LO
STATUTO DEL PARTITO POLITICO
TITOLO
I
I
SOCI
Art.I
(Requisiti)
Sono
soci dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
(U.D.C.) i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali
ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i
16 anni di età.
Art.2
(Diritti dei soci)
I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del partito,
di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorre
alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle
elezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente
statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo
e passivo dopo 30 giorni dalla loro iscrizione.
L'anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione
della domanda.
Art.3
(Dovere dei soci)
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti
e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione
e a quella del programma e della linea politica dell'UDC. In particolare
è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti
affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei
quali vive ed opera;
c) garantire l'unità operativa del partito ed astenersi da ogni
azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento all'UDC;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al
massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente
il partito.
TITOLO
II
Iscrizione al partito
CAPO I - Il tesseramento
Art.4
(Norme per il tesseramento)
Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal
!° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale
del partito emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo
della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
L'importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della
Direzione Nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con
ristorno immediato, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art.5
(Modalità per la presentazione della domanda)
La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, è presentata
personalmente alla competente sezione territoriale con il contestuale
versamento della quota d'iscrizione. La domanda può altresì
essere presentata, sempre dio persona, al comitato circoscrizionale o
al comitato comunale, ovvero in occasioni di manifestazioni di partito
di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi di partito promuovano
campagne di tesseramento. Tutte le domande devono essere trasmesse alla
sezione territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione.
Art.6
(Iscrizione e residenza)
E' territorialmente competente la sezione nel cui territorio il cittadino
ha la residenza anagrafica.
Si può derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari,
i consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo le modalità
determinate da apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio
del socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione di nuova competenza.
Art.7
(Cause ostative all'iscrizione al partito)
Non possono essere iscritti al partito coloro che in riferimento al codice
deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano
ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali
contrastanti con quelle del partito.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle compatibilità
dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art.8
(Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori)
Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori
della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali
del partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori
delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del
quale egli fa parte.
CAPO II
Le commissioni per il controllo del tesseramento
Art.9
(Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione
e competenza)
E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo
del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima
seduta.
L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione
degli organi provinciali.
Ove non si provveda, la Commissione è nominata dalla Commissione
centrale per il controllo del tesseramento.
La Commissione è composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.
Art.10
(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione
e competenze)
E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento
eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta.
La Commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti.
I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti
da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza,
sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria
di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede
all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione è eletto
a maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione
è competente a :
a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute
dagli uffici centrali;
b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali
per il controllo del tesseramento;
c) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del
tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento.
La nomina del commissario è obbligatoria qualora la commissione
provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti
istituzionali;
d) nominare la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento,
nel caso non vi abbia provveduto il comitato provinciale a norma del secondo
comma dell'art. 9;
e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in ordine allo stato e
all'andamento del tesseramento.
CAPO III
Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni
per il controllo del tesseramento.
Art.11
(Ricorsi alla Commissione provinciale per il controllo del tesseramento)
Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, può ricorrere
avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per
il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente
o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione
nell'albo sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante
socio.
La Commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non
oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui
al precedente comma, il Segretario della Commissione stessa deve trasmettere
entro 7 giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del
tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente. Ove
il Segretario della commissione non provveda, il ricorrente può
inviarne copia direttamente alla Commissione centrale.
Art.
12
(Ricorsi alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento)
Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi
dell'art. 11, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque,
in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi
alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre
10 giorni dalla notifica.
La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 10 giorni dalla
data di ricevimento del ricorso.
Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione
del nuovo socio è accettata.
Art.
13
(Procedure eccezionali in materia di tesseramento)
In casi di particolare gravità, la Direzione Nazionale può
adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorchè
le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino
l'eccezionalità dell'intervento.
Art.
14
(Esami dei ricorsi- disposizioni relative alle notifiche)
Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo
del tesseramento vanno notificate agli interessati d'ufficio personalmente
o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di
10 giorni delle decisioni.
Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni
alla sezione che ha raccolto la domanda d'iscrizione. Il Segretario, inoltre,
tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonché
delle nuove iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7,
a disposizione dei soci che chiedano di prenderne visione.
TITOLO III
GLI ORGANI
CAPO I - Elezione e durata
Art.
15
(Elezione del Segretario: modalità e procedure)
Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale
ed il segretario e il comitato comunale sono eletti dalle assemblee.
Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitato regionale
ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale sono eletti dai rispettivi
congressi secondo l'apposito regolamento.
L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.
Art.
16
(Durata e rinnovo degli incarichi)
Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede
in periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee
elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un
anno deciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo
degli incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale
e il congresso nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale
e il congresso regionale.
La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata in
via eccezionale per un periodo non superiore alla metà del loro
mandato.
Per gli organi a livello regionale è competente la Direzione nazionale;
per gli organi a livello provinciale è competente la Direzione
regionale; per organi comunali è competente la Direzione provinciale;
per gli organi circoscrizionali e sezionali è competente la Direzione
comunale. Le deliberazioni relative alla proroga devono essere motivate
ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione.
Superati i termini così prorogati, gli organi decadono automaticamente
e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza
le assemblee o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal
segretario dell'organo direttamente superiore, ove questi non provveda,
vi provvedono gli organi immediatamente superiori.
Gli organi del Partito devono essere altresì rinnovato quando sia
venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti
eletti o quando la metà dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente.
CAPO II - Convocazione degli organi
Art.
17
(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)
Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti
previsti dallo statuto;
b) entro 20 giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da
almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.
Le
richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi
superiori competenti di cui all'art. 24.
Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del termine previsto
per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto
disposto dall'art. 24.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presente
articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere
direttamente alla convocazione.
Art.
18
(Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento)
Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione
devono essere convocati quando lo richiede il Segretario dell'organo immediatamente
superiore.
Ove non si provveda entro 30 giorni il Segretario richiedente potrà
effettuare direttamente la convocazione.
Art.
19
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale,
comunale, provinciale e regionale)
In
caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione,
circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati
sono convocati entro 30 giorni, dal primo degli eletti fra i componenti
in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto
e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza
assoluta nella successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore
nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi
congressi la cui celebrazione deve avvenire entro 2 mesi.
Art.
20
(Gestione commissariali)
In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della gestione
commissariale non può eccedere i 3 mesi e può essere rinnovata
una sola volta per gravi e provate ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale
deve essere comunicata alla Direzione Nazionale entro 10 giorni, a pena
la nullità della deliberazione; copia della delibera deve essere
inviata anche all'organo superiore.
Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente.
Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato
rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario
incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo
medesimo.
Art.
21
(Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti)
I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti di competenza dei comitati
regionali;
b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati
provinciali;
c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza dei comitati
istituzionali locali e comunali;
d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali
e delle sezioni.
Qualora
gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non provvedano
alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 giorni vi provvede
direttamente l'organo superiore.
CAPO IV - La Sezione
Art.
22
(Competenze - Sezione territoriale)
I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che è
l'organo di base del Partito.
La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione,
di presenza e di proposta politica, essa è luogo d'impegno attivo
e di servizio.
La Sezione territoriale è quella costituita in un territorio corrispondente
a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero,
uno o più seggi elettorali.
Art.
23
(Costituzione di nuove sezioni)
Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel
territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso
centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.
Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o
dalla Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali è ratificata dal comitato
provinciale, sentito il comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.
Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una
nuova sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari
livelli.
Art.
24
(Organi della sezione)
Organi della sezione sono:
a)
l'assemblea;
b) il segretario;
c) la direzione.
Art.
25
(Competenze dell'assemblea sezionale)
L'assemblea è l'organo deliberante della sezione ed ha il compito
di:
a)
eleggere il segretario di sezione;
b) eleggere la direzione sezionale;
c) concorrere all'elezione degli organi di partito;
d) approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario
amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
e) discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli
di carattere amministrativo di interesse della comunità locale
e sui problemi organizzativi della sezione;
f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato comunale
e al comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni
amministrative.
Art.
26
(Competenze del segretario sezionale)
Il Segretario:
a) rappresenta la sezione e ne promuove e ne indirizza l'attività;
b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo nei casi previste dal
regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione;
d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle
concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del partito nella
società;
e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili
dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.
Art.
27
(Competenze della Direzione sezionale)
La Direzione sezionale:
a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle
linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della
sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati
dalla Direzione Nazionale e dagli altri organi di partito;
b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario
Amministrativo, con le modalità previste dal regolamento;
c) può indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una
preferenza, da 2 a 5 personalità anche se non iscritte al partito,
da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza
degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione
cristiana e di centro.
Art.
28
(Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione,
questa assume i compiti del comitato circoscrizionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato
circoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano
i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.
CAPO V - Gli organi circoscrizionali del Partito
Art.
29
(Organi circoscrizionali del Partito)
Sono organi circoscrizionali del partito:
a) il Segretario circoscrizionale;
b) il Comitato circoscrizionale;
c) la Direzione circoscrizionale.
Art.
30
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nelle circoscrizioni ove operino più sezioni si costituisce il
Comitato circoscrizionale.
Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione elettorale
circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nel territorio circoscrizionale.
Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circoscrizionali si
applicano le norme in vigore per i Comitati comunali.
Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo
i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri
componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità,
anche se non iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo
ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali,
economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art.
31
(Competenze del Segretario circoscrizionale)
Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del partito
nella circoscrizione ed è responsabile dell'esecuzione dei deliberati
del Comitato e della Direzione circoscrizionale. Il segretario inoltre:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili
dei settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato;
c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato comunale, le attività
d'interesse comune delle Sezioni;
d) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare circoscrizionale
e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione
circoscrizionale per trattare questioni di comune interesse;
e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione.
Art.
32
(Competenze del Comitato circoscrizionale)
Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica
ed amministrativa del Comitato comunale ed è l'organo di sintesi
delle istanze e dei problemi della circoscrizione.
Esso:
a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo
circoscrizionale;
b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del
Segretario amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale,
le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione
ed esprime gli indirizzi politico amministrativi in ordine ai problemi
di interesse circoscrizionale;
d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono
sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato circoscrizionale
o dagli organi comunali e provinciali del Partito;
e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano
la circoscrizione;
f) formula proposte al comitato comunale e al comitato provinciale sul
programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale;
h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali.
Il
Comitato circoscrizionale è convocato almeno una volta ogni 2 mesi
in sessione ordinaria.
Art.
33
(Composizione e competenza della Direzione circoscrizionale)
La Direzione circoscrizionale è formata dal segretario circoscrizionale,
dai componenti eletti dal comitato circoscrizionale e dal segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente
della circoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare.
La Direzione circoscrizionale:
a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale,
sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni
sezionali;
b) concorda con il gruppo consiliare circoscrizionale le modalità
per l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale;
indirizza l'azione dei consiglieri circoscrizionali.
CAPO VII - Gli organi comunali del Partito
Art.
34
(Organi comunali del Partito)
Sono organi comunali del Partito:
a) il Segretario comunale
b) il Comitato comunale
c) la Direzione comunale
Art.
35
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il
Comitato comunale.
Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti
eletti direttamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel
comune e dai consiglieri comunali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del Comune, i segretari
dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti
in una Sezione del comune.
Il
Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti
eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità,
iscritte al Partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali,
economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
Art.
36
(Competenze del Segretario comunale)
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune.
Egli promuove, indirizza e coordina l'attività delle sezioni e
degli organi del partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei
competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione è responsabile
dell'esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili
dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali
per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra
iniziativa riguardante la formazione dei soci;
d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni
congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la
trattazione di questioni di comune interesse;
e) convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici
e amministrativi del comune;
f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del
comune.
Art.
37
(Competenze del Comitato comunale)
Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo
delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune
la linea politica ed amministrativa del Partito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo,
a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con
sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti
aventi voto deliberativo. Il Comitato comunale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee
programmatiche per l'attività del partito nel comune ed il preventivo
di spesa del Comitato;
b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono
sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione
comunale e dagli organi provinciali del Partito;
c) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attività dei
gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale;
d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base dell'indirizzo
politico generale del Partito;
e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti
per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
h) approva il programma per le elezioni comunali. Il Comitato comunale
è convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.
Art.
38
(Composizione e competenze della Direzione comunale)
La Direzione nazionale è formata dal Segretario comunale, dai componenti
eletti e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario
provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale e gli assessori
comunali.
La Direzione comunale:
a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel
comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della
Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi
programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività
del Partito nel comune, in modo da accrescere capacità di proposta
del Partito e stabilire più intese forme di rapporto con i livelli
corrispondenti della società civile;
c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento
delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato
provinciale;
d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte degli organi superiori,
dalle direzioni circoscrizionali e sezionali;
e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali;
f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli
enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati
dal Comitato comunale.
Art.
39
(Iniziative per le aree metropolitane)
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessati
stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi
idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti
nella medesima area metropolitana.
Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali
interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo
della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.
CAPO VIII
Gli organi provinciali del Partito
Art.
40
(Organi provinciali del Partito)
Sono organi provinciali del Partito:
a) il Congresso provinciale;
b) il Segretario provinciale;
c) il Comitato provinciale;
d) la Direzione provinciale.
Art.
41
(Il Congresso provinciale : composizione, competenze, periodicità)
Il Congresso provinciale è lassemblea dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e
secondo le modalità previste dallapposito regolamento.
Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti
del Comitato provinciale e degli esponenti di associazioni e formazioni
sociali i quali si ispirino ai principi ideali della U.D.C..
Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale
ordinario si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della
politica provinciale del Partito in armonia con lindirizzo politico
determinato dal Congresso nazionale;
c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale.
Il
Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine
del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere
sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali
che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nella provincia,
oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale
e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.
Art.
42
(Competenze del Segretario provinciale)
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella
provincia.
Egli promuove e indirizza lattività degli organi del partito
ed impartisce le direttive sullattività e sullorganizzazione
nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva
ed è responsabile dellesecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti
dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) cura i rapporti on la società civile e con gli organismi politici,
sociali ed economici provinciali;
d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale.
Art.43
(Composizione del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provinciale, dai
componenti eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori
provinciali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) il Segretario comunale del capoluogo;
d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione,
i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una
Sezione della provincia;
e) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
f) il Sindaco del capoluogo.
Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti
eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità,
iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai
propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici
e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art.44
(Competenze del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito.
Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo,
a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con
sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti
non inferiore a otto e non superiore a ¼ dei componenti aventi
voto deliberativo. Il Comitato provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del segretario provinciale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti , le linee programmatiche
per lattività del Partito nella provincia, nel rispetto dei
deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e
il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica lorientamento del Partito e indirizza lattività
dei gruppi consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali;
c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
d) approva il programma per le elezioni provinciali;
e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti
per le elezioni regionali;
f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione,
soppressione ed ampliamento delle sezioni;
g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi
locali e alla nomina do commissari;
h) nomina i revisori dei conti;
i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali;
k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
l) propone le candidature al Parlamento. Il Comitato provinciale è
convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
Art.
45
(Composizione e competenze della Direzione provinciale)
La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale,
dai componenti eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo,
dal Presidente e dagli assessori provinciali.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri
nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale
del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione
della provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione
provinciale:
a) approva, su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi del
Comitato provinciale, il programma di attività del Partito nella
provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi
della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione
a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito
nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta
del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli
corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica lattuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti
negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici
fissati dal Comitato provinciale;
d) formula proposte per la formazione e laggiornamento politico;
e) ordina inchieste ed ispezioni;
f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei
Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della
circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare
il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci
del Partito e gli elettori.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare
i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere
comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate,
a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale
stesso.
Art.
46
(Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale)
La Giunta esecutiva provinciale è lorgano di coordinamento
organizzativo delle attività del partito nella provincia.
Essa è composta dal segretario, dal segretario amministrativo,
dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO IX
Gli organi regionali del Partito
Art.
47
(Organi regionali del Partito)
Sono organi regionali del Partito:
a) il Congresso regionale;
b) il Segretario regionale;
c) il Comitato regionale;
d) la Direzione regionale.
Art.
48
(Competenze del Segretario regionale)
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella
regione.
Egli promuove e indirizza lattività degli organi del Partito
ed impartisce le direttive sullattività e sullorganizzazione
nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva
ed è responsabile dellesecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vece segretari e dirigenti
dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia
di formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali
interessati;
e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici,
sociali ed economici regionali;
f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.
Art.
49
(Composizione del Comitato regionale)
Il Comitato regionale è formato dal segretario regionale, dai componenti
eletti dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori
e dai consiglieri regionali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari provinciali;
d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari
nazionali iscritti in una Sezione della regione.
Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti
eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità,
iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai
propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici
e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art.
50
(Competenze del Comitato regionale)
Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo,
a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con
sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti
non inferiore a sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi
voto deliberativo. Il Comitato regionale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche
per lattività del Partito nella regione, nel rispetto dei
deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e
il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica lorientamento del Partito ed indirizza lattività
del gruppi consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti
regionali;
c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
d) approva il programma per le elezioni regionali;
e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti
per le elezioni politiche ed europee;
f) indirizza ed orienta lazione dei comitati provinciali al fine
di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito;
g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi,
nellambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per
corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà
territoriale e sociale regionale;
h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza
con quanto stabilito allart. 42;
i) convoca conferenze programmatiche regionali;
j) approva le candidature al Consiglio regionale;
k) propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica
ed al parlamento europeo;
l) promuove attività di formazione politica. Il Comitato regionale
deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale,
entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e,
comunque, almeno ogni due mesi.
Art.
51
(Composizione e competenze della Direzione regionale)
La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai
componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri
nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali,
i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione,
il Presidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consiliare
regionale. La Direzione regionale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del
Comitato regionale, il programma di attività del Partito nella
regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della
Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione
a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito
nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del
Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli
corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica lattuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti
negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi
programmatici fissati dal comitato regionale;
d) stabilisce lindirizzo del Partito per la soluzione della crisi
della Giunta regionale;
e) vigila sulla coerenza dellindirizzo politico del gruppo consiliare
rispetto allindirizzo politico del Congresso regionale e sullattività
dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento
delle attività dei comitati provinciali e propone lo scioglimento
degli stessi alla Direzione nazionale;
g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla direzione nazionale.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare
i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere
comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate,
a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.
Art.
52
(Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale)
La Giunta esecutiva regionale è lorgano di coordinamento
organizzativo delle attività regionali del Partito.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario Amministrativo,
dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO X
Gli organi nazionali del Partito
Art.
53
(Organi nazionali del Partito)
Sono organi nazionali del Partito:
a) il Congresso nazionale;
b) il Segretario Politico;
c) il Consiglio nazionale;
d) la direzione nazionale;
e) lUfficio politico.
SEZIONE I
Il Congresso Nazionale
Art. 54
(Il Congresso nazionale:composizione, competenze e periodicità)
Il congresso nazionale è lassemblea dei delegati eletti dai
congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del
Partito allestero secondo lapposito regolamento.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri
e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di
formazioni sociali i quali sispirano ai principi ideali della U.D.C..
Il
Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2 anni, nella data,
nel luogo e con lordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale,
il quale ne approva il regolamento per:
a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica
del Partito;
c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;
Il
Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio
nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando
ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino
almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nellintero territorio
nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera
la data, il luogo, lordine del giorno ed il regolamento.
SEZIONE II
Il Segretario Politico
Art.
55
(Competenze)
Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua
la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del
Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività
del Partito. Il Segretario politico, in particolare:
a) gestisce la denominazione ed il simbolo del partito ed autorizza il
deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni
elettorali;
b) convoca e presiede la Direzione, lUfficio politico e la Giunta
esecutiva nazionale;
c) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti
dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori de essa;
d) esprime ai gruppi parlamentari lindirizzo politico del Partito;
e) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei
governi;
f) presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il Comitato nazionale di informazione sindacale.
Art.
56
(Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico)
In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico,
il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo
Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice
è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del
Partito da celebrarsi entro sei mesi.
Le votazioni per lelezione del Segretario Politico devono svolgersi
nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dallanzianità
di iscrizione al Partito.
SEZIONE III
Il Consiglio Nazionale
Art.
57
(Composizione)
Il Consiglio nazionale è composto:
a) dal Segretario Politico;
b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari
eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dallapposito
regolamento;
c) dai segretari regionali;
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di
Presidente del Consiglio nazionale.
f) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo,
gli iscritti al Partito che siano:
- componenti della Giunta esecutiva;
- direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
- presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale
per le garanzie statutarie;
- soci fondatori;
- Ministri o sottosegretari;
- Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Il
Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori,
con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività
ispirate ai principi cristiano-sociali.
Art. 58
(Competenze)
Il Consiglio nazionale è, entro la linea politica determinata dal
Congresso, lorgano deliberativo del Partito.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo,
a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo
proporzionale, la Direzione nazionale del Partito.
Il Consiglio nazionale controlla lattività del Partito e
sovrintende agli organi di garanzia statutaria.
Art.
59
(Il Presidente del Consiglio nazionale)
Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sullesecuzione delle
decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta
ogni tre mesi.
Art.
60
(Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del
Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo)
Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla
conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione
delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi
di Governo.
SEZIONE IV
La Direzione Nazionale
Art.
61
(Composizione)
La direzione nazionale è composta:
a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
c) dal Segretario amministrativo del Partito;
d) da cinquanta componenti eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti
aventi diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari;
e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto al Partito;
f) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo.
Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico;
b) i soci fondatori;
c) la Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a
partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale,
ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.
Art.
62
(Competenza della Direzione Nazionale)
La
Direzione Nazionale:
a) delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito sulla
base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla
soluzione delle crisi di Governo;
c) verifica lattuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione
nazionale sullattività dei rappresentanti e dei gruppi negli
enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
d) nomina i revisori dei conti di cui allart. 105.
SEZIONE V
LUfficio politico
Art.
63
(Composizione e competenze)
LUfficio politico è costituito da quindici componenti. Fanno
parte di diritto dellUfficio politico: il Segretario Politico, il
Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei
gruppi parlamentari. Gli altri componenti sono nominati dalla Direzione
nazionale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri componenti.
LUfficio politico è lorgano che coadiuva il segretario
Politico nellattuazione della linea politica deliberata dagli organi
del Partito.
SEZIONE VI
La Giunta esecutiva nazionale
Art.
64
(La Giunta esecutiva nazionale:competenze e composizione)
La Giunta esecutiva nazionale è lorgano do coordinamento
organizzativo delle attività del Partito.
Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede,
dal segretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO XI
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
Art.
65
(I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali)
I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
si costituiscono in gruppo.
I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di
rilevanza politica, debbono attenersi allindirizzo generale fissato
dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere
approvato dal Consiglio nazionale.
Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti
U.D.C. delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
I deputati europei dellU.D.C. aderiranno al gruppo parlamentare
del P.P.E..
Art.66
(Gruppi consiliari degli enti locali)
I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte
le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi allindirizzo
generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi
di Partito.
CAPO XII
Gli organi consultivi e ausiliari
Art.
67
(Consulta delle regioni consulta degli eletti)
E istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali,
dai presidenti dei gruppi consiliari e regionali, dai presidenti delle
giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per
lattuazione delle scelte politiche e programmatiche deliberate dalla
Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente
con gli indirizzi del Partito.
La consulta è presieduta dal Segretario Politico che la convoca
con periodicità trimestrale.
E convocata, almeno una volta allanno, dal Segretario Politico.
Lassemblea è sede di proposta e di dibattito per lattuazione
dellimpegno regionalista del Partito lassemblea generale dei
consiglieri regionali e dei segretari regionali.
Sono altresì istituite, presso gli organi del Partito, le consulte
degli eletti nelle liste . Esse sono formate dagli eletti nei consigli
circoscrizionali e comunali, nelle comunità montane, nei comprensori,
e nei consigli provinciali e regionali.
Art.
68
(Assemblea nazionale)
Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata
lassemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del
Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro,
della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani,
della cultura, delleconomia, della presenza e delliniziativa
dell'UDC nella società italiana.
Lassemblea nazionale è aperta ad iscritti, elettori e portatori
di significative esperienze sociali, culturali e professionali.
Lassemblea nazionale è convocata dal Presidente del consiglio
nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.
TITOLO IV
MOVIMENTI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art.
69
(Formazioni associative, Movimento Giovanile Movimento Femminile
Movimento Anziani)
Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Partito
operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio
nazionale.
Art.
70
(Fondazioni)
Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti
del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali
e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento
e di impegno su temi e problemi di primario interesse.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni,
il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
TITOLO V
GARANZIE STATUTARIE
CAPO I
Infrazioni Statutarie
Art.
71
(Organi di garanzia statutaria)
Sono organi di garanzia statutaria:
1)
la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento;
2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento;
3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie;
4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie.
Art.
72
(Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti)
Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione
dello Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alla commissione
centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze,
con lesclusione delle materie riservate alle commissioni per il
controllo del tesseramento. Le Commissioni sono autonome. La proposizione
del ricorso non sospende la esecutività dellatto impugnato,
salvo diversa decisione dellorgano di garanzia statutaria competente.
Art.
73
(Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi)
I ricorsi debbono essere presenti personalmente o per raccomandata:
a) entro dieci giorni dalla data in cui latto sia stato adottato
o risulti che linteressato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla
data in cui la decisione dellorgano di garanzia statutaria sia stata
notificata;
b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee
pre-congressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.
I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro
giorni per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore allorgano che
ha emesso latto impugnato o, nel caso di ricorsi in materia elettorale,
allorgano direttamente interessato.
Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro
10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive
sino a quando non siano divenute definitive.
Art.
74
(Commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri
effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso provinciale ordinario
a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi
i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti
i 5 che li seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza,
sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria
di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato provinciale provvede
alleventuale integrazione.
La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta
il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.
Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provveda allelezione
del Presidente, la nomina è devoluta alla commissione centrale
per le garanzie statutarie di prima istanza.
Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura dellistruttoria
dei ricorsi pervenuti, nonché la raccolta dei verbali e delle motivazioni
delle decisioni adottate. La Commissione provinciale per le garanzie statutarie
può deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri
effettivi.
Art.
75
(Competenze della commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei
comitati circoscrizionali, comunali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati
circoscrizionali, comunali;
c) sui conflitti di competenza tra sezioni, comitati circoscrizionali,
comunali.
Art.76
(Termine per le decisioni della commissione regionale per le garanzie
statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta
giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori
15 giorni per una sola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili,
per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è
devoluto alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie.
Il Segretario della commissione regionale provvede a trasmettere i relativi
atti entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine
originario o prorogato.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla Commissione
regionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.
Art.77
(Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie)
la Commissione centrale per le garanzie statutarie è formata da
9 membri effettivi e 5 supplenti, eletti dal Congresso nazionale a scrutinio
segreto. Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono
il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza,
sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria
di elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede
alleventuale integrazione.
Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti
effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.
Art.
78
( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie:
a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione per le garanzie
statutarie;
b) sui ricorsi di competenza della commissione regionale, ad essa devoluti
per decorrenza dei termini;
c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali;
d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti;
e) sui ricorsi contro lelezione di organi regionali e provinciali,
nonché contro quella dei delegati al congresso nazionale;
f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del Partito e della
Giunta esecutiva nazionale.
Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente de Partito organizzativo
nazionale.
Art.
79
(Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie
di prima istanza Presa datto del tacito accoglimento del
ricorso)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide
entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile
motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, il ricorso
si intende accolto.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili,
per la elezione dei delegati ai congressi del Partito.
Art.
80
(Esame dei ricorsi Ricusazione)
Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo
del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare
al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza
assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle
commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare
a riunioni che li riguardano direttamente.
Linteressato può ricusare uno o più componenti per
comprovati motivi.
Art.
81
(Esecuzione delle decisioni)
Lesecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi
competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci
giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa
sia indicato un termine più breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli
organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni
dei ricorsi accolti per decorrenza termini, possono provvedere direttamente
alla loro esecuzione, anche con la nomina di commissari per il compimento
di singoli atti.
Le Commissioni possono altresì, nei casi di violazioni dello Statuto
e dei regolamenti compiuti da organi do Partito, procedere alla loro sospensione
per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario
per la convocazione dellassemblea del Congresso.
In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare,
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione
centrale per le garanzie statutarie e allorgano che ha emanato latto
impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai
precedenti articoli, la presa datto del tacito accoglimento del
ricorso.
CAPO II
Infrazioni Disciplinari
SEZIONE I
Misure disciplinari
Art. 82
(Misure disciplinari)
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) lespulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano
salve le competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione
nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dallart.
93 dello Statuto.
Art.
83
(Il richiamo)
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione
e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
Art.
84
(La sospensione)
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e
politici che lappartenenza al Partito comporta. Essa non può
superare la durata di dodici mesi.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva
dal collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle
cariche di Partito.
Art.
85
(Espulsione)
LEspulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali
e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. Lespulsione
è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione
nazionale.
Lespulsione può essere resa pubblica con decisione dellorgano
giudicante.
Art.
86
(Domanda di riammissione al Partito)
Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere
presentate prima di un anno dallespulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere lorgano che ha comminato
lespulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non
dopo 12 mesi dalla riammissione.
SEZIONE II
Gli organi disciplinari
Art.
87
(Organi disciplinari)
Sono organi disciplinari del partito:
a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza);
b) il Collegio regionale dei probiviri (seconda istanza).
I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da
7 componenti effettivi e 5 supplenti.
Art.
88
(Elezioni dei probiviri)
I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi comitati
regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto.
Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore
a 1/3 dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio
e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere
un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regionali e dal consiglio
nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti.
Art.
89
(Incompatibilità dei probiviri)
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato lincompatibilità
con laccettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello
provinciale o superiore, nonché con la carica di Sindaco di capoluogo,
di Presidente dellAmministrazione provinciale, di Consigliere regionale
o di Parlamentare e di Consigliere nazionale del Partito.
Laccettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma
precedente, o la preesistenza degli stessi allelezione, comporta
la decadenza dallincarico di proboviro.
In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati
che seguono immediatamente in graduatoria.
Art.
90
(Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale)
La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi
conseguenze politiche, può disporre, in caso di urgente necessità,
la sospensione delliscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve
immediatamente deferire il socio al collegio centrale dei probiviri di
prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dellappartenenza al
Partito dei soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche
in liste e collegamenti diversi da quelli dell Unione Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro o comunque non approvati dagli organi
competenti del Partito.
Contro la decisione disciplinare della Direzione linteressato può
ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione
nazionale, possono dichiarare la cessazione dellappartenenza al
Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative
in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, linteressato
può ricorrere al Collegio dei probiviri regionali (prima istanza).
SEZIONE III
Procedimento disciplinare
Art.
91
(Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione)
Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere dufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza è
ammesso il ricorso al Collegio centrale dei probiviri (seconda istanza)
che decide in via definitiva.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni,
può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ricorso, sospendere
lesecuzione.
Art.
92
(Garanzie per la difesa del socio Contestazione addebiti
Notifica)
E garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione
degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della
denuncia o del ricorso eventuali.
Art.
93
(Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri)
I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi,
ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla
con ordinanza motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei
probiviri di seconda istanza.
La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma,
la competenza a decidere è devoluta al Collegio dei probiviri di
seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri
dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente
articolo.
Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione
entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si
intende definitivamente archiviata.
Art.
94
( Termini per la impugnazione)
La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza
va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima
istanza rende esecutiva la decisione.
CAPO III
Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria
Art.
95
(Quorum per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri
e delle commissioni per le garanzie statutarie)
Per la validità delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delle
Commissioni per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.
Art.
96
(Sospensione dei termini per le impugnazioni)
Tutti i termini per linoltro e lesame dei ricorsi e per la
impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei
collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal
22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni
politiche ed europee, nonché dei congressi del Partito.
TITOLO VII
Rappresentanza legale e gestione finanziaria
Art.
97
(Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli Mandati del
segretario amministrativo Commissione amministrativa)
Ai fini dellart. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza
legale del Partito spetta, per gli atti degli organi nazionali, al Segretario
amministrativo nazionale che è altresì abilitato alla riscossione
dei contributi previsti dalla legge, ed in particolare alla legge del
2 maggio 1974 n. 195 e successive; per gli atti del Comitato regionale,
al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale,
al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del comitato comunale,
al Segretario amministrativo comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale,
al Segretario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione,
al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non può
ricoprire lincarico per più di due mandati.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa,
formata da tre membri, nominati dalla Direzione.
La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle
elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito,
al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative
degli organi di livello inferiore.
La Commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.
Art.
98
(Gestione finanziaria e rendiconto)
Lesercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali
è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.
Due revisori dei conti effettivi e uno supplente sono nominati dai comitati;
un revisore effettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali,
dal comitato provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla
Direzione nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali
è controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati
istituzionali locali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresì
la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati
regionali e provinciali e agli altri organi periferici del Partito.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere
sottoposto per lapprovazione ai comitati comunali, provinciali e
regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione
amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata allalbo
dei comitati.
Lattività amministrativa nazionale è controllata da
tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa
compila il bilancio consuntivo che sottopone allesame della Direzione
nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissione amministrativa
compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo
che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, allapprovazione
della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo è responsabile della gestione finanziaria
nazionale nei confronto degli organi statutari del Partito.
Art.
99
(Finanziamento del Partito)
Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci ed elettori;
c) i proventi della stampa del partito;
d) i proventi delle manifestazioni del Partito;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione
di mobili, mobili registrati e immobili.
Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità,
a sostenere economicamente il Partito.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate
contribuiscono in base ai emolumenti percepiti al finanziamento delle
attività di Partito.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge
direttamente alla Direzione nazionale che effettuerà una ripartizione
ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda
del rispettivo livello istituzionale o di designazione.
Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente
riscosse a livello nazionale, sarà erogata, a cura del Segretario
amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione amministrativa
nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano di
riparto approvato dalla direzione nazionale, sentita una commissione formata
da tre segretari regionali e da tre provinciali.
I Gruppi consiliari regionali deliberano sullutilizzazione dei contributi
previsti per la loro attività da leggi regionali dintesa
con la Direzione regionale del Partito.
TITOLO VIII
ADESIONE DELLU.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art.
100
La U.D.C. italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, a tutti
gli organi a carattere internazionale che si ispirano ai comuni ideali.
TITOLO IX
NORME FINALI
Art.
101
(Modifica dello Statuto)
Le norme del Presente Statuto possono essere modificate dal Congresso
nazionale del Partito a maggioranza assoluta dei voti rappresentanti.
Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello
Statuto con lindicazione dei principi e dei criteri relativi nonché
della maggioranza di voto necessaria per lapprovazione.
Art.
102
(Regolamenti)
I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni
da esso previste, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art.
103
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano,
in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati.
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