ART. 2 CCNL 27/11/2000

Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto
ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità.



A) Norme di carattere generale.
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:

  _ autofiloferrotranvie;
  _ navigazione interna lagunare;
  _ navigazione interna lacuale;
  _ funivie portuali;
  _ funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
  _ servizi della mobilità.

2) La nuova classificazione si articola:

In quattro aree professionali:

  area 1: mansioni gestionali e professionali;
  area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
  area 3: mansioni operative;
  area 4: mansioni generiche.

In quattro aree operative:

  area esercizio;
  area amministrazione e servizi;
  area manutenzione, impianti ed officine;
  area servizi ausiliari per la mobilità.

L'area esercizio si articola in sezioni specifiche:
esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
esercizio ferroviario e metropolitano;
esercizio navigazione lacuale;
esercizio navigazione lagunare;
esercizio funivie portuali;
esercizio funicolari terrestri ed aeree.

La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure professionali ed i relativi profili nonchè i nuovi parametri retributivi, le norme per l'acquisizione dei parametri successivi relativi allo stesso profilo.

3) Fanno parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonchè le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta ivi comprese le disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerersi nulle. L'assegnazione di parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.

4) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.

5) L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.

6) AI personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento delI'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova classificazione le figure professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.

7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze aziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest'ultima, potranno procedere al relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l'individuazione, entro 5 mesi, dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.

8) Tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 "Disciplina normativa dei quadri", questi ultimi sono individuati dalI'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nelI'area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di appIicazione della nuova classificazione, all'art. 1 dell'accordo nazionale 2 giugno 1987 Ie parole "di 1° livello e 2° livello" vengono sostituite dalle seguenti: "delI'area professionale 1", all'art. 5 del medesimo accordo le parole "individuati nell'ambito del 1° livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito il parametro 250" e le paroIe "individuati nell'ambito del 2° livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito il parametro 230".

9) l contratti di formazione lavoro di tipo A), di cui alla legge 451/94 (cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione delI'area professionale 4 ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà attribuito, per tutta la durata del relativo conratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nelI'area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nelI'area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nelI'area professionale 3. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.

10) Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad arre operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita:

con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali apparteneti a diverse aree operative, ma coIlocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modaIità di attuazione;

lo svoIgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purchè esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;

lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezoni;

lo svoIgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.

NelI'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).
Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.

11) Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articoIo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art.18, comma 2, lett. e), legge n. 422/97 e dalI'art.2112 c.c., come novellato dalI'art. 47, terzo comma, legge n.428/90. L'effettivo svoIgimento, all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione necessaria per l'attribuzione del parametro superiore.

12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative delI'azienda, tenere conto, in modo integrato, dei seguenti aspetti:
_ prestazione sul lavoro;
_ posizione e ruoIo svolto in azienda;
_ attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
_ capacità potenziali di sviluppo professionale.

13) I profili professionali non costituiscono un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.

14) Qualora Io svoIgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regoIamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali, la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilitazioni professionali.

15) NelI'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l'espletamento delle attività implica l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc., messe a disposizione da parte delI'azienda in quanto pertinenti allo svoIgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.

16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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