REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1) Il personale di tutti i settori o servizi aziendali, in ciascun profilo professionale,
che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni ove richieste dalla
qualifica rivestita, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
2) Le domande per il passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del
personale in forza saranno accolte entro e non oltre il 10% della forza lavoro
dell'unità produttiva interessata, semprechè non ne pregiudichino i livelli di
produzione.
3) Qualora il numero delle domande di cui sopra risulti superiore al limite del 10% della
forza lavoro dell'unità produttiva interessata, la scelta sarà effettuata dalla
direziane aziendale secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione di lavoro a tempa pieno;
b) documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero,
nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
c) motivi di famiglia, opportunamente documentati;
d) motivi di studio o attività di volontariato, opportunamente documentati;
e) motivi personali.
In caso di parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di
servizio.
4) La prestazione di lavoro in regime di tempo parziale dovrà essere pari alla metà
o ai 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno.
5) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata di 3, 6, 9 o 12 mesi; esso
è eventualmente rinnovabile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Al termine del periodo di lavoro a tempo parziale, al lavoratore interessato verrà
ricostituito il rapporto a tempo pieno, ripristinando la precedente sede ed utilizzazione.
6) Il tempo parziale può essere realizzato:
a) per le attività di esercizio (produzione ferrovia ed autolinee, manutenzione rete,
manutenzione rotabili) con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni
della settimana o del mese (c.d. tempo parziale verticale);
b) per le attività degli uffici e magazzini, oltre che con l'articolazione della
prestazione lavorativa come previsto alla lettera a), anche con articolazione della
prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo
parziale orizzontale).
In ogni caso la misura della prestazione lavorativa in regime di tempo parziale deve
essere tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista (metà
o 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno), nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana o mese).
7) Il lavoratore che opti per il tempo parziale sarà tenuto a rendere la prestazione
lavorativa ridotta con l'utilizzazione di servizio funzionale al processo produttivo
svolto nell'unità operativa di assegnazione.
Il diritto al buono pasto non è riconosciuto in presenza di tempo parziale
orizzontale.
Il diritto al buono pasto è riconosciuto in presenza di tempo parziale verticale
limitatamente ai giorni in cui c'è prestazione di servizio per l'intera giornata
lavorativa, secondo regolamentazione vigente per i diversi settori/attività.
8) Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve
riportare la durata, la distribuzione dell'orario, l'unità operativa di assegnazione
e le mansioni del lavoratore.
Il contratto stipulato deve essere convalidato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro della
giurisdizione territoriale e successivamente inviato al competente Ispettorato Provinciale
del Lavoro.
9) Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale sarà corrisposto in misura proporzionale alla prestazione
lavorativa.
Per il trattamento di pensione e per il T.F.R. saranno osservate le norme di legge in materia
previdenziale applicabili al personale autoferrotranviario.
10) Al personale che opti per il rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il lavoro a tempo pieno.
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