"Testo Unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale"
REGIONE PUGLIA
Legge n.13 del 23 Marzo 1999 come modificata dalla L.R. n.9 del 12 Aprile 2000 ( Art.56)
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
19 novembre 1997, n.422, disciplina nella regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di
interesse regionale e locale con le seguenti finalità:
a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento
agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze collettive di
mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella
regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero
territorio regionale;
b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore
ed il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli
operatori ed il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti
(CEE) n. 1191/69 e 1893/91;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici
e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.
1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con
esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al
successivo comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari
compresi nei propri ambiti territoriali. 2. Le province e, ove istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di
programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio
unitario a livello regionale di cui al successivo comma 3, dei servizi di trasporto pubblico
automobilistici, tramviari filoviari e lacuali, compresi nei propri ambiti territoriali. 3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi
di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati non attribuiti agli enti
locali ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 3 del d.lgs.422/97, nonchè le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio
unitario a livello regionale:
a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto
mediante la redazione del piano regionale trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse
sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi
di programma di cui all'articolo 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui
all'articolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo VI della presente legge;
e) def"nizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi
di TPRL;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 25;
g) definizione dei criteri per la quantificazione dei corrispettivi dei servizi
di trasporto e per la loro revisione annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale
occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;
i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto
nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi
dell'articolo 4 del d.lgs.422/97;
l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105, lettera h);
m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio degli
indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 26. 4. Le province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione
e di amministrazione dei servizi di propria competenza agli enti locali intercomunali
costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n.97 e dell'articolo 25 della L.142/90
e compresi nei propri ambiti territoriali osservando i principi di cui all'articolo 4,
comma 3, della L.59/97 ed in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza. 5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l’esercizio unitario
a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2,
le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non
comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare quelli di
sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell’ente locale individuato
con i criteri di cui all’articolo 18, comma 6. 5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari,
metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative
attinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5.
1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare
sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici
interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale
e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti
dall'osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 27. 2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce
in particolare:
a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del
regolamento (CEE) n.1191/69;
c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia
trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3
del regolamento (CEE) n.1191/69;
d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto. 3. L'Assessorato regionale trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel
settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani
di bacino predisposti dalle province ai sensi dell'articolo 11. 4. La proposta di PRT di cui al precedente comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi
trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT.
La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.
1. La Regione persegue nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL i seguenti obiettivi:
a) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire
il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti ed alle situazioni del mercato,
sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
d) incentivare le integrazioni modali e tariffiarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza,
l'efficacia e la qualità dei servizi offerti. 2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.
1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta
eccezione per i servizi occasionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, è subordinato alla preventiva stipula
del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore.
I contratti di servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di
affidamento diretto o di concessione. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo,
per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono
corrispettivi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamento (CEE) n.1191/69 e n.l893/91
devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti. 2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi
operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito
dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può
prorogare il periodo transitorio per il raggiungimento del rapporto stabilito fino a non oltre il 31 gennaio 2003. In forza
delle predette disposizioni i corrispettivi contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando
il costo ottimale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), per il fattore (1 - r). 3. Ai fini del calcolo del rapporto "r" di cui al precedente comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono
tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti
da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè,
per i servizi ad impianti fissi dei costi di ammortarnento, di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi. I ricavi
del traffico comprendono, al lordo di IVA:
a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi
dell'articolo 32;
c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile. 4. I corrispettivi dei contratti di servizio, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con
la disposizione di cui al precedente comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con
l'applicazione del metodo denominato transfer cap. I criteri applicativi del metodo transfer cap sono stabiliti dalla Giunta
regionale con l'obiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità
dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto
e delle organizzzazioni sindacali. La misura percentuale della revisione annuale non può comunque superare il tasso
programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello
programmato per oltre il 35 per cento. 5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti
di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs.422/97 e definiscono in particolare:
a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
b) i servizi di trasporto oggetto dal contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli
eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;
c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia
dei veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;
d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il rapporto tra ricavi e
costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
e) l'eventuale corrispettivo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub-affidante ai sensi degli articoli 19 e 20,
assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione
annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
f) le modalità di revisione del corrispettivo in caso di sub-concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche
incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale
dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonchè le garanzie che devono essere prestate
dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del
personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza
dell'affidamento medesimo;
l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento
del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 24 della presente legge, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla
scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;
m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
n) il foro competente per eventuali controversie. 6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente i corrispettivi attribuiti
per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria. 7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dai corrispettivi di contratto restano
a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f) della presente legge. 8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle
imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani ed i prezzi minimi
dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi
e costi previsti dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità
esercitati ed in qualunque forma gestiti. 2. Le basi tariffarie sono incrernentate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'articolo 2,
comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del price cap sono stabiliti dalla Giunta
regionale assumendo:
a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT
nell'anno precedente;
b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento
di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.
Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al
5 per cento le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale. 3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono comrnisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui
al comma 1 con i criteri di ali all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono
commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai comuni competenti. 4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga
facoltà compete ai comuni per servizi di propria competenza. 5. La Giunta regionale e i comuni, secondo le competenze di cui al precedente comma 4, possono autorizzare
tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne facciano richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità
della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese
di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.
Art.33 (sanzioni agli enti e imprese di trasporto)
1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dell'ente o impresa inadempiente. 2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, che può
introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata. 3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto
in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono
prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali
stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2000, contratti "ponte" di servizio
con i corrispettivi di cui al successivo articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2003. Per le concessioni
rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2003, I'ente competente, ferma restando la facoltà di procedere al
riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può prorogarne la validità per un
periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine
del 31 dicembre 2000. Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ancora
pendenti si intendono respinte. 2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del
d.lgs. 422/1997, come modificato con il d.lgs. 400/1999, hanno l’obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di
trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata,
anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti ‘ponte’
di servizio con le compensazioni di cui all’articolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data di
riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all’articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
L’ente locale competente può prevedere l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e
può restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo non
superiore a due anni. Ove tale trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente
della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede immediatamente alla concessione dei
servizi già in affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui all’articolo 18. 3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti "ponte" di cui ai precedenti commi 1 e 2 e fino alla
determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 della presente legge gli enti competenti possono rilasciare concessioni
provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico con la procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1. 4. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti competenti,
in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cuiall'articolo 5,
comma 2, possono rilasciare direttamente ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove concessioni di servizi
automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:
a) che alla conferenza dei servizi risulti acclarato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con
altri servizi oggetto di corrispettivi;
b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da contratto
con il soggetto richiedente;
c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei
servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o
ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in servizi speciali, comunque senza maggiorazione dell'ammontare degli importi
contrattualmente stabiliti. 5. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma 3 la Giunta Regionale può disporre, anche su proposta
degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai
sensi dell'articolo 20, comma 3. 6. Abrogato 7. Abrogato 8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la Giunta Regionale può prorogare la scadenza
della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.24 sino alla data del 31 dicembre 2003, subordinatamente
alla stipula di contratto "ponte" ai sensi del precedente comma 1 entro la data del 31 dicembre 2000, a decorrere dalla quale
cessa il regime di sovvenzione c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata per l'esercizio 1999 ed è
soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 4. 8 bis. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo
transitorio successivo alla stipula dei contratti ‘ponte’ e fino al riaffidamento in concessione con le procedure concorsuali di
cui all’articolo 18, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno l’obbligo di affidare in concessione
con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione.
Per le medesime esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui all’articolo 8, previa verifica in
apposita conferenza dei servizi con la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali
possono altresì disporre, anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti gestori, definendo le conseguenti
compensazioni con l’eventuale revisione dei contratti in essere. 9. I contratti "ponte" stipulati dagli enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme
all'originale, all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33 della presente legge.
1. Sono abrogate: la legge regionale 23 giugno 1980, n.79, le leggi regionali 19 marzo 1982, n.13 e 21 gennaio
1984, n.5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n.2, la legge regionale 8 gennaio 1982, n.3 e l'articolo 1 della legge regionale 3
aprile 1995, n.11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n.5 e 15 dicembre 1992, n.17, le leggi regionali 4 maggio 1985,
n.24 e 19 aprile 1995, n.24, la legge regionale 5 maggio 1979, n.29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995,
n.37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n.22. 2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime
nel periodo della loro vigenza. In particolare le disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio
1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 35, comma 8
della presente legge. 3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n.999 sono
abrogate con l'entrata in vigore della presente legge. 4. Ai sensi delle disposizioni di cui al quarto cornma dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n.151, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai capi I, II, V, Vl e VII della legge 28 settembre
1939, n. 1822.