Schema per la valutazione e la richiesta di riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto.
Ai sensi della Legge n. 257/92 e successive integrazioni e modificazioni, per i lavoratori esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ai fini delle prestazioni pensionistiche,
va moltiplicato per il coefficiente 1,5;
Codesta Azienda, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 257/92, art.9, aveva l'obbligo di inviare, annualmente,
alla regione una relazione attestante l'utilizzo dell'amianto nei luoghi di lavoro ed ulteriori informazioni nella
predetta norma meglio indicate;
Gli istanti hanno interesse a conoscere il proprio curriculum professionale a far tempo dall'assunzione ad oggi,
con l'indicazione dell'impianto, del reparto di appartenenza, della qualifica rivestita, delle mansioni svolte con
riferimento particolare a quelle che hanno comportato la manipolazione di componenti contenenti amianto e
comunque l'esposizione alla stessa sostanza;
Gli istanti hanno interesse, altresė, ad avere copia delle predette relazioni obbligatorie che Codesta Azienda
ha inviato alla Regione e/o alla A.U.S.L. competente riguardanti l'uso dell'amianto nei luoghi di lavoro.
(Per ulteriori informazioni rivolgersi ai rappresentanti sindacali Uiltrasporti FSE).
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