Prestazioni pensionistiche
- Se la prestazione pensionistica è non superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l’aliquota si applica alla base imponibile calcolata al netto dei redditi già tassati.
- Viceversa, se la prestazione erogata in forma capitale è superiore ad un terzo del maturato, la base imponibile è assunta al lordo degli importi già tassati, comprendendo, quindi, anche la parte corrispondente ai redditi finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva presso il fondo pensione. Rimangono comunque esclusi dalla tassazione i contributi non dedotti.