Schema per la valutazione e la richiesta di riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto.


Ai sensi della Legge n. 257/92 e successive integrazioni e modificazioni, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ai fini delle prestazioni pensionistiche, va moltiplicato per il coefficiente 1,5;

Codesta Azienda, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 257/92, art.9, aveva l'obbligo di inviare, annualmente, alla regione una relazione attestante l'utilizzo dell'amianto nei luoghi di lavoro ed ulteriori informazioni nella predetta norma meglio indicate;

Gli istanti hanno interesse a conoscere il proprio curriculum professionale a far tempo dall'assunzione ad oggi, con l'indicazione dell'impianto, del reparto di appartenenza, della qualifica rivestita, delle mansioni svolte con riferimento particolare a quelle che hanno comportato la manipolazione di componenti contenenti amianto e comunque l'esposizione alla stessa sostanza;

Gli istanti hanno interesse, altresė, ad avere copia delle predette relazioni obbligatorie che Codesta Azienda ha inviato alla Regione e/o alla A.U.S.L. competente riguardanti l'uso dell'amianto nei luoghi di lavoro.

(Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rappresentanti sindacali Uiltrasporti FSE).