SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Testo approvato dal CdM il 30 ottobre 1998)
INDICE
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
Capo I
Definizioni e oggetto
Art.1 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 2 Oggetto
Capo II
Autonomia didattica, organizzativa, di Ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 3 Piano dell'offerta formativa
Art. 4 Autonomia didattica
Art. 5 Autonomia organizzativa
Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 7 Reti di scuole
Capo III
Curricolo nell'autonomia
Art. 8 Definizione dei curricoli
Art. 9 Ampliamento dell'offerta formativa
Art. 10 Verifiche e modelli di certificazione
Art. 11 Iniziative finalizzate all'innovazione
Capo IV
Disciplina transitoria
Art. 12 Sperimentazione dell'autonomia
Art. 13 Ricerca metodologica
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
Capo I
Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
Art. 14 Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
Art. 15 Competenze escluse
Art. 16 Coordinamento delle competenze
TITOLO III
Disposizioni finali
Capo I
Abrogazioni
Art. 17 Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del................;
Visto la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del ...........;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella
seduta del.....
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del ..................;
Acqusiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ....................;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
..................;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della funzione pubblica e per gli affari regionali e
del lavoro e della previdenza sociale....
Emana
il seguente regolamento:
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
TITOLO I Istituzioni
scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO I DEFINIZIONI E
OGGETTO
Art.1 (Natura e scopi
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla
definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine
interagiscono tra loro e con le comunità locali promuovendo il raccordo e la
sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali
del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Art.2 (Oggetto)
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e
provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle
disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere
dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento
alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei
curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano
altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del
sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze
formative nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della
pluralità di tali contesti.
CAPO II AUTONOMIA DIDATTICA E
ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3 (Piano dell'offerta
formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il
documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte generali di gestione
e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli
studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 3 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4 (Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità
generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte
le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline
e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica
possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli
alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia
didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo,
sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
6. I criteri per il riconoscimento dei
crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli
alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della
necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di
favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i
rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti
tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196,
fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.
Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano,
anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che
sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali
e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e
quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo
flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali
e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le
modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi
e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte
metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro:
2. Se il progetto di ricerca e innovazione
richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare
prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le
istituzioni scolastiche attivano collegamenti reciproci, nonché con il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali
collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e
privati.
Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono
collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità
condivise. Agli accordi di rete possono partecipare sia le istituzioni
scolastiche dotate di riconoscimento legale sia le strutture di formazione
professionale accreditate secondo quanto precisato dalle norme regolamentari
adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, con
esclusione di quanto previsto al comma 3.
2. L'accordo può avere a oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre
attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto,
anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di
propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio
temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che
partecipano alla rete. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti
che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro
impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.
4. L'accordo individua la durata, le
competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e
del raggiungimento delle finalità del progetto, nonché le risorse professionali
e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Nell'ambito delle reti di scuole,
possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
6. Quando sono istituite reti di scuole,
gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e
competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di
gestione dei laboratori di cui al comma 5.
7. Le scuole, sia singolarmente che
collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi.
8. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista
dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati
presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione
ed estrarne copia.
9. Le istituzioni scolastiche possono
costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di
carattere formativo coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
(Definizione dei curricoli)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
2. Le istituzioni scolastiche determinano,
nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni
in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale
con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse
liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni
scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera
e).
3. Nell'integrazione tra la quota
nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere
unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e
territoriale.
4. La determinazione del curricolo tiene
conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate,
della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento,
delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dalle comunità locali,
dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e
alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica può essere definito anche attraverso una integrazione tra sistemi
formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti
previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi
internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari
o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli
studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi
prescelto.
Art. 9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti
dell'offerta formativa, consistenti in ogni iniziativa coerente con le proprie
finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli
adulti.
2. I curricoli determinati a norma
dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative,
che le istituzioni scolastiche programmano anche sulla base di accordi con le
Regioni e gli Enti locali, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale,
regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti
possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il
ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi
personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono
essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro,
debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le
istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione
dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore
degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e
formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art.10
(Verifiche e modelli di certificazione)
1. Per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il
Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche
sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma
dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono
finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi
attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione,
promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali,
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11
(Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del
Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni
scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari
stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale,
volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi,
la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi
di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative
innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti
degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il
proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata
predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono
essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono
essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi,
con le procedure di cui all'articolo 8.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono
essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma
dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validità agli
studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1,
secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della
pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
(Sperimentazione dell'autonomia)
1. Fino alla data di cui all'articolo 2,
comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto
ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere
progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione
con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare
l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli
articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dal
comma 1 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui
all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo
del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui
all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in
via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche
dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
(Ricerca metodologica)
1. Fino alla definizione dei curricoli di
cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a
definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8
riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi
formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione
favorisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e
al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e
delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate,
in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione
centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze
escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il
sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni
scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le
iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione,
il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti
formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del
regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina
degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione,
alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di
stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in
conformità a quanto stabilito dalle istruzioni generali di cui all'articolo 21,
commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle
norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento stabilisce
le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile
relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e
procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo
assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse
affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque
modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla
specifica formazione culturale e professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono
attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola.
Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e
le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di
cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di
cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche
seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Tutti i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche sono definitivi, fatte salve le specifiche disposizioni
in materia di disciplina del personale e degli studenti. Chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni.
Art. 15
(Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle
istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui
esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza
della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione
alla tutela della libertà di insegnamento:
2. Resta ferma la normativa vigente in
materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
(Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro
delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le
funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume
funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell' unità di
conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e
gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia
assumendo le rispettive responsabilità.
TITOLO III
Disposizioni finali
CAPO I
ABROGAZIONI
Art.17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13
della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre
2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
articolo 5, commi 9, 10 e 11;
articolo 26, commi 1, 3 e 4;
articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
articolo 28, commi 1, 2, 3,4 ,5, 6 e 9;
articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
articolo 104, commi 2, 3, 4 e 5;
articoli 105 e 106;
articolo 119, commi 2 e 3;
articolo 121;
articolo 122, commi 2 e 3;
articolo 123;
articoli 124, 125 e 126;
articolo 128, c. 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
articolo 129, commi 2 e 6;
articolo 143, comma 2;
articoli 144, 165, 166, 167, 168;
articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2;
articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta";
articoli 193 bis e 193 ter;
articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
articoli 329 e 330;
articolo 603.
2. Con successivo regolamento, da adottare
entro il 1° settembre 2000, si provvederà ad individuare eventuali ulteriori
disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO A
Terminologia impiegata nel regolamento
Accordo di rete: è l’accordo che le
istituzioni scolastiche stipulano per collegarsi tra di loro. L’accordo, che
viene depositato presso le segreterie delle scuole interessate, individua le
finalità del progetto, nonché le competenze e i poteri dell’organo responsabile
della gestione. L’accordo di rete può prevedere altresì intese con enti esterni
operanti sul territorio
Attività fondamentali: sono le attività,
anche laboratoriali, individuate a livello nazionale. Esse possono avere
caratteristiche di autonomia o essere collegate con le discipline fondamentali.
Autovalutazione: è il processo
autoregolativo con cui le scuole misurano i livelli di competenza, di efficienza
e di efficacia raggiunti con riferimento agli standard di apprendimento e di
qualità del servizio, utilizzando gli indicatori resi noti a livello nazionale.
Competenza: è l’intreccio di conoscenze e
di abilità e/o capacità, di «sapere» e di «saper fare».
Credito formativo: è la competenza
certificata raggiunta in una disciplina, in una attività o in tematiche
trasversali, anche fuori del percorso scolastico. Il credito formativo può
essere speso all’interno del percorso scolastico, nei passaggi da un indirizzo
all’altro e nei percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi.
Curricolo: è il piano di studi proprio di
ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, ogni
istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale, quelle
fondamentali alternative tra loro, quelle integrative, nonché gli spazi di
flessibilità.
Curricoli differenziati: sono i curricoli
che una istituzione scolastica può attivare variando le opzionalità all’interno
delle discipline e attività alternative e integrative nell’ambito dello stesso
piano di studi. I curricoli differenziati devono essere indicati nel piano
dell’offerta formativa.
Debito formativo: è la difformità tra la
competenza attesa in un momento prefissato del percorso scolastico e la
competenza effettivamente conseguita. Tempi e procedure per compensare tale
difformità sono stabilite autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso
forme di differenziazione della didattica.
Disciplina e attività facoltative: sono
quelle che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa si aggiungono ai
curricoli e la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni.
Discipline e attività fondamentali alternative:
sono le discipline e le attività indicate a livello nazionale tra cui è
possibile una scelta da parte delle scuole (discipline opzionali ex art. 21 L.59/97).
Discipline e attività integrative: sono le
discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo. Esse sono
scelte autonomamente dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del monte ore
stabilito nazionalmente. Nell’ambito di tali discipline e attività le
istituzioni scolastiche possono proporre una pluralità di offerte con
possibilità di opzione da parte delle famiglie e degli studenti (discipline
aggiuntive ex art. 21 L.59/97).
Discipline fondamentali: sono le
discipline obbligatorie che compongono un piano di studi. Tra di esse si
collocano le discipline tra di loro alternative.
Flessibilità temporale: è la possibilità,
affidata all’autonoma scelta delle istituzioni scolastiche, di modificare,
secondo una percentuale indicata a livello nazionale, il monte orario annuale
e/o di ciclo delle discipline e delle attività fondamentali operando una
compensazione attraverso l’incremento o il decremento delle ore di insegnamento
curricolare.
Indicatori: sono i parametri stabiliti a
livello nazionale per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e
della qualità del servizio. Gli indicatori sono resi noti alle istituzioni
scolastiche.
Laboratori territoriali: sono sedi
deputate ad accogliere, nell’ambito della rete, le attività di ricerca didattica
e sperimentale, di documentazione e di formazione.
Modulo: è una parte del percorso
formativo, anche articolata in unità didattiche, che ha una propria autonomia in
quanto consente di raggiungere competenze determinate in una o in più
discipline. La didattica modulare può comportare il superamento del gruppo
classe e una diversa articolazione del lavoro degli insegnanti.
Obiettivo formativo: è la finalità di un
piano di studi. L’aggettivo «formativo» riassume al suo interno la duplice
valenza di «obiettivo di istruzione» e di «obiettivo di educazione».
Orario obbligatorio curricolare: è
l’orario che comprende le discipline e le attività fondamentali e integrative.
Organo responsabile della gestione: è
l’organo a cui è affidata, secondo quanto stabilito dall’accordo di rete, la
gestione delle risorse sia professionali e finanziarie sia del raggiungimento
delle finalità.
Percorsi formativi individualizzati: sono
percorsi didattici, integrati nel percorso formativo generale, progettati per
garantire il migliore successo formativo del singoli alunni. Tali percorsi sono
attivati con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche
transitorie.
Percorsi formativi integrati: sono quelli
che prevedono competenze certificate e reciprocamente riconosciute raggiunte
all’interno del sistema scolastico, del sistema della formazione professionale e
del mondo del lavoro, anche in accordo con le Regioni e gli Enti locali.
Piano dell’offerta formativa: è il
progetto elaborato dalle singole istituzioni scolastiche che comprende i
curricoli, le eventuali discipline e attività facoltative, gli eventuali accordi
di rete, gli eventuali percorsi formativi integrati. Esso è altresì comprensivo
della Carta dei servizi.
Piano di studi: è la struttura comprensiva
di discipline e quadro orario – articolata secondo scansioni temporali
predeterminate – corrispondente ad un grado, tipo o indirizzo di istruzione. Il
piano di studi è definito a livello nazionale. Esso prevede un quadro orario nel
cui ambito sono indicate le discipline e le attività fondamentali e le
discipline e le attività fondamentali tra loro alternative. Nel piano di studi
vengono altresì indicati lo spazio orario delle discipline e attività
integrative e la percentuale di flessibilità temporale.
Scadenze significative: sono i momenti
stabiliti a livello nazionale per la verifica del raggiungimento degli standard
di apprendimento e di qualità. Tali scadenze sono dette «significative» in
quanto rapportate a tappe indicative dei processi formativi. Le scadenze possono
o meno coincidere con gli scrutini o gli esami previsti in ciascun grado, tipo e
indirizzo di istruzione.
Scambio temporaneo di docenti: è lo
scambio che può operarsi temporaneamente tra docenti che dichiarino la propria
disponibilità all’interno della rete e nell’ambito delle finalità di un
progetto.
Standard di apprendimento: è il livello
comune – vale a dire la soglia di accettabilità – dell’insieme di competenze
atteso, anche nelle fasi intremedie, per ogni grado, tipo e indirizzo di
istruzione
Standard di qualità: è il livello comune –
vale a dire la soglia di accettabilità – della funzionalità e dell’efficacia del
servizio erogato da una istituzione scolastica.
Unità di insegnamento: è il tempo dedicato
a una lezione nell’ambito della flessibilità organizzativa. Esso non coincide
necessariamente con l’unità oraria. Le unità di insegnamento si iscrivono nei
curricoli e sono determinate nel rispetto del CCNL.
Valutazione: è il giudizio sul livello di
competenza raggiunto da ogni alunno, espresso negli scrutini intermedi e di fine
anno.