MOD. 730/2001 - REDDITI 2000
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI


Estensori:
dott. Francesco Bortolato
dott.ssa Cristina Fossetta
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Sono redditi di lavoro dipendente:
1) quelli derivanti da prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze di altri, compreso il lavoro a domicilio;
2) le pensioni di ogni genere;
3) la rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro, anche se non stabiliti con sentenza.
Sono altresì da ricomprendersi in tale tipologia di redditi le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quali, ad es.: le indennità di maternità, di disoccupazione e le somme erogate a titolo di cassa integrazione.

Tali redditi godono sempre delle detrazioni d'imposta e vanno indicati nel Quadro C, sezione 1, così come alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che beneficiano anch'essi delle detrazioni d'imposta e sono:
1) i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
2) le somme percepite da terzi per incarichi svolti in qualità di lavoratore dipendente, eccetto quelli che, per legge o contratto, devono essere restituiti al datore di lavoro o allo Stato (es.: compensi corrisposti in qualità di membro di Commissione Tributaria);
3) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempre che non siano esenti per legge;
4) la remunerazione dei sacerdoti e gli assegni corrisposti dagli enti delle chiese protestanti ai propri ministri del culto.

Vanno indicati nel Quadro C, sezione II, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non beneficiano delle detrazi oni d'imposta, tra i quali si possono ricomprendere: 1) i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali dipendenti presso le ASL; 2) i compensi corrisposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l'esercizio di pubbliche funzioni; 3) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in seguito a sentenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; 4) gli assegni periodici percepiti a seguito di donazione o testamento, nonché quelli alimentari stabiliti dal giudice; 5) le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso.

Modalità di compilazione: - dai righi C1 a C4 vanno indicati i redditi di cui al punto 1 del CUD; se il contribuente nel corso dell'anno ha intrattenuto più rapporti di lavoro dipendente ed ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio, dovrà indicare al rigo C1 solo il reddito certificato dall'ultimo sostituto d'imposta; se il reddito deriva da pensione, andrà barrata la casella relativa; - al rigo C5 vanno indicati i giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente, di cui al punto 7 del CUD; - dal rigo C6 al C9 vanno indicati i redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali non spettano le detrazioni d'imposta, di cui al punto 2 del CUD; - al rigo C10 vanno indicate le ritenute d'acconto IRPEF subite di cui al punto 10 del CUD; - al rigo C11 va indicata l'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta di cui al punto 11 del CUD; al rigo C12 va indicata l'eventuale addizionale comunale all'IRPEF trattenuta di cui al punto 12 del CUD.
Si segnala, infine, che l'indennità di fine rapporto di cui ai punti 68 e seguenti del CUD non va dichiarata, in quanto assoggettata all'IRPEF separatamente dai restanti redditi del contribuente.