REGOLAMENTAZIONE DEL TICKET PASTO
1) Il ticket pasto sarà erogato a tutto il personale di ruolo in base alla presenza
giornaliera effettiva in azienda; sono, pertanto, esclusi dalla fruizione di esso tutti i casi in cui
si verifichino assenza dalla produzione, vale a dire quelli in cui il lavoratore sia assente
dal servizio per qualsiasi causa.
2) Al personale che usufruisca di mezza giornata di congedo non sarà corrisposto il
ticket pasto.
3) Al personale che usufruisca di permessi giornalieri, la cui quantità oraria
complessiva sia inferiore alla metà dell'orario di lavoro o di turno previsto in quella giornata, verrà
riconosciuto il ticket pasto; qualora, invece, la quantità oraria complessiva dei
permessi giornalieri sia pari o superiore alla metà dell'orario di lavoro o di turno previsto in
quella giornata, il ticket pasto non sarà riconosciuto.
4) Al personale che goda del trattamento di trasferta previsto dall'art. 20 del CCNL,
indicato aziendalmente come Bl e B2, non sarà corrisposto il ticket pasto, in quanto la misura
della indennità riconosciuta contrattualmente già comprende di per sé il costo del pasto.
5) Il ticket pasto sarà riconosciuto ai dirigenti sindacali solo in caso di loro
partecipazione a riunioni indette dall'azienda e limitatamente agli agenti da essa convocati.
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