UILTRASPORTI  

SEGRETERIA PROVINCIALE LECCE



A TUTTI I LAVORATORI




Oggetto: informazioni su previdenza integrativa Fondo Autoferrotramvieri PRIAMO.


Per venirvi ulteriormente incontro vogliamo ricordarvi, seppur succintamente, di come viene trattato fiscalmente il nostro apporto a PRIAMO.

Per PRIAMO vige il principio del :
rinvio della tassazione per i redditi accantonati.
In conseguenza si avrà:
  • una detassazione, entro certi limiti, dei contributi versati;
  • tassazione dei contributi versati, nella fase di accumulo, al momento dell'erogazione della prestazione.
E' possibile dedurre dai propri redditi annuali, fino al 12% del reddito complessivo (compreso quello dei fabbricati), non superando comunque il valore di 10 milioni di lire e comunque è necessario, per aver diritto alla deducibilità, che venga destinata a PRIAMO una quota del TFR.
La quota di contribuzione destinata a PRIAMO resta soggetta a contribuzione ordinaria.

TASSAZIONE NELLA FASE DI ACCUMULO.
  • Viene applicato il criterio del risultato maturato, di gestione, al netto dei costi;
  • Si applica una imposta sostitutiva dell'11%, sul risultato netto di gestione, maturato in ciascun periodo di imposta.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
Viene esclusa dall'imposizione quella parte delle prestazioni che sono già state tassate mentre viene assoggettata a tassazione la quota di prestazioni che hanno fruito della deduzione al momento dell' accantonamento.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
La tassazione competente è ottenuta considerando come si è formato il capitale finale che dà luogo alla erogazione pensionistica; si avrà pertanto:
  • Una quota già tassata e non più assoggettabile ad imposta;
  • Una quota dei contributi, già dedotti, e che ora vengono tassati come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
  • Quota imponibile riferita al rendimento finanziario delle prestazioni in corso di erogazione.

T.F.R. IN PRIAMO
La rivalutazione annuale è assoggettata ad imposta sostitutiva dell'11%.
Il capitale corrisposto al termine del periodo lavorativo è assoggettato a tassazione con esclusione della quota derivante da rivalutazione del capitale.

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai nostri rappresentanti sindacali.



Lecce, lì 12 Gennaio 2003
    Il Segretario