa.


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NOMINA COMMISSIONI NAZIONALI

Art. 13 - Entro 30 giorni successivi all'Assemblea, il C.N. procede alla nomina:
- del Presidente della C.T.N. e di due componenti;
- del Presidente della C.A.D. e di due componenti;
- del Presidente della C.N.G.G. e di due componenti.

 

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COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)

Art. 14 - L'attività dell'UDACE è regolata da una Commissione Tecnica Nazionale che è costituita da un Presidente e da due membri.
La commissione sovraintende sul piano tecnico all'attività ed alle attrezzature tecniche delle proprie branche predisponendone i relativi programmi organizzativi e finanziari che dovranno essere approvati dal C.N.
La stessa Commissione esamina anche le proposte di modifica del Regolamento Tecnico da sottoporre successivamente all'approvazione del C.N.

 

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COMMISSIONE APPELLO E DISCIPLINA (C.A.D.)

Art. 15 - La Commissione composta da un Presidente e da due membri, giudica sugli appelli avverso le decisioni adottate dagli Organi Centrali e Periferici.
Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso al C.N. solo per violazione di norme statutarie e regolamentari.
La C.A.D. ha, inoltre, competenza esclusiva per l'applicazione delle più gravi sanzioni disciplinari (esclusione di un Circolo o di una Società Sportiva dell'UDACE; ritiro della tessera associativa a Dirigenti di Circolo o di una Sezione Sportiva e negli altri casi previsti dal R.O.). Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al C.N. anche per il merito.

 

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COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI Dl GARA (C.N.G.G.)

Art. 16 - La Commissione Nazionale Giudici di Gara è preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara ed è composta da un Presidente e da due membri di cui uno con mansioni di Segretario.

 

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L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 17 - L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli organismi affiliati all'UDACE di cui all'art. 2, ciascuno dei quali dispone dei seguenti voti:
- Società sino a 50 tesserati: 1 voto;
- Società da 51 tesserati a 100: 2 voti;
- Società da 101 tesserati a oltre: 3 voti.

 

 

PER TESSERATI SI INTENDONO: SOCI, AMATORI, CICLOTURISTI, DIRIGENTI, DIRETTORI Dl GARA, DIRETTORI SPORTIVI.
Le Società che non hanno nemmeno un socio praticante - (o Cicloturista o Amatore - non contano in questo caso i Dirigenti, Direttori di Gara, Direttori Sportivi ed i Soci, - per avere diritto ad 1 voto devono avere organizzato nell'anno delle elezioni almeno una manifestazione.
Partecipano ad essa senza diritto di voto anche i Dirigenti del Comitato Provinciale. il Vice Presidente Provinciale, il Segretario Provinciale, i Consiglieri Provinciali, il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale ed il Presidente della Commissione Provinciale Giudici di Gara, purché non siano già rappresentanti della propria Società all'Assemblea Provinciale.
Ogni rappresentante deve avere solo il voto o i voti della propria Società.
Non sono ammesse deleghe da parte di altre Società. Non è ammesso il voto per delega ad altre Società.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale ogni anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria ed ogni quattro anni per le elezioni delle cariche sociali entro il mese di dicembre e comunque 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale o, in via straordinaria, quando la convocazione sia deliberata dal Consiglio del Comitato Provinciale o sia disposta dal C.N. dell'UDACE.
La convocazione, completa dell'ordine del giorno e dell'indicazione della sede, deve essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata ai Sodalizi affiliati.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se saranno presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed un'ora dopo qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
L'Assemblea Provinciale discute e vota la relazione morale e finanziaria sulla gestione del Comitato Provinciale, la cui mancata approvazione costituisce motivo di decadenza, e tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea Provinciale elegge il Comitato Direttivo, con votazioni separate e cioè:
- il Presidente Provinciale,
- 4 Consiglieri Provinciali per i Comitati sino ad un numero complessivo massimo di 1000 cartellinati, - 6 Consiglieri Provinciali per i Comitati con più di 1000 cartellinati.
Non possono essere eletti, per incompatibilità, coloro che in campo nazionale abbiano già un incarico o facciano parte del C.N.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano, ove possibile, le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
Art. 18 - Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che le Società raggiungano il numero di TRE. Non raggiungendo tale minimo, il C.N. designerà su proposta delle Società, un Fiduciario.

 

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale dell'UDACE è così composto:
a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
b) da 6 Consiglieri Provinciali se il Comitato ha più di 1000 cartellinati; da 4 Consiglieri per il Comitato sino a 1000 cartellinati eletti dall'Assemblea, tra i quali dovrà essere scelto il Vice Presidente nella prima riunione.
Il C.D. Provinciale entro 15 giorni dovrà nominare:
- il Segretario Provinciale del Comitato, che potrà essere al di fuori del Consiglio;
- il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale ed i rispettivi componenti:
- il Presidente della Commissione Provinciale Giudici di Gara ed i rispettivi componenti.
La C.T.P. (Presidente e 2 membri) e la C.P.G.G. (Presidente e 2 membri), devono essere costituite da persone non appartenenti al Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale.
Il C.D. Provinciale delibera su tutti gli affari generali del Comitato Provinciale, ne amministra l'attività al fine di assicurare l'adempimento degli scopi statutari e delle disposizioni che verranno impartite dalla Presidenza Nazionale dell'UDACE e degli Organi Centrali.
Il C.D. Provinciale, e la C.T.P. nei casi di sua specifica competenza, può comminare sanzioni disciplinari ai propri iscritti quando esse consistano nella censura per lievi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti od alle disposizioni dell'UDACE o nella sospensione per un periodo non superiore ad un mese. Ogni altra infrazione è di competenza della C.A.D. Nel caso di accertato non funzionamento di un Organo periferico il C.N. può procedere al suo scioglimento ed alla nomina di un Commissario il quale avrà il compito di riportare la situazione alla normalità ed a indire al più presto le elezioni.

 

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ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI - INCOMPATIBILITA'

Art. 20 - Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età superiore agli anni 18;
b) non avere subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi o contravvenzionali;
c) non avere subito gravi sanzioni disciplinari (radiazioni e punizioni anche se amnistiate) superiori ad un anno di sospensione dall'attività federale. Sono peraltro ineleggibili coloro che prestano la loro opera nell'ambito federale con retribuzioni fisse ed a scopo di lucro, per la durata di detta attività o per due anni dopo la cessazione della stessa. Le cariche federali previste nel presente statuto sono incompatibili fra loro.

 

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DECADENZA E COSTITUZIONI

Art 21 - I singoli membri degli organi federali decadono dalla carica:
a) qualora si verifichino dopo le elezioni nei loro confronti, la perdita dei requisiti di eleggibilità o la situazione di ineleggibilità di cui all'articolo precedente:
b) qualora per tre volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte e alle quali sono tenuti a partecipare.
Il Consiglio Federale decade unitamente a tutti gli organi federali:
a) in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea;
b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.N.;
c) in caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria, per accertata impossibilità di conseguire gli scopi statutari o per gravi carenze funzionali. L'Assemblea Straordinaria nomina il nuovo C.N.
In caso di carenza o dimissioni del Presidente Nazionale i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente vicario, appositamente già designato dal C.N., il quale dovrà convocare entro sei mesi l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente Nazionale. Tutti gli altri organi federali restano in carica.
L'eventuale mancanza, anche per dimissioni, di uno dei membri degli organi statutari, viene risanata con l'assunzione in carica di quel nominativo che, nell'ultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

 

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DURATA DEI REGIMI COMMISSARIALI

Art. 22 - Nel caso di nomina di un Commissario Straordinario da parte dell'UDACE a livello Provinciale, questo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione di tutti gli organismi entro e non oltre 6 mesi.

 

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ENTRATE DELLA UNIONE

Art. 23 - Le entrate del bilancio annuale dell'UDACE sono costituite:
a) dalle quote associative e federali versate dai Sodalizi affiliati;
b) da contributi di amministrazioni pubbliche e private;
c) dai proventi del tesseramento;
d) dagli avanzi di esercizio.

 

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PATRIMONIO

Art. 24 - Per il conseguimento dei fini statutari l'UDACE può direttamente, o con eventuali proventi e rendite di esercizio dell'UDACE, acquistare e destinare in uso all'UDACE stessa beni mobili ed immobili conservando la proprietà.
L UDACE altresì, può acquistare e destinare in uso a se medesima, beni patrimoniali provenienti da lasciti o donazioni o atti di liberalità all'UDACE rnedesima da parte di enti associati o privati.

 

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CONTROVERSE - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 25 - Tutte le controversie tra Sodalizi e Sodalizi, nonché quelle tra Sodalizi e tesserati alla UDACE ed anche quelle tra tesserati all'UDACE, che siano direttamente derivate dall'attività sportiva e in quanto non rientrino nella competenza degli Organi previsti dallo Statuto, saranno risolte, per espressa convenzione, da un Collegio Arbitrale che deciderà come arbitro amichevole compositore, secondo le norme dettate dal R.O.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo dai due nominati ed in caso di disaccordo dal Presidente dell'UDACE.
La presente disposizione deve essere espressamente accettata dai Sodalizi all'atto dell'affiliazione e da tutti gli iscritti all'atto del tesseramento.
I Sodalizi ed i cartellinati non potranno adire le vie legali, senza la preventiva autorizzazione del C.N. pena l'espulsione dall'UDACE.

 

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SCIOGLIMENTO

Art. 26 - Lo scioglimento dell'UDACE può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Presidenti Provinciali con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
L'Assemblea Straordinaria delibera sull'assegnazione delle attività dell'UDACE al netto delle passività finali, destinandole ad attività similari.

 

 

Art. 27 - Tutti i componenti degli organi statutari eletti uscenti possono essere rieletti.

 

 

Art. 28 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

 


 

N.B. - Nel 1973 la D.A.C.E (allora Delegazione Amatori Ciclismo Enal) è divenuta UDACE - Unione Amatori Ciclismo.

 

 

Statuto approvato e poi modificato alle seguenti date:
- ASSEMBLEA COSTITUENTE: Viserbella & Rimini 27-28 ottobre 1973;
-  1a ASSEMBLEA NAZIONALE: Tavernola di Como 16-17 gennaio 1975;
-  2a ASSEMBLEA NAZIONALE: Pesaro 6-7 novembre 1976;
-  3a ASSEMBLEA NAZIONALE: S. Marmo (R.S.M) 11-12 novembre 1978;
-  4a ASSEMBLEA NAZIONALE: Urbino 25-26 ottobre 1980
   DENOMINAZIONE APPROVATA DALLA ASSEMBLEA Dl URBINO:
   UDACE - Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo;
-  5a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 23-24 ottobre 1982;
-  6a ASSEMBLEA NAZIONALE: Urbino 26-27-28 ottobre 1986;
-  7a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riva del Garda 24-25-26 ottobre 1986
   (durante la quale sono stati celebrati i 30 anni di attività);
-  8a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 27-28-29 ottobre 1988;
-  1a ASSEMBLEA STRAORDINARIA: Cattolica 30 aprile 1989;
-  9a ASSEMBLEA NAZIONALE: Salsomaggiore 26-27-28 ottobre 1990;
- 10a ASSEMBLEA NAZIONALE: Bellaria 23-24-25 ottobre 1992;
- 11a ASSEMBLEA NAZIONALE: Bellaria Igea Marina 21-22-23 ottobre 1994;
- 12a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 25-26 27 ottobre 1996
  (durante la quale sono stati celebrati i 40 anni di attività).

 

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REGOLAMENTO ORGANICO


SCOPI


Art. 1 - L'UDACE ha per scopo statutario la propaganda, la diffusione e l'organizzazione dell'attività ciclistica amatoriale e cicloturistica. Per tali ragioni l'UDACE:
a) organizza, controlla e coordina tutti i propri organi periferici affinchè svolgano la migliore attività possibile. Cura la propaganda ed il potenziamento sia quantitativo che qualitativo dei propri aderenti e l'organizzazione, con appropriate direttive, dei campionati e delle manifestazioni nazionali, stabilendone il relativo calendario.
b) indice Campionati Nazionali e corsi tecnici di perfezionamento sia per cartellinati che per dirigenti onde migliorarne le capacità.
c) ratifica gli Statuti delle Società ad essa affiliate, tramite i Comitati Provinciali.
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AFFILIAZIONI


Art. 2 - Gli organi periferici dell'UDACE, gli affiliati e i cartellinati sono tenuti a rispettare sia i regolamenti che le disposizioni emanate dagli Organi Centrali.
Art. 3 - I Sodalizi che intendono affiliarsi all'UDACE devono avanzare domanda in 4 copie al C.P. competente per giurisdizione (la concessione di eventuali deroghe, dovute a motivi straordinari chiaramente precisati, sono di competenza esclusiva della C.A.D.) redatta su apposito modulo, da ritirarsi presso i Comitati Provinciali e da consegnare ai medesimi, compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente corredandolo, pena la nullità della domanda stessa, dei seguenti documenti:
a) copia del verbale di costituzione del Sodalizio o della Sezione ciclistica, autenticata dal Presidente e dal Segretario in carica, per la prima volta di adesione;
b) quota annuale di affiliazione, stabilita ogni anno dal C.N.
Art. 4 - L'impegno di affiliazione decorre dal giorno di ammissione e scade alla fine dell'anno stesso. Eventuali deroghe sono di competenza del C.N. Salvo l'adempimento degli obblighi contratti, l'affiliato viene considerato dimissionario a fine anno se non rinnova l'affiliazione.
Per gli atleti è ammesso il cambio di Società a fine anno, purché gli interessati ne facciano richiesta alla propria Società, con lettera raccomandata con R.R. entro il 30 novembre.
Il nulla osta non potrà essere negato, purchè gli interessati abbiano soddisfatto le eventuali pendenze di carattere finanziario o di altra natura con la Società di provenienza. All'interessato dovrà essere restituito certificato di idoneità se non scaduto.
In caso di contestazione (ma solo se il nulla osta è stato richiesto nel modo formalmente previsto) è ammesso ricorso al Comitato Provinciale la cui decisione è inappellabile.
E' assolutamente vietato, nel corso dell'anno, il passaggio da un Ente all'altro e il doppio tesseramento intendendo per tale il cartellinamento a più Enti.
Art. 5 - E' vietato l'ingaggio di amatori per mezzo di denaro o premi vari. E' ammessa solo la dotazione diretta di abbigliamento sportivo sociale e di materiale vario sportivo.
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FUSIONE Dl SODALIZI


Art. 6 - Qualora due o più Sodalizi si fondano tra loro, il Presidente del nuovo Sodalizio risultante dalla fusione, dovrà presentare al C.N., tramite il Comitato Provinciale, i verbali dei singoli Sodalizi che hanno proposto la fusione e di quello che l'ha deliberato.
Il nuovo Sodalizio costituito subentra a quelli dai quali deriva, con tutti i loro diritti e doveri. Non è comunque ammesso al nuovo Sodalizio di sostituirsi, nel corso dell'annata sportiva, ad uno di quelli compresi nella fusione per la partecipazione a gare, in cui siano in palio premi di rappresentanza pluriennali.
Art. 7 - In caso di fusione di Sodalizi nel corso dell'anno i cartellinati dei medesimi sono in diritto di chiedere al Comitato Provinciale il passaggio ad altro Sodalizio della Provincia entro 15 giorni dall'avvenuta fusione. In caso di contestazione è ammesso ricorso alla C.A.D. che emetterà un giudizio definitivo.
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SCIOGLIMENTO Dl SODALIZI


Art. 8 - Lo scioglimento di un Sodalizio o Sezione affiliata porta alla cessazione del vincolo di affiliazione. I membri del loro ultimo C.D. sono tuttavia responsabili dell'assolvimento di ogni obbligo verso l'UDACE e i suoi affiliati; fino a quando tali obblighi non saranno soddisfatti non potranno far parte di altre società affiliate.
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DOVERI DEGLI AFFILIATI

Art. 9 - Gli affiliati hanno l'obbligo di:
a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le disposizioni degli Organi Centrali;
b) accettare le decisioni organizzative e disciplinari degli Organi Centrali e Periferici dell'UDACE e conseguentemente non ricorrere contro tali provvedimenti ad organi diversi da quelli contemplati nelle carte dell'UDACE;
c) astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali dell'UDACE ed ostacolare in qualsiasi modo l'attività;
d) non possono ricoprire cariche Provinciali, Regionali e Nazionali in altro Ente che svolga la medesima attività. I cartellinati non possono partecipare alle manifestazioni non approvate dall'UDACE, o da questa riconosciute;
e) non promuovere qualsiasi azione legale, contro Organi Centrali e Periferici o persone ufficiali dell'UDACE, per qualsiasi conseguenza derivante dalle disposizioni di cui sopra;
f) pagare annualmente la quota di affiliazione, presentando contemporanearnente il modulo di rinnovo di affiliazione;
g) comunicare tempestivamente all'UDACE le eventuali sostituzioni dei componenti il proprio C.D.;
h) applicare ai propri soci le sanzioni loro inflitte dagli organi dell'UDACE.
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DIRITTI DEGLI AFFILIATI

Art. 10 - Gli affiliati, in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti, hanno il diritto:
a) di svolgere l'attività ciclistica secondo le finalità e le norme prescritte. Organizzare manifestazioni, cartellinare i propri soci e partecipare ai premi di rappresentanza;
b) avere per sè e per i propri soci le facilitazioni che l'UDACE potrà Ottenere da Enti pubblici e privati;
c) tutti i Gruppi affiliati all'UDACE possono organizzare, oltre a normali manifestazioni ciclistiche anche manifestazioni similari con l'osservanza delle norme fissate dagli artt. 12-13-14 del R.T. e delle disposizioni che verranno emanate di anno in anno dagli Organi Centrali;
d) il C.N. su proposta della C.T.N. stabilirà, all'inizio di ogni anno, le modalità di svolgimento dei vari Campionati Nazionali.
L'elenco di tali manifestazioni, con l'indicazione della data di svolgimento, sarà trasmesso dalla Segreteria Nazionale UDACE a tutti i Comitati Provinciali ed a tutte le Società affiliate;
e) i praticanti l'attività UDACE dovranno essere in possesso dell'apposito cartellino nelle forme che verranno rese note all'inizio di ogni anno.
Art. 11 - Il costo di tale cartellino sarà fissato ogni anno dal C.N. dell'UDACE.
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SOSPENSIONE E PERDITA DIRITTI

Art 12 - Con decisione della Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.) possono essere temporaneamente sospesi dai diritti derivanti dall'affiliazione, i membri dei C.D. dei Sodalizi che non adempiano agli obblighi di cui agli articoli precedenti. La sospensione non dispensa dal pagamento dei contributi dovuti all'UDACE nel periodo di inattività.
Art. 13 - Per motivi di cui all'articolo precedente, qualora assumano carattere di particolare gravità, gli affiliati ed i soci possono, con deliberazione della C.A.D., essere radiati dall'UDACE, perdendo ogni diritto nei confronti della medesima.
Art. 14 - La C.A.D. ha la facoltà, ricorrendone l'opportunità, di adottare il provvedimento della sospensione cautelativa, nei riguardi di affiliati e di cartellinati denunciati per provvedimenti disciplinari.
Art. 15 - Contro i provvedimenti della C.A.D., contemplati negli articoli precedenti e che debbono essere notificati entro 5 giorni dalla data della delibera agli Interessati, questi possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale dell'UDACE nei termini previsti dal successivo art. 21.
La deliberazione del Consiglio Nazionale dell'UDACE è inappellabile.
Art. 16 - Un socio radiato dall'UDACE deve essere radiato anche dal Sodalizio al quale appartiene e non può essere ammesso a far parte di altro Sodalizio affiliato.
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UFFICIO LEGALE E COMMISSIONI NAZIONALI
COMPITI - COMPETENZE
UFFICIO LEGALE (U.L.)


Art. 17 - L'U.L. è composto da almeno due membri scelti fra i liberi professionisti ed è chiamato ogni qual volta necessario ad esprimere il parere consultivo richiesto dall'U.P. o dal C.N. o dalle Commissioni Nazionali partecipando, se necessario, alle rispettive riunioni.
L'U.L. partecipa alla formazione di commissioni tecnico-giuridiche sia in seno all'UDACE che in rappresentanza della stessa presso organismi ciclistico sportivi.
L'U.L. infine patrocina l'UDACE nelle controversie attive o passive nei confronti di chiunque.

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)


Art. 18 - La Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.) è nominata -come disposto dall'art. 13 dello Statuto- dal C.N. ed è composta da un Presidente e da 2 componenti di cui uno con le mansioni di Segretario.
Art. 19 - La Commissione Tecnica Nazionale coordina l'attività delle Commissioni Tecniche Provinciali, controlla che esse agiscano secondo i Regolamenti e le norme emanate sia dal C.N. che dalla medesima Commissione. Approva i regolamenti delle prove di campionato, delle prove a carattere nazionale e delle manifestazioni a tappe e ne omologa i risultati. Infligge punizioni per infrazioni al Regolamento Tecnico e di corsa, commesse nelle suddette gare e denuncia le infrazioni a chi di competenza, applicando le sanzioni di cui alle lettere a), b), c)(prima parte), d), e) dell'art. 33 del R.T.; decide in seconda istanza sui ricorsi avverso l'operato della Giuria in base alle competenze fissate dal citato art. 33 del R.T.;
Le decisioni sono definitive.
Art. 20 - Avverso le deliberazioni della C.T.N. non aventi carattere definitivo, è ammesso ricorso o appello alla Commissione di Appello e Disciplina (C.A.D.) entro 5 giorni dalla data di notifica della comunicazione ufficiale secondo le norme stabilite dall'art.36 del R.T.
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COMMISSIONE APPELLO E DISCIPLINA


Art. 21 - La Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.) è nominata - come previsto dall'art. 13 dello Statuto - dal C.N. ed è composta da un Presidente e da due Componenti di cui uno con le mansioni di Segretario.
La C.A.D. ha funzioni consultive nei casi previsti dal presente Regolamento e funzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e norme emanate dal C.N. dell'UDACE, nonchè delle controversie fra affiliati o cartellinati all'UDACE, o fra organi di questa.
Dovrà deliberare in particolari situazioni di carattere morale, disciplinare, o giuridico comunque interessanti l'UDACE.
Le sanzioni disciplinari applicate dalla C.A.D. sono quelle relative alle lettere f), g), h), dell'art.33 del R.T.
Applica inoltre, su denuncia delle C.T.P. le sanzioni stabilite dalla lettere d) dell'art.33 del R.T. qualora, in relazione alla tabella punizioni individuali, le C.T.P. ritengano dover applicare una sospensione superiore ai 30 giorni.
Decide infine in seconda istanza sui reclami di appello contro le decisioni della C.T.N. per infrazioni commesse in manifestazioni nazionali, di campionato ed a tappe, in merito alle sanzioni di cui alle lettere d), e) dell'art.33 del R.T. In tal caso le decisioni sono definitive.
Art. 22 - Le parti hanno diritto di essere sentite, prima dell'eventuale deliberazione, nel modo più idoneo.
Contro le decisioni della C.A.D. (escluse quelle definitive) è ammesso, nel termine di 10 giorni dalla notifica, ricorso o appello al Consiglio Nazionale, il quale decide definitivamente.
Il ricorso o appello deve essere accompagnato dalla relativa tassa di L. 300.000 (trecentomila).
Art. 23 - I provvedimenti a carico dei dirigenti (per dirigenti si intendono coloro che svolgono detta funzione, anche se sono cartellinati quali, cicloturisti, amatori, soci, giudici di gara, Direttore di Gara e Direttore Sportivo) sono di competenza della C A.D., salvo il diritto degli interessati di appellarsi al Consiglio Nazionale, a sentenza della C.A.D. avvenuta.
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COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA (C.N.G.G.)


Art. 24 - La Commissione Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.) è nominata -secondo il disposto dell'art.13 dello Statuto- dal C.N., è preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara ed è composta da un Presidente e da due componenti di cui uno con le mansioni di Segretario. La C.N.G.G. predispone il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione del C.N.
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ORGANI PERIFERICI
COMPITI - COMPETENZE
COMITATI PROVINCIALI (C.P.)


Art. 25 - I Comitati Provinciali debbono:
a) curare lo sviluppo ed il controllo tecnico, organizzativo, turistico e di propaganda dell'attività ciclistica della provincia;
b) dare il loro parere sulle affiliazioni dei Sodalizi o Sezioni e sugli Statuti delle medesime;
c) decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni adottate dalla C.T.P. per sanzioni previste dalle lettere b), c), d) e di cui all'art. 33 del R.T. Sono definitive le decisioni relative alla lettera b).
Avverso le deliberazioni del C.P. escluse quelle definitive, è ammesso appello alla C.T.N. secondo le norme fissate dall'art. 36 del R.T.
d) conservare tutta la documentazione inerente alle manifestazioni organizzate (programmi, regolamenti, elenchi iscritti, ordini di arrivo, classifiche, verbali, eventuali provvedimenti disciplinari), tenendoli a disposizione per cinque anni per gli eventuali controlli da parte di organi centrali.
Art. 26 - Per l'elezione del Presidente Nazionale dei Consiglieri Nazionali, e del Collegio Sindacale, ogni Comitato Provinciale può segnalare entro quindici giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea alla Presidenza Nazionale UDACE non più di due nominativi di candidati precisando per quale carica.Tali segnalazioni saranno rese note solo all'inizio dell'assemblea e comunque in sede di votazione non saranno vincolanti.
Art. 27 - I Comitati Provinciali possono far pervenire alla Presidenza Nazionale dell'UDACE proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti. Le proposte relative allo Statuto, sosottoscritte da almeno 5 (cinque) Comitati Provinciali, o presentate dal Consiglio Nazionale, dovranno pervenire entro la data del 30 settembre antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale e saranno inserite per esteso nell'ordine del giorno. Discusse dall'Assemblea Nazionale, diverranno operanti, se approvate, dal 1° gennaio dell'anno successivo se l'Assemblea si svolge prima della fine dell'armo e comunque delle prossime Assemblee sia Nazionale che Regionale che Provinciale.
Quelle relative ai regolamenti, tecnico e organico, dovranno pure pervenire entro il 30 settembre di ogni anno. Saranno esaminate dal Consiglio Nazionale e, se approvate dallo stesso, saranno rese operanti nell'anno successivo alla loro approvazione.
I Comitati Provinciali riuniti in assemblea regionale sotto la presidenza del Presidente Regionale possono, in conseguenza delle situazioni locali e al fine di assolvere ai loro compiti di promozione, stabilire regolamentazioni diverse integrative che rispettino quelle generali, purchè le decisioni vengano prese all'unanimità.
Le eventuali normative -provinciali o regionali- devono essere verbalizzate ed inviate per la ratifica al Consiglio Nazionale che le discuterà con i propri organi.
Le normative in oggetto -una volta ratificate dal C.N.- divengono operanti ed un eventuale non rispetto delle stesse comporta un intervento della C.T.N. o della C.A.D. nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Art. 28 - In seno al Comitato Provinciale operano la Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) e la Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.) costituite da persone non appartenenti al Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale.
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COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE (C.T.P.)


Art. 29 - I compiti della C.T.P. sono:
a) compilare il Calendario Provinciale da inserire possibilmente in quello regionale;
b) approvare i programmi e i regolamenti delle gare di competenza ed omologare i risultati delle gare svolte nel territorio di propria giurisdizione;
c) in relazione all'omologazione infliggere le punizioni di cui alle lettere a), b), c) (1a parte), d) (limitatamente a 30 giorni - vedi penultimo comma art.19 Statuto), e dell'art.33 del R.T.
Denunciare le infrazioni più gravi lettere f), g), h) a chi di competenza; decidere in seconda istanza sui ricorsi avverso l'operato della Giuria in base alle competenze fissate dall'art.33 del R.T.
Sono definitive le decisioni relative alla lettera a);
d) dopo l'omologazione, trasmettere al C.P. tutta la documentazione della manifestazione: programma regolamento, elenco degli iscritti, ordini di arrivo, classifiche, verbali di gara, eventuali provvedimenti disciplinari.
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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICI Dl GARA (C.P.G.G.)


Art. 30 - La C.P.G.G. è preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara nell'ambito della provincia nel rispetto del regolamento emanato dalla C.N.G.G. ed approvato dal C. N.
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UFFICIO Dl PRESIDENZA


Art. 31 - Per l'ordinaria amministrazione ed in tutti i casi di urgenza i poteri del C.N. sono demandati all'U.P. composto dal Presidente, da 2 Vice Presidenti. Partecipa alle riunioni il Segretario dell'UDACE per redigere il verbale. Le delibere dell'U.P. debbono essere sottoposte alla ratifica del C.N. nella sua riunione immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la decadenza della delibera stessaIn caso di indisponibilità del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, subentra il Consigliere Nazionale che ha avuto più voti all'Assemblea Nazionale.
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DECENTRAMENTO


Art. 32 - Procedura importante per la realizzazione del decentramento e delle varie competenze per un buon funzionamento dell'UDACE:
- le Società affiliate, per tutti i problemi, faranno riferimento al proprio Comitato Provinciale;
- i Comitati Provinciali, per tutti i loro problemi, faranno riferimento al Presidente Regionale per il coordinamento e la rappresentanza,
- i Presidenti Regionali, per tutti i loro problemi, faranno riferimento al Consigliere Nazionale incaricato per gli specifici problemi;
- i Consiglieri Nazionali provvederanno a far mettere all'ordine del giorno i pro blemi inerenti in modo che il Consiglio Nazionale li possa affrontare già preparato sui problemi stessi;
- il Presidente Nazionale terrà i rapporti con le Commissioni Nazionali, con il Collegio Sindacale dei Revisori e l'Ufficio Legale;
- i problemi inerenti saranno anche trattati dall'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente Nazionale, con la Segreteria Nazionale, userà la seguente procedura:
- in fotocopia tutti i documenti di una certa importanza ai componenti l'Ufficio di Presidenza;
- in fotocopia detti documenti anche al Consigliere Nazionale incaricato dei problemi di cui si tratta;
- in fotocopia anche con richiesta di parere, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale e all'Ufficio Legale, per i problemi di carattere urgente ed importantissimi.
Art. 33 - L'Assemblea Nazionale dovrà essere convocata con preavviso di almeno trenta giorni per quella Ordinaria e di quindici giorni per quella Straordinaria.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i componenti degli organi centrali elettivi e delegati e periferici elettivi nonchè a commissari e fiduciari e dovrà contenere data ora e luogo di svolgimento nonchè l'ordine del giorno ben specificato.
 
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