Accordo di Programma
tra
Ministero dei Trasporti e Regione Puglia

per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 422/97


INDICE
Art. 1 (Premesse)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Beni trasferiti)
Art. 4 (Concessioni)
Art. 5 (Disavanzi - Risanamento economico)
Art. 6 (Conto economico)
Art. 7 (Risorse di esercizio)
Art. 8 (Investimenti)
Art. 9 (Diritti di uso degli impianti comuni a FS)
Art. 10 (Contratti di Servizio e di Programma)
Art. 11 (Comitato di Verifica e di Monitoraggio)
Art. 12 (Aggiornamento)
Art. 13 (Controversie)
Art. 14 (Clausola sospensiva)
Art. 15 (Società costituite dalle Gestioni Governative)
Allegati (da acquisire)




L'anno duemila, il giorno 23 del mese di marzo in Roma, presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - successivamente indicato come "Ministero", si sono riuniti:
in rappresentanza del Ministero dei Trasporti il Sottosegretario On. Giordano Angelini
in rappresentanza della Regione Puglia, successivamente indicata come "Regione", l'Assessore regionale ai trasporti dott. Enrico Santaniello
in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n.291 in data 21/3/2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato Io schema del presente Accordo delegandone alla sottoscrizione l'Assessore ai Trasporti
per

definire ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 19/11/97 n.422, le modalità di trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari ed automobilistici integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari svolti sulle seguenti ferrovie con i programmi di cui agli allegati 1 e 1 bis:
• rete Ferrovie del Sud - Est in gestione commissariale governativa: tutte le linee e servizi come specificati nell'All.1;
• rete Ferrovie Appulo-Lucane in gestione commissariale governativa: linee e servizi di interesse per la Regione Puglia, come specificato nell'All.1;
• ferrovia Bari-Barletta in concessione alla società Ferrotramviaria S.p.A. con sede in Roma, con scadenza ai sensi dell'art 3, comma 3, della L.385/90: tutti i servizi;
• ferrovia S. Severo-Peschici Calenelle, concessa alla Società Ferrovie del Gargano S.r.l. con sede in Bari, con scadenza ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 385/90: tutti i servizi, compreso l'autoservizio sostitutivo autorizzato in diramazione sulla tratta Foggia - Manfredonia;
• ferrovia Foggia-Lucera, in corso di costruzione, concessa alla società Ferrovie del Gargano S.r.l. per la costruzione e l'esercizio, con scadenza il 25.11.2063;
• collegamento ferroviano metropolitano Bari Lamasinata - Quartiere S. Paolo, concessa per la costruzione e la gestione dell'infrastruttura alla società Ferrotramviaria S.p.A., con scadenza il 31.12.2020;
• collegamento ferroviano metropolitano Bari - Bitritto in corso di costruzione da parte della Gestione commissariale governativa Ferrovie Appulo - Lucane;
nonchè per definire, ai sensi del D.Lgs 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alle suddette Aziende;

PREMESSO

1. che il DPR n.616/77 (art.86) ha delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in Concessione ed in Gestione Commissariale Governativa, con l'assenso delle regioni interessate e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato;
2. che la Legge 2 agosto 1952 n.1221 e la legge 8 giugno 1978 n.297 garantiscono le risorse finanziarie annue dirette a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico;
3. che la Legge n.662/96 (art.2, comma 7) prevede l'accordo di Programma quale procedura per l'ufficiale assunzione del ruolo di ente concedente da parte delle regioni e per il trasferimento a titolo gratuito dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle Gestioni Commissariali Governative alle regioni;
4. il contesto normativo di riferimento per la riforma del Trasporto Pubblico Locale è stato definito dalla Legge n.59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo n.422 del 19 novembre 1997, modificato dal Decreto Legislativo n.400 del 20 settembre 1999, di attuazione dell'art.4, comma 1, della L.59/97;
5. che, in particolare, il D.Lgs n.422/97 stabilisce:
• la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le Ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., con contestuale trasferimento delle risorse annue necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi, considerando anche il tasso di inflazione programmato del settore;
• il subentro delle regioni allo Stato quali concedenti delle Ferrovie sulla base di Accordi di Programma, da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
• che l'Accordo di cui al punto precedente concorre a definire, tra l'altro, i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico;
• che l'art.8, comma 6, del D.Lgs 422/97, stabilisce che alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento, comprensivi degli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della Legge 30 maggio 1995, n.204, e 18 giugno 1998, n.194, si provvede con successivi provvedimenti legislativi;
• che, secondo il combinato disposto dell'art.8, commi 3, 4 e dell'art.12, commi 1, 2, del citato D.Lgs 422/97, a valle della stipula degli Accordi di Programma, si provvede all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione delle relative risorse alle regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• che lo Stato e le regioni, con il concorso degli altri Enti Locali, individuino con Accordi di Programma in materia di investimenti: le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile da acquisire; i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi; i soggetti coinvolti e loro compiti; le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; il periodo di validità (art. 15);
6. La Società Ferrotramviaria S.p.a. è attualmente concessionaria dello Stato per l'esercizio della ferrovia Bari-Barletta, nonchè per la costruzione e la gestione dell'infrastruttura del collegamento ferroviario metropolitano Bari Lamasinata -Quartiere S.Paolo in base agli atti di concessione e successivi atti indicati nell'allegato 1 bis;
7. La Società Ferrovie del Gargano S.r.l. è attualmente concessionaria dello Stato per l'esercizio della ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle con annessi autoservizi sostitutivi nonchè per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Foggia-Lucera in corso di costruzione, attualmente esercitata con servizio automobilistico sostitutivo, in base agli atti di concessione e successivi atti indicati nell'allegato 1 bis;

CONSIDERATO

• che l'art.8, comma 4 del D.Lgs. n.422/97, come sostituito dal D.Lgs. 400/99, prevede il trasferimento alle regioni della proprietà dei beni, degli impianti e delle infrastrutture di tutte le ferrovie sia in gestione commissariale governativa sia in concessione a soggetti diversi da FS S.p.A., con contestuale costituzione in favore della Regione del vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione;
• che il medesimo comma 4 dell'art.8 del D.Lgs. 422/97 prevede che i beni di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9 della legge 385/90 sono trasferiti alla Regione che potrà iniziare o proseguire le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinando i conseguenti proventi a favore delle aziende ex Gestioni Governative;
• che l'art.18, comma 3 bis del D.Lgs.422/97 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, successivamente all'emanazione del DPCM di cui all'art.12 del medesimo decreto legislativo, la Regione:
_ per i servizi di trasporto di cui alI' AII.1 bis esercitati in concessione, possa affldare la loro gestione agli attuali concessionari per un periodo transitorio da concludersi entro 31.12.2003;
_ per i servizi di trasporto di cui all'AII.1 in gestione commissariale governativa, proceda all'affidamento della loro gestione, entro il medesimo periodo transitorio, alle Società costituite allo scopo dalle ex Gestioni Governative;

Tutto ciò premesso le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE


Art. 1. (Premesse)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, di seguito nominato per brevità "Accordo".

Art. 2. (Oggetto)
1. L'Accordo disciplina ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 422/97 le modalità di trasferimento dal Ministero alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi eserciti da:
• Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud-Est (tutte le linee con il personale in forza indicato nell'AlI.7);
• Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo-Lucane (linee e servizi di interesse per la Regione Puglia come individuati nell'AII.1 e collegamento metropolitano in costruzione Bari - Bitritto, con quota parte del personale da individuare nel personale in forza indicato nell' AII.7);
• Società Ferrotramviaria S.p.A. (ferrovia Bari-Barletta e collegamento metropolitano in costruzione Bari Lamasinata - Quartiere S.Paolo);
• Società Ferrovie del Gargano S.r.l. (ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle, autoservizio sostitutivo Foggia - Manfredonia e ferrovia Foggia - Lucera in corso di costruzione).

Art. 3. (Beni trasferiti)
1. Sono trasferiti a litolo gratuito alla Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture delle gestioni commissariali di cui alI'art.2, elencati nell' Allegato 2; per la gestione commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane il trasferimento riguarda la quota di beni, impianti ed infrastrutture da individuare in relazione all'esercizio dei servizi di interesse pugliese.
2. A far tempo dalla data di efficacia del presente accordo i beni, gli impianti, le infrastrutture, indicati nell'Allegato 2 bis, concessi in uso alle società concessionarie di cui all'art.2, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione.
3. Nei suddetti trasferimenti sono inclusi tutti i beni mobili e immobili in corso di acquisizione con i finanziamenti delle leggi nn. 297/78, 910/86, 211/92 e 611/96, nonchè di ogni ulteriore normativa emanata a tale titolo.
4. l beni, gli impianti e le infrastrutture di cui ai commi precedenti, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalla Regione dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art.11.
5. Sono altresì trasferiti i beni, ricompresi nel predetto Allegato 2, non più utilizzati o non più utilizzabili per l'esercizio, oggetto di alienazione o diversa utilizzazione secondo quanto disposto dall'art 3, commi 7, 8 e 9 della legge n.385/90 per i quali la Regione è autorizzata a porre in essere le relative procedure di dismissione o a proseguirne l'attuazione, fermo restando l'obbligo di destinare i proventi ad interventi in favore del settore dei trasporti ad impianti fissi.
6. Entro il 31.12.2000 l'elenco dei beni, impianti e infrastrutture di cui ai commi 1 e 5 verrà aggiornato alla data del conferimento procedendo, per quanto riguarda la gestione commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane, alla loro distinta attribuzione alle Regioni Puglia e Basilicata, mentre entro il 31.12.2001 il Ministero dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Ragioneria Generale dello Stato e la Regione Puglia provvederanno, d'intesa tra loro, acquisito al riguardo il parere del Comitato di cui al successivo art.11, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni, impianti e infrastrutture di cui al predetto Allegato 2.
7. La situazione patrimoniale al 31.12.1998 dei beni, impianti e infrastrutture di cui al comma 2 del presente articolo è riportata nell'Allegato 2 bis che espone una provvisoria distinzione tra quelli di proprietà della società concessionaria soggetti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato e beni di proprietà dello Stato o acquisiti con finanziamento statale, concessi in uso alla società medesima da trasferire alla Regione. Entro il 31.12.2000 tale elenco verrà aggiornato alla data del conferimento, mentre entro il 31.12.2001 il Ministero dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Ragioneria Generale dello Stato e la Regione provvederanno d'intesa tra loro, acquisito al riguardo il parere del Comitato di cui al successivo art.11, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni, impianti e infrastrutture di cui al predetto allegato 2 bis.
8. l trasferimenti di cui al presente articolo sono esentati da ogni imposta e tassa.

Art. 4. (Concessioni)
1. A far tempo dalla data di efficacia del presente Accordo, la Regione subentra allo Stato in qualità di Ente concedente, anche con riferimento alle concessioni in essere alla stessa data intestate alle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 ovvero alle società che ne deriveranno dalla loro trasformazione secondo quanto riferito in premessa, nonchè alle concessioni intestate alle altre società indicate nel medesimo art.2.

Art. 5. (Disavanzi - Risanamento economico)
1. Ai sensi dell'art.8 comma 6, del D.Lgs. 422/97 Io Stato provvederà entro il 30 giugno 2001 alla copertura totale dei disavanzi delle aziende di cui all'articolo 2 maturati alla data del conferimento, comprensivi degli oneri per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute e degli oneri finanziari maturati per il periodo intercorrente tra la data del conferimento e quella di effettiva erogazione determinati applicando il Prime Rate ABI.
2. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica provvederà entro il 31.12.2003 a verificare, sulla base della normativa vigente alla data del conferimento delle funzioni amministrative e di programmazione, l'ammissibilità dei disavanzi maturati dal 1° gennaio 1991 alla data del conferimento e già ripianati, al fine di disporre gli eventuali recuperi.
3. Resta inoltre a carico dello Stato il saldo delle situazioni debitorie e creditorie risultanti dallo Stato Patrimoniale alla data di cessazione dell'attività, nonchè le passività di particolare rilevanza non definite alla data del subentro, per le quali esiste una vertenza in corso, individuate nell'Allegato 3, o da situazioni debitorie e creditorie accertate successivamente al subentro ma riferibili ad eventi, fatti e circostanze verificatesi anteriormente alla data del subentro stesso. Resta, pertanto, escluso ogni coinvolgimento od onere a carico della Regione.

Art. 6. (Conto economico)
1. Lo Stato provvisoriamente riconosce che:
a) il bilancio finanziario di previsione, per l'anno 1999, redatto dalle aziende è risultato essere composto dalle entrate e dalle uscite correnti riportate nell'Allegato 4;
b) il preconsuntivo economico per l'anno 1999 ed il preventivo economico per l'anno 2000, redatti dalle aziende, sono stati stimati così come riportato nell'Allegato 5.

Art. 7. (Risorse di esercizio)
1. Con riferimento a quanto definito al precedente articolo 6, le risorse annue necessarie provvisoriamente riconosciute dallo Stato per Io svolgimento da parte delle eziende di cui all'art. 2 delle attività di trasporto, in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni sono valutate a decorrere dall'1.1.2000 in lire 302.119 milioni di cui:
- 207.023 milioni per le Ferrovie Sud-Est, sulla base del preventivo finanziario 1999, opportunamente rielaborato per tener conto dei maggiori oneri connessi al passaggio da una contabilità di tipo finanziario ad una di tipo economico;
- 28.589 milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane sulla base del preventivo finanziario 1999, opportunamente rielaborato per tener conto dei maggiori oneri connessi al passaggio da una contabilità di tipo finanziario ad una di tipo economico, nonchè delle intese raggiunte tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata che stimano in via provvisoria la quota di disavanzo relativa ai servizi di spettanza pugliese in ragione del 45% del totale;
- 25.000 milioni per la Ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle;
- 41.507 milioni per la Bari-Barletta.
2. Sono altresì riconosciuti i seguenti importi annui relativi all'attivazione di servizi aggiuntivi dal momento dell'attivazione medesima:
• ripristino linea ferroviaria Foggia-Lucera (concessionario Ferrovie del Gargano S.r.l.). Onere presunto 9.000 milioni (comprensivo dell' onere di 2.700 milioni da erogare per il servizio sostitutivo già in esercizio sulla relazione Foggia - Lucera);
• collegamento ferroviario di Bari con l'aeroporto Bari Palese. Onere presunto 7.000 milioni;
• collegamento metropolitano Bari Lamasinata - Quartiere ferrovia San Paolo (concessionario dell'infrastruttura Ferrotramviaria S.p.A.). Onere presunto 5.000 milioni;
• collegamento metropolitano Bari - Bitritto: onere da valutare.
3. l suddetti importi sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nonchè dell'imposta regionale sulle aree produttive.
4. Il Ministero dei Trasporti e la Regione Puglia si impegnano a valutare, nel corso del primo anno di vigenza del contratto di servizio sperimentale, anno 2000, gli effetti di natura fiscale sui costi da sostenere per l'erogazione dei servizi. Tale valutazione sarà svolta dal Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui al successivo art. 11, che si farà carico di formulare eventuali proposte in merito al fine di garantire, anche in futuro, l'attuale livello dei servizi medesimi.
5. Vengono altresì poste a disposizione della Regione le risorse per lire 11.843 milioni (di cui lire 1.143 milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane, lire 8.200 milioni per le Ferrovie Sud-Est, lire 1.500 milioni per la ferrovia Bari-Barletta e lire 1.000 milioni per la Ferrovia S. Severo-Peschici Calenelle) per far fronte all'eventuale onere per IRAP.
6. Le risorse di cui al comma precedente, qualora dai risultati del monitoraggio sugli effetti delle norme fiscali emergesse un'assenza dell'onere per IRAP potranno essere conguagliate con le occorrenze finanziarie necessarie per l'erogazione dei servizi negli esercizi successivi.
7. A decorrere dall' 1.1. 2001 gli importi determinati per l'esercizio finanziario 2000, fatta salva la verifica di cui al successivo comma 8, saranno soggetti a revisione in relazione al tasso di inflazione.
8. Il Ministero del Trasporti e della Navigazione, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, acquisito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 11, provvede entro il 31.12. 2001 a verificare la rispondenza delle risorse trasferite alla Regione, di cui al comma 1, alla misura della sovvenzione che, sulla base della normativa vigente alla data del conferimento delle funzioni amministrative e programmatorie, sarebbe stata ritenuta ammissibile per i servizierogati dalle aziende di cui trattasi, nonchè a proporre eventuali interventi diretti a far fronte a maggiori oneri per l'erogazione dei servizi derivanti da fattori di costo non direttamente governabili dalle aziende esercenti i servizi medesimi.

Art. 8. (Investimenti)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 422/97, vengono definiti nell' Allegato 6, che si considera parte integrante del presente Accordo, gli interventi che Io Stato riconosce e si impegna a finanziare in quanto considerati necessari ad attuare il risanamento tecnico ed economico della rete, degli impianti e del materiale rotabile delle aziende di cui all'articolo 2.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente saranno attuati mediante Intese lstituzionali di Programma ed Accordi di Programma Quadro Stato - Regione.
3. Unitamente al trasferimento delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di trasporto delle aziende individuate al precedente articolo 2, Io Stato disporrà altresì annualmente il trasferimento alla Regione della quota di competenza relativa al "Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile" oltre a quelli esistenti alla data del subentro, relativi agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n.297, già destinati alle medesime aziende.
4. Tale quota pari a lire milioni 14.416 annui di cui:
a) lire 6.200 milioni per le Ferrovie Sud-Est,
b) lire 1.950 milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane assunta in via provvisoria pari al 45% del totale riconoscibile alla medesima azienda,
c) lire 2.033 milioni per la Ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle, d) lire 4.233 milioni per la Ferrovia Bari-Barletta,
dovrà essere destinata dalla Regione ed interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile.
5. Il piano di investimenti dovrà essere riaggiornato in funzione degli elementi che emergeranno durante la fase sperimentale 2000-2001, con le modalità previste all'art 15 del già citato D.Lgs. n. 422/97.

Art. 9. (Diritti di uso degli impianti comuni a FS)
1. Il Ministero si impegna a regolamentare d'intesa con la Regione (in riferimento anche alle risorse comprese a tale titolo negli importi di cui all'art. 7 comma 1) i diritti di uso degli impianti di comune interesse della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato SpA.

Art. 10. (Contratti di Servizio e di Programma)
1. La Regione, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e nella L.R. 25 marzo 1999, n.13, con le risorse di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, comprensivi degli oneri per il funzionamento del Comitato di cui al successivo art.11 del presente accordo, finanzierà in via provvisoria:
• con riferimento al servizio di trasporto: un Contratto di Servizio "Sperimentale" relativo al periodo fino al 31/12/2001; successivamente verrà stipulato il Contratto di Servizio biennale 1/01/2002 - 31/12/2003;
• con riferimento al finanziamento per la gestione della rete: un Contratto di Progromma relativo al periodo fino al 31/12/2003.
2. l corrispettivi che la Regione riconoscerà in via provvisoria agli esercenti per i contratti di cui al precedente comma 1 saranno conguagliati sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente art.7, comma 8, previo parere del Comitato di cui al successivo art.11.

Art. 11. (Comitato di Verifica e di Monitoraggio)
1. Le parti concordano sull'opportunità di costituire un Comitato di verifica del presente Accordo di Programma composto con i rappresentanti di cui al successivo comma 5 e con la partecipazione delle aziende di cui all'articolo 2, al quale vengono assegnati compiti di monitoraggio dei dati economici (costi e ricavi) durante il Contratto di Servizio "Sperimentale" relativi al periodo 2000/2001.
2. Tali elementi verranno presi a riferimento per valutare le necessità finanziarie da assicurare per il successivo Contratto di Servizio biennale 2002/2003.
3. AI Comitato compete, ai sensi del precedente articolo 3, la funzione consultiva, circa l'utilizzo dei beni demaniali trasferiti alla Regione, nonchè la verifica e l'aggiornamento dei beni, impianti e infrastrutture di cui all'allegato 2, da attuarsi entro il 31/12/2000, al fine di integrarli con le acquisizioni intervenute a far data dal 1/1/1999 alla data del conferimento e di procedere, per quanto riguarda quelle della gestione commissariale Ferrovie Appulo-Lucane, alla distinta attribuzione alle Regioni Puglia e Basilicata.
4. Il Comitato dovrà altresì vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo, individuando eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero alla propria attuazione, proponendo gli interventi idonei alla loro soluzione, nonchè dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione dell' Accordo.
5. Il Comitato è composto da:
• due rappresentati dell'Assessorato regionale ai Trasporti ed uno dell'Assessorato regionale al Bilancio, nominati dai rispettivi Assessori;
• due rappresentanti del Ministero del Trasporti e della Navigazione;
• due rappresentanti del Ministero del Tesoro , del Bilancio e della Programmazione economica, uno dei quali con funzione di Presidente.
Potrà essere inoltre nominato, di comune accordo tra le parti che sottoscrivono il presente accordo, un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore.
6. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da rappresentanti della Regione, dei dicasteri richiamati al comma precedente nonchè delle aziende di cui alI'art.2 ed è integrato, per le questioni attinenti la gestione commissariale Ferrovie Appulo Lucane, da due rappresentati della Regione Basilicata.
7. Gli oneri per il funzionamento del Comitato, rientrando tra i costi del contratto di servizio, non comportano trasferimenti aggiuntivi di risorse finanziarie a carico dello Stato e saranno stabiliti dall'Assessore ai Trasporti, sentiti i Ministeri rappresentati nel Comitato, entro il limite massimo dello 0.5 per mille dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Art. 12. (Aggiornamento)
1. Il presente Accordo di Programma è soggetto a verifiche periodiche da parte del Comitato di cui al precedente art.11, quale organo propositivo e consultivo, anche in relazione all'entrata in vigore di eventuali modifche legislative ed in considerazione delle esigenze che si manifestassero nel corso della fase attuativa.

Art. 13. (Controversie)
1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall' esecuzione del presente Accordo, che non venga definita dal Comitato di cui alI' art.11, è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 14. (Clausola sospensiva)
1. L'efficacia del presente accordo di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie globalmente occorrenti all'attuazione della delega per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.422/97.
2. l termini e le modalità per il trasferimento delle risorse previste dal presento Accordo saranno individuati nel D.P.C.M. previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni.

Art. 15. (Società costituite dalle Gestioni Governative)
1.La Regione Puglia accetta la delega delle funzioni di programmazione e di amministrazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 422/97, così come modificato dal D.Lgs. 400/99, relativamente alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'art.2 del presente Accordo alla condizione che la proprietà delle quote di spettanza regionale delle costituende Società affidatarie delle ex Gestioni Governative sia mantenuta in via provvisoria dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. Dette quote, che rimarranno provvisoriamente nella proprietà del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardano:
• per le Ferrovie del Sud-Est, l'intera partecipazione sociale;
• per le Ferrovie Appulo-Lucane, la quota di spettanza della Regione Puglia stimata in via provvisoria, giuste intese con la Regione Basilicata, in ragione del 45%.
3. Entro il 31.12.2003 la Regione Puglia assumerà le proprie determinazioni sulla proprietà delle predette quote delle società costituite, dalle Gestioni governative Ferrovie del Sud-Est e Ferrovie Appulo-Lucane.


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