INDICE
A - Informazioni per i giovani chiamati alla leva nell'anno
B - La visita psicofisica di lea e selezione
C - Situazioni da cui derivano benefici di leva
D - Le dispense dagli obblighi di leva
E - Assegnazione in particolari
F - Servizio ausiliario di leva
G - Servizio sostitutivo di leva
H - Riconoscimento della obiezione di coscienza
Allegato "A" - Provvedimenti dei Consigli di Leva
Allegato "B" - Sedi degli Uffici di Leva
Allegato "C" -Esame radiologico
ATTENZIONE:
Leggere le seguenti avvertenze ATTENTAMENTE E
SUBITO, comunque prima del giorno di presentazione al Consiglio di Leva,
indicato nel precetto inviato dal Sindaco.
L’opuscolo contiene informazioni utili per richiedere all’Amministrazione
della Difesa i benefici previsti dalla legge.
Indice A - INFORMAZIONI PER I GIOVANI
chiamati alla leva nell’anno 2000
Dal
1° Gennaio 2000 sono chiamati alla leva i giovani nati nell’anno
1982 nonché i nati in anni precedenti non ancora sottoposti a visita di leva e
coloro che, sottoposti a detta visita nell’anno 1999, sono stati dichiarati
rivedibili.
I giovani di sesso maschile sono
chiamati a visita di leva nel trimestre in cui compiono il 18° anno d’età e,
comunque, non prima del raggiungimento della maggiore età. Per primo trimestre
s’intende il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo
aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre e per quarto
trimestre il periodo ottobre-dicembre.
Nel giorno indicato i giovani che
non intendono chiedere un beneficio di leva devono presentarsi presso il
Consiglio di Leva, portando un documento di riconoscimento, il tesserino del
codice fiscale e la documentazione sanitaria (certificati medici, cartelle
cliniche, esami radiologici, in originate o copia autenticata) riguardante
eventuali infermità.
Coloro che risiedono fuori dal
Comune ove ha sede il Consiglio di Leva, ricevono anche dei “tagliandi di
viaggio” che permettono di raggiungere gratuitamente, con i mezzi consentiti,
la sede del Consiglio e di ritornare al proprio domicilio.
L’iscritto, che senza legittimo
motivo non si presenta nel giorno stabilito all’esame personale, è
dichiarato renitente e diffidato a presentarsi a visita dal competente
Ufficio Leva dopo la chiusura della relativa sessione di leva.
Trascorsi
sei mesi dalla data dell’avvenuta notifica della diffida, il renitente che non
regolarizza la propria posizione verrà arruolato d’ufficio senza visita e
denunciato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; ciò comporterà conseguenze anche
su futuri, possibili impieghi nella Pubblica Amministrazione. L’art. 4 del
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 prevede, infatti, che “nessun cittadino
italiano soggetto all’obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio
se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva e nei riguardi del servizio militare”.
Indice B1 - LA VISITA PSICOFISICA DI LEVA E SELEZIONE
La visita di leva e selezione presso il Consiglio
di Leva ha lo scopo di accertare il grado d’idoneità somatico-funzionale e
psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare.
Ha la durata di 2 o 3 giorni, ma può protrarsi per più giorni per coloro che vengono
inviati in osservazione all’Ospedale Militare.
Essa consiste essenzialmente in:
a) accertamenti
diagnostici e di laboratorio;
b) visita
medica generale;
c) visite
specialistiche (vedi allegato C per esame radiologico);
d) somministrazione
di test psico-attitudinali e colloquio individuale.
Nei giorni in cui si svolge la visita
l’Amministrazione Militare fornisce ai giovani i pasti, nonché un’indennità
corrispondente alla paga giornaliera del soldato.
Ai residenti in località diverse da quella dove si
svolge la visita viene assicurato l’alloggio a cura della stessa
Amministrazione Militare.
Al termine della visita l’iscritto potrà
risultare:
— idoneo;
— rivedibile;
— riformato.
I contenuti dei predetti provvedimenti sono chiariti
nell’allegato A
B2 - TRASFERIMENTO DI LISTA PER RAGIONI DI RESIDENZA DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI LEVA PER L’ARRUOLAMENTO
NELL’ESERCITO E NELL’AERONAUTICA MILITARE
Gli iscritti in un Comune diverso da quello in cui
risiedono stabilmente possono essere trasferiti, fino al giorno del loro
effettivo concorso alla leva (data di presentazione alla visita indicata sul
precetto), nelle liste del Comune nel quale
hanno preso abituale residenza, presentando
domanda all’Ufficio Leva del Comune di provenienza.
B3 - VISITE PER DELEGAZIONE PRESSO I CONSIGLI DI LEVA DI RESIDENZA O
DIM0RA
I giovani, che risiedono o dimorano in un Comune
diverso da quello nelle cui liste di leva sono iscritti,
possono chiedere di essere visitati presso
il Consiglio di Leva che ha competenza sul luogo di residenza o di dimora,
presentando domanda (con allegato il precetto personale e certificato di
residenza o dichiarazione sostitutiva) al competente Ufficio Leva
Indice C
- SITUAZIONI DA CUI DERIVANO BENEFICI DI LEVA
I. GRAVI
INFERMITA' ED IMPERFEZIONI FISICHE
1. Possono chiedere la riforma senza essere
sottoposti a visita di leva, i giovani i quali si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) sono
malati di fibrosi cistica;
b) hanno evidenti
e gravi imperfezioni fisiche;
c) hanno
gravi infermità per le quali il Decreto 26/03/1999 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14/04/1999) prevede la riforma senza esame persona
Alla domanda, da presentare o inviare all’Ufficio
Leva d’appartenenza o all’Ambasciata/Consolato italiano in caso di
residenza all’estero, occorre allegare certificati originali o debitamente
autenticati rilasciati: nel caso a) dal
Centro Regionale specializzato; nel caso b) dal Sindaco del Comune di
residenza o dall’Ambasciata/Consolato
italiano, per i residenti all’estero; nel caso c) dal competente
servizio dell’A.S.L. del luogo di residenza o di dimora o
da struttura sanitaria pubblica per i residenti all’estero.
2. I portatori di handicap grave, che risultano
dichiarati tali dalla competente A.S.L., hanno diritto, a domanda, ad essere
sottoposti a visita domiciliare. La richiesta di visita domiciliare deve essere
corredata delle suddette dichiarazioni o della dichiarazione sostitutiva
indicante gli estremi del provvedimento adottato dalla Commissione competente.
I giovani che essendo residenti
all’estero hanno diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi e,
ciònonostante, chiedono la visita domiciliare sono tenuti al pagamento delle
relative spese mediche.
II. FIGLIO DI VEDOVA OD INVALIDO DI GUERRA
La vedova di guerra o l’invalido di
guerra di 1ª e 2ª categoria può chiedere l’arruolamento senza visita e
l’esonero dal servizio militare del figlio che si ritenga idoneo al servizio
militare, purché questo sia unico maschio (oppure 1° o 2° figlio maschio) (art.
14 D.P.R. 30/12/1981, n. 834). La domanda deve essere presentata all’Ufficio
Leva di appartenenza allegando la seguente documentazione:
— situazione di
famiglia;
— — copia del Decreto di pensione privilegiata di guerra (concessa
alla famiglia);
— copia del
Decreto di pensione privilegiata;
— — documento comprovante il decesso in guerra o a causa di guerra.
—
I certificati possono essere sostituiti da
dichiarazioni in carta libera.
Gli stati,
fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni
sostitutive.
III. CONDIZIONI PARTICOLARI
Vedi il paragrafo
D.
IV. FREQUENZA DI SCUOLE DELLE FF.AA. OD ARRUOLAMENTO NEI CORPI ARMATI
DELLO STATO
Possono chiedere all’Ufficio Leva
di appartenenza l’arruolamento senza visita e la sospensione dell’avviamento
alle armi, i giovani che alla data di presentazione a visita indicata nel
precetto sono:
1. allievi
di Accademie/Scuole Militari;
2. allievi
del Corpo Forestale dello Stato;
3. Guardie
del Corpo Forestale de!lo Stato in ferma triennale volontariamente contratta.
V. IMBARCO SU NAVI MERCANTILI
1) I giovani
che alla data di presentazione a visita di leva indicata nel precetto sono
imbarcati su navi mercantili (nazionali ed estere) all’estero, possono:
— chiedere
all’Ufficio Leva di appartenenza, entro la data di presentazione a visita, il
differimento ad altra data, qualora il rientro in Italia sia previsto a breve
termine;
— chiedere
l’arruolamento senza visita, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 237/1964 e
successive modificazioni, allegando alla domanda, da presentare o inviare con
Raccomandata A.R. all’Ufficio Leva di iscrizione, una dichiarazione del Comando
di Bordo o della Società Armatrice da cui risulta la posizione di imbarcato e
che l
a nave non tocca porti
nazionali.
2)
2)
Gli arruolati che, alla data di
presentazione alle armi, risultano imbarcati su navi mercantili (nazionali o
estere) all’estero possono ottenere il differimento della chiamata alle armi
per un periodo non superiore a tre mesi presentando o inviando, tramite
Raccomandata A.R., al Distretto Militare/Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto di iscrizione domanda in tal senso
corredata di una dichiarazione analoga a quella prevista al precedente punto 1) secondo alinea.
VI. FREQUENZA CORSI DI STUDIO IN ITALIA 0 NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
1. I
giovani nati dal 1° gennaio al 30 settembre 1982 o comunque chiamati a visita
di leva entro il mese di settembre 2000 (esclusi i rivedibili), che
dichiarano di frequentare o aver frequentato nell’anno, in Italia o all’estero,
un corso di istruzione secondaria superiore, sempreché siano in grado di
frequentare nell’anno scolastico che inizierà a settembre almeno la terzultima
classe, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza il differimento
della visita di leva fino al 30 settembre 2000. Alla domanda non deve
essere allegato alcun documento.La richiesta di differimento è superflua se la
data della visita cade in un giorno del mese di settembre in cui è già iniziato
l’anno scolastico. In tal caso, infatti, il giovane dovrà presentare o inviare
entro il 30 settembre 2000 la domanda di ritardo come illustrato al successivo
punto 2.
2. Possono chiedere il ritardo degli obblighi di
leva (artt. 2 e 3, D.Lgs.504/97) i giovani che:
a) hanno ottenuto il differimento della visita di
leva (v. punto 1.);
b) sono chiamati a visita di leva nell’ultimo
trimestre 2000 (esclusi i rivedibili).
Per ottenere il
beneficio gli interessati devono documentare la frequenza nell’anno 2000-2001,
in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, almeno della terzultima classe di
un corso di istruzione secondaria superiore o il primo anno di un corso universitario,
semprechè tale frequenza permetta di conseguire titoli di studio legalmente
riconosciuti. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di
“ritardo”, i giovani indicati alla lettera a) devono presentare o inviare
all’Ufficio Leva, tramite l’Ambasciata/Consolato italiano se già trasferiti
all’estero, la domanda corredata della relativa documentazione, entro e
non oltre il 30 settembre 2000; quelli indicati alle lettere b)
entro e non oltre la data presentazione a visita nel precetto personale
Gli iscritti che in precedenza
hanno chiesto con esito negativo un altro beneficio fra quelli elencati nel
presente opuscolo (escluso quello della dispensa ai sensi art. 7, comma 3,
D.Lgs. 504/97 e assegnazione in sede desiderata), qualora la notifica del
provvedimento negativo avvenga in data successiva al 30 settembre 2000, possono
chiedere l’ammissione al ritardo degli obblighi di leva entro 15 giorni dalla
data della notifica stessa.
Alla domanda di ritardo degli
obblighi di leva deve essere allegato il certificato di iscrizione di frequenza
rilasciato dall’Istituto frequentato, autenticato e tradotto se scritto in
lingua straniera, dal quale risulti che questo è statale o legalmente
riconosciuto. Se, in vece, è privato, lo studente deve allegare anche il
certificato riguardante l’iscrizione agli esami di diploma, o di idoneità alla
classe successiva presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto. Per
continuare a fruire del beneficio del ritardo del servizio militare negli anni
successivi, gli interessati dovranno presentare apposita documentata domanda al
Distretto Militare/Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza,
entro i termini previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 504/97.
NOTA BENE: Coloro che
intendono ottenere il beneficio del differimento/ritardo degli obblighi di leva
NON devono presentarsi a visita, ma compilare ed inviare, con raccomandata
A.R., il modulo allegato al precetto di leva.
Quelli che si sottopongono a
visita di leva ancorché nella presunzione di essere giudicati non idonei al
servizio militare e sono arruolati non possono più in seguito chiedere il
beneficio del “ritardo”
VII. FREQUENZA ALL’ESTERO DI CORSI DI STUDIO NON
LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Possono chiedere
l’autorizzazione al soggiorno all’estero (art. 5, 2° comma, D.Lgs. 504/97) i
giovani che, alla data di presentazione a visita indicata nel precetto, stanno
frequentando o frequenteranno all’estero almeno la terzultima classe di un
corso di istruzione secondario superiore o equivalente, il cui titolo finale
non é considerato equipollente dallo Stato italiano.
La domanda deve
essere presentata o inviata all’Ufficio Leva o all’Ambasciata/Consolato
italiano per coloro che si sono già trasferiti all’estero, entro la data di
presentazione a visita indicata nel precetto. Alla domanda deve essere allegato
certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall’istituto presso cui è
svolto il corso (autenticato e tradotto se scritto in lingua straniera).
Se il corso di
studi si articola in più anni, gli interessati, entro il 31 dicembre di ogni
anno, devono inviare al Distretto Militare/Ufficio Leva presso la Capitaneria
di Porto di appartenenza la documentazione prevista dalla specifica circolare
del Ministero della Difesa.
VIII. RESIDENZA ALL’ESTERO
1. I giovani che sono nati e residenti all’estero
oppure che hanno trasferito la loro residenza prima del compimento del 18° anno
di età, se si ritengono idonei al servizio militare, possono chiedere
all’Ambasciata/Consolato italiano del luogo di residenza, l’arruolamento senza
visita e la dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 n. 1, D.Lgs.
504/97).
2.
2. Gli iscritti che hanno trasferito la loro
residenza all’estero dopo il compimento del 18° anno di età, ma
3.
prima del 24° per motivi di lavoro o di coesione familiare possono,
se si ritengono idonei al
4.
servizio militare, presentare o inviare entro la data di compi mento dell’età
sopraccitata, all’Ufficio Leva
5.
tramite l’Ambasciata/ Consolato italiano del luogo di residenza domanda di arruolamento
senza visita e
6.
dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 n. 2, D.Lgs. 504/97).
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione all’AIRE (o
dichiarazione sostitutiva di certificazione) o, nelle more del suo rilascio,
copia della richiesta di iscrizione;
b)
b) copia del
permesso di soggiorno (se richiesto per i cittadini italiani dal Paese di
residenza);
c)
c) in caso di lavoro dipendente: copia
autenticata del contratto di lavoro, legalizzato e registrato (o di una
dichiarazione legalizzata del datore di lavoro), stipulato con un’Impresa o
Ente pubblico straniero o Organismo internazionale. Sul contratto, o
dichiarazione, dovrà essere specificata la data di inizio del l’attività
lavorativa e che questa e a tempo indeterminato (o tacitamente rinnovabile);
d) in caso di lavoro autonomo: certificati
legalizzati da cui risulti l’attività svolta e la sua data di inizio,
l’autorizzazione allo svolgimento della stessa e l’iscrizione in appositi albi
o registri (quando richiesti per i cittadini italiani dal Paese di residenza);
e) in
caso di trasferimento all’estero con la famiglia (originaria od
acquisita) o di ricongiungimento a questa: attestati da cui risulti che la
famiglia (genitori, o un solo genitore se l’altro è deceduto o divorziato,
oppure coniuge) vive all’estero in modo stabile e permanente.
3. Gli iscritti che si trasferiscono all’estero
per compiere gli studi preparatori per le Missioni, quali allievi
interni presso Istituti Cattolici o di Culti ammessi dallo Stato e coloro che
si trasferiscono all’estero
per svolgere l’attività di Missionari, possono chiedere all’Ufficio Leva di
appartenenza, se si
ritengono idonei al servizio militare, l’arruolamento senza visita e la
dispensa dalla presentazione alle
armi (art. 109, D.P.R.
237/94).
Gli allievi devono allegare alla domanda
attestazione di frequenza rilasciata dall’Istituto frequentato;
i
Missionari, un documento
da cui risulti che si trovano nella località e nelle condizioni prescritte dal
Ministero
degli Affari Esteri.
4. I residenti all’estero che rimpatriano
definitivamente prima del compimento del 27° anno di età, sono chiamati a
compiere gli obblighi di leva e militari salvo benefici di dispensa o esonero
che possono richiedere per altro motivo. Gli iscritti che possiedono anche la
cittadinanza di un altro Paese dove hanno prestato al meno sci mesi di servizio
militare effettivo, possono presentare o inviare all’Ufficio Leva di
appartenenza, se si ritengono idonei al servizio militare, domanda di
arruolamento senza visita e dispensa dalla ferma di leva, allegandovi sia un
documento da cui risulti il possesso dell’altra cittadinanza, sia il
certificato militare o l’attestazione consolare riguardante il servizio
militare prestato.
5. Gli iscritti che risiedono all’estero in
qualità di Membri di Organismi internazionali, per i quali apposite Convenzioni
ratificate dall’Italia (es. ONU, A.S.E., E.S.O. etc.) prevedono immunità e
privilegi, se si ritengono idonei al servizio militare, possono chiedere
all’Ufficio Leva di appartenenza, con una documentata domanda, l’arruolamento
senza visita e l’esenzione dal servizio militare.
Coloro che cessano dall’incarico
prima del compimento del 27° anno di età, decadono dal beneficio e sono
chiamati a compiere gli obblighi di leva e militari, salvo benefici di dispensa
o esonero che possono richiedere per altri motivi.
IX.
IX. SOGGIORNO ALL’ESTERO PER LAVORO STAGIONALE
I giovani che
desiderano recarsi, a scopo di lavoro, in un Paese la cui legislazione non
consente inizialmente il rilascio del permesso di soggiorno annuale, ma solo
stagionale e sono in grado entro il compimento del 24° anno di età di ottenere,
secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale, possono
chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza entro la data di presentazione a
visita indicata nel precetto, di essere arruolati senza visita ed autorizzati
al soggiorno all’estero a tempo determinato.
Alla domanda deve essere
allegata:
a) copia del permesso di soggiorno stagionale;
b) in caso di lavoro dipendente: copia
autenticata e legalizzata del contratto di lavoro stagionale, regolarmente
registrato, stipulato con un’impresa straniera;
c) copia autenticata e legalizzata
dell’autorizzazione a svolgere stagionalmente un’attività economica.
X. DOPPIA CITTADINANZA - CITTADINANZA STRANIERA ACQUISTO
CITTADINANZA ITALIANA - APOLIDIA
1. Gli iscritti in possesso contemporaneamente
della cittadinanza italiana e di quella di uno dei Paesi con il quale l’Italia
ha stipulato Convenzione in materia di servizio militare (Argentina, Brasile,
Cile, Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo,
Norvegia, Svezia, Olanda, Francia, Spagna, San Marino), devono rivolgersi
all'Ambasciata/Consolato italiano, se risiedono all’estero, o all’Ufficio Leva,
se risiedono in Italia, per essere informati sulle disposizioni e sui benefici
previsti da tali Convenzioni.
2. Gli iscritti che hanno perduto la cittadinanza
italiana e sono in possesso di altra cittadinanza, devono chiedere all’Ufficio
Leva d’appartenenza di essere cancellati dalle liste di leva. Alla domanda
devono allegare la seguente documentazione:
a) certificato
o attestazione consolare da cui risulti che possiedono la cittadinanza
straniera e le modalità d’acquisto della stessa;
b) attestazione
da cui risulti che hanno perduto la cittadinanza italiana, rilasciata dal
Comune o
dall’Ambasciata/Consolato
italiano se risiedono all’estero;
In
caso di nascita in Italia o da genitore per origine italiano o da genitore
divenuto italiano durante
la
minore età dell’iscritto, dovranno allegare, oltre alla documentazione indicata
alle lettere
a) e b), anche la copia integrale del loro atto di nascita
3. Gli iscritti che sono nati all’estero
e i cittadini stranieri per origine devono inoltrare domanda di cancellazione
dalle
liste di leva con allegato:
a) certificato
o attestazione consolare da cui risulti che possiedono la cittadinanza
straniera e le modalità d’acquisto della stessa;
b) certificato
o attestazione consolare comprovante che entrambi i genitori sono cittadini
stranieri;
c) attestazione
da cui risulti che non hanno compiuto atti per acquistare la cittadinanza
italiana, rilasciata dal Comune o dal 1’ Ambasciata/Consolato italiano se
risiedono all’estero.
4. Gli stranieri possono chiedere all’Ufficio Leva
in cui risultino iscritti di prestare servizio militare nelle FF.AA. italiane,
al fine di acquistare la cittadinanza italiana, solo se discendono da padre o
madre o avo paterno o materno cittadino italiano per nascita.
Alla domanda devono allegare:
a) estratto
per riassunto del loro atto di nascita;
b) attestazione
del Comune, o dell’Ambasciata/Consolato italiano, se risiedono all’estero, da
cui risulti che hanno reso la dichiarazione per acquisire la cittadinanza
italiana a seguito di servizio militare (art. 4 n. 1, Legge 5/2/92, n.
91);
c) certificazione
penale rilasciata dallo Stato d’origine e da quello di residenza;
d) certificato
di residenza.
5. Gli stranieri che hanno acquisito la
cittadinanza italiana e che, al più tardi, alla data di presentazione a visita
di leva indicata nel precetto, compiranno il 30° anno di età, hanno il diritto
di chiedere se si ritengono idonei al servizio militare, l’arruolamento senza
visita e la dispensa dal compiere la ferma di leva (art. 101, D.P.R. 237/64).
Alla domanda, da presentare o inviare all’Ufficio Leva di appartenenza, deve
essere allegato il certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune o
dall’Ambasciata/Consolato italiano per i residenti all’estero.
6. Gli apolidi residenti in Italia sono tenuti agli obblighi di leva
(art.1, D.P.R. 237/64), salvo la possibilità di richiedere i benefici previsti
dalle vigenti leggi qualora siano in possesso dei requisiti da queste indicati.
XI. PROFUGHI
I Profughi, se si ritengono idonei
al servizio militare, possono chiedere all’Ufficio Leva di appartenenza di
essere arruolati senza visita ed ammessi a dispensa dal compiere la ferma di
leva (art. 33 della Legge 26/12/1981, n. 763).
Alla domanda devono allegare
attestazione prefettizia comprovante l’attribuzione della qualifica di
“Profugo”.
Indice
D. - LE DISPENSE DAGLI OBBLIGHI DI LEVA
I. DISPENSA DALLA FERMA DI LEVA DI COMPETENZA DEl CONSIGLI DI LEVA
(Art. 7, 1° comma del Decreto
legislativo 30.12.1997, n. 504).
Possono chiedere
il beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva i giovani che si
trovano in una delle seguenti condizioni.
(1) Orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun
fratello vivente, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di dispensa o
riduzione (non dipendente dalla sua volontà) dalla ferma di leva,
documentazione comprovante le reali condizioni economiche e, per quanto attiene
ai seguenti stati e condizioni, la documentazione per ciascuno indicata:
— stato di
orfano di entrambi i genitori, da documentare con opportuna certificazione o
dichiarazione sostitutiva in carta libera;
— funzione di
capo famiglia, da documentare con dichiarazione sostitutiva in carta libera;
— fratelli
minorenni a carico, da documentare con certificazione anagrafica o
dichiarazione in carta libera.
La certificazione e/o la
dichiarazione deve attestare sia la minore età dei fratelli sia che gli stessi
non sono percettori del reddito minimo fiscalmente previsto per la condizione
di “a carico”. I certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in
carta libera. Gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati
con dichiarazioni sostitutive in carta libera.
(2) Arruolato con prole;
documenti da produrre: domanda e relativamente allo stato di padre:
— certificazione anagrafica o dichiarazione
sostitutiva in carta libera relativa alla nascita ed all’esistenza in
vita
del figlio;
— nel caso in cui il figlio abbia il cognome della
madre: estratto per riassunto dell’atto di nascita o
dichiarazione
sostitutiva dello stesso
da cui risulti il riconoscimento da parte del padre.
La posizione di “iscritto di leva”
o di “arruolato senza visita” é da considerarsi equivalente a quella di
“arruolato”. Tali stati sono accertati direttamente dall’A.D.
I certificati possono essere
sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità
personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta
libera.
(3) Figlio, unico maggiorenne e convivente, di
genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido
civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto
l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun
fratello vivente, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di dispensa o
riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto
attiene ai seguenti stati e condizioni, la documentazione per ciascuno
indicata:
— stato
di unico figlio maggiorenne convivente; da documentare con certificato di stato
famiglia o Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera;
— condizione
del genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente; da
documentare con copia conforme del provvedimento della Commissione Medica della
A.S.L. di cui all’art. 4 della
Legge 5/2/1992, n. 104, attestante la condizione
di “portatore di handicap grave” del genitore oppure dichiarazione sostitutiva
in carta semplice contenente gli estremi del predetto provvedimento del
l’Autorità Sanitaria;
— condizione di genitore invalido civile
affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto
l’accompagnatore ai sensi del D.P.R. 834/1981; da documentare con copia
conforme del provvedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento o
con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del provvedi mento
stesso oppure con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, attestante l’affezione da infermità analoghe a quelle per le quali è
previsto l’accompagnatore ai sensi del D.P.R.834/1981.
I certificati, tranne quelli sanitari, possono essere sostituiti da
dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti, o
qualità
personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta
libera.
(4) Primogenito o unico figlio di genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda
inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre
vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa
della partenza alle armi dell’arruolato la famiglia venga a perdere i necessari
mezzi di sussistenza;
documenti
da produrre: domanda,
dichiarazione da cui risulti che nessun fratello, di età inferiore a quaranta
anni abbia fruito di dispensa o riduzione (non dipendente dalla sua volontà)
dalla ferma di leva e, per quanto attiene ai seguenti stati e condizioni, la
documentazione per ciascuno indicata:
— stato di primogenito o di unico figlio; da documentare con
certificato di stato di famiglia o con Mod. 17 o
con
dichiarazione sostitutiva. L’interpretazione letterale della norma, vieta la
concessione della dispensa al
giovane non primogenito;
— genitore affetto da infermità permanente ed insanabile che
lo renda inabile ad esplicare la sua abituale
attivitàlavorativa.
Non è richiesta documentazione
alcuna qualora ricorrano le seguenti condizioni:
— genitori collocati in pensione per raggiunti limiti di età:
da documentare con copia del
provvedimento
pensionistico
indicante la causale del collocamento in quiescenza o dichiarazione sostituti
va in carta semplice indicante gli
estremi del provvedimento;
— genitori che abbiano superato il 65° anno di età per gli
uomini e 60° per le donne: da documentare con
certificazione anagrafica o fotocopia della carta d’identità.
—
— stato di padre vedovo o celibe o madre vedova o
nubile da documentare con certificazione anagrafica o
—
con dichiarazione sostitutiva in carta libera. E’ equiparato ai predetti
“status” quello di genitore divorziato o
—
separato giudizialmente da almeno 3 anni da comprovare con certificazione
anagrafica e/o copia autenticata
—
del provvedimento giudiziale o Mod. 17 o dichiarazione sostitutiva.
— giovane
percettore di reddito, da documentare con:
• copia
autenticata del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro per i
dipendenti privati, o dichiarazione sostitutiva. Attestazione di servizio per i
dipendenti pubblici o dichiarazione sostitutiva.
Dichiarazione di inizio di attività
e partita I.V.A. o dichiarazione sostitutiva per i lavoratori autonomi.
• fotocopia degli ultimi modelli fiscali
presentati all’Amministrazione finanziaria o dichiarazione indicante l’importo
del reddito percepito, sua tipologia nonché la data e l’Ufficio delle Imposte
di presentazione dei predetti modelli; alla fotocopia della denuncia dei
redditi in possesso del contribuente deve essere aggiunta una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la fotocopia esibita é
conforme all’originale.
In caso di reddito percepito in anno finanziario non ancora oggetto di obbligo
di presentazione, il giovane
deve allegare atti attestanti la percezione del reddito (copia ultima busta
paga, documentazione I.V.A.) o
dichiarazione sostitutiva.
— perdita
dei mezzi di sussistenza della famiglia:
il reddito che deve essere
considerato é quello riferito ai parenti conviventi di primo grado in linea
retta o
collaterale. Non devono
essere calcolati i redditi di altre persone che convivono con il nucleo
familiare. La
composizione del nucleo
familiare deve essere documentata con certificazione anagrafica o con il mod.
ex 17
o con dichiarazione
sostitutiva.
I certificati, tranne quelli
sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli
stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni
sostitutive in carta libera.
5) Unico fratello convivente di portatore
di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun
fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o
riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto
ottiene ai seguenti stati e condizioni la documentazione per ciascuno indicata:
— stato di unico fratello convivente; da
documentare con certificato di stato di famiglia o Mod. 17 o dichiarazione
sostitutiva in carta libera;
— condizione del fratello portatore di
handicap, non autosufficiente; da documentare con copia conforme del
provvedimento adottato dalla Commissione medica dell’A.S.L. prevista dall’art.
4 della legge 104/1992,
attestante la condizione di portatore di handicap grave oppure dichiarazione
sostitutiva in carta
libera
contenente gli estremi di emanazione del predetto provvedimento;
— condizione del fratello affetto da grave
patologia non autosufficiente, da documentare con certificazione
medica,
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e autenticata dal Servizio di
Medicina Legale o di altro servizio
competente della A.S.L., attestante la grave patologia e la necessita di
assistenza continua per l’impossibilita del
fratello di compiere gli atti quotidiani della vita.
I certificati, tranne quelli
sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli
stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni
sostitutive in carta libera.
(6) Vittima del
reato di sequestro di persona che, a causa di tale ricatto o come diretta
conseguenza d’esso, sia stato privato della liberta personale o delle
condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno
sessanta giorni;
documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun
fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o
riduzione della ferma di leva (non dipendente dalla sua volontà) e, per quanto
attiene ai seguenti stati e condizioni attinenti alla vittima di reato di
sequestro, la documentazione per ciascuno indicata:
— privazione della liberta personale; da
documentare con attestato rilasciato dall’Arma dei Carabinieri o dalla
Polizia
di Stato o con
dichiarazione sostitutiva in carta libera contenente la descrizione delle
modalità del reato di cui il
giovane è stato oggetto.
— privazione
delle condizioni di normale salute fisica; da documentare con certificato
rilasciato da una struttura sanitaria pubblica da cui si evinca che
l’interessato, a causa del reato in questione o come diretta conseguenza di
esso, é stato privato delle condizioni di normale salute fisica o psichica per
un periodo di almeno sessanta giorni.
I certificati, tranne quelli
sanitari, possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli
stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati con dichiarazioni
sostitutive in carta libera.
(7) Fratello di
militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
documenti da produrre: domanda, dichiarazione da cui risulti che nessun
fratello vivente di età inferiore a quaranta anni abbia fruito di dispensa o
riduzione (non dipendente dalla sua volontà) della ferma di leva e, per quanto attiene
ai seguenti stati e condizioni la documentazione per ciascuno indicata:
— fratello di
militare; da documentare con certificazione anagrafica o con Mod. 17 o
dichiarazione sostitutiva in carta libera;
— militare
deceduto durante la prestazione del servizio militare; dichiarazione
dell’interessato in carta libera. Il titolo in esame sussiste indipendentemente
dalle cause del decesso e riguarda i militari di leva, gli obiettori di
coscienza, i volontari in servizio civile nei paesi in via di sviluppo, gli
ausiliari di leva e gli A.U.C., i volontari in ferma breve. Il titolo in esame
sussiste anche qualora il militare deceduto, di sesso maschile o femminile, sia
appartenente alle FF.AA. ed ai seguenti Corpi armati dello Stato: Guardia di
Finanza, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria.
I certificati possono essere
sostituiti da dichiarazioni in carta libera. Gli stati, fatti o qualità
personali possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive in carta
libera.
Ulteriore documentazione potrà
essere richiesta dagli Uffici Leva.
I titoli per
ottenere l’eventuale dispensa possono essere invocati entro il trimestre in cui
gli interessati sono sottoposti a visita di leva, o, per situazioni
sopravvenute, fino al giorno precedente l’incorporazione.
Tuttavia, coloro
che chiedono ed ottengono il differimento dalla visita di leva per motivi di
studio possono, comunque, chiedere il beneficio della dispensa, prima del
trimestre sopraindicato.
Detti giovani, se
ritenuti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, saranno
dispensati; in caso contrario rimangono nella posizione di “ammesso a ritardo
per motivi di studio”.
Le istanze
documentate possono essere presentate, direttamente oppure tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Leva del Distretto Militare
o della Capitaneria di Porto di appartenenza e, direttamente, al Comune di
residenza.
Notizie sulla
documentazione da produrre devono essere richieste agli Uffici Leva del Comune,
del Distretto Militare o presso la Capitaneria di Porto.
II. DISPENSA DI
COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA
(Art. 7 comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1997, n. 504)
Il Ministro della
Difesa, in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha disposto che, nell’ipotesi si
prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possano essere
ammessi a dispensa della ferma di leva gli arruolati che si trovino in
situazioni inquadrabili in una delle sotto elencate “posizioni” aventi priorità
decrescenti (a parità di condizioni é data precedenza a coloro nei cui
confronti ricorrono più condizioni):
A difficoltà economiche o
Familiari ovvero particolari responsabilità lavorative quali:
a) unico produttore di reddito
ovvero appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi
tabellari previsti dal Decreto che il Ministro della Difesa emana annualmente,
sulla base degli indici ISTAT;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di
fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a
dichiarazioni di fallimento connesse all’avvio o alla conduzione di attività
economiche di cui l’interessato sia titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione
del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in
riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio,
limitatamente alla prima e seconda categoria, compresi gli equiparati a dette
categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capofamiglia, con sorelle nubili a carico;
e) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli,
i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell’arruolato
la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
f) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino
servizio militare;
g) primo o altro figlio di genitore caduto nello
svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo, o di deceduto per
l’aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
h) primo o altro figlio di genitore invalido per
servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia
affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose;
l) datore di lavoro che, per soddisfare gli obblighi
di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere
l’attività.
B.Responsabile
diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da
almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno
di leggi nazionali regionali di incentivazione all’imprenditorialità giovanile
e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell’interessato vengano a
mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa
dell’azienda o della attività.
C. Minore indice di idoneità somatico - funzionale
o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall’apposito D.M. 14 ottobre
1998.
D. Cittadino impegnato, con meriti particolari,
sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali, sempreché l’impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti
di organismi pubblici o privati, o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non
emergano in maniera univoca i particolari meriti dell’interessato,
l’AmminiStrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle
strutture pubbliche.
Le relative domande, debitamente
documentate, devono essere presentate al Distretto Militare o alla Capitaneria
di Porto, entro il trimestre di arruolamento o, per situazioni sopravvenute,
sino a! giorno precedente l’incorporazione.
Indice E.
- ASSEGNAZIONI PARTICOLARI:
I. IN SEDI
DESIDERATE
Possono chiedere
di prestare servizio in determinate sedi gli arruolati che si trovano in una
delle seguenti condizioni:
— ammogliato;
— unico figlio
convivente di padre/madre, celibe/nubile, o vedovo/a, o legalmente separato/a, divorziato/a, sempre che
ne!la località di residenza non siano presenti altri figli maggiorenni, anche
se coniugati;
— figlio unico di madre/padre, nubile/celibe;
— figlio o fratello convivente di familiare
affetto da gravissima malattia documentata
— fratello di militare alle armi, purché non
volontario, da meno di otto mesi ed in servizio al di fuori della regione
di
residenza della famiglia di origine;
— fratello unico di soggetto portatore di grave
handicap che lo renda non autosufficiente;
— studente universitario che, non avendo più
titolo al ritardo, debba sostenere non più di quattro esami di profitto
c
l’esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, presso un
ente ubicato nel Comune ove ha
sede l’Università o in un Comune limitrofo;
— laureato ammesso al dottorato di ricerca
nella sede universitaria richiesta;
— laureato iscritto ad un corso universitario
di specializzazione nella sede universitaria richiesta;
— titolare di attività lavorativa autonoma che comporti
la frequente presenza dell’interessato;
— militare che esercita funzioni pubbliche in
cariche amministrative;
— comprovati motivi familiari o personali, non
riconducibili ad una delle situazioni precedenti e
da
valutare di volta in volta;
— amministratore unico d’Azienda;
— i fratelli gemelli possono chiedere di
prestare il servizio di leva presso lo stesso Ente.
Le relative
domande, debitamente documentate, devono essere presentate al Distretto
Militare di appartenenza, nel trimestre di arruolamento o, comunque, entro otto
giorni dalla ricezione della cartolina precetto.
II. AI
REPARTI
a. La dislocazione sul territorio nazionale delle
infrastrutture militari e le loro ricettività non consentono l’assegnazione
nell’ambito dei 100 Km. dalla sede di residenza per tutti i giovani chiamati
alle armi. La sede riportata sulla cartolina di chiamata alle armi ha validità
per il solo periodo di primo impiego addestramento;
b. la sede e l’ente definitivo di impiego sono
stabiliti dagli Stati Maggiori di Forza Armata sulla base delle rispettive:
direttive strategiche, esigenze operative, disponibilità logistiche. Pertanto
dette sedi saranno rese note, presso i reparti di prima assegnazione, solo al
termine del periodo di iniziale impiego addestrativi, con personale e motivata
comunicazione;
c. per i giovani destinati ad enti oltre i 100
Km. dalla sede di residenza, sono previsti, a norma dell’art. 45, comma
5, della Legge 27. 12.1997 n. 449, i particolari benefici di cui
al Decreto 1.02. 1999, nr. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 70 del
25.03.1999.
Indice F. - SERVIZIO
AUSILIARIO DI LEVA
Gli arruolati che desiderano prestare il servizio
di leva quali Ausiliari nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo
della Guardia di Finanza, nella Polizia
di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, devono presentare
le
domande presso gli organi specifici di competenza
(stazione Carabinieri, Comando Gruppo Guardia di Finanza,
Questura, Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco) entro il decimo giorno successivo al trimestre di arruolamento.
Indice G. - SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI LEVA
I giovani, che desiderano prestare servizio
sostitutivo di leva nei Corpi di polizia Municipale e delle
Guardie
Provinciali o in attività di vigilanza dei musei e
delle bellezze naturali o in attività di vigilanza ittico-venatoria in
ambito
provinciale, possono presentare apposita istanza
in sede di visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione del
diritto al rinvio all’Ufficio Leva di
appartenenza.
Indice H. - RICONOSCIMENTO
DELLA OBIEZIONE DI COSCIENZA
I
cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla
libertà di pensiero, coscienza e
religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
dalla Convenzione internazionale sui
diritti
civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento
nelle Forze Armate e nei
Corpi
armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando in
sostituzione del servizio militare, un
servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come
questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei
“Principi fondamentali” della Costituzione. (legge 8
Luglio
1998 nr. 230 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” art. 1).
I. Diritti degli obiettori
Gli obiettori
godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano il servizio militare di leva. Percepiscono la stessa
paga dei militari di leva con esclusione dei benefici per la condizione
militare.
Il periodo di
servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento
economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le
modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Il
periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato ê valutato nei
pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti
pubblici. Ai fini dell’ammissibilità della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalla pubblica amministrazione è da considerarsi valido a tutti gli
effetti il periodo di tempo trascorso per servizio civile di leva in pendenza
di rapporto di lavoro.
L'assistenza sanitaria é assicurata
dal servizio sanitario nazionale, salvo nel caso di missioni umanitarie
all’estero in cui l'assistenza è assicurata dal servizio di sanità militare.
L’assegnazione deve avvenire, compatibilmente con le possibilità di impiego,
entro l’area vocazionale ed il settore d’impiego indicati dagli obiettori
nell’ambito della regione di residenza o in quelle indicate nella domanda.
Il servizio
civile può essere svolto su richiesta dell’obiettore di coscienza:
— presso un altro
paese, sulla base di apposite intese bilaterali;
— come volontario
nei paesi in via di sviluppo;
— in missioni
umanitarie fuori dal territorio nazionale.
In caso di guerra
o mobilitazione generale gli obiettori di coscienza che prestano il servizio
civile o che avendolo svolto siano richiamati in servizio e per i quali non
siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all’art. 2 sono assegnati alla
Protezione Civile o alla Croce Rossa.
II. Doveri
degli obiettori
Gli obiettori
sono soggetti, fino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
L’obiettore
ammesso a servizio civile, qualora decada dal diritto di prestarlo o di
portarlo a compimento perché sopravvengono o sono accertate le condizioni
ostative indicate nell’art. 2 della legge, è tenuto a prestare servizio
militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene
prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al
servizio civile non prestato (in ogni caso non superiore alla durata della
leva) se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
All’obiettore di
coscienza é vietato detenere ed usare armi di cui all’art. 2 comma 1 lett. A della
legge sulla obiezione di coscienza, nonché assumere ruoli imprenditoriali o
direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di
rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.
A coloro che sono
stati ammessi a prestare in servizio civile é vietato partecipare ai concorsi
per l’arruolamento delle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo
della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o in qualsiasi altro impiego
che comporti l’uso delle armi.
L’obiettore di
coscienza non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività
professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività
professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. I giovani
ammessi al servizio civile devono tenere un comportamento irreprensibile e
compatibile con la natura e la funzionalità del servizio e sono soggetti al
Regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza, pena
l’applicazione delle sanzioni previste.
III. La domanda
I giovani riconosciuti idonei alla
visita di leva che, per i motivi citati, intendono espletare il servizio
civile, devono presentare domanda all’Ufficio Leva di appartenenza entro e non
oltre 15 giorni dalla visita di arruolamento.
La presentazione
della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al
ritardo o al rinvio del servizio militare. I rimpatriati che godevano del
beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi devono presentarla entro 15
giorni dal rimpatrio.
La domanda deve
indicare:
— il cognome, il nome, la data e il luogo di
nascita e di residenza e il Comune nelle cui liste di leva il richiedente
è
iscritto;
— il motivo o i motivi di cui all’art. 1 della
legge sull’obiezione di coscienza in base ai quali si chiede di svolgere
il servizio civile;
— la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle circostanze ostative previste dall’art. 2 della legge sull’obiezione di
coscienza e cioè:
a) titolare di licenze o autorizzazione
relative alle armi indicate, rispettivamente, negli artt. 28 c 30 del Testo
unico della Legge di Pubblica Sicurezza ad eccezione di “repliche di armi
antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890”; “armi da bersaglio da
sala o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che
corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero, di armi o
strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6
escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare
offesa alla persona”;
b) abbiano
presentato domanda da meno di due anni per ha prestazione del servizio militare
nelle Forze Armate,
nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di
Stato, nel Corpo di Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o in qualunque altro impiego
che comporti l’uso delle armi;
c) siano
stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o
esportazione abusiva di
armi e materiali esplodenti;
d) siano
stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro
persone o per delitti
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
L’interessato può altresì indicare:
a) le aree di
impiego in cui gradirebbe svolgere il servizio di: assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale,
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di
commercio con l’Estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale;
b) l’eventuale
preferenza per il servizio gestito da Enti pubblici o privati;
c) fino a
dieci Enti nell’ambito di una regione prescelta.
La domanda può
essere corredata di tutti i documenti attestanti eventuali esperienze o titoli
di studio o professionali utili per l’assegnazione. Presso gli Uffici Leva sono
disponibili i fac-simile di domanda per
lo svolgimento del servizi civile contenente la prescritta dichiarazione sostitutiva.
Fino al momento della
definizione della domanda, la chiamata alle armi resta sospesa
Indice Allegato “A”
PROVVEDIMENTI DEl CONSIGLI DI LEVA
I. Arruolamento
Provvedimento
riguardante gli iscritti che, visitati, sono stati giudicati idonei al servizio
militare. Gli arruolati sono chiamati alle armi entro i 9 mesi successivi al
trimestre in cui sono stati arruolati.
II Arruolamento
senza visita
Provvedimento
riguardante gli iscritti che avendo ottenuto il ritardo per motivi di studio
sono arruolati senza visita fino alla cessazione del beneficio.
Sono, altresì,
arruolati senza visita gli iscritti che, avendo diritto alla dispensa o
all’esonero dal servizio Militare hanno dichiarato, nel contesto della relativa
domanda, di ritenersi idonei al servizio militare.
III Dispensa
dalla presentazione alle armi
Provvedimento
riguardante gli iscritti residenti all’estero e comporta la sospensione degli
obblighi di leva fino al 27° anno di età, sempreché questi non rimpatrino
definitivamente prima di tale età.
IV Dispensa
dal compimento della ferma di leva
Provvedimento
riguardante gli iscritti, a seguito del quale questi non sono chiamati alle
armi.
V Esonero -
Esenzione
Provvedimento
riguardante gli iscritti, a seguito dei quali questi non sono più chiamati a
compiere il servizio militare né sono soggetti a richiami in caso di
mobilitazione, sempre ché mantengano lo status che ha dato loro diritto al
beneficio.
VI Riforma
Provvedimento con il quale viene dichiarata la permanente non idoneità
al servizio militare dei giovani che hanno malattie gravi ed insanabili o
evidenti difetti fisici.
I riformati non
hanno più obblighi di leva e militari; essi tuttavia possono essere rivisitati,
a domanda, fino al 45° anno di età o, d’autorità, entro due anni dal
provvedimento di riforma.
VII Rivedibilità
Provvedimento
riguardante gli iscritti che hanno difetti fisici o infermità che possono
guarire nel periodo massimo di 1 anno (o di 3 anni se tossicodipendenti).
I rivedibili sono chiamati a nuova
visita non prima di 6 mesi. Per i tossicodipendenti la visita potrà essere
ripetuta per altre due voile. A seguito della 2 ª visita il giovane potrà essere dichiarato:
— idoneo al servizio militare e arruolato;
— riformato;
—
— rivedibile per la 2 ª volta,
se tossicodipendente. In tal caso alla terza visita il giudizio dovrà
necessariamente essere di idoneità o
di riforma.
—
—
Indice
"Allegato
B"
|
UFFICIO LEVA |
INDIRIZZO |
TEL. & FAX |
|
COMO |
P.le Duca D’Aosta n. 1 |
Tel.
031-261353 Fax 031-261378 |
|
FIRENZE |
Via Iacopo da Diacceto n. 13 |
Tel. 055-215014 |
|
GENOVA |
P.zza San Leonardo n. 3 |
Tel. 010-581873 Fax.010-581873 |
|
LECCE |
Via Col Costadura |
Tel.
0832-307911/2 Fax 0832-300291 |
|
MILANO |
Via Mascheroni n. 26 |
Tel. 02-436436 |
|
NAPOLI |
Via Gen. Pianell |
Tel. 081-7805068 |
|
PADOVA |
Via Riviera Paleopaca n. 18 |
Tel. 049-8718848 Fax.049-8203613 |
|
PALERMO |
Via M. Pellegrino |
Tel. 091-6572835 |
|
PERUGIA |
Corso Garibaldi -P.zza Lupatelli n. 1 |
Tel.
075-5723
Fax.075-572584 |
|
ANCONA |
Via C. Colombo n. 21/bis |
Tel.
071-897313 Fax.071-872703 |
|
BARI |
P.zza Luigi di Savoia |
Tel. 080-5247345
Fax 080-5247345 |
|
BOLOGNA |
Via Castel Fidardo n. 11 |
Tel.
051-583337 Fax 051-583337 |
|
BRESCIA |
Spalto San Marco n. 41 |
Tel.
030-43404 Fax
030-3772870 |
|
CAGLIARI |
V.le Calamosca n. 29 |
Tel.
070-371662 Fax 070-371662 |
|
CASERTA |
V.le Gen. Douhet n. 1 |
Tel. 0823-322946
Fax 0823-326362 |
|
CATANIA |
Largo Taormina n. 3 |
Tel. 095-444195 |
|
CATANZARO |
Via Pascali n. 40 |
Tel. 0961-726354 |
|
CHIETI |
P.zza Garibaldi |
Tel. 0871-345094 |
|
ROMA |
Via C.A. Dalla Chiesa |
Tel.
06-3235185 Fax 06-3244361 |
|
SALERNO |
Via Vicinanza |
Tel. 089-222090 Fax 089-222090 |
|
TORINO |
Corso Lepanto n. 1 |
Tel. 011-3197528 Fax
011-3197800 |
|
TRENTO |
Via Clarina n. 3 |
Tel. 0461-917455 |
|
UDINE |
Via Pastengo n. 31 |
Tel. 0432-504157 Fax
0432-295439 |
|
VERONA |
Viale C. Colombo n. 117 |
Tel. 045-914937
Fax 045-914937 |
Indice
Allegato “C”
CONSENSO INFORMATO
PER L’EFFETTUAZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI
L’esame radiologico del torace comporta
l’esposizione ad una dose minima di radiazioni ionizzanti, dette
comunemente
Raggi X. Queste radiazioni interagiscono con le
cellule del corpo umano e possono produrre danni in caso di
esposizioni a dosi elevate e/o ripetute
frequentemente nel tempo. Di per sé, un singolo esame radiologico del torace
è
praticamente innocuo.
A maggior tutela della sicurezza, i giovani
chiamati alla leva, qualora in possesso di radiografie del torace eseguite
non
oltre sei mesi prima della visita, sono invitati
ad esibirle ai medici del Consiglio di Leva. In tal caso la radiografia
non
sarà ripetuta, salvo che dalla visita non emergano
elementi nuovi.
Per ulteriori chiarimenti essi potranno comunque
rivolgersi al proprio medico di fiducia ovvero ai medici del Consiglio
di Leva.
Al momento dell’effettuazione dell’esame
radiologico sarà data lettura agli interessati della presente nota
informativa
da parte del Capo Nucleo medico o suo delegato che
dovrà acquisire il loro consenso o diniego.
segue Allegato “C”
NOTA BENE
I dati contenuti nei certificati di nascita,
residenza, cittadinanza e stato civile, possono essere comprovati
attraverso
copia dei documenti di riconoscimento italiani in
corso di validità
Gli
ulteriori certificati o attestati previsti nel presente opuscolo, relativi a
fatti, stati o qualità personali, compresi
nell’elenco di cui all’art. 1 del D.P.R. 20.12.98,
n°. 403, possono essere sostituiti dalla dichiarazione prevista
dall’art. 2 della legge 04.01.68, n°. 15. La
certificazione riguardante fatti, stati o qualità personali, o di altri
soggetti di
cui si abbia diretta conoscenza, non compresi in
detto elenco può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, prevista dall’art. 4 della
Legge 15/1968.
Quest’ultima dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza del
dipendente addetto alla certificazione del
competente Ufficio cui è presentata l’eventuale
domanda o, se inviata per posta, accompagnata da copia del
documento di riconoscimento del dichiarante.
La
certificazione originale dovrà essere presentata od inviata, se richiesta
dall’Amministrazione, entro i termini da
essa indicati, anche nel contesto di moduli
sottoscritti dagli interessati o d’atti amministrativi generali (es.
circolare).
Non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni
sopra citate:
— i
certificati medici e la documentazione sanitaria;
— l’estratto
dell’atto di nascita, se relativo a cittadini
comunitari
ed extracomunitari.
I
cittadini extracomunitari, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni solo se sono iscritti
nell’Anagrafe della popolazione residente in
Italia e solo se riguardino stati, fatti o qualità personali certificabili
od
attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
Le
dichiarazioni sostitutive sono soggette a controlli da parte
dell’Amministrazione, pertanto, qualora il contenuto
delle stesse non risultasse rispondente a verità,
il dichiarante sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per il
reato commesso e perderà i benefici eventualmente
ottenuti in base alle dichiarazioni non veritiere.
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Pubblicazione curata dal Ministero della Difesa
Direzione Generale della Leva