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IL
PARTITO DELLA GENTE
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STATUTO
UDEUR NAZIONALE
ART.
1 - DEFINIZIONE
E' costituita, ai sensi
dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del Codice Civile,
l'associazione denominata
"UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA"
(d'ora innanzi denominata
"Partito"). Essa ha il fine di attuare un programma politico
ispirato ai principi cristiani, il suo simbolo è così costituito:
"Simbolo con
elemento campanile, formato da una cuspide di colore blu e con pareti di
colore marrone; retrostante vi è un elemento tricolore (rosso, bianco e
verde) di forma mistilinea; la scritta Popolari per l'Europa di colore
blu scuro segue la metà circonferenza in alto. Sulla punta della
cuspide del campanile è posta la dicitura UDEUR con le lettere di
colore blu scuro. Alla base del simbolo è posta una semicirconferenza
di stelle di colore blu. Tutti gli elementi sopracitati sono su campo
celeste circoscritti da un segno di circonferenza".
Il Partito che
persegue l'unità nazionale ha spiccato carattere regionalista,
federativo ed europeo.
ART. 2 - SEDE
Il Partito ha sede in Roma -
Largo Arenula, 34 - e può costituire sedi secondarie in ogni regione
e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.
ART. 3 - REQUISITI
Possono essere soci tutti i
cittadini italiani e stranieri che possiedono un'età maggiore di anni
16.
Le domande di
iscrizione devono essere presentate ai Comitati Regionali e/o alle sedi
Provinciali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli Organi
Regionali e Provinciali. Con l'iscrizione al Partito i soci aderiscono
al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo
Statuto e gli eventuali regolamenti.
ART. 4 - DOVERI DEI SOCI
Ogni socio è tenuto
all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli
organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e
delle finalità del Partito ed in particolare ogni socio è tenuto a:
- partecipare
attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con
diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una
irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere con i
propri mezzi a sostenere l'attività del Partito;
- tenere nei
confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il
massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.
ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di
partecipare all'attività del Partito contribuendo alla determinazione
della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e
partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono
assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.
ART. 6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi del Partito:
- l'Assemblea
Nazionale;
- il Consiglio
Nazionale;
- la Direzione
Nazionale;
- il Segretario
Politico;
- il Presidente del
Consiglio Nazionale;
- l'Ufficio
Politico;
- il Segretario
amministrativo;
- i Comitati
Regionali;
- i Comitati
Provinciali;
- il Collegio dei
Revisori dei Conti;
- il Collegio dei
Probiviri.
ART. 7 - ASSEMBLEA
All'Assemblea hanno diritto di
partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purché
in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene
convocata, su proposta del Segretario politico, dal Consiglio Nazionale,
che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari
regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla
maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. Può essere
altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci.
L'Assemblea elegge
il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Politico, i membri
elettivi del Consiglio Nazionale. L'Assemblea, altresì, esprime ed
indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi
gli organi del Partito.
ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è
l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma
politico del Partito secondo le linee guida indicate dall'Assemblea.
Esso è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dal Presidente del
Consiglio Nazionale, dal Segretario Politico, dai Segretari Regionali,
dai Parlamentari Nazionali ed Europei in carica, dai Consiglieri
regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei iscritti
al partito, dai segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile,
da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e 5 del movimento femminile
indicati dalla direzione nazionale degli stessi, dai responsabili delle
sezioni estere del partito, dai presidenti di provincia iscritti al
partito e dai sindaci dei comuni capoluogo iscritti al partito, fanno
altresì parte del Consiglio nazionale i capigruppo dell'UDEUR nei
Consigli Comunali dei Comuni superiori ai 250.000 abitanti e i
capigruppo dell'UDEUR nei consigli provinciali delle province superiori
ai 500.000 abitanti, tutti con voto deliberativo.
L'assenza,
ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi comporta
l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere nazionale.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio Nazionale per vigilare sulla osservanza dello Statuto, della
Legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del
Partito.
Il Presidente del
Consiglio Nazionale presiede i lavori. Le delibere del Consiglio
Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del
Consiglio Nazionale o su richiesta del Segretario politico o della
maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio Nazionale competono tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito ed ha
facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.
In particolare il Consiglio Nazionale:
- delibera sul
programma politico del Partito;
- elegge il
Segretario amministrativo su proposta del Segretario nazionale;
- approva il
bilancio preventivo e consuntivo del Partito;
- elegge da 20 a 40
membri della Direzione;
- approva su delega
dell'Assemblea le modifiche statutarie;
- convoca
l'Assemblea approvandone il regolamento;
- nomina il
Presidente dei Revisori dei Conti, due Revisori effettivi e due
supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;
- approva il
bilancio preventivo del partito entro il 31 gennaio di ogni anno e
quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività
di partito;
- può istituire
strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché
compatibili con il presente Statuto;
- può costituire
fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti,
semprechè conformi al presente Statuto.
ART. 9 - LA DIREZIONE
1. E' l'organo
collegiale cui compete la conduzione politica del Partito secondo la
linea decisa dall'Assemblea Nazionale e definita dal Consiglio
Nazionale.
2. Ne fanno parte, con
voto deliberativo:
a) il Segretario
Politico, che la convoca e la presiede;
b) il Presidente
del Consiglio Nazionale;
c) i componenti
eletti dal Consiglio nazionale;
d) i Vice
Presidenti nazionali ed i Vicesegretari nazionali;
e) i parlamentari
nazionali ed europei iscritti all'UDEUR;
f) il Segretario
amministrativo;
g) i Segretari
Regionali;
h) i Segretari
nazionali dei movimenti giovanile e femminile;
i) il Presidente
dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni
della Direzione per vigilare sulla osservanza delle delibere
congressuali del Consiglio Nazionale e dello Statuto del Partito
3.
La Direzione:
a) sovrintende
all'attività del Partito;
b) approva
l'operato della Delegazione per la soluzione delle crisi di Governo;
c) approva gli
Statuti dei comitati regionali;
d) emana le norme
per il tesseramento;
e) sceglie i
candidati da presentare alle competizioni elettorali.
ART. 10 - IL SEGRETARIO
POLITICO
1. Il Segretario
Politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la rappresentanza politica
del Partito. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea nazionale,
nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Nazionale e
della Direzione.
2. In particolare il
Segretario Politico:
a) convoca e
presiede la Direzione;
b) dirige e
coordina l'attività del Partito, nomina due o più Vicesegretari, i
Dirigenti degli Uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti
organi, interviene sull'organizzazione della struttura periferica;
c) guida la
delegazione del Partito nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei
rapporti con le altre forze politiche;
d) gestisce la
denominazione ed il simbolo del Partito ed autorizza il deposito del
contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni
elettorali.
ART. 11 - IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Presidente del
Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale. Egli presiede il
Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente del
Consiglio Nazionale d'intesa con il Segretario convoca il Consiglio
nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.
ART. 12 - L'UFFICIO POLITICO
1. E' costituito dal Segretario
politico, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio
Nazionale, dai Vicesegretari, dai Vicepresidenti, dai Capigruppo
parlamentari, dai rappresentanti nel Governo e da altri 6 membri
designati dal Segretario Politico.
2. L'Ufficio
coadiuva il Segretario ed è consultato sulle questioni politiche ed
organizzative di particolare rilievo. L'Ufficio può essere integrato,
per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario
Politico.
ART.
13 - LA GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta è
preposta al coordinamento organizzativo delle attività degli uffici
della
struttura nazionale
del Partito.
2. E' composta: dal
Segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del
Consiglio Nazionale, dal Segretario amministrativo, dai Vicesegretari,
dal Segretario organizzativo e dai dirigenti degli Uffici Nazionali.
ART. 14 - IL SEGRETARIO
AMMINISTRATIVO
1.
Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. Ha la
legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed è
responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al
livello centrale dell'organizzazione del Partito, in attuazione dei
programmi approvati dai competenti organi;
2. Il Segretario
amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere, sulla base delle
deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di
ordinaria amministrazione. E' altresì abilitato alla riscossione dei
contributi previsti dalla legge nonché a compiere tutti gli atti a tal
fine necessari, quali l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta
di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi
da riscuotere;
3. Nell'esercizio
delle sue funzioni il Segretario amministrativo è coadiuvato da un
Comitato di garanti, composto da tre membri non parlamentari eletti dal
Consiglio nazionale nonché da un deputato e da un senatore, designati
dai rispettivi gruppi. Il Comitato dei garanti, che elegge al suo
interno il Presidente, assiste il Segretario Amministrativo:
a) per la redazione
del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno;
b) per la verifica
della corrispondenza delle spese al preventivo approvato ed per
l'eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare
trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;
c) per la redazione
della relazione al Consiglio nazionale, da allegare al bilancio
consuntivo annuale;
d) per ogni
questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi
centrali e gli organi regionali e provinciali.
ART. 15 - COMITATO REGIONALE
Il Comitato regionale ha la
titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella
Regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e
degli indirizzi generali definiti a livello nazionale.
Il Comitato
regionale è autonomo nella organizzazione e nella gestione
organizzativa ed amministrativa nell'ambito regionale.
Il Comitato
regionale sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il
proprio statuto. Nello statuto del Comitato regionale dovranno comunque
essere previsti quantomeno un Presidente, un Segretario politico ed un
Segretario amministrativo.
Nello statuto del
Comitato regionale dovrà essere specificata l'organizzazione del
Partito ai livelli provinciali e locali.
ART. 16 - COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato Provinciale ha la
titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella
provincia nel rispetto delle norme dello Statuto Regionale e degli
indirizzi definiti dal Comitato regionale.
L'organizzazione e
la gestione amministrativa del Comitato provinciale è disciplinata
dallo Statuto regionale; dovranno quanto meno essere previsti un
Presidente, un Segretario politico ed un Segretario Amministrativo.
Nell'ambito del
Comitato provinciale sono costituiti Comitati locali nei quali sono
previste le funzioni di Presidente, Segretario Politico e Segretario
amministrativo.
La rappresentanza
politica del Partito è in ogni caso affidata al Segretario politico.
ART.
17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori si
compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro
dei Revisori dei Conti;
1. I membri del
Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei
Revisori deve controllare l'amministrazione del Partito e vigilare
sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.
3. Il Collegio si
riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il
controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del
Partito. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.
4. Il Collegio dei
Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio
parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei
Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione,
perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.
ART. 18 - IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si
compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale di cui uno con
funzioni di Presidente.
Il Collegio dei
Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che
eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Partito.
Ha altresì, potere
disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del
Partito.
Gli iscritti
possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.
Il ricorso va
inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei
Probiviri.
La decisione del
Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.
La proposizione del
ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa
decisione del Collegio dei Probiviri.
Il Segretario
politico può sospendere dal Partito deferendoli al Collegio dei
Probiviri i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Partito con
atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.
Essi giudicano
quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di
procedura.
Il loro lodo sarà
inappellabile.
Il Collegio dei
Probiviri dura in carica tre anni.
ART. 19 - BILANCIO
L'esercizio finanziario inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Segretario
Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il
Bilancio Consuntivo annuale delle attività del Partito.
ART. 20 - PROVENTI
Le entrate del Partito sono:
- le quote di
iscrizioni dei soci;
- i contributi
volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle
Feste e delle Manifestazioni del Partito;
- i contributi di
legge;
- ogni altro
provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni
mobili, beni mobili registrati e beni immobili.
ART. 21 - SEZIONI ESTERE
Negli Stati esteri possono
essere costituite sezioni distaccate del Partito.
Il Consiglio
Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali
sezioni distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito
regolamento.
ART. 22 - ADESIONI AD ALTRE
ASSOCIAZIONI
Il Consiglio Nazionale su
proposta del Segretario politico può deliberare l'adesione e/o
federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali
o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli
del Partito.
ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE
Le norme del presente Statuto
possono essere modificate dall'Assemblea Nazionale a maggioranza
assoluta dei votanti.
L'Assemblea può
delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i
principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria
per l'approvazione.
ART. 24 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal
presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme
del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della
Camera dei Deputati Nazionale ed Europea. |


L'organo d'informazione
ufficiale del Partito

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