Art. 1 (Premesse)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Beni trasferiti)
Art. 4 (Concessioni)
Art. 5 (Disavanzi - Risanamento economico)
Art. 6 (Conto economico)
Art. 7 (Risorse di esercizio)
Art. 8 (Investimenti)
Art. 9 (Diritti di uso degli impianti comuni a FS)
Art. 10 (Contratti di Servizio e di Programma)
Art. 11 (Comitato di Verifica e di Monitoraggio)
Art. 12 (Aggiornamento)
Art. 13 (Controversie)
Art. 14 (Clausola sospensiva)
Art. 15 (Società costituite dalle Gestioni Governative)
Allegati (da acquisire)
L'anno duemila, il giorno 23 del mese di marzo in Roma, presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Dipartimento Trasporti Terrestri - successivamente indicato come "Ministero", si sono riuniti:
in rappresentanza del Ministero dei Trasporti il Sottosegretario On. Giordano Angelini
in rappresentanza della Regione Puglia, successivamente indicata come "Regione",
l'Assessore regionale ai trasporti dott. Enrico Santaniello
in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n.291 in data 21/3/2000, con la quale la Giunta regionale
ha approvato Io schema del presente Accordo delegandone alla sottoscrizione l'Assessore ai Trasporti
per
definire ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 19/11/97 n.422, le modalità di trasferimento alla Regione delle funzioni e
dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari ed automobilistici integrativi
o sostitutivi dei servizi ferroviari svolti sulle seguenti ferrovie con i programmi di cui agli allegati 1 e 1 bis:
rete Ferrovie del Sud - Est in gestione commissariale governativa: tutte le linee e servizi come specificati nell'All.1;
rete Ferrovie Appulo-Lucane in gestione commissariale governativa: linee e servizi di interesse per la
Regione Puglia, come specificato nell'All.1;
ferrovia Bari-Barletta in concessione alla società Ferrotramviaria S.p.A. con sede in Roma, con
scadenza ai sensi dell'art 3, comma 3, della L.385/90: tutti i servizi;
ferrovia S. Severo-Peschici Calenelle, concessa alla Società Ferrovie del Gargano S.r.l. con sede in Bari,
con scadenza ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 385/90: tutti i servizi, compreso l'autoservizio sostitutivo
autorizzato in diramazione sulla tratta Foggia - Manfredonia;
ferrovia Foggia-Lucera, in corso di costruzione, concessa alla società Ferrovie del Gargano S.r.l. per la
costruzione e l'esercizio, con scadenza il 25.11.2063;
collegamento ferroviano metropolitano Bari Lamasinata - Quartiere S. Paolo, concessa per la costruzione
e la gestione dell'infrastruttura alla società Ferrotramviaria S.p.A., con scadenza il 31.12.2020;
collegamento ferroviano metropolitano Bari - Bitritto in corso di costruzione da parte della Gestione
commissariale governativa Ferrovie Appulo - Lucane;
nonchè per definire, ai sensi del D.Lgs 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il trasferimento dei
beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alle suddette Aziende;
PREMESSO
1. che il DPR n.616/77 (art.86) ha delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di linee ferroviarie in Concessione ed in Gestione Commissariale Governativa, con l'assenso delle
regioni interessate e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato;
2. che la Legge 2 agosto 1952 n.1221 e la legge 8 giugno 1978 n.297 garantiscono le risorse finanziarie
annue dirette a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico;
3. che la Legge n.662/96 (art.2, comma 7) prevede l'accordo di Programma quale procedura per
l'ufficiale assunzione del ruolo di ente concedente da parte delle regioni e per il trasferimento a titolo gratuito dei
beni, degli impianti e delle infrastrutture delle Gestioni Commissariali Governative alle regioni;
4. il contesto normativo di riferimento per la riforma del Trasporto Pubblico Locale è stato definito dalla
Legge n.59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo n.422 del 19 novembre 1997,
modificato dal Decreto Legislativo n.400 del 20 settembre 1999, di attuazione dell'art.4, comma 1, della L.59/97;
5. che, in particolare, il D.Lgs n.422/97 stabilisce:
la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le
Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le Ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie
dello Stato S.p.A., con contestuale trasferimento delle risorse annue necessarie a garantire l'attuale livello
dei servizi, considerando anche il tasso di inflazione programmato del settore;
il subentro delle regioni allo Stato quali concedenti delle Ferrovie sulla base di Accordi di Programma,
da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
che l'Accordo di cui al punto precedente concorre a definire, tra l'altro, i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico ed economico;
che l'art.8, comma 6, del D.Lgs 422/97, stabilisce che alla copertura dei disavanzi maturati alla data del
conferimento, comprensivi degli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai
sensi della Legge 30 maggio 1995, n.204, e 18 giugno 1998, n.194, si provvede con successivi provvedimenti
legislativi;
che, secondo il combinato disposto dell'art.8, commi 3, 4 e dell'art.12, commi 1, 2, del citato D.Lgs 422/97,
a valle della stipula degli Accordi di Programma, si provvede all'attuazione dei conferimenti ed all'attribuzione
delle relative risorse alle regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
che lo Stato e le regioni, con il concorso degli altri Enti Locali, individuino con Accordi di Programma
in materia di investimenti: le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile da acquisire;
i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi; i soggetti coinvolti e loro compiti; le risorse
necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; il periodo di validità (art. 15);
6. La Società Ferrotramviaria S.p.a. è attualmente concessionaria dello Stato per l'esercizio della
ferrovia Bari-Barletta, nonchè per la costruzione e la gestione dell'infrastruttura del collegamento ferroviario
metropolitano Bari Lamasinata -Quartiere S.Paolo in base agli atti di concessione e successivi atti indicati
nell'allegato 1 bis;
7. La Società Ferrovie del Gargano S.r.l. è attualmente concessionaria dello Stato per l'esercizio della
ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle con annessi autoservizi sostitutivi nonchè per la costruzione e l'esercizio
della ferrovia Foggia-Lucera in corso di costruzione, attualmente esercitata con servizio automobilistico
sostitutivo, in base agli atti di concessione e successivi atti indicati nell'allegato 1 bis;
CONSIDERATO
che l'art.8, comma 4 del D.Lgs. n.422/97, come sostituito dal D.Lgs. 400/99, prevede il trasferimento
alle regioni della proprietà dei beni, degli impianti e delle infrastrutture di tutte le ferrovie sia in gestione
commissariale governativa sia in concessione a soggetti diversi da FS S.p.A., con contestuale costituzione
in favore della Regione del vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione;
che il medesimo comma 4 dell'art.8 del D.Lgs. 422/97 prevede che i beni di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9
della legge 385/90 sono trasferiti alla Regione che potrà iniziare o proseguire le relative procedure di alienazione
o di diversa utilizzazione, destinando i conseguenti proventi a favore delle aziende ex Gestioni Governative;
che l'art.18, comma 3 bis del D.Lgs.422/97 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che,
successivamente all'emanazione del DPCM di cui all'art.12 del medesimo decreto legislativo, la Regione:
_ per i servizi di trasporto di cui alI' AII.1 bis esercitati in concessione, possa affldare la loro gestione agli attuali
concessionari per un periodo transitorio da concludersi entro 31.12.2003;
_ per i servizi di trasporto di cui all'AII.1 in gestione commissariale governativa, proceda all'affidamento della
loro gestione, entro il medesimo periodo transitorio, alle Società costituite allo scopo dalle ex Gestioni Governative;
Tutto ciò premesso le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma,
di seguito nominato per brevità "Accordo".
Art. 2.
(Oggetto)
1. L'Accordo disciplina ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 422/97 le modalità di trasferimento dal Ministero
alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi eserciti da:
Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud-Est (tutte le linee con il personale in forza
indicato nell'AlI.7);
Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo-Lucane (linee e servizi di interesse per la
Regione Puglia come individuati nell'AII.1 e collegamento metropolitano in costruzione Bari - Bitritto, con quota
parte del personale da individuare nel personale in forza indicato nell' AII.7);
Società Ferrotramviaria S.p.A. (ferrovia Bari-Barletta e collegamento metropolitano in costruzione
Bari Lamasinata - Quartiere S.Paolo);
Società Ferrovie del Gargano S.r.l. (ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle, autoservizio sostitutivo
Foggia - Manfredonia e ferrovia Foggia - Lucera in corso di costruzione).
Art. 3.
(Beni trasferiti)
1. Sono trasferiti a litolo gratuito alla Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture delle gestioni
commissariali di cui alI'art.2, elencati nell' Allegato 2; per la gestione commissariale delle Ferrovie Appulo
Lucane il trasferimento riguarda la quota di beni, impianti ed infrastrutture da individuare in relazione
all'esercizio dei servizi di interesse pugliese.
2. A far tempo dalla data di efficacia del presente accordo i beni, gli impianti, le infrastrutture, indicati
nell'Allegato 2 bis, concessi in uso alle società concessionarie di cui all'art.2, sono trasferiti al demanio ed al
patrimonio disponibile e indisponibile della Regione.
3. Nei suddetti trasferimenti sono inclusi tutti i beni mobili e immobili in corso di acquisizione con i
finanziamenti delle leggi nn. 297/78, 910/86, 211/92 e 611/96, nonchè di ogni ulteriore normativa emanata a tale titolo.
4. l beni, gli impianti e le infrastrutture di cui ai commi precedenti, in relazione alla loro natura giuridica,
possono essere dalla Regione dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art.11.
5. Sono altresì trasferiti i beni, ricompresi nel predetto Allegato 2, non più utilizzati o non più utilizzabili
per l'esercizio, oggetto di alienazione o diversa utilizzazione secondo quanto disposto dall'art 3, commi 7, 8 e 9
della legge n.385/90 per i quali la Regione è autorizzata a porre in essere le relative procedure di dismissione
o a proseguirne l'attuazione, fermo restando l'obbligo di destinare i proventi ad interventi in favore del settore
dei trasporti ad impianti fissi.
6. Entro il 31.12.2000 l'elenco dei beni, impianti e infrastrutture di cui ai commi 1 e 5 verrà aggiornato
alla data del conferimento procedendo, per quanto riguarda la gestione commissariale delle Ferrovie Appulo
Lucane, alla loro distinta attribuzione alle Regioni Puglia e Basilicata, mentre entro il 31.12.2001 il Ministero
dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Ragioneria Generale dello Stato e la Regione
Puglia provvederanno, d'intesa tra loro, acquisito al riguardo il parere del Comitato di cui al successivo art.11,
alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni, impianti e infrastrutture di cui al
predetto Allegato 2.
7. La situazione patrimoniale al 31.12.1998 dei beni, impianti e infrastrutture di cui al comma 2 del
presente articolo è riportata nell'Allegato 2 bis che espone una provvisoria distinzione tra quelli di proprietà
della società concessionaria soggetti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato e beni di proprietà dello Stato
o acquisiti con finanziamento statale, concessi in uso alla società medesima da trasferire alla Regione.
Entro il 31.12.2000 tale elenco verrà aggiornato alla data del conferimento, mentre entro il 31.12.2001 il
Ministero dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze Dipartimento del Territorio,
il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Ragioneria Generale dello Stato e la
Regione provvederanno d'intesa tra loro, acquisito al riguardo il parere del Comitato di cui al successivo art.11,
alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni, impianti e infrastrutture di cui al
predetto allegato 2 bis.
8. l trasferimenti di cui al presente articolo sono esentati da ogni imposta e tassa.
Art. 4.
(Concessioni)
1. A far tempo dalla data di efficacia del presente Accordo, la Regione subentra allo Stato in qualità di
Ente concedente, anche con riferimento alle concessioni in essere alla stessa data intestate alle gestioni
commissariali di cui all'articolo 2 ovvero alle società che ne deriveranno dalla loro trasformazione secondo
quanto riferito in premessa, nonchè alle concessioni intestate alle altre società indicate nel medesimo art.2.
Art. 5.
(Disavanzi - Risanamento economico)
1. Ai sensi dell'art.8 comma 6, del D.Lgs. 422/97 Io Stato provvederà entro il 30 giugno 2001 alla
copertura totale dei disavanzi delle aziende di cui all'articolo 2 maturati alla data del conferimento, comprensivi
degli oneri per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute e degli oneri finanziari maturati per il periodo
intercorrente tra la data del conferimento e quella di effettiva erogazione determinati applicando il Prime Rate ABI.
2. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica provvederà entro il 31.12.2003 a verificare, sulla base della normativa vigente alla
data del conferimento delle funzioni amministrative e di programmazione, l'ammissibilità dei disavanzi maturati
dal 1° gennaio 1991 alla data del conferimento e già ripianati, al fine di disporre gli eventuali recuperi.
3. Resta inoltre a carico dello Stato il saldo delle situazioni debitorie e creditorie risultanti dallo Stato
Patrimoniale alla data di cessazione dell'attività, nonchè le passività di particolare rilevanza non definite alla
data del subentro, per le quali esiste una vertenza in corso, individuate nell'Allegato 3, o da situazioni debitorie e
creditorie accertate successivamente al subentro ma riferibili ad eventi, fatti e circostanze verificatesi
anteriormente alla data del subentro stesso. Resta, pertanto, escluso ogni coinvolgimento od onere a carico della Regione.
Art. 6.
(Conto economico)
1. Lo Stato provvisoriamente riconosce che:
a) il bilancio finanziario di previsione, per l'anno 1999, redatto dalle aziende è risultato essere composto dalle
entrate e dalle uscite correnti riportate nell'Allegato 4;
b) il preconsuntivo economico per l'anno 1999 ed il preventivo economico per l'anno 2000, redatti dalle aziende,
sono stati stimati così come riportato nell'Allegato 5.
Art. 7.
(Risorse di esercizio)
1. Con riferimento a quanto definito al precedente articolo 6, le risorse annue necessarie provvisoriamente
riconosciute dallo Stato per Io svolgimento da parte delle eziende di cui all'art. 2 delle attività di trasporto, in
attuazione dell'art. 8 del D.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni sono valutate a decorrere
dall'1.1.2000 in lire 302.119 milioni di cui:
- 207.023 milioni per le Ferrovie Sud-Est, sulla base del preventivo finanziario 1999, opportunamente rielaborato
per tener conto dei maggiori oneri connessi al passaggio da una contabilità di tipo finanziario ad una di tipo economico;
- 28.589 milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane sulla base del preventivo finanziario 1999, opportunamente
rielaborato per tener conto dei maggiori oneri connessi al passaggio da una contabilità di tipo finanziario ad
una di tipo economico, nonchè delle intese raggiunte tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata che stimano
in via provvisoria la quota di disavanzo relativa ai servizi di spettanza pugliese in ragione del 45% del totale;
- 25.000 milioni per la Ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle;
- 41.507 milioni per la Bari-Barletta.
2. Sono altresì riconosciuti i seguenti importi annui relativi all'attivazione di servizi aggiuntivi dal momento
dell'attivazione medesima:
ripristino linea ferroviaria Foggia-Lucera (concessionario Ferrovie del Gargano S.r.l.). Onere presunto 9.000 milioni
(comprensivo dell' onere di 2.700 milioni da erogare per il servizio sostitutivo già in esercizio sulla relazione Foggia - Lucera);
collegamento ferroviario di Bari con l'aeroporto Bari Palese. Onere presunto 7.000 milioni;
collegamento metropolitano Bari Lamasinata - Quartiere ferrovia San Paolo (concessionario dell'infrastruttura
Ferrotramviaria S.p.A.). Onere presunto 5.000 milioni;
collegamento metropolitano Bari - Bitritto: onere da valutare.
3. l suddetti importi sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nonchè dell'imposta
regionale sulle aree produttive.
4. Il Ministero dei Trasporti e la Regione Puglia si impegnano a valutare, nel corso del primo anno di
vigenza del contratto di servizio sperimentale, anno 2000, gli effetti di natura fiscale sui costi da sostenere per
l'erogazione dei servizi. Tale valutazione sarà svolta dal Comitato di Verifica e Monitoraggio di cui al successivo
art. 11, che si farà carico di formulare eventuali proposte in merito al fine di garantire, anche in futuro, l'attuale
livello dei servizi medesimi.
5. Vengono altresì poste a disposizione della Regione le risorse per lire 11.843 milioni (di cui lire 1.143
milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane, lire 8.200 milioni per le Ferrovie Sud-Est, lire 1.500 milioni per la ferrovia
Bari-Barletta e lire 1.000 milioni per la Ferrovia S. Severo-Peschici Calenelle) per far fronte all'eventuale onere per IRAP.
6. Le risorse di cui al comma precedente, qualora dai risultati del monitoraggio sugli effetti delle norme
fiscali emergesse un'assenza dell'onere per IRAP potranno essere conguagliate con le occorrenze finanziarie
necessarie per l'erogazione dei servizi negli esercizi successivi.
7. A decorrere dall' 1.1. 2001 gli importi determinati per l'esercizio finanziario 2000, fatta salva la verifica
di cui al successivo comma 8, saranno soggetti a revisione in relazione al tasso di inflazione.
8. Il Ministero del Trasporti e della Navigazione, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, acquisito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 11, provvede entro
il 31.12. 2001 a verificare la rispondenza delle risorse trasferite alla Regione, di cui al comma 1, alla misura della
sovvenzione che, sulla base della normativa vigente alla data del conferimento delle funzioni amministrative e
programmatorie, sarebbe stata ritenuta ammissibile per i servizierogati dalle aziende di cui trattasi, nonchè a
proporre eventuali interventi diretti a far fronte a maggiori oneri per l'erogazione dei servizi derivanti da fattori
di costo non direttamente governabili dalle aziende esercenti i servizi medesimi.
Art. 8.
(Investimenti)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 422/97, vengono definiti nell'
Allegato 6, che si considera parte integrante del presente Accordo, gli interventi che Io Stato riconosce e si
impegna a finanziare in quanto considerati necessari ad attuare il risanamento tecnico ed economico della rete,
degli impianti e del materiale rotabile delle aziende di cui all'articolo 2.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente saranno attuati mediante Intese lstituzionali di Programma
ed Accordi di Programma Quadro Stato - Regione.
3. Unitamente al trasferimento delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di
trasporto delle aziende individuate al precedente articolo 2, Io Stato disporrà altresì annualmente il trasferimento
alla Regione della quota di competenza relativa al "Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile"
oltre a quelli esistenti alla data del subentro, relativi agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n.297, già
destinati alle medesime aziende.
4. Tale quota pari a lire milioni 14.416 annui di cui:
a) lire 6.200 milioni per le Ferrovie Sud-Est,
b) lire 1.950 milioni per le Ferrovie Appulo-Lucane assunta in via provvisoria pari al 45% del totale riconoscibile
alla medesima azienda,
c) lire 2.033 milioni per la Ferrovia S.Severo-Peschici Calenelle,
d) lire 4.233 milioni per la Ferrovia Bari-Barletta,
dovrà essere destinata dalla Regione ed interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del
materiale rotabile.
5. Il piano di investimenti dovrà essere riaggiornato in funzione degli elementi che emergeranno durante
la fase sperimentale 2000-2001, con le modalità previste all'art 15 del già citato D.Lgs. n. 422/97.
Art. 9.
(Diritti di uso degli impianti comuni a FS)
1. Il Ministero si impegna a regolamentare d'intesa con la Regione (in riferimento anche alle risorse
comprese a tale titolo negli importi di cui all'art. 7 comma 1) i diritti di uso degli impianti di comune interesse
della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato SpA.
Art. 10.
(Contratti di Servizio e di Programma)
1. La Regione, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e nella L.R. 25
marzo 1999, n.13, con le risorse di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, comprensivi degli oneri per il
funzionamento del Comitato di cui al successivo art.11 del presente accordo, finanzierà in via provvisoria:
con riferimento al servizio di trasporto: un Contratto di Servizio "Sperimentale" relativo al periodo fino al
31/12/2001; successivamente verrà stipulato il Contratto di Servizio biennale 1/01/2002 - 31/12/2003;
con riferimento al finanziamento per la gestione della rete: un Contratto di Progromma relativo al periodo
fino al 31/12/2003.
2. l corrispettivi che la Regione riconoscerà in via provvisoria agli esercenti per i contratti di cui al
precedente comma 1 saranno conguagliati sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente art.7,
comma 8, previo parere del Comitato di cui al successivo art.11.
Art. 11.
(Comitato di Verifica e di Monitoraggio)
1. Le parti concordano sull'opportunità di costituire un Comitato di verifica del presente Accordo di
Programma composto con i rappresentanti di cui al successivo comma 5 e con la partecipazione delle aziende
di cui all'articolo 2, al quale vengono assegnati compiti di monitoraggio dei dati economici (costi e ricavi)
durante il Contratto di Servizio "Sperimentale" relativi al periodo 2000/2001.
2. Tali elementi verranno presi a riferimento per valutare le necessità finanziarie da assicurare per il
successivo Contratto di Servizio biennale 2002/2003.
3. AI Comitato compete, ai sensi del precedente articolo 3, la funzione consultiva, circa l'utilizzo dei beni
demaniali trasferiti alla Regione, nonchè la verifica e l'aggiornamento dei beni, impianti e infrastrutture di cui
all'allegato 2, da attuarsi entro il 31/12/2000, al fine di integrarli con le acquisizioni intervenute a far data dal
1/1/1999 alla data del conferimento e di procedere, per quanto riguarda quelle della gestione commissariale
Ferrovie Appulo-Lucane, alla distinta attribuzione alle Regioni Puglia e Basilicata.
4. Il Comitato dovrà altresì vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo,
individuando eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero alla propria attuazione, proponendo gli
interventi idonei alla loro soluzione, nonchè dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito
all'interpretazione dell' Accordo.
5. Il Comitato è composto da:
due rappresentati dell'Assessorato regionale ai Trasporti ed uno dell'Assessorato regionale al Bilancio,
nominati dai rispettivi Assessori;
due rappresentanti del Ministero del Trasporti e della Navigazione;
due rappresentanti del Ministero del Tesoro , del Bilancio e della Programmazione economica, uno dei
quali con funzione di Presidente.
Potrà essere inoltre nominato, di comune accordo tra le parti che sottoscrivono il presente accordo, un soggetto
esterno di riconosciuta esperienza nel settore.
6. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da rappresentanti della Regione, dei dicasteri
richiamati al comma precedente nonchè delle aziende di cui alI'art.2 ed è integrato, per le questioni attinenti la
gestione commissariale Ferrovie Appulo Lucane, da due rappresentati della Regione Basilicata.
7. Gli oneri per il funzionamento del Comitato, rientrando tra i costi del contratto di servizio, non
comportano trasferimenti aggiuntivi di risorse finanziarie a carico dello Stato e saranno stabiliti dall'Assessore
ai Trasporti, sentiti i Ministeri rappresentati nel Comitato, entro il limite massimo dello 0.5 per mille dei
corrispettivi dei contratti di servizio.
Art. 12.
(Aggiornamento)
1. Il presente Accordo di Programma è soggetto a verifiche periodiche da parte del Comitato di cui al
precedente art.11, quale organo propositivo e consultivo, anche in relazione all'entrata in vigore di eventuali
modifche legislative ed in considerazione delle esigenze che si manifestassero nel corso della fase attuativa.
Art. 13.
(Controversie)
1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall' esecuzione del presente Accordo, che non
venga definita dal Comitato di cui alI' art.11, è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Art. 14.
(Clausola sospensiva)
1. L'efficacia del presente accordo di programma è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie globalmente occorrenti all'attuazione della delega per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n.422/97.
2. l termini e le modalità per il trasferimento delle risorse previste dal presento Accordo saranno
individuati nel D.P.C.M. previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni.
Art. 15.
(Società costituite dalle Gestioni Governative)
1.La Regione Puglia accetta la delega delle funzioni di programmazione e di amministrazione di cui
all'art.8 del D.Lgs. 422/97, così come modificato dal D.Lgs. 400/99, relativamente alle ferrovie in concessione
ed in gestione commissariale governativa di cui all'art.2 del presente Accordo alla condizione che la proprietà
delle quote di spettanza regionale delle costituende Società affidatarie delle ex Gestioni Governative sia
mantenuta in via provvisoria dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. Dette quote, che rimarranno provvisoriamente nella proprietà del Ministero dei trasporti e della
navigazione, riguardano:
per le Ferrovie del Sud-Est, l'intera partecipazione sociale;
per le Ferrovie Appulo-Lucane, la quota di spettanza della Regione Puglia stimata in via provvisoria,
giuste intese con la Regione Basilicata, in ragione del 45%.
3. Entro il 31.12.2003 la Regione Puglia assumerà le proprie determinazioni sulla proprietà delle
predette quote delle società costituite, dalle Gestioni governative Ferrovie del Sud-Est e Ferrovie Appulo-Lucane.
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