LO STATUTO DEL PARTITO POLITICO

TITOLO I

I SOCI
Art.I
(Requisiti)

Sono soci dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (U.D.C.) i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art.2
(Diritti dei soci)
I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorre alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30 giorni dalla loro iscrizione.
L'anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.


Art.3
(Dovere dei soci)
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica dell'UDC. In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive ed opera;
c) garantire l'unità operativa del partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento all'UDC;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il partito.

TITOLO II
Iscrizione al partito

CAPO I - Il tesseramento

Art.4
(Norme per il tesseramento)
Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal !° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale del partito emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
L'importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione Nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art.5
(Modalità per la presentazione della domanda)
La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, è presentata personalmente alla competente sezione territoriale con il contestuale versamento della quota d'iscrizione. La domanda può altresì essere presentata, sempre dio persona, al comitato circoscrizionale o al comitato comunale, ovvero in occasioni di manifestazioni di partito di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi di partito promuovano campagne di tesseramento. Tutte le domande devono essere trasmesse alla sezione territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione.

Art.6
(Iscrizione e residenza)
E' territorialmente competente la sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
Si può derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione di nuova competenza.

Art.7
(Cause ostative all'iscrizione al partito)
Non possono essere iscritti al partito coloro che in riferimento al codice deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

Art.8
(Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori)
Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali del partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte.

CAPO II
Le commissioni per il controllo del tesseramento

Art.9
(Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenza)
E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima seduta.
L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione degli organi provinciali.
Ove non si provveda, la Commissione è nominata dalla Commissione centrale per il controllo del tesseramento.
La Commissione è composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.

Art.10
(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze)
E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta.
La Commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti.
I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza, sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione è competente a :
a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dagli uffici centrali;
b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per il controllo del tesseramento;
c) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento. La nomina del commissario è obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali;
d) nominare la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel caso non vi abbia provveduto il comitato provinciale a norma del secondo comma dell'art. 9;
e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

CAPO III
Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento.

Art.11
(Ricorsi alla Commissione provinciale per il controllo del tesseramento)
Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, può ricorrere avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante socio.
La Commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il Segretario della Commissione stessa deve trasmettere entro 7 giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente. Ove il Segretario della commissione non provveda, il ricorrente può inviarne copia direttamente alla Commissione centrale.

Art. 12
(Ricorsi alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento)
Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell'art. 11, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica.
La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione del nuovo socio è accettata.

Art. 13
(Procedure eccezionali in materia di tesseramento)
In casi di particolare gravità, la Direzione Nazionale può adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorchè le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalità dell'intervento.

Art. 14
(Esami dei ricorsi- disposizioni relative alle notifiche)
Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del tesseramento vanno notificate agli interessati d'ufficio personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni delle decisioni.
Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda d'iscrizione. Il Segretario, inoltre, tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonché delle nuove iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei soci che chiedano di prenderne visione.

TITOLO III
GLI ORGANI

CAPO I - Elezione e durata

Art. 15
(Elezione del Segretario: modalità e procedure)
Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono eletti dalle assemblee.
Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitato regionale ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale sono eletti dai rispettivi congressi secondo l'apposito regolamento.
L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.

Art. 16
(Durata e rinnovo degli incarichi)
Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno deciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo degli incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congresso nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso regionale.
La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata in via eccezionale per un periodo non superiore alla metà del loro mandato.
Per gli organi a livello regionale è competente la Direzione nazionale; per gli organi a livello provinciale è competente la Direzione regionale; per organi comunali è competente la Direzione provinciale; per gli organi circoscrizionali e sezionali è competente la Direzione comunale. Le deliberazioni relative alla proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione.
Superati i termini così prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le assemblee o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal segretario dell'organo direttamente superiore, ove questi non provveda, vi provvedono gli organi immediatamente superiori.
Gli organi del Partito devono essere altresì rinnovato quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente.

CAPO II - Convocazione degli organi

Art. 17
(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)
Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo statuto;
b) entro 20 giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.

Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all'art. 24.
Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto dall'art. 24.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

Art. 18
(Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento)
Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richiede il Segretario dell'organo immediatamente superiore.
Ove non si provveda entro 30 giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente la convocazione.

Art. 19
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale)

In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro 30 giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui celebrazione deve avvenire entro 2 mesi.

Art. 20
(Gestione commissariali)
In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della gestione commissariale non può eccedere i 3 mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata alla Direzione Nazionale entro 10 giorni, a pena la nullità della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo superiore.
Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.

Art. 21
(Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti)
I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali;
b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali;
c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali;
d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali e delle sezioni.

Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 giorni vi provvede direttamente l'organo superiore.

CAPO IV - La Sezione

Art. 22
(Competenze - Sezione territoriale)
I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che è l'organo di base del Partito.
La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica, essa è luogo d'impegno attivo e di servizio.
La Sezione territoriale è quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o più seggi elettorali.

Art. 23
(Costituzione di nuove sezioni)
Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.
Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali è ratificata dal comitato provinciale, sentito il comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.
Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.

Art. 24
(Organi della sezione)
Organi della sezione sono:

a) l'assemblea;
b) il segretario;
c) la direzione.

Art. 25
(Competenze dell'assemblea sezionale)
L'assemblea è l'organo deliberante della sezione ed ha il compito di:

a) eleggere il segretario di sezione;
b) eleggere la direzione sezionale;
c) concorrere all'elezione degli organi di partito;
d) approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
e) discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi della sezione;
f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato comunale e al comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni amministrative.

Art. 26
(Competenze del segretario sezionale)
Il Segretario:
a) rappresenta la sezione e ne promuove e ne indirizza l'attività;
b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo nei casi previste dal regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione;
d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del partito nella società;
e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.

Art. 27
(Competenze della Direzione sezionale)
La Direzione sezionale:
a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale e dagli altri organi di partito;
b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario Amministrativo, con le modalità previste dal regolamento;
c) può indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una preferenza, da 2 a 5 personalità anche se non iscritte al partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 28
(Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione, questa assume i compiti del comitato circoscrizionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato circoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.

CAPO V - Gli organi circoscrizionali del Partito

Art. 29
(Organi circoscrizionali del Partito)
Sono organi circoscrizionali del partito:
a) il Segretario circoscrizionale;
b) il Comitato circoscrizionale;
c) la Direzione circoscrizionale.

Art. 30
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nelle circoscrizioni ove operino più sezioni si costituisce il Comitato circoscrizionale.
Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nel territorio circoscrizionale.
Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circoscrizionali si applicano le norme in vigore per i Comitati comunali.
Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, anche se non iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 31
(Competenze del Segretario circoscrizionale)
Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del partito nella circoscrizione ed è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione circoscrizionale. Il segretario inoltre:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato;
c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato comunale, le attività d'interesse comune delle Sezioni;
d) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare circoscrizionale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione circoscrizionale per trattare questioni di comune interesse;
e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione.

Art. 32
(Competenze del Comitato circoscrizionale)
Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed amministrativa del Comitato comunale ed è l'organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione.
Esso:
a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo circoscrizionale;
b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed esprime gli indirizzi politico amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale;
d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato circoscrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito;
e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la circoscrizione;
f) formula proposte al comitato comunale e al comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale;
h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali.

Il Comitato circoscrizionale è convocato almeno una volta ogni 2 mesi in sessione ordinaria.

Art. 33
(Composizione e competenza della Direzione circoscrizionale)
La Direzione circoscrizionale è formata dal segretario circoscrizionale, dai componenti eletti dal comitato circoscrizionale e dal segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente della circoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare. La Direzione circoscrizionale:
a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale, sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali;
b) concorda con il gruppo consiliare circoscrizionale le modalità per l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale; indirizza l'azione dei consiglieri circoscrizionali.

CAPO VII - Gli organi comunali del Partito

Art. 34
(Organi comunali del Partito)
Sono organi comunali del Partito:
a) il Segretario comunale
b) il Comitato comunale
c) la Direzione comunale

Art. 35
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il Comitato comunale.
Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti direttamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel comune e dai consiglieri comunali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del Comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti in una Sezione del comune.

Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art. 36
(Competenze del Segretario comunale)
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l'attività delle sezioni e degli organi del partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci;
d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
e) convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.

Art. 37
(Competenze del Comitato comunale)
Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato comunale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività del partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
c) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attività dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale;
d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base dell'indirizzo politico generale del Partito;
e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
h) approva il programma per le elezioni comunali. Il Comitato comunale è convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.

Art. 38
(Composizione e competenze della Direzione comunale)
La Direzione nazionale è formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale e gli assessori comunali.
La Direzione comunale:
a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel comune, in modo da accrescere capacità di proposta del Partito e stabilire più intese forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile;
c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato provinciale;
d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte degli organi superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali;
e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali;
f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale.

Art. 39
(Iniziative per le aree metropolitane)
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessati stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana.
Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.

CAPO VIII
Gli organi provinciali del Partito

Art. 40
(Organi provinciali del Partito)
Sono organi provinciali del Partito:
a) il Congresso provinciale;
b) il Segretario provinciale;
c) il Comitato provinciale;
d) la Direzione provinciale.

Art. 41
(Il Congresso provinciale : composizione, competenze, periodicità)
Il Congresso provinciale è l’assemblea dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.
Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e degli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della U.D.C..
Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale.

Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 42
(Competenze del Segretario provinciale)
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia.
Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) cura i rapporti on la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale.

Art.43
(Composizione del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori provinciali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) il Segretario comunale del capoluogo;
d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della provincia;
e) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
f) il Sindaco del capoluogo.
Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art.44
(Competenze del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito.
Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti , le linee programmatiche per l’attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali;
c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
d) approva il programma per le elezioni provinciali;
e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina do commissari;
h) nomina i revisori dei conti;
i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali;
k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
l) propone le candidature al Parlamento. Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.

Art. 45
(Composizione e competenze della Direzione provinciale)
La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo, dal Presidente e dagli assessori provinciali.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione provinciale:
a) approva, su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale, il programma di attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale;
d) formula proposte per la formazione e l’aggiornamento politico;
e) ordina inchieste ed ispezioni;
f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.

Art. 46
(Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale)
La Giunta esecutiva provinciale è l’organo di coordinamento organizzativo delle attività del partito nella provincia.
Essa è composta dal segretario, dal segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

CAPO IX
Gli organi regionali del Partito

Art. 47
(Organi regionali del Partito)
Sono organi regionali del Partito:
a) il Congresso regionale;
b) il Segretario regionale;
c) il Comitato regionale;
d) la Direzione regionale.

Art. 48
(Competenze del Segretario regionale)
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vece segretari e dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.

Art. 49
(Composizione del Comitato regionale)
Il Comitato regionale è formato dal segretario regionale, dai componenti eletti dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e dai consiglieri regionali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari provinciali;
d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della regione.
Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 50
(Competenze del Comitato regionale)
Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato regionale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito ed indirizza l’attività del gruppi consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti regionali;
c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
d) approva il programma per le elezioni regionali;
e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
f) indirizza ed orienta l’azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito;
g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell’ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;
h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto stabilito all’art. 42;
i) convoca conferenze programmatiche regionali;
j) approva le candidature al Consiglio regionale;
k) propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al parlamento europeo;
l) promuove attività di formazione politica. Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

Art. 51
(Composizione e competenze della Direzione regionale)
La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consiliare regionale. La Direzione regionale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi programmatici fissati dal comitato regionale;
d) stabilisce l’indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta regionale;
e) vigila sulla coerenza dell’indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto all’indirizzo politico del Congresso regionale e sull’attività dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attività dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale;
g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla direzione nazionale.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.

Art. 52
(Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale)
La Giunta esecutiva regionale è l’organo di coordinamento organizzativo delle attività regionali del Partito.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario Amministrativo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

CAPO X
Gli organi nazionali del Partito

Art. 53
(Organi nazionali del Partito)
Sono organi nazionali del Partito:
a) il Congresso nazionale;
b) il Segretario Politico;
c) il Consiglio nazionale;
d) la direzione nazionale;
e) l’Ufficio politico.

SEZIONE I
Il Congresso Nazionale


Art. 54
(Il Congresso nazionale:composizione, competenze e periodicità)
Il congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all’estero secondo l’apposito regolamento.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali s’ispirano ai principi ideali della U.D.C..

Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2 anni, nella data, nel luogo e con l’ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per:
a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;

Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l’ordine del giorno ed il regolamento.

SEZIONE II
Il Segretario Politico

Art. 55
(Competenze)
Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito. Il Segretario politico, in particolare:
a) gestisce la denominazione ed il simbolo del partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
b) convoca e presiede la Direzione, l’Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
c) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori de essa;
d) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del Partito;
e) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
f) presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il Comitato nazionale di informazione sindacale.

Art. 56
(Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico)
In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi.
Le votazioni per l’elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Partito.
SEZIONE III
Il Consiglio Nazionale

Art. 57
(Composizione)
Il Consiglio nazionale è composto:
a) dal Segretario Politico;
b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall’apposito regolamento;
c) dai segretari regionali;
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio nazionale.
f) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
- componenti della Giunta esecutiva;
- direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
- presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale per le garanzie statutarie;
- soci fondatori;
- Ministri o sottosegretari;
- Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività ispirate ai principi cristiano-sociali.


Art. 58
(Competenze)
Il Consiglio nazionale è, entro la linea politica determinata dal Congresso, l’organo deliberativo del Partito.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del Partito.
Il Consiglio nazionale controlla l’attività del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.

Art. 59
(Il Presidente del Consiglio nazionale)
Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sull’esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 60
(Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo)
Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.

SEZIONE IV
La Direzione Nazionale

Art. 61
(Composizione)
La direzione nazionale è composta:
a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
c) dal Segretario amministrativo del Partito;
d) da cinquanta componenti eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari;
e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto al Partito;
f) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo.
Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico;
b) i soci fondatori;
c) la Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.

Art. 62
(Competenza della Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale:
a) delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo;
c) verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull’attività dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
d) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 105.

SEZIONE V
L’Ufficio politico

Art. 63
(Composizione e competenze)
L’Ufficio politico è costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto dell’Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei gruppi parlamentari. Gli altri componenti sono nominati dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri componenti.
L’Ufficio politico è l’organo che coadiuva il segretario Politico nell’attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Partito.

SEZIONE VI
La Giunta esecutiva nazionale

Art. 64
(La Giunta esecutiva nazionale:competenze e composizione)
La Giunta esecutiva nazionale è l’organo do coordinamento organizzativo delle attività del Partito.
Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dal segretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

CAPO XI
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari

Art. 65
(I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali)
I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si costituiscono in gruppo.
I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale.
Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti U.D.C. delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
I deputati europei dell’U.D.C. aderiranno al gruppo parlamentare del P.P.E..

Art.66
(Gruppi consiliari degli enti locali)
I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di Partito.

CAPO XII
Gli organi consultivi e ausiliari

Art. 67
(Consulta delle regioni consulta degli eletti)
E’ istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari e regionali, dai presidenti delle giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per l’attuazione delle scelte politiche e programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito.
La consulta è presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicità trimestrale.
E’ convocata, almeno una volta all’anno, dal Segretario Politico. L’assemblea è sede di proposta e di dibattito per l’attuazione dell’impegno regionalista del Partito l’assemblea generale dei consiglieri regionali e dei segretari regionali.
Sono altresì istituite, presso gli organi del Partito, le consulte degli eletti nelle liste . Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e comunali, nelle comunità montane, nei comprensori, e nei consigli provinciali e regionali.

Art. 68
(Assemblea nazionale)
Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata l’assemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell’economia, della presenza e dell’iniziativa dell'UDC nella società italiana.
L’assemblea nazionale è aperta ad iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali e professionali.
L’assemblea nazionale è convocata dal Presidente del consiglio nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.

TITOLO IV
MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Art. 69
(Formazioni associative, Movimento Giovanile – Movimento Femminile – Movimento Anziani)
Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 70
(Fondazioni)
Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.

TITOLO V
GARANZIE STATUTARIE

CAPO I
Infrazioni Statutarie

Art. 71
(Organi di garanzia statutaria)
Sono organi di garanzia statutaria:

1) la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento;
2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento;
3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie;
4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie.

Art. 72
(Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti)
Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alla commissione centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze, con l’esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del tesseramento. Le Commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso non sospende la esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione dell’organo di garanzia statutaria competente.

Art. 73
(Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi)
I ricorsi debbono essere presenti personalmente o per raccomandata:
a) entro dieci giorni dalla data in cui l’atto sia stato adottato o risulti che l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione dell’organo di garanzia statutaria sia stata notificata;
b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee pre-congressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.
I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro giorni per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all’organo che ha emesso l’atto impugnato o, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all’organo direttamente interessato.
Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive.

Art. 74
(Commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso provinciale ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato provinciale provvede all’eventuale integrazione.
La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.
Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provveda all’elezione del Presidente, la nomina è devoluta alla commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza.
Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura dell’istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonché la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La Commissione provinciale per le garanzie statutarie può deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri effettivi.

Art. 75
(Competenze della commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali;
c) sui conflitti di competenza tra sezioni, comitati circoscrizionali, comunali.

Art.76
(Termine per le decisioni della commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per una sola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili, per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è devoluto alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie. Il Segretario della commissione regionale provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine originario o prorogato.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla Commissione regionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.

Art.77
(Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie)
la Commissione centrale per le garanzie statutarie è formata da 9 membri effettivi e 5 supplenti, eletti dal Congresso nazionale a scrutinio segreto. Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede all’eventuale integrazione.
Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.

Art. 78
( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie:
a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione per le garanzie statutarie;
b) sui ricorsi di competenza della commissione regionale, ad essa devoluti per decorrenza dei termini;
c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali;
d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti;
e) sui ricorsi contro l’elezione di organi regionali e provinciali, nonché contro quella dei delegati al congresso nazionale;
f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del Partito e della Giunta esecutiva nazionale.
Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente de Partito organizzativo nazionale.

Art. 79
(Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei delegati ai congressi del Partito.

Art. 80
(Esame dei ricorsi – Ricusazione)
Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare a riunioni che li riguardano direttamente.
L’interessato può ricusare uno o più componenti per comprovati motivi.

Art. 81
(Esecuzione delle decisioni)
L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine più breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi accolti per decorrenza termini, possono provvedere direttamente alla loro esecuzione, anche con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti.
Le Commissioni possono altresì, nei casi di violazioni dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi do Partito, procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per la convocazione dell’assemblea del Congresso.
In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso.

CAPO II
Infrazioni Disciplinari

SEZIONE I
Misure disciplinari
Art. 82
(Misure disciplinari)
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l’espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve le competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall’art. 93 dello Statuto.

Art. 83
(Il richiamo)
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 84
(La sospensione)
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

Art. 85
(Espulsione)
L’Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L’espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.

Art. 86
(Domanda di riammissione al Partito)
Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

SEZIONE II
Gli organi disciplinari

Art. 87
(Organi disciplinari)
Sono organi disciplinari del partito:
a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza);
b) il Collegio regionale dei probiviri (seconda istanza).
I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da 7 componenti effettivi e 5 supplenti.

Art. 88
(Elezioni dei probiviri)
I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi comitati regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore a 1/3 dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regionali e dal consiglio nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti.

Art. 89
(Incompatibilità dei probiviri)
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello provinciale o superiore, nonché con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell’Amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare e di Consigliere nazionale del Partito.
L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico di proboviro.
In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 90
(Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale)
La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, può disporre, in caso di urgente necessità, la sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell’appartenenza al Partito dei soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli dell’ Unione Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito.
Contro la decisione disciplinare della Direzione l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione nazionale, possono dichiarare la cessazione dell’appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri regionali (prima istanza).

SEZIONE III
Procedimento disciplinare

Art. 91
(Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione)
Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere d’ufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza è ammesso il ricorso al Collegio centrale dei probiviri (seconda istanza) che decide in via definitiva.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l’esecuzione.

Art. 92
(Garanzie per la difesa del socio – Contestazione addebiti – Notifica)
E’ garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Art. 93
(Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri)
I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

Art. 94
( Termini per la impugnazione)
La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza rende esecutiva la decisione.

CAPO III
Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria

Art. 95
(Quorum per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per le garanzie statutarie)
Per la validità delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.

Art. 96
(Sospensione dei termini per le impugnazioni)
Tutti i termini per l’inoltro e l’esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei congressi del Partito.

TITOLO VII
Rappresentanza legale e gestione finanziaria

Art. 97
(Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli – Mandati del segretario amministrativo – Commissione amministrativa)
Ai fini dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli organi nazionali, al Segretario amministrativo nazionale che è altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge, ed in particolare alla legge del 2 maggio 1974 n. 195 e successive; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del comitato comunale, al Segretario amministrativo comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale, al Segretario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non può ricoprire l’incarico per più di due mandati.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione.
La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito, al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore.
La Commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.

Art. 98
(Gestione finanziaria e rendiconto)
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori dei conti effettivi e uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore effettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali, dal comitato provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali è controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali locali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e provinciali e agli altri organi periferici del Partito.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l’approvazione ai comitati comunali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata all’albo dei comitati.
L’attività amministrativa nazionale è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all’esame della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissione amministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, all’approvazione della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo è responsabile della gestione finanziaria nazionale nei confronto degli organi statutari del Partito.

Art. 99
(Finanziamento del Partito)
Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci ed elettori;
c) i proventi della stampa del partito;
d) i proventi delle manifestazioni del Partito;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di mobili, mobili registrati e immobili.
Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il Partito.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate contribuiscono in base ai emolumenti percepiti al finanziamento delle attività di Partito.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla Direzione nazionale che effettuerà una ripartizione ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione.
Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente riscosse a livello nazionale, sarà erogata, a cura del Segretario amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione amministrativa nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalla direzione nazionale, sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali.
I Gruppi consiliari regionali deliberano sull’utilizzazione dei contributi previsti per la loro attività da leggi regionali d’intesa con la Direzione regionale del Partito.

TITOLO VIII
ADESIONE DELL’U.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 100
La U.D.C. italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, a tutti gli organi a carattere internazionale che si ispirano ai comuni ideali.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 101
(Modifica dello Statuto)
Le norme del Presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale del Partito a maggioranza assoluta dei voti rappresentanti.
Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.

Art. 102
(Regolamenti)
I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 103
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati.