FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZl AUTOMOBILISTICI S.R.L.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DI RUOLO




Art.1 - Campo di applicazione.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.15 dell'Allegato A) al R.D. 8.1.1931 N.148 ed in applicazione delle norme relative alla nuova classificazione del personale di cui all'Accordo Nazionale 27.11.2000, le progressioni di carriera del personale di ruolo delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..

Art.2 - Settori Produttivi, Aree Professionali ed Aree Operative.
L'attività aziendale si articola in quattro Settori Produttivi:

  • Settore 1 - Trasporto Ferroviario (comprendente le attività di Produzione, Manutenzione Rotabili, Commerciale);
  • Settore 2 - Infrastruttura (comprendente le attività di Manutenzione Armamento, Opere Civili, Impianti Elettrici);
  • Settore 3 - Autolinee (comprendente le attività di Produzione, Manutenzione Rotabili, Commerciale);
  • Settore 4 - Amministrazione generale (comprendente le attività di Personale, Contabilità, Contratti ed Acquisti, Inventory Control e Magazzino) e Staff di Direzione (comprendente le attività di Investimenti, Igiene e Sicurezza, Patrimoniale, Sistema Qualità, Affari Generali e Legali, Segreteria).

Il personale è assegnato ad uno dei suddetti Settori Produttivi.
All'interno di ciascun Settore Produttivo la classificazione del personale si articola in quattro Aree Professionali:

  • Area 1 - mansioni gestionali e professionali;
  • Area 2 - mansioni di coordinamento e specialistiche;
  • Area 3 - mansioni operative;
  • Area 4 - mansioni generiche;

ed in quattro Aree Operative, con le seguenti specificazioni:
  • Area esercizio (Settori 1 e 3);
  • Area amministrazione e servizi (tutti i Settori);
  • Area manutenzione, impianti ed officine (Settori 1, 2 e 3);
  • Area servizi ausiliari per la mobilità (Settori 1 e 3).

Art.3 - Passaggio di Settore Produttivo.
Il passaggio del personale da un Settore Produttivo ad un altro è disposto dal Direttore Generale, su proposta del Direttore dell'Esercizio, a norma di quanto previsto dall'articolo 3 Reg. All.A) R.D.148/1931.

Art.4 - Passaggio di Area Operativa.
Il passaggio del personale da un'Area Operativa ad un'altra è disposto, nel ricorrere dei presupposti previsti dalla vigente normativa in tema di abilitazioni e capacità tecnico-professionali, dal Direttore Generale o dal Direttore dell'Esercizio, a norma di quanto previsto dall'Articolo 3 Reg. All.A) R.D.148/1931.

Art.5 - Progressione di carriera.
La progressione di carriera determina attribuzione di profilo professionale superiore a quello posseduto; essa è disposta dal Direttore Generale, previo benestare del Direttore dell'Esercizio laddove necessario ai sensi del D.P.R.753/1980. La progressione di carriera del personale può avvenire:

  • a) a seguito di concorso;
  • b) a scelta della Direzione Aziendale, tenuto conto degli aspetti indicati nell'articolo 2 lettera A punto 12 dell'Accordo Nazionale 27.11.2000, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell'impresa.

Art.6 - Requisiti e condizioni.
L'attribuzione dei profili professionali è subordinata, laddove prescritto, al possesso dei requisiti fisici stabiliti dalla circolare Min. Tasp. Dir. Gen. M.C.T.C. n.64 del 31.10.1966 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di particolari abilitazioni ove prescritte. I titoli di studio minimi richiesti per ciascuna area professionale sono i seguenti:

  • a) Area Professionale 1^: Diploma di laurea
  • b) Area Professionale 2^: Diploma di scuola media superiore
  • c) Area Professionale 3^: Diploma di scuola media inferiore
  • d) Area Professionale 4^: Licenza di scuola elementare

Il personale in servizio alla data del 31.12.2000 potrà avanzare nel profilo professionale delle Aree 1^ e 2^ purché in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto ordinariamente per ciascuna di esse.
L'ammissione ai concorsi è subordinata al possesso del profilo professionale previsto per parteciparvi, secondo le prescrizioni indicate nel relativo bando.
Costituisce, altresì, condizione per l'ammissione ai concorsi ed agli esami:

  • a) la carenza della sanzione disciplinare definitiva della retrocessione o equivalente (art.44 All.A) R.D.148/1931) salvo condono o reintegrazione avvenuti almeno due anni prima della data del Foglio Disposizioni contenente il bando di concorso;
  • b) la carenza della sanzione disciplinare definitiva della proroga del termine dell'aumento periodico della retribuzione (art.43 All.A) R.D.148/1931), non condonata, nei dodici mesi anteriori la data del Foglio Disposizioni contenente il bando di concorso;
  • c) la carenza, nel periodo di dodici mesi anteriori la data del Foglio Disposizioni contenente il bando di concorso, della sanzione disciplinare definitiva della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, di durata pari o superiore a 5 giorni, non condonata;
  • d) la carenza, nel periodo di sei mesi anteriori la data del Foglio Disposizioni contenente il bando di concorso, della sanzione disciplinare definitiva della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogata per almeno tre mancanze, ancorché distinte, commesse in violazione dell'art.42 All.A) R.D.148/1931.

Art.7 - Comunicazione dei concorsi.
I concorsi sono indetti con bandi portati a conoscenza del Personale con Foglio Disposizioni a firma del Direttore Generale. Nei bandi sono indicati il numero dei posti per i quali è indetto il concorso, le sedi di servizio cui essi si riferiscono, i requisiti per l'ammissione, i programmi, il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento, il termine di presentazione delle domande di partecipazione che non potrà essere inferiore a 15 né superiore a 30 giorni, i testi e le pubblicazioni utili per la preparazione alle prove.

Art.8 - Nomina della Commissione.
Entro 15 giorni dalla data del Foglio Disposizioni contenente il bando di concorso, il Direttore Generale provvede a nominare la Commissione Concorsuale.
La Commissione sarà composta da n.3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, scelti tra i Dirigenti e Agenti di ruolo, dei quali almeno uno appartenente alla Direzione del Personale; il membro con funzioni di Presidente sarà sempre individuato tra il Personale Dirigente dell'Azienda.
Tutti i membri, se non Dirigenti, dovranno rivestire profilo professionale e possedere titolo di studio almeno pari a quelli relativi al concorso o all'esame.
In caso di impedimento di un membro della Commissione, il Direttore Generale provvede a nominare il sostituto.

Art.9 - Costituzione della Commissione.
Entro i sette giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso o all'esame, il Presidente della Commissione convoca, entro i seguenti sette giorni, i membri della Commissione per la verifica delle domande presentate.
La Commissione accerta la sussistenza dei titoli e dei requisiti richiesti, redigendo un verbale di tutte le operazioni compiute.
La Commissione delibera, a maggioranza di voti sull'ammissione dei candidati e su tutte le altre questioni relative al concorso, fino alla firma del verbale conclusivo dei lavori per cui è stata insediata.
La Commissione predispone le prove di concorso nell'ambito dei programmi indicati nel bando; per le prove scritte dovranno essere formulate almeno tre tracce su argomenti diversi, ma ugualmente qualificanti, del programma.
Espletate le operazioni di verifica delle domande di partecipazione, la Commissione dà comunicazione ai candidati della ammissione o meno alle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento delle prove.
In caso di mancata ammissione, nella comunicazione dovranno esserne specificatamente indicate le cause, dandosi avviso al candidato escluso che avverso tale provvedimento potrà proporre, entro il termine di decadenza di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, reclamo motivato, alla stessa Commissione.
La Commissione esaminerà i reclami ritualmente prodotti entro i successivi cinque giorni dal termine di cui al precedente comma, deliberando in merito e dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tra la data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle prove e quella di inizio di esse dovrà esserci un termine libero non inferiore a trenta né superiore a quaranta giorni.
Tale termine potrà essere validamente ridotto a non meno di dieci giorni solo per i candidati ammessi successivamente a reclamo accolto. Ai fini della validità delle comunicazioni di ammissione e/o di esclusione dalle prove di esame fa prova esclusivamente la data di ricevimento.
La Commissione trasmette al Direttore Generale l'elenco degli ammessi, a conclusione della verifica delle domande di ammissione, per la formulazione del giudizio di valutazione complessiva del candidato di cui al successivo articolo 15.

Art.10 - Posti da ricoprire mediante concorso.
Salvo quanto disposto dall'art.5, comma 2 lettera b), per conseguire il profilo professionale superiore, in ciascuna Area Professionale, si accede per concorso secondo la disciplina prevista nel successivo articolo 11.
Può partecipare alle prove indette il personale in possesso, alla data del bando, dei requisiti da esso richiesti.

Art.11 - Prove del concorso.
Per il conseguimento di profilo rientrante nell'Area Professionale 1^, le prove concorsuali comportano, in base al programma indicato nel bando, l'esecuzione:

  • di una prova scritta, a contenuto specialistico proprio del Settore Produttivo o Area Operativa aziendale cui si riferisce il posto o i posti messi a concorso;
  • di una prova scritta, a contenuto generale, relativa alle problematiche del trasporto pubblico locale;
  • di una prova orale, a contenuti generale e specialistico secondo le precedenti indicazioni.
Per il conseguimento di profilo rientrante nelle Aree Professionali 2^, 3^ e 4^, le prove concorsuali comportano, in base al programma indicato nel bando, l'esecuzione di una prova scritta o pratica e di una prova orale, tutte a contenuto specialistico proprio del Settore Produttivo o Area Operativa aziendale cui si riferisce il posto o i posti messi a concorso.

Art.12 - Svolgimento delle prove scritte.
Nei giorni fissati per l'espletamento delle prove scritte il Segretario della Commissione o, in caso di sua assenza, altro membro individuato dal Presidente verifica l'identità dei candidati e cura che gli stessi appongano la propria firma sul verbale del giorno.
I fogli su cui dovranno essere svolti gli elaborati saranno previamente timbrati e siglati dal Presidente. Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno dialogare tra di loro, né consultare testi o scritti di qualsiasi genere; è ammessa la consultazione di dizionario della lingua italiana.
I candidati in possesso di telefono cellulare hanno l'obbligo, pena l'esclusione dalla prova e quindi dal concorso, di consegnare l'apparato spento al Segretario della Commissione che provvederà a riconsegnarlo al termine di essa.
I candidati che, durante lo svolgimento delle prove, siano sorpresi a comunicare tra di loro o a consultare testi o scritti, saranno allontanati dall'aula, il loro elaborato annullato ed esclusi dal concorso.
Il Segretario della Commissione redigerà di tutte le operazioni relativo verbale cui saranno allegati gli elaborati consegnati. Ogni elaborato sarà rigorosamente anonimo e dovrà essere redatto con inchiostro nero.
Ciascun candidato apporrà il proprio nome su apposito cartoncino da imbustare in plico a parte sigillato che sarà numerato, a cura del Segretario della Commissione, unitamente all'elaborato anonimo al momento della consegna ed imbustato, insieme a questo, in altro plico sigillato.

Art.13 - Svolgimento delle prove pratiche.
Nei giorni fissati per l'espletamento delle prove pratiche il Segretario della Commissione o, in caso di sua assenza, altro membro individuato dal Presidente verifica l'identità dei candidati e cura che gli stessi appongano la propria firma sul verbale del giorno.
Le prove pratiche consistono nell'esecuzione di lavoro o nella produzione di un manufatto, a seconda del profilo professionale da conseguire con il concorso.

Art.14 - Valutazione delle prove scritte e pratiche.
La valutazione delle prove sarà espressa in trentesimi per iscritto da ciascun membro della Commissione, unitamente alla formulazione, sempre per iscritto, di un sintetico giudizio di merito.
Sarà ammesso alla prova orale il candidato che, in ciascuna delle prove effettuate secondo previsione del bando, abbia riportato la media di almeno 18/30.
Le prove orali avranno luogo non prima di giorni venti e non oltre giorni trenta dalla data di ultimazione delle prove scritte o pratiche.
Il punteggio della prova orale sarà espresso in trentesimi per iscritto da ciascun componente la Commissione, unitamente alla formulazione, sempre per iscritto, di un sintetico giudizio di merito; la prova orale si intenderà superata se il candidato consegua la media di almeno 18/30.

Art.15 - Valutazione complessiva del candidato.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, lettera A punto 12, dell'Accordo Nazionale 27.11.2000, il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore dell'Esercizio, formula e trasmette alla Commissione, ultimate le prove e prima della formazione della graduatoria di merito, il giudizio di valutazione complessiva del candidato basato su:

  • prestazione sul lavoro;
  • posizione e ruolo svolto in azienda;
  • attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
  • capacità potenziali di sviluppo professionale.
Il giudizio di valutazione è espresso in trentesimi.

Art.16 - Formazione della graduatoria di merito.
E' dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato in ciascuna delle prove almeno la media di 18/30.
La graduatoria di merito degli idonei sarà formata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato dichiarato idoneo, risultante dalla somma dei punteggi riportati in ogni prova e del punteggio del giudizio di valutazione del candidato espresso dal Direttore Generale di cui al precedente articolo 15.
A parità di punteggio l'ordine in graduatoria è determinato dall'anzianità di assunzione in servizio ed in caso di ulteriore parità dall'anzianità anagrafica.
La graduatoria finale degli idonei è pubblicata su Foglio Disposizioni.
Sono ammessi ricorsi, per iscritto a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, da prodursi, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione della graduatoria, al Presidente della Commissione.
Definiti i ricorsi da parte della Commissione, entro i dieci giorni successivi il Direttore Generale, con comunicazione diretta, nonché con Foglio Disposizioni, provvederà alla nomina dei vincitori secondo l'ordine di graduatoria ed entro il limite dei posti messi a concorso.
Le promozioni così disposte avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla nomina e, per gli idonei, qualora si rendano disponibili ulteriori posti in organico in quella qualifica, a partire dal secondo giorno del mese successivo alla predetta data di pubblicazione del Foglio Disposizioni e così di seguito per ogni idoneo che dovesse utilmente collocarsi in prosieguo nell'arco di validità temporale della graduatoria.

Art.17 - Validità della graduatoria finale.
La graduatoria finale sarà valida per 18 mesi, decorrenti dalla data della pubblicazione sul Foglio Disposizioni.
Durante tale periodo eventuali posti, che si rendessero vacanti nella qualifica per la quale è stato bandito il concorso, saranno coperti con il personale dichiarato idoneo secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.

Art.18 - Rinunzia alla promozione.
L'Azienda può consentire la rinuncia alla promozione, ma in tal caso il lavoratore interessato perde l'idoneità conseguita e dovrà partecipare nuovamente ad altro successivo concorso.
Il personale che si rifiutasse di raggiungere, o non raggiungesse nel termine fissato, la destinazione assegnata a seguito di conferimento del profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità con utile collocazione nella graduatoria finale, sarà considerato rinunciatario alla promozione.

Art.19 - Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.



L'Amministratore Unico
Avv. Luigi Fiorillo