INDICE

A - Informazioni per i giovani chiamati alla leva nell'anno

B - La visita psicofisica di lea e selezione

C - Situazioni da cui derivano benefici di leva

D - Le dispense dagli obblighi di leva

E - Assegnazione in particolari

F - Servizio ausiliario di leva

G - Servizio sostitutivo di leva

H - Riconoscimento della obiezione di coscienza

Allegato "A"    - Provvedimenti dei Consigli di Leva

Allegato "B"    - Sedi degli Uffici di Leva

Allegato "C"    -Esame radiologico

 

ATTENZIONE:

 

Leggere le seguenti avvertenze ATTENTAMENTE E SUBITO, comunque prima del giorno di presentazione al Consiglio di Leva, indicato nel precetto inviato dal Sindaco.

L’opuscolo contiene informazioni utili per richiedere all’Amministrazione della Difesa i benefici previsti dalla legge.

 

 

 

Indice   A - INFORMAZIONI PER I GIOVANI

chiamati alla leva nell’anno 2000

 

      Dal 1° Gennaio 2000 sono chiamati alla leva i giovani nati nell’anno 1982 nonché i nati in anni precedenti non ancora sottoposti a visita di leva e coloro che, sottoposti a detta visita nell’anno 1999, sono stati dichiarati rivedibili.

I giovani di sesso maschile sono chiamati a visita di leva nel trimestre in cui compiono il 18° anno d’età e, comunque, non prima del raggiungimento della maggiore età. Per primo trimestre s’intende il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre e per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.

Nel giorno indicato i giovani che non intendono chiedere un beneficio di leva devono presentarsi presso il Consiglio di Leva, portando un documento di riconoscimento, il tesserino del codice fiscale e la documentazione sanitaria (certificati medici, cartelle cliniche, esami radiologici, in originate o copia autenticata) riguardante eventuali infermità.

Coloro che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il Consiglio di Leva, ricevono anche dei “tagliandi di viaggio” che permettono di raggiungere gratuitamente, con i mezzi consentiti, la sede del Consiglio e di ritornare al proprio domicilio.

L’iscritto, che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno stabilito all’esame personale, è dichiarato renitente e diffidato a presentarsi a visita dal competente Ufficio Leva dopo la chiusura della relativa sessione di leva. 

         Trascorsi sei mesi dalla data dell’avvenuta notifica della diffida, il renitente che non regolarizza la propria posizione verrà arruolato d’ufficio senza visita e denunciato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; ciò comporterà conseguenze anche su futuri, possibili impieghi nella Pubblica Amministrazione. L’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 prevede, infatti, che “nessun cittadino italiano soggetto all’obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi del servizio militare”.

 

Indice   B1 - LA VISITA PSICOFISICA DI LEVA E SELEZIONE

 

La visita di leva e selezione presso il Consiglio di Leva ha lo scopo di accertare il grado d’idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare. Ha la durata di 2 o 3 giorni, ma può protrarsi per più giorni per coloro che vengono inviati in osservazione all’Ospedale Militare.

 

Essa consiste essenzialmente in:

 

a)    accertamenti diagnostici e di laboratorio;

b)    visita medica generale;

c)    visite specialistiche (vedi allegato C per esame radiologico);

d)    somministrazione di test psico-attitudinali e colloquio individuale.

 

Nei giorni in cui si svolge la visita l’Amministrazione Militare fornisce ai giovani i pasti, nonché un’indennità corrispondente alla paga giornaliera del soldato.

 

Ai residenti in località diverse da quella dove si svolge la visita viene assicurato l’alloggio a cura della stessa Amministrazione Militare.

 

Al termine della visita l’iscritto potrà risultare:

 

 

  idoneo;

  rivedibile;

  riformato.

 

        I contenuti dei predetti provvedimenti sono chiariti nell’allegato A

 

 

 

B2 -     TRASFERIMENTO DI LISTA PER RAGIONI DI  RESIDENZA DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI LEVA PER L’ARRUOLAMENTO NELL’ESERCITO E NELL’AERONAUTICA MILITARE

 

Gli iscritti in un Comune diverso da quello in cui risiedono stabilmente possono essere trasferiti, fino al giorno del loro  effettivo concorso alla leva (data di presentazione alla visita indicata sul precetto), nelle liste del Comune nel quale hanno       preso abituale residenza, presentando domanda all’Ufficio Leva del Comune di provenienza.

 

B3 -  VISITE PER DELEGAZIONE PRESSO I CONSIGLI DI LEVA DI RESIDENZA O DIM0RA

 

I giovani, che risiedono o dimorano in un Comune diverso da quello nelle cui liste di leva sono iscritti, possono       chiedere di essere visitati presso il Consiglio di Leva che ha competenza sul luogo di residenza o di dimora, presentando domanda (con allegato il precetto personale e certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva) al competente Ufficio Leva

 

Indice  C - SITUAZIONI DA CUI DERIVANO BENEFICI DI LEVA

 

I.    GRAVI INFERMITA' ED IMPERFEZIONI FISICHE

 

1. Possono chiedere la riforma senza essere sottoposti a visita di leva, i giovani i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:

a)   sono malati di fibrosi cistica;

b)  hanno evidenti e gravi imperfezioni fisiche;

c)   hanno gravi infermità per le quali il Decreto 26/03/1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14/04/1999)  prevede la riforma senza esame persona

 

Alla domanda, da presentare o inviare all’Ufficio Leva d’appartenenza o all’Ambasciata/Consolato italiano in caso di 

         residenza all’estero, occorre allegare certificati originali o debitamente autenticati rilasciati: nel caso a) dal 

         Centro Regionale specializzato; nel caso b) dal Sindaco del Comune di residenza o dall’Ambasciata/Consolato  

         italiano, per i residenti all’estero; nel caso c) dal competente servizio dell’A.S.L. del luogo di residenza o di dimora o 

         da struttura sanitaria pubblica per i residenti all’estero.

 

2. I portatori di handicap grave, che risultano dichiarati tali dalla competente A.S.L., hanno diritto, a domanda, ad essere sottoposti a visita domiciliare. La richiesta di visita domiciliare deve essere corredata delle suddette dichiarazioni o della dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi del provvedimento adottato dalla Commissione competente.

I giovani che essendo residenti all’estero hanno diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi e, ciònonostante, chiedono la visita domiciliare sono tenuti al pagamento delle relative spese mediche.

 

II.  FIGLIO DI VEDOVA OD INVALIDO DI GUERRA

 

La vedova di guerra o l’invalido di guerra di 1ª e 2ª categoria può chiedere l’arruolamento senza visita e l’esonero dal servizio militare del figlio che si ritenga idoneo al servizio militare, purché questo sia unico maschio (oppure 1° o 2° figlio maschio) (art. 14 D.P.R. 30/12/1981, n. 834). La domanda deve essere presentata all’Ufficio Leva di appartenenza allegando la seguente documentazione:

 

— situazione di famiglia;

 copia del Decreto di pensione privilegiata di guerra (concessa alla famiglia);

— copia del Decreto di pensione privilegiata;

 documento comprovante il decesso in guerra o a causa di guerra.

 

I certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera.

     Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive.

 

III. CONDIZIONI PARTICOLARI

 

Vedi il paragrafo D.

 

IV. FREQUENZA DI SCUOLE DELLE FF.AA. OD ARRUOLAMENTO NEI CORPI ARMATI DELLO STATO

 

Possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza l’arruolamento senza visita e la sospensione dell’avviamento alle armi, i giovani che alla data di presentazione a visita indicata nel precetto sono:

1.  allievi di Accademie/Scuole Militari;

2.  allievi del Corpo Forestale dello Stato;

3.  Guardie del Corpo Forestale de!lo Stato in ferma triennale volontariamente contratta.

 

V.  IMBARCO SU NAVI MERCANTILI

 

1) I giovani che alla data di presentazione a visita di leva indicata nel precetto sono imbarcati su navi mercantili (nazionali ed estere) all’estero, possono:

  chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza, entro la data di presentazione a visita, il differimento ad altra data, qualora il rientro in Italia sia previsto a breve termine;

  chiedere l’arruolamento senza visita, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 237/1964 e successive modificazioni, allegando alla domanda, da presentare o inviare con Raccomandata A.R. all’Ufficio Leva di iscrizione, una dichiarazione del Comando di Bordo o della Società Armatrice da cui risulta la posizione di imbarcato e che l

     a nave non tocca porti nazionali.

 

2)            2)           Gli arruolati che, alla data di presentazione alle armi, risultano imbarcati su navi mercantili (nazionali o estere) all’estero possono ottenere il differimento della chiamata alle armi per un periodo non superiore a tre mesi presentando o inviando, tramite Raccomandata A.R., al Distretto Militare/Ufficio Leva  presso la Capitaneria di Porto di iscrizione domanda in tal senso corredata di una dichiarazione analoga a quella prevista al precedente punto 1) secondo alinea.

 

VI. FREQUENZA CORSI DI STUDIO IN ITALIA 0 NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

 

1. I giovani nati dal 1° gennaio al 30 settembre 1982 o comunque chiamati a visita di leva entro il mese di settembre 2000 (esclusi i rivedibili), che dichiarano di frequentare o aver frequentato nell’anno, in Italia o all’estero, un corso di istruzione secondaria superiore, sempreché siano in grado di frequentare nell’anno scolastico che inizierà a settembre almeno la terzultima classe, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza il differimento della visita di leva fino al 30 settembre 2000. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento.La richiesta di differimento è superflua se la data della visita cade in un giorno del mese di settembre in cui è già iniziato l’anno scolastico. In tal caso, infatti, il giovane dovrà presentare o inviare entro il 30 settembre 2000 la domanda di ritardo come illustrato al successivo punto 2.

 

2. Possono chiedere il ritardo degli obblighi di leva (artt. 2 e 3, D.Lgs.504/97) i giovani che:

        

         a)     hanno ottenuto il differimento della visita di leva (v. punto 1.); 

         b)    sono chiamati a visita di leva nell’ultimo trimestre 2000 (esclusi i rivedibili).

 

Per ottenere il beneficio gli interessati devono documentare la frequenza nell’anno 2000-2001, in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, almeno della terzultima classe di un corso di istruzione secondaria superiore o il primo anno di un corso universitario, semprechè tale frequenza permetta di conseguire titoli di studio legalmente riconosciuti. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di “ritardo”, i giovani indicati alla lettera a) devono presentare o inviare all’Ufficio Leva, tramite l’Ambasciata/Consolato italiano se già trasferiti all’estero, la domanda corredata della relativa documentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2000; quelli indicati alle lettere b) entro e non oltre la data presentazione a visita nel precetto personale

Gli iscritti che in precedenza hanno chiesto con esito negativo un altro beneficio fra quelli elencati nel presente opuscolo (escluso quello della dispensa ai sensi art. 7, comma 3, D.Lgs. 504/97 e assegnazione in sede desiderata), qualora la notifica del provvedimento negativo avvenga in data successiva al 30 settembre 2000, possono chiedere l’ammissione al ritardo degli obblighi di leva entro 15 giorni dalla data della notifica stessa.

Alla domanda di ritardo degli obblighi di leva deve essere allegato il certificato di iscrizione di frequenza rilasciato dall’Istituto frequentato, autenticato e tradotto se scritto in lingua straniera, dal quale risulti che questo è statale o legalmente riconosciuto. Se, in vece, è privato, lo studente deve allegare anche il certificato riguardante l’iscrizione agli esami di diploma, o di idoneità alla classe successiva presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto. Per continuare a fruire del beneficio del ritardo del servizio militare negli anni successivi, gli interessati dovranno presentare apposita documentata domanda al Distretto Militare/Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza, entro i termini previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 504/97.

 

NOTA BENE: Coloro che intendono ottenere il beneficio del differimento/ritardo degli obblighi di leva NON devono presentarsi a visita, ma compilare ed inviare, con raccomandata A.R., il modulo allegato al precetto di leva.

Quelli che si sottopongono a visita di leva ancorché nella presunzione di essere giudicati non idonei al servizio militare e sono arruolati non possono più in seguito chiedere il beneficio del “ritardo”

VII.  FREQUENZA ALL’ESTERO DI CORSI DI STUDIO NON LEGALMENTE RICONOSCIUTI

 

Possono chiedere l’autorizzazione al soggiorno all’estero (art. 5, 2° comma, D.Lgs. 504/97) i giovani che, alla data di presentazione a visita indicata nel precetto, stanno frequentando o frequenteranno all’estero almeno la terzultima classe di un corso di istruzione secondario superiore o equivalente, il cui titolo finale non é considerato equipollente dallo Stato italiano.

La domanda deve essere presentata o inviata all’Ufficio Leva o all’Ambasciata/Consolato italiano per coloro che si sono già trasferiti all’estero, entro la data di presentazione a visita indicata nel precetto. Alla domanda deve essere allegato certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall’istituto presso cui è svolto il corso (autenticato e tradotto se scritto in lingua straniera).

Se il corso di studi si articola in più anni, gli interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare al Distretto Militare/Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza la documentazione prevista dalla specifica circolare del Ministero della Difesa.

 

VIII. RESIDENZA ALL’ESTERO

 

1. I giovani che sono nati e residenti all’estero oppure che hanno trasferito la loro residenza prima del compimento del 18° anno di età, se si ritengono idonei al servizio militare, possono chiedere all’Ambasciata/Consolato italiano del luogo di residenza, l’arruolamento senza visita e la dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 n. 1, D.Lgs. 504/97).

2.   2.   Gli iscritti che hanno trasferito la loro residenza all’estero dopo il compimento del 18° anno di età, ma

3.        prima del 24° per motivi di lavoro o di coesione familiare possono, se si ritengono idonei al 

4.        servizio militare, presentare o inviare entro la data di compi mento dell’età sopraccitata, all’Ufficio Leva 

5.        tramite l’Ambasciata/ Consolato italiano del luogo di residenza domanda di arruolamento senza visita e 

6.        dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 n. 2, D.Lgs. 504/97).

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

 

a) certificato di iscrizione all’AIRE (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) o, nelle more del suo rilascio, copia della richiesta di iscrizione;

 

b)      b) copia del permesso di soggiorno (se richiesto per i cittadini italiani dal Paese di residenza);

c)       

c) in caso di lavoro dipendente: copia autenticata del contratto di lavoro, legalizzato e registrato (o di una dichiarazione legalizzata del datore di lavoro), stipulato con un’Impresa o Ente pubblico straniero o Organismo internazionale. Sul contratto, o dichiarazione, dovrà essere specificata la data di inizio del l’attività lavorativa e che questa e a tempo indeterminato (o tacitamente rinnovabile);

 

d) in caso di lavoro autonomo: certificati legalizzati da cui risulti l’attività svolta e la sua data di inizio, l’autorizzazione allo svolgimento della stessa e l’iscrizione in appositi albi o registri (quando richiesti per i cittadini italiani dal Paese di residenza);

 

e)  in caso di trasferimento all’estero con la famiglia (originaria od acquisita) o di ricongiungimento a questa: attestati da cui risulti che la famiglia (genitori, o un solo genitore se l’altro è deceduto o divorziato, oppure coniuge) vive all’estero in modo stabile e permanente.

     3.    Gli iscritti che si trasferiscono all’estero per compiere gli studi preparatori per le Missioni, quali allievi

          interni presso Istituti Cattolici o di Culti ammessi dallo Stato e coloro che si trasferiscono all’estero

          per svolgere l’attività di Missionari, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza, se si

          ritengono idonei al servizio militare, l’arruolamento senza visita e la dispensa dalla presentazione alle 

          armi (art. 109, D.P.R. 237/94).

 

     Gli allievi devono allegare alla domanda attestazione di frequenza rilasciata dall’Istituto frequentato; i     

     Missionari, un documento da cui risulti che si trovano nella località e nelle condizioni prescritte dal Ministero         

     degli Affari Esteri.

 

4. I residenti all’estero che rimpatriano definitivamente prima del compimento del 27° anno di età, sono chiamati a compiere gli obblighi di leva e militari salvo benefici di dispensa o esonero che possono richiedere per altro motivo. Gli iscritti che possiedono anche la cittadinanza di un altro Paese dove hanno prestato al meno sci mesi di servizio militare effettivo, possono presentare o inviare all’Ufficio Leva di appartenenza, se si ritengono idonei al servizio militare, domanda di arruolamento senza visita e dispensa dalla ferma di leva, allegandovi sia un documento da cui risulti il possesso dell’altra cittadinanza, sia il certificato militare o l’attestazione consolare riguardante il servizio militare prestato.

 

5. Gli iscritti che risiedono all’estero in qualità di Membri di Organismi internazionali, per i quali apposite Convenzioni ratificate dall’Italia (es. ONU, A.S.E., E.S.O. etc.) prevedono immunità e privilegi, se si ritengono idonei al servizio militare, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza, con una documentata domanda, l’arruolamento senza visita e l’esenzione dal servizio militare.

 

Coloro che cessano dall’incarico prima del compimento del 27° anno di età, decadono dal beneficio e sono chiamati a compiere gli obblighi di leva e militari, salvo benefici di dispensa o esonero che possono richiedere per altri motivi.

 

IX.         IX.       SOGGIORNO ALL’ESTERO PER LAVORO STAGIONALE

 

I giovani che desiderano recarsi, a scopo di lavoro, in un Paese la cui legislazione non consente inizialmente il rilascio del permesso di soggiorno annuale, ma solo stagionale e sono in grado entro il compimento del 24° anno di età di ottenere, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza entro la data di presentazione a visita indicata nel precetto, di essere arruolati senza visita ed autorizzati al soggiorno all’estero a tempo determinato.

 

    Alla domanda deve essere allegata:

a) copia del permesso di soggiorno stagionale;

b) in caso di lavoro dipendente: copia autenticata e legalizzata del contratto di lavoro stagionale, regolarmente registrato, stipulato con un’impresa straniera;

c) copia autenticata e legalizzata dell’autorizzazione a svolgere stagionalmente un’attività economica.

 

 

X.  DOPPIA CITTADINANZA - CITTADINANZA STRANIERA ­ ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA - APOLIDIA

 

1. Gli iscritti in possesso contemporaneamente della cittadinanza italiana e di quella di uno dei Paesi con il quale l’Italia ha stipulato Convenzione in materia di servizio militare (Argentina, Brasile, Cile, Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Olanda, Francia, Spagna, San Marino), devono rivolgersi all'Ambasciata/Consolato italiano, se risiedono all’estero, o all’Ufficio Leva, se risiedono in Italia, per essere informati sulle disposizioni e sui benefici previsti da tali Convenzioni.

2. Gli iscritti che hanno perduto la cittadinanza italiana e sono in possesso di altra cittadinanza, devono chiedere all’Ufficio Leva d’appartenenza di essere cancellati dalle liste di leva. Alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

a)   certificato o attestazione consolare da cui risulti che possiedono la cittadinanza straniera e le modalità d’acquisto della stessa;

b)   attestazione da cui risulti che hanno perduto la cittadinanza italiana, rilasciata dal Comune o   

     dall’Ambasciata/Consolato italiano se risiedono all’estero;

              In caso di nascita in Italia o da genitore per origine italiano o da genitore divenuto italiano durante 

              la minore età dell’iscritto, dovranno allegare, oltre alla documentazione indicata alle lettere 

              a) e b), anche la copia integrale del loro atto di nascita

 

    3.  Gli iscritti che sono nati all’estero e i cittadini stranieri per origine devono inoltrare domanda di cancellazione dalle    

        liste di  leva con allegato:

 

a)   certificato o attestazione consolare da cui risulti che possiedono la cittadinanza straniera e le modalità d’acquisto della stessa;

b)   certificato o attestazione consolare comprovante che entrambi i genitori sono cittadini stranieri;

c)   attestazione da cui risulti che non hanno compiuto atti per acquistare la cittadinanza italiana, rilasciata dal Comune o dal 1’ Ambasciata/Consolato italiano se risiedono all’estero.

 

4. Gli stranieri possono chiedere all’Ufficio Leva in cui risultino iscritti di prestare servizio militare nelle FF.AA. italiane, al fine di acquistare la cittadinanza italiana, solo se discendono da padre o madre o avo paterno o materno cittadino italiano per nascita.

Alla domanda devono allegare:

 

a)   estratto per riassunto del loro atto di nascita;

b)   attestazione del Comune, o dell’Ambasciata/Consolato italiano, se risiedono all’estero, da cui risulti che hanno reso la dichiarazione per acquisire la cittadinanza italiana a seguito di servizio militare (art. 4 n. 1, Legge 5/2/92, n. 91);

c)   certificazione penale rilasciata dallo Stato d’origine e da quello di residenza;

d)   certificato di residenza.

 

 

5. Gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che, al più tardi, alla data di presentazione a visita di leva indicata nel precetto, compiranno il 30° anno di età, hanno il diritto di chiedere se si ritengono idonei al servizio militare, l’arruolamento senza visita e la dispensa dal compiere la ferma di leva (art. 101, D.P.R. 237/64). Alla domanda, da presentare o inviare all’Ufficio Leva di appartenenza, deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune o dall’Ambasciata/Consolato italiano per i residenti all’estero.

 

6. Gli apolidi residenti in Italia sono tenuti agli obblighi di leva (art.1, D.P.R. 237/64), salvo la possibilità di richiedere i benefici previsti dalle vigenti leggi qualora siano in possesso dei requisiti da queste indicati.

 

 

XI. PROFUGHI

 

I Profughi, se si ritengono idonei al servizio militare, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza di essere arruolati senza visita ed ammessi a dispensa dal compiere la ferma di leva (art. 33 della Legge 26/12/1981, n. 763).

Alla domanda devono allegare attestazione prefettizia comprovante l’attribuzione della qualifica di “Profugo”.

 

Indice   D. - LE DISPENSE DAGLI OBBLIGHI DI LEVA

 

I.    DISPENSA DALLA FERMA DI LEVA DI COMPETENZA DEl CONSIGLI DI LEVA

(Art. 7, 1° comma del Decreto legislativo 30.12.1997, n. 504).

 

Possono chiedere il beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva i giovani che si trovano in una delle seguenti condizioni.

 

(1)  Orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello vivente, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà) dalla ferma di leva, documentazione comprovante le reali condizioni economiche e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni, la documentazione per ciascuno indicata:

stato di orfano di entrambi i genitori, da documentare con opportuna certificazione o dichiarazione sostitutiva in carta libera;

funzione di capo famiglia, da documentare con dichiarazione sostitutiva in carta libera;

fratelli minorenni a carico, da documentare con certificazione anagrafica o dichiarazione in carta libera.

 

La certificazione e/o la dichiarazione deve attestare sia la minore età dei fratelli sia che gli stessi non sono percettori del reddito minimo fiscalmente previsto per la condizione di “a carico”. I certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

(2)  Arruolato con prole;

 

documenti da produrre: domanda e relativamente allo stato di padre:

— certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva in carta libera relativa alla nascita ed all’esistenza in vita             

     del figlio;

— nel caso in cui il figlio abbia il cognome della madre: estratto per riassunto dell’atto di nascita o dichiarazione            

     sostitutiva dello stesso da cui risulti il riconoscimento da parte del padre.

 

La posizione di “iscritto di leva” o di “arruolato senza visita” é da considerarsi equivalente a quella di “arruolato”. Tali stati sono accertati direttamente dall’A.D.

I certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

(3)  Figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello vivente, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni, la documentazione per ciascuno indicata:

         stato di unico figlio maggiorenne convivente; da documentare con certificato di stato famiglia o Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera;

         condizione del genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente; da documentare con copia conforme del provvedimento della Commissione Medica della A.S.L. di cui all’art. 4 della

Legge 5/2/1992, n. 104, attestante la condizione di “portatore di handicap grave” del genitore oppure dichiarazione sostitutiva in carta semplice contenente gli estremi del predetto provvedimento del l’Autorità Sanitaria;

   condizione di genitore invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del D.P.R. 834/1981; da documentare con copia conforme del provvedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento o con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del provvedi mento stesso oppure con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante l’affezione da infermità analoghe a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del D.P.R.834/1981.

         I certificati, tranne quelli sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti, o

        qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

(4) Primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell’arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello, di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà) dalla ferma di leva e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni, la documentazione per ciascuno indicata:

    —         stato di primogenito o di unico figlio; da documentare con certificato di stato di famiglia o con Mod. 17 o con     

         dichiarazione sostitutiva. L’interpretazione letterale della norma, vieta la concessione della dispensa al     

         giovane non primogenito;

    —         genitore affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale 

         attivitàlavorativa.

    Non è richiesta documentazione alcuna qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    —         genitori collocati in pensione per raggiunti limiti di età: da documentare con copia del provvedimento             

         pensionistico  

         indicante la causale del collocamento in quiescenza o dichiarazione sostituti va in carta semplice indicante gli  

         estremi del provvedimento;

    —         genitori che abbiano superato il 65° anno di età per gli uomini e 60° per le donne: da documentare con  

         certificazione anagrafica o fotocopia della carta d’identità.

          —  stato di padre vedovo o celibe o madre vedova o nubile da documentare con certificazione anagrafica o    

               con dichiarazione sostitutiva in carta libera. E’ equiparato ai predetti “status” quello di genitore divorziato o 

               separato giudizialmente da almeno 3 anni da comprovare con certificazione anagrafica e/o copia autenticata    

               del provvedimento giudiziale o Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva.

giovane percettore di reddito, da documentare con:

 •  copia autenticata del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti privati, o dichiarazione sostitutiva. Attestazione di servizio per i dipendenti pubblici o dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione di inizio di attività e partita I.V.A. o dichiarazione sostitutiva per i lavoratori autonomi.

fotocopia degli ultimi modelli fiscali presentati all’Amministrazione finanziaria o dichiarazione indicante l’importo del reddito percepito, sua tipologia nonché la data e l’Ufficio delle Imposte di presentazione dei predetti modelli; alla fotocopia della denuncia dei redditi in possesso del contribuente deve essere aggiunta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la fotocopia esibita é conforme all’originale.

   In caso di reddito percepito in anno finanziario non ancora oggetto di obbligo di presentazione, il giovane    

   deve allegare atti attestanti la percezione del reddito (copia ultima busta paga, documentazione I.V.A.) o    

   dichiarazione sostitutiva.

 —        perdita dei mezzi di sussistenza della famiglia:

 il reddito che deve essere considerato é quello riferito ai parenti conviventi di primo grado in linea retta o    

 collaterale. Non devono essere calcolati i redditi di altre persone che convivono con il nucleo familiare. La  

 composizione del nucleo familiare deve essere documentata con certificazione anagrafica o con il mod. ex 17   

 o con dichiarazione sostitutiva.

 

I certificati, tranne quelli sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.


5)         Unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto ottiene ai seguenti stati e condizioni la documentazione per ciascuno indicata:

stato di unico fratello convivente; da documentare con certificato di stato di famiglia o Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera;

       — condizione del fratello portatore di handicap, non autosufficiente; da documentare con copia conforme del 

            provvedimento adottato dalla Commissione medica dell’A.S.L. prevista dall’art. 4 della legge 104/1992, 

            attestante la condizione di portatore di handicap grave oppure dichiarazione sostitutiva in carta libera          

            contenente gli estremi di emanazione del predetto provvedimento;

condizione del fratello affetto da grave patologia non autosufficiente, da documentare con certificazione medica,  

     rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e autenticata dal Servizio di Medicina Legale o di altro servizio   

     competente della A.S.L., attestante la grave patologia e la necessita di assistenza continua per l’impossibilita del   

     fratello di compiere gli atti quotidiani della vita.

I certificati, tranne quelli sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

(6)  Vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale ricatto o come diretta conseguenza d’esso, sia stato privato della liberta personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

 

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o riduzione della ferma di leva (non dipendente dalla sua volontà) e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni attinenti alla vittima di reato di sequestro, la documentazione per ciascuno indicata:

 

—  privazione della liberta personale; da documentare con attestato rilasciato dall’Arma dei Carabinieri o dalla Polizia 

     di Stato o con dichiarazione sostitutiva in carta libera contenente la descrizione delle modalità del reato di cui il 

     giovane è stato oggetto.

                     privazione delle condizioni di normale salute fisica; da documentare con certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica da cui si evinca che l’interessato, a causa del reato in questione o come diretta conseguenza di esso, é stato privato delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.

 

I certificati, tranne quelli sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

(7) Fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

 

documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni la documentazione per ciascuno indicata:

fratello di militare; da documentare con certificazione anagrafica o con Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera;

militare deceduto durante la prestazione del servizio militare; dichiarazione dell’interessato in carta libera. Il titolo in esame sussiste indipendentemente dalle cause del decesso e riguarda i militari di leva, gli obiettori di coscienza, i volontari in servizio civile nei paesi in via di sviluppo, gli ausiliari di leva e gli A.U.C., i volontari in ferma breve. Il titolo in esame sussiste anche qualora il militare deceduto, di sesso maschile o femminile, sia appartenente alle FF.AA. ed ai seguenti Corpi armati dello Stato: Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria.

 

I certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta libera.

 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dagli Uffici Leva.

I titoli per ottenere l’eventuale dispensa possono essere invocati entro il trimestre in cui gli interessati sono sottoposti a visita di leva, o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l’incorporazione.

Tuttavia, coloro che chiedono ed ottengono il differimento dalla visita di leva per motivi di studio possono, comunque, chiedere il beneficio della dispensa, prima del trimestre sopraindicato.

Detti giovani, se ritenuti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, saranno dispensati; in caso contrario rimangono nella posizione di “ammesso a ritardo per motivi di studio”.

Le istanze documentate possono essere presentate, direttamente op­pure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto di appartenenza e, direttamente, al Comune di residenza.

Notizie sulla documentazione da produrre devono essere richieste agli Uffici Leva del Comune, del Distretto Militare o presso la Capitaneria di Porto.

 

II.  DISPENSA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA

(Art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 30.12.1997, n. 504)

 

Il Ministro della Difesa, in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha disposto che, nell’ipotesi si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possano essere ammessi a dispensa della ferma di leva gli arruolati che si trovino in situazioni inquadrabili in una delle sotto elencate “posizioni” aventi priorità decrescenti (a parità di condizioni é data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni):

 

      A           difficoltà economiche o Familiari ovvero particolari responsabilità lavorative quali:

 

a) unico produttore di reddito ovvero appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari previsti dal Decreto che il Ministro della Difesa emana annualmente, sulla base degli indici ISTAT;

b)  situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all’avvio o alla conduzione di attività economiche di cui l’interessato sia titolare;

c)  figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, limitatamente alla prima e seconda categoria, com­presi gli equiparati a dette categorie;

d)  orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con sorelle nubili a carico;

e)  figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell’arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

f)  appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

g)  primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo, o di deceduto per l’aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

h) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;

i)  appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose; 

l)  datore di lavoro che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l’attività.

B.Responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali regionali di incentivazione all’imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell’interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell’azienda o della attività.

 

C. Minore indice di idoneità somatico - funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall’apposito D.M. 14 ottobre 1998.

D. Cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, sempreché l’impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati, o di  esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell’interessato, l’AmminiStrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche.

Le relative domande, debitamente documentate, devono essere presentate al Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto, entro il trimestre di arruolamento o, per situazioni sopravvenute, sino a! giorno precedente l’incorporazione.

 

 

Indice E. - ASSEGNAZIONI PARTICOLARI:

 

I.   IN SEDI DESIDERATE

 

Possono chiedere di prestare servizio in determinate sedi gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

— ammogliato;

— unico figlio convivente di padre/madre, celibe/nubile, o vedovo/a, o          legalmente separato/a, divorziato/a, sempre che  

     ne!la località di residenza non siano presenti altri figli maggiorenni, anche se coniugati;

 

   figlio unico di madre/padre, nubile/celibe;

   figlio o fratello convivente di familiare affetto da gravissima malattia documentata

   fratello di militare alle armi, purché non volontario, da meno di otto mesi ed in servizio al di fuori della regione di     

       residenza della famiglia di origine;

   fratello unico di soggetto portatore di grave handicap che lo renda non autosufficiente;

   studente universitario che, non avendo più titolo al ritardo, debba sostenere non più di quattro esami di profitto c      

       l’esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, presso un ente ubicato nel Comune ove ha 

       sede l’Università o in un Comune limitrofo;

   laureato ammesso al dottorato di ricerca nella sede universitaria richiesta;

   laureato iscritto ad un corso universitario di specializzazione nella sede universitaria richiesta;

   titolare di attività lavorativa autonoma che comporti la frequente presenza dell’interessato;

   militare che esercita funzioni pubbliche in cariche amministrative;

   comprovati motivi familiari o personali, non riconducibili ad una delle situazioni precedenti e da           

       valutare di volta in volta;

   amministratore unico d’Azienda;

   i fratelli gemelli possono chiedere di prestare il servizio di leva presso lo stesso Ente.

 

Le relative domande, debitamente documentate, devono essere presentate al Distretto Militare di appartenenza, nel trimestre di arruolamento o, comunque, entro otto giorni dalla ricezione della cartolina precetto.

 

II.  AI REPARTI

 

a.  La dislocazione sul territorio nazionale delle infrastrutture milita­ri e le loro ricettività non consentono l’assegnazione nell’ambito dei 100 Km. dalla sede di residenza per tutti i giovani chiamati alle armi. La sede riportata sulla cartolina di chiamata alle armi ha validità per il solo periodo di primo impiego addestramento;

 

b. la sede e l’ente definitivo di impiego sono stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza Armata sulla base delle rispettive: direttive strategiche, esigenze operative, disponibilità logistiche. Pertanto dette sedi saranno rese note, presso i reparti di prima assegnazione, solo al termine del periodo di iniziale impiego addestrativi, con personale e motivata comunicazione;

 

c.  per i giovani destinati ad enti oltre i 100 Km. dalla sede di residen­za, sono previsti, a norma dell’art. 45, comma 5, della Legge 27. 12.1997 n. 449, i particolari benefici di cui al Decreto 1.02. 1999, nr. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 70 del 25.03.1999.

 

 

Indice  F. - SERVIZIO AUSILIARIO DI LEVA

 

Gli arruolati che desiderano prestare il servizio di leva quali Ausiliari nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo 

della Guardia  di Finanza, nella Polizia di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, devono pre­sentare le 

domande presso gli organi specifici di competenza (stazione Carabinieri, Comando Gruppo Guardia di Finanza, 

Questura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) entro il decimo giorno successivo al trimestre di arruolamento.

 

 

Indice  G. - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA

 

I giovani, che desiderano prestare servizio sostitutivo di leva nei Corpi di polizia Municipale e delle Guardie    

Provinciali o in attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali o in attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito 

provinciale, possono presentare apposita istanza in sede di visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione del 

diritto al rinvio all’Ufficio Leva di appartenenza.

 

 

Indice  H. - RICONOSCIMENTO DELLA OBIEZIONE DI COSCIENZA

 

        I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e 

        religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui 

        diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze Armate e nei 

        Corpi armati dello Stato,  possono adempiere agli obblighi di leva prestando in sosti­tuzione del servizio militare, un 

        servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere 

        costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. (legge 8 

        Luglio 1998 nr. 230  “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” art. 1).

 

I. Diritti degli obiettori

 

Gli obiettori godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Percepiscono la stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici per la condizione militare.

Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato ê valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici. Ai fini dell’ammissibilità della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione è da considerarsi valido a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso per servizio civile di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

L'assistenza sanitaria é assicurata dal servizio sanitario nazionale, salvo nel caso di missioni umanitarie all’estero in cui l'assistenza è assicurata dal servizio di sanità militare. L’assegnazione deve avvenire, compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore d’impiego indicati dagli obiettori nell’ambito della regione di residenza o in quelle indicate nella domanda.

Il servizio civile può essere svolto su richiesta dell’obiettore di co­scienza:

 

— presso un altro paese, sulla base di apposite intese bilaterali;

 

— come volontario nei paesi in via di sviluppo;

 

— in missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale.

 

In caso di guerra o mobilitazione generale gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che avendolo svolto siano richiamati in servizio e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all’art. 2 sono assegnati alla Protezione Civile o alla Croce Rossa.

 

II.  Doveri degli obiettori

 

Gli obiettori sono soggetti, fino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

L’obiettore ammesso a servizio civile, qualora decada dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento perché sopravvengono o sono accertate le condizioni ostative indicate nell’art. 2 della legge, è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato (in ogni caso non superiore alla durata della leva) se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

All’obiettore di coscienza é vietato detenere ed usare armi di cui all’art. 2 comma 1 lett. A della legge sulla obiezione di coscienza, nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

A coloro che sono stati ammessi a prestare in servizio civile é vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento delle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o in qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.

L’obiettore di coscienza non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. I giovani ammessi al servizio civile devono tenere un comportamento irreprensibile e compatibile con la natura e la funzionalità del servizio e sono soggetti al Regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

 

III.       La domanda

 

I giovani riconosciuti idonei alla visita di leva che, per i motivi citati, intendono espletare il servizio civile, devono presentare domanda all’Ufficio Leva di appartenenza entro e non oltre 15 giorni dalla visita di arruolamento.

La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare. I rimpatriati che godevano del beneficio della dispensa dal presen­tarsi alle armi devono presentarla entro 15 giorni dal rimpatrio.

 

La domanda deve indicare:

 

   il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e di residenza e il Comune nelle cui liste di leva il richiedente è      

       iscritto;

   il motivo o i motivi di cui all’art. 1 della legge sull’obiezione di coscienza in base ai quali si chiede di svolgere il         servizio civile;

   la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative previste dall’art. 2 della legge sull’obiezione di coscienza e cioè:

 

a)  titolare di licenze o autorizzazione relative alle armi indicate, rispettivamente, negli artt. 28 c 30 del Testo unico della Legge di Pubblica Sicurezza ad eccezione di “repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890”; “armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero, di armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di   cui all’art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”;

  b)            abbiano presentato domanda da meno di due anni per ha prestazione del servizio militare nelle Forze Armate,    

        nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia       

        Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o in qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per deten­zione, uso, porto, trasporto, importazione o   

     esportazione abusiva di armi e materiali esplodenti;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro   

     persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

L’interessato può altresì indicare:

 

a) le aree di impiego in cui gradirebbe svolgere il servizio di: assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio con l’Estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale;

b) l’eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti pubblici o privati;

c) fino a dieci Enti nell’ambito di una regione prescelta.

 

    La domanda può essere corredata di tutti i documenti attestanti eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili per l’assegnazione. Presso gli Uffici Leva sono disponibili i fac-simile di domanda per lo svolgimento del servizi civile contenente la prescritta dichiarazione sostitutiva.

 

Fino al momento della definizione della domanda, la chiamata alle armi resta sospesa

 

 

Indice     Allegato “A”

 

 

PROVVEDIMENTI DEl CONSIGLI DI LEVA

 

I.   Arruolamento

 

Provvedimento riguardante gli iscritti che, visitati, sono stati giudicati idonei al servizio militare. Gli arruolati sono chiamati alle armi entro i 9 mesi successivi al trimestre in cui sono stati arruolati.

 

II   Arruolamento senza visita

 

Provvedimento riguardante gli iscritti che avendo ottenuto il ritardo per motivi di studio sono arruolati senza visita fino alla cessazione del beneficio.

Sono, altresì, arruolati senza visita gli iscritti che, avendo diritto alla dispensa o all’esonero dal servizio Militare hanno dichiarato, nel contesto della relativa domanda, di ritenersi idonei al servizio militare.

 

III Dispensa dalla presentazione alle armi

 

Provvedimento riguardante gli iscritti residenti all’estero e comporta la sospensione degli obblighi di leva fino al 27° anno di età, sempreché questi non rimpatrino definitivamente prima di tale età.

 

IV Dispensa dal compimento della ferma di leva

 

Provvedimento riguardante gli iscritti, a seguito del quale questi non sono chiamati alle armi.

 

V   Esonero - Esenzione

 

Provvedimento riguardante gli iscritti, a seguito dei quali questi non sono più chiamati a compiere il servizio militare né sono soggetti a richiami in caso di mobilitazione, sempre ché mantengano lo status che ha dato loro diritto al beneficio.

 

 

VI Riforma 

 

     Provvedimento con il quale viene dichiarata la permanente non idoneità al servizio militare dei giovani che hanno malattie gravi ed insanabili o evidenti difetti fisici.

I riformati non hanno più obblighi di leva e militari; essi tuttavia possono essere rivisitati, a domanda, fino al 45° anno di età o, d’autorità, entro due anni dal provvedimento di riforma.

 

VII Rivedibilità

 

Provvedimento riguardante gli iscritti che hanno difetti fisici o in­fermità che possono guarire nel periodo massimo di 1 anno (o di 3 anni se tossicodipendenti).

I rivedibili sono chiamati a nuova visita non prima di 6 mesi. Per i tossicodipendenti la visita potrà essere ripetuta per altre due voile. A seguito della 2 ª visita il giovane potrà essere dichiarato:

 

  idoneo al servizio militare e arruolato;

  riformato;

        rivedibile per la 2 ª volta, se tossicodipendente. In tal caso alla terza visita il giudizio dovrà necessariamente essere   di idoneità o di riforma. 

     

     

Indice                                                                                                                            "Allegato B"

 

 

 

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Indice                                                                                                                         Allegato “C”

 

CONSENSO INFORMATO

 

PER L’EFFETTUAZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI

 

L’esame radiologico del torace comporta l’esposizione ad una dose minima di radiazioni ionizzanti, dette comunemente 

Raggi X. Queste radiazioni interagiscono con le cellule del corpo umano e possono produrre danni in caso di 

esposizioni a dosi elevate e/o ripetute frequentemente nel tempo. Di per sé, un singolo esame radiologico del torace è 

praticamente innocuo.

 

A maggior tutela della sicurezza, i giovani chiamati alla leva, qualora in possesso di radiografie del torace eseguite non 

oltre sei mesi prima della visita, sono invitati ad esibirle ai medici del Consiglio di Leva. In tal caso la radiografia non 

sarà ripetuta, salvo che dalla visita non emergano elementi nuovi.

 

Per ulteriori chiarimenti essi potranno comunque rivolgersi al proprio medico di fiducia ovvero ai medici del Consiglio 

di Leva.

 

Al momento dell’effettuazione dell’esame radiologico sarà data lettura agli interessati della presente nota informativa     

da parte del Capo Nucleo medico o suo delegato che dovrà acquisire il loro consenso o diniego.

 

 

                                                segue Allegato “C”

NOTA BENE

 

I dati contenuti nei certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile, possono essere comprovati attraverso 

copia dei documenti di riconoscimento italiani in corso di validità

 

        Gli ulteriori certificati o attestati previsti nel presente opuscolo, relativi a fatti, stati o qualità personali, compresi 

nell’elenco di cui all’art. 1 del D.P.R. 20.12.98, n°. 403, possono essere sostituiti dalla dichiarazione prevista 

dall’art. 2 della legge 04.01.68, n°. 15. La certificazione riguardante fatti, stati o qualità personali, o di altri soggetti di 

cui si abbia diretta conoscenza, non compresi in detto elenco può essere so­stituita dalla dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, prevista dall’art. 4 della Legge 15/1968.

 

        Quest’ultima dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla certificazione del 

competente Ufficio cui è presentata l’eventuale domanda o, se inviata per posta, accompagnata da copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante.

 

        La certificazione originale dovrà essere presentata od inviata, se richiesta dall’Amministrazione, entro i termini da 

essa indicati, anche nel contesto di moduli sottoscritti dagli interessati o d’atti amministrativi generali (es. circolare).

 

Non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sopra citate:

 

           i certificati medici e la documentazione sanitaria;

           l’estratto dell’atto di nascita, se relativo a cittadini     

               comunitari ed extracomunitari.

 

        I cittadini extracomunitari, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni solo se sono iscritti 

nell’Anagrafe della popolazione residente in Italia e solo se riguardino stati, fatti o qualità personali certificabili od 

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

        Le dichiarazioni sostitutive sono soggette a controlli da parte dell’Amministrazione, pertanto, qualora il contenuto 

delle stesse non risultasse rispondente a verità, il dichiarante sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per il 

reato commesso e perderà i benefici eventualmente ottenuti in base alle dichiarazioni non veritiere.

 

SITO INTERNET WWW.ESERCITO.DIFESA.IT.

 

Pubblicazione curata dal Ministero della Difesa

Direzione Generale della Leva