U.I.S.P.  – COMITATO TERRITORIALE DI CASTROVILLARI

LEGA CALCIO

 

TORNEO DI CALCIO AMATORIALE “PAESI DEL PARCO 2005/2006”

 

 

PARTE I

 NORME SULLE PARTECIPAZIONE

 

ART. 1

 

Al Torneo, avente carattere PURAMENTE AMATORIALE, possono partecipare:

 

A)     formazioni di Paesi che, in precedenti edizioni, non si siano rese colpevoli di atti estremamente gravi e contrari ai fini della manifestazione, nonchè al prestigio e dignità dei membri della Lega Calcio (Arbitri e Dirigenti);

B)      squadre di Paesi che, in edizioni passate, anche sotto diversa denominazione, si siano rese colpevoli di ritiri a campionato in corso falsando così il regolare svolgimento della manifestazione. In questo caso, però, la Lega Calcio si riserva di chiedere garanzie particolari alla Società richiedente l’iscrizione (quota di cauzione raddoppiata e ogni altra misura che scongiuri il ripetersi di quanto già avvenuto);

 

Il giudizio finale sull’ammissibilità compete, in ogni caso e in modo inappellabile, al Consiglio Direttivo della Lega Calcio U.I.S.P.

 

ART. 2

 

Al Torneo possono essere ammessi calciatori che rispettino le condizioni appresso specificate:

 

A)    compimento del 32° anno di età alla data di inizio del torneo, ovvero alla data debitamente indicata dalla Lega Calcio sul modello di iscrizione.Deroga dalla condizione il SOLO portiere per il quale è sufficiente il requisito del compimento della maggiore età (18 anni), sempre alla stessa data. A ciascuna Società partecipante, tuttavia, è data facoltà di tesserare un massimo di 5 (cinque) calciatori fuoriquota, di un anno più giovani (che abbiano compiuto il 31° anno di età alla data determinata come ad inizio punto) indipendentemente dal ruolo ricoperto e schierabili anche contemporaneamente. Resta inteso che è affatto un obbligo usufruire di questa possibilità. Qualora un calciatore, tesserato come portiere perché di età inferiore a 31 anni, dovesse conseguire il requisito necessario per giocare in altro ruolo, NON potrà cambiare la sua condizione poiché il tesseramento si intende caratterizzato dai requisiti all’atto della sua richiesta. Allo stesso modo si procederà per chi, tesserato come “Fuori Quota”, compie 32 anni durante il torneo. Non è previsto, invece, alcun vincolo sulla residenza dei calciatori impiegati tanto meno su eventuali extracomunitari purchè sia rispettata la normativa vigente. In merito a quest’ultimo punto, la Lega Calcio U.I.S.P. declina ogni e qualsiasi responsabilità;

 

Non ottemperando a quanto previsto dal punto A) si applicheranno le sanzioni:

 

   a1) punizione sportiva della sconfitta a tavolino (0-3) inflitta alla Società amatoriale di 

         appartenenza inerente TUTTE  le gare giocate dal calciatore indebitamente schierato,

         anche in ruolo specifico;

 

  a2) ammenda alla Società di Euro 100,00;

  a3) squalifica del calciatore per anni 2 (due) a decorrere dall’ultima gara disputata (anche non avendone titolo) dallo stesso e organizzata dalla Lega Calcio U.I.S.P. Tale sanzione è ridotta a  mesi 6 (sei) qualora un calciatore SOLO portiere prenda parte ad una gara in qualsiasi altro ruolo

 

B)     mancanza di simultaneità nel disputare un campionato F.I.G.C. e il Torneo “Paesi del Parco 2005/2006. Un calciatore che, fino alla data di inizio del Torneo amatoriale, ha preso parte a gare ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio PUO’, comunque, partecipare alla manifestazione amatoriale perché manca il requisito della contemporaneità. Iniziato il Torneo “Paesi del Parco” e disputando, successivamente a tale data, una gara F.I.G.C., un calciatore NON potrà prendere parte ad una gara amatoriale incorrendo, altrimenti, in un illecito punito con le seguenti sanzioni:

 

b1) punizione sportiva della sconfitta a tavolino (0-3) inflitta alla Società amatoriale di appartenenza di TUTTE  le gare giocate dal calciatore indebitamente schierato, purchè successive alla data riportata sul documento ufficiale comprovante la sua partecipazione ad una competizione F.I.G.C.;

 

b2) ammenda alla Società di appartenenza di Euro 100,00;

 

b3) squalifica del calciatore dal Torneo per anni 3 (tre) a decorrere dall’ultima gara disputata (anche non avendone titolo) dallo stesso e organizzata dalla Lega Calcio U.I.S.P.

 

 

In merito al punto B) del presente articolo si precisa che:

 

1)      La partecipazione ad una gara organizzata dalla F.I.G.C. deve intendersi come inclusione nella distinta ufficiale, escluso i ruoli di Dirigente Accompagnatore, Allenatore, Medico Sociale, Massaggiatore e Assistente di Parte. In altri termini, partecipare alla gara, in questo contesto, è da interpretarsi come inclusione nei 18 calciatori, indipendentemente dall’effettivo prendere parte all’incontro;

2)      La Lega Calcio NON è tenuta a dimostrare, anche dietro reclamo di terzi, che un qualsivoglia calciatore schierato da una Società disputa contemporaneamente un campionato F.I.G.C.: deve essere la Società reclamante a fornire prova di quanto asserito con ciò intendendo copia della distinta ufficiale della gara federale cui il calciatore ha preso parte. Il termine per presentare il documento probatorio coincide con quello di presentazione del ricorso (vedere articolo apposito). La Lega Calcio, tuttavia, qualora fosse in grado di dimostrare un illecito in qualsivoglia modo, PUO’ agire prescindendo da eventuali ricorsi applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento;

3)      Sono campionati F.I.G.C. cui è fatto divieto di partecipare anche il Settore Amatoriale e il Settore Giovanile, senza distinzione di luogo.

4)      Gli effetti dell’articolo non si applicano se il calciatore di un campionato F.I.G.C. viene tesserato come Solo Dirigente nell’ambito del torneo amatoriale.

 

 

PARTE II

 TESSERAMENTO DI CALCIATORI E DIRIGENTI, OBBLIGHI DELLE SOCIETA’

 

 

 

ART.1

 

Il tesseramento è il mezzo con il quale viene legittimata la partecipazione alla gara o, comunque, l’inclusione nella distinta di gara e quindi l’accesso al recinto di giuoco.

Prima dell’inizio della manifestazione, la Lega Calcio divulgherà, con i mezzi più opportuni ed efficienti, un modulo sul quale indicare calciatori ed eventuali Dirigenti da tesserare. Su detto modulo dovranno essere indicati, per ogni calciatore e Dirigente:

 

a)      NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA, INDIRIZZO COMPLETO;

b)      Se il tesseramento deve essere effettuato come calciatore, calciatore-Dirigente o Dirigente.

 

In accompagnamento a quanto specificato, devono altresì essere presentati:

 

a)      Copia fotostatica AUTENTICATA dal Comune o da altra autorità preposta (Autorità di Polizia, Notaio ecc.) di un valevole documento di identità personale con fotografia (carta di identità, patente auto, passaporto, porto d’armi, tesserino di ordine professionale) da cui comunque poter desumere le generalità della persona, data di nascita compresa o estratto dell’atto di nascita rilasciato dalla competente autorità;

b)      In mancanza, ORIGINALE del documento e copia fotostatica non autenticata che la Lega Calcio provvederà a validare al momento della richiesta di tesseramento;

c)      Una foto formato tessera per il perfezionamento del tesseramento U.I.S.P.

 

I due punti sopra riportati sono condizione senza la quale NON potrà essere effettuato il tesseramento del calciatore o dirigente.

Si rimarca che, ai fini del tesseramento:

 

a)      il tesserato calciatore può prendere parte a gare o, eventualmente, andare in panchina qualora nei suoi confronti non siano stati applicati provvedimenti restrittivi;

b)      il tesserato Dirigente non può prendere parte a gare, ma può accedere nel recinto di giuoco (panchina) con la stessa limitazione del punto precedente;

c)      E’ possibile tesserare, come già detto, una persona come calciatore e Dirigente e le sue funzioni sono date dell’unione logica dei due punti a) e b).

 

ART. 2

 

Il numero massimo di calciatori da tesserare è fissato in 25. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata entro e non oltre il termine massimo stabilito dalla Lega Calcio, pena la non ratifica. Fino a quando la Lega Calcio non ha provveduto alla loro pubblicazione, o fino ad una data preventivamente resa nota, sarà possibile modificare l’elenco dei calciatori o dirigenti fermo restando che la Società richiedente si assume tutti gli oneri amministrativi derivanti dal caso. Ad ogni modo, il valore limite dei 25 calciatori o calciatori-Dirigenti è INDEROGABILE.

Si precisa che, una volta pubblicate, le distinte non potranno subire alcuna variazione cioè non verrà permesso il passaggio da una squadra ad un'altra o il tesseramento di nuovi calciatori, nemmeno al termine del girone di andata.

Per quanto concerne i “Solo Dirigenti”, la Lega Calcio non pone un limite quantitativo, ma solo il vincolo su un numero massimo individuato in 3 (tre) che può accedere al recinto di giuoco per ogni gara disputata. Il tesseramento di “Soli Dirigenti” è aperto per tutta la durata del Torneo, fermo restando che è ammesso sul recinto di giuoco solo chi è munito di tessera U.I.S.P.

Ogni Società partecipante dovrà scrupolosamente compilare il modello di richiesta di partecipazione che riceverà non omettendo di indicare:

 

a)      il nome del Dirigente responsabile ed, eventualmente, di uno o più sostituti;

b)      il recapito telefonico (rete fissa e/o cellulare) del Dirigente responsabile e di eventuali altri dirigenti;

c)      un indirizzo postale per la notifica di eventuali comunicazioni (reclami ecc.) e un numero di fax;

d)      un indirizzo di posta elettronica (e-mail) per mezzo del quale la Lega Calcio farà pervenire le sue comunicazioni (Comunicati Ufficiali, variazioni al programma ecc.)

e)      colori sociali della Società in modo da prevenire, per quanto possibile, uniformità nella stessa gara (in tal caso sarà la squadra prima nominata quella tenuta a cambiare le maglie).

 

ART.3

 

All’atto della formalizzazione dell’iscrizione, ciascuna Società dovrà fornire anche l’autorizzazione alla fruizione delle strutture sportive che userà per le proprie gare interne. La declaratoria in merito alla manutenzione delle stesse non compete alla Lega Calcio, la quale si limita a far presente che:

 

a)      gli spogliatoi riservati alle squadre e agli Ufficiali di gara devono essere decorosi e completi di quanto necessario (soprattutto di servizi igienici non compromessi nella loro funzionalità e pulizia, compresa la mancanza di acqua calda);

b)      le linee sul terreno di giuoco devono essere ben visibili, gli angoli forniti di bandierine e le reti delle porte integre;

 

Per quanto concerne il punto a), l’Arbitro, in caso di mancata ottemperanza, può, a suo insindacabile giudizio, non dare inizio alla gara. In tale caso, la Società ospitante sarà considerata oggettivamente responsabile e punita con la perdita della gara a tavolino (0-3) e l’ammenda di Euro 70,00. Qualora la carenza di funzionalità dei servizi non determini la non disputa della gara, si applicherà la sola sanzione di ammenda pari a Euro 25,00.

La sanzione non viene applicata se la Società inadempiente dimostri, con documento ufficiale, la sussistenza di una causa di forza maggiore (ad esempio, mancanza di acqua dovuta ad un guasto della rete). Si precisa, tuttavia, che il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da un’Autorità competente in materia (Comune, società gestore dell’impianto e altro).

 

Per quanto attiene al punto b), l’insufficiente segnatura del campo e/o la mancanza delle bandierine agli angoli non determinano la non disputa della gara, a differenza di quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, ma una sanzione pecuniaria di Euro 20,00, raddoppiata in presenza di entrambe le deficienze (segnatura insufficiente e mancanza di bandierine).

In caso di totale mancanza di linee perimetrali, l’Arbitro deciderà, a suo insindacabile giudizio, se far disputare o meno la gara, fermo restando le sanzioni appena specificate. In caso di non disputa, tuttavia, verrà aggiunta la punizione sportiva della perdita della gara (0-3) e l’ammenda sarà pari a Euro 70,00.

Si precisa che, a parte la mancanza di reti alle porte, tutto quanto specificato e inerente la Regola 1 del Giuoco del Calcio non può essere oggetto di reclamo poiché il giudizio sul dare inizio alla gara è demandato esclusivamente all’Arbitro. Del pari si procederà nei casi in cui possano essere presenti o sopraggiungere fattori che dovrebbero determinare, secondo una Società, il non inizio o la sospensione di una gara (impraticabilità di campo, scarsa visibilità ecc.).

La Società che non accetta le decisioni arbitrali per quanto sopra specificato è considerata, a tutti gli effetti, rinunciataria alla gara con le conseguenze previste dal presente Regolamento.

 

ART.4

 

Le Società sono oggettivamente responsabili di quanto si verifica nelle gare da esse giocate. In particolare, il comportamento censurabile di calciatori, dirigenti e tifosi, sia sul proprio campo che su quello avverso, è SEMPRE punibile in misura diversa e dipendente dal comportamento assunto dalle Società verso tali episodi. Qualora i comportamenti determinino la sospensione o il non inizio di una gara, la Lega procederà comminando la punizione sportiva della perdita della gara (0-3) alla o alle Società direttamente o oggettivamente responsabili e un’ammenda di Euro 100,00. In casi estremamente gravi si può arrivare alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, alla revoca del titolo o alla esclusione dal torneo. Resta inteso che episodi di minore gravità sono comunque puniti con ammende variabili con l’entità di quanto riferito.

Sulla Società sul cui campo si disputa la gara (prima nominata se trattasi di partita disputata in campo neutro per indisponibilità dell’impianto sportivo originariamente previsto) gravano i seguenti obblighi:

 

a)      Chiusura dei cancelli e rispetto del divieto, verso persone non regolarmente tesserate, a non sostare all’interno del recinto di giuoco;

b)      Assistenza agli Ufficiali di gara, qualora ciò venga richiesto, prima, durante e dopo la gara;

c)      Immediata adesione alle richieste di Dirigenti della Lega Calcio presenti alle gare con funzioni di Commissarii di Campo e/o Osservatore Arbitrale;

d)      Fornitura di almeno 3 (tre) palloni, con le caratteristiche richieste dalla regola 2, per la disputa delle gare;

 

Qualora venga riferito di inadempienze inerenti i primi 3 (tre) punti precedenti, le ammende saranno proporzionali alla gravità del fatto e comunque non inferiori a Euro 20,00. Per i solo punto d) è prevista un’ammenda di Euro 10,00.

Si rammenta che il divieto a sostare nel recinto di giuoco non si applica alle donne e ai ragazzi con età inferiore a 14 anni, a medici, operatori dell’Informazione e rappresentanti delle Forze dell’Ordine purchè questi ultimi tre muniti di regolare tesserino professionale. E’ sottointeso che il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza e che l’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri che gli sono conferiti dalle Regole del Giuoco.

 

ART. 5

 

Il numero minimo di calciatori per ciascuna squadra necessario per dare inizio ad una gara è 7 (sette), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Giuoco del Calcio: una formazione che inizia la gara con meno di 11 calciatori, può procedere in ogni momento della stessa alla loro integrazione nel rispetto delle condizioni imposte dalla Regola 3 del Giuoco del Calcio. In ogni caso, una squadra che termini la gara con meno di 11 calciatori sarà punita con l’ammenda di Euro 15,00 per ogni calciatore in meno, fatta eccezione per quanto previsto dai successivi punti:

 

a)      abbandono di calciatori per infortunio;

b)      espulsione di calciatori.

 

Una Società che, all’ora fissata per l’inizio della gara, si trova con meno di 11 calciatori, può chiedere di usufruire del termine di attesa previsto (20’) SOLO se il numero di calciatori presenti è pari a 7 (sette). In tutti gli altri casi, la partita deve avere comunque inizio ferma restando la valutazione del numero di calciatori ai fini disciplinari come sopra specificato. Qualsiasi artificio posto in essere da uno Società per ritardare il regolare inizio di un incontro (ritardata consegna della distinta, volontaria lentezza nell’indossare il prescritto equipaggiamento) è da considerarsi come un comportamento antisportivo e pertanto viene punito con un’ammenda di Euro 15,00. Il potere di giudizio su tale episodio è demandato agli Arbitri e agli eventuali Commissari presenti.

 

ART.6

 

Il numero massimo di sostituzioni consentite è 6 (sei) indipendentemente dal ruolo ricoperto. Una eccedenza rispetto a quanto previsto è punita d’ufficio (sulla base di quanto riportato dagli Atti Ufficiali, compreso il rapporto del Commissario di Campo o Osservatore Arbitrale) con la perdita della gara per 0-3. Eventuali reclami in merito saranno accettati o rigettati SOLO sulla base di quanto riportato da rapporti di Ufficiali di Gara o Dirigenti della Lega Calcio U.I.S.P: non è ammesso alcun altro mezzo. Il numero di calciatori di riserva non è limitato se non dalla quantità massima di atleti tesserati.

 

ART.7

 

La durata della gara è di 70 minuti, divisi in due tempi da 35’ ciascuno, con un intervallo fra di essi che non può superare i 5 minuti salvo espresso consenso da parte dell’Arbitro. Le gare saranno dirette da terne o coppie arbitrali designati dal competente Organo Tecnico. Alle Società non spetta alcuna valutazione sul loro operato, né è permessa dichiarazione scritta o verbale che leda la loro dignità personale: qualora ciò si verificasse, i tesserati e le Società di appartenenza, direttamente o oggettivamente responsabili, incorreranno in un procedimento disciplinare che, nei casi di estrema gravità, può portare a penalizzazioni in classifica o all’esclusione dalla manifestazione.

 

PARTE III

 COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI E DEI DIRIGENTI, NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, COMPILAZIONE DELLA DISTINTA.

 

 

ART.1

 

Le condizioni necessarie e sufficienti che legittimano un calciatore o un Dirigente a prendere parte ad una gara, ovvero ad essere ammesso nel recinto di giuoco, sono essenzialmente due:

 

a)      dimostrare di essere tesserato per una Società interessata alla gara;

b)      poter essere identificato mediante apposito documento.

 

Per il punto a), sono tesserati tutti coloro che sono inclusi nel modello di distinta diffuso dalla Lega Calcio prima dell’inizio del Torneo, con l’eccezione delle Società in cui la quantità di Dirigenti tesserati eccede tre, per le quali l’aggiunta del numero di tessera deve essere di volta in volta effettuata come specificata in seguito. Per quanto riguarda, invece, il punto b), per l’identificazione basta fornire agli Ufficiali di Gara le apposite tessere che la Lega Calcio provvederà a rilasciare prima dell’inizio della manifestazione che sono a tutti gli effetti valide. In caso di mancanza di una tessera, l’ammissione di un calciatore o di un Dirigente può comunque avvenire purchè l’Arbitro sia in grado di effettuare il riconoscimento dell’interessato in uno dei seguenti modi:

 

a)      Documento di identità personale in corso di validità presentato dal calciatore o Dirigente senza tessera (carta di identità, patente d’auto vecchio e nuovo formato, porto d’armi, tesserino di ordine professionale, passaporto ecc.);

b)      Conoscenza personale da parte di un Ufficiale di Gara o Dirigente della Lega Calcio eventualmente presente.

 

Mancando questi requisiti, il calciatore (o Dirigente) non potrà essere ammesso al gioco (nel recinto di giuoco), nemmeno sotto la responsabilità della propria Società. In caso l’identificazione venga fatta con uno dei due metodi di cui ai punti a) e b), la Società di appartenenza verrà multata di Euro 10,00 per ogni calciatore inadempiente poiché è la tessera rilasciata dalla Lega Calcio il documento da presentare per la partecipazione alla gara.

 

Art. 2

 

Il comportamento di calciatori e Dirigenti deve essere SEMPRE confacente allo spirito di amatorialità e di scambio socio – culturale promosso dal Torneo. Non sono tollerati atteggiamenti contrari ad un calcio intriso sì di agonismo, ma nell’ambito del più totale rispetto verso gli avversari e verso gli Ufficiali di Gara. I calciatori che si rendano colpevoli, sul campo, di gesti o atti gravemente lesivi della reputazione di membri della Lega Calcio U.I.S.P. (in ciò includendo gli arbitri) saranno soggetti a sanzioni esemplari, fermo restando che la stessa Lega Calcio si riserva in ogni momento di tutelare l’immagine propria e dei suoi tesserati nelle sedi più opportune, compresa quella legale.Per quanto concerne i SOLI calciatori, compresi quelli di riserva e sostituiti, possono essere adottati nei loro confronti i seguenti provvedimenti:

 

AMMONIZIONE;

SQUALIFICA PER UNA O PIU’ GARE;

SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO;

SOSPENSIONE CAUTELARE;

ESPULSIONE DALLE COMPETIZIONI U.I.S.P.

 

L’Ammonizione è quella che viene notificata normalmente dall’Arbitro con l’esibizione del cartellino giallo. Nessuna distinzione, in peso, viene fatta tra le motivazioni che conducono ad un’ammonizione. Un calciatore che incorre in un certo numero di ammonizioni subirà una squalifica (cumulo) come appresso specificato:

 

3° Ammonizione – una giornata effettiva di gara di squalifica;

6° Ammonizione – due giornate effettive di gara di squalifica;

9° Ammonizione – tre giornate effettive di gara di squalifica

 

e così via in progressione aritmetica. Non è ammesso in alcun caso reclamo contro squalifiche per cumulo, compreso il caso di scambio di persona. Solo l’Arbitro che ha adottato il provvedimento, con un supplemento di referto da lui sottoscritto, può annullarne la validità.

Oltre alla squalifica per cumulo, è prevista una sanzione pecuniaria aggiuntiva rispettivamente di Euro 5,00, di Euro 10,00 e di Euro 15,00. I Dirigenti della Lega Calcio U.I.S.P. eventualmente presenti alla gara non hanno potere decisionale su provvedimenti adottati dagli Ufficiali di gara, salvo il caso in cui segnalino episodi di condotta antisportiva di tesserati sfuggiti al controllo dell’Arbitro e dei suoi Assistenti.

 

L’Espulsione dal terreno di giuoco per qualsivoglia motivo comporta almeno la sanzione di una giornata di squalifica, salvo provvedimenti più restrittivi da adottarsi sulla base del referto arbitrale, degli assistenti e di Dirigenti U.I.S.P. eventualmente presenti alla gara. L’espulsione per doppia ammonizione potrà comportare anche una squalifica superiore ad una giornata di gara qualora il tesserato, con il semplice provvedimento di ammonizione, incorresse nella sesta o nona sanzione: in questo caso la squalifica sarà equiparata a quella che sarebbe dovuta derivare dal cumulo.

La squalifica superiore a 2 (due) giornate non derivante da cumulo verrà punita con un’ammenda di Euro 5,00 per ogni giornata da scontare (ad esempio, squalifica per tre gare comporta Euro 15,00 di ammenda).

 

La squalifica a tempo determinato può essere adottata dagli Organi di Giustizia Sportiva nel caso in cui lo richiedessero fatti di particolare gravità o comunque addebitabili a Dirigenti di Società. Il provvedimento prescinde dalle gare effettivamente saltate dal tesserato, entra in vigore dal giorno successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale ed è da ritenersi scontata alla fine del giorno indicato come termine nel provvedimento. In tale lasso di tempo, nessun incarico potrà essere svolto per conto della Società dal tesserato oggetto della sanzione, tanto meno lo stesso potrà accedere nel recinto di giuoco prima, durante e dopo lo svolgimento di qualsivoglia gara, intervallo fra i due tempi compreso. La squalifica a tempo determinato, se superiore a giorni 15 (quindici) verrà punita con un’ammenda di Euro 5,00 per ogni giornata scontata.

 

Gli Organi della Giustizia Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito un procedimento disciplinare. Il provvedimento di sospensione cautelare non è soggetto a ricorso e diviene inefficace dopo 2 (due) mesi dopo la sua irrogazione, salvo il caso di rinnovo, opzione che può essere esercitata solo una volta e per una durata di tempo sempre pari a mesi 2 (due).

 

L’espulsione dalle competizioni organizzate dalla Lega Calcio U.I.S.P. viene adottata a carico di tesserati che si rendano colpevoli di atti resi a procurare un grave danno fisico ad Ufficiali di Gara o Dirigenti della Lega Calcio o che, con il loro operato, mirino a screditare gravemente il prestigio e la dignità dell’organizzazione. Il provvedimento viene adottato dopo circostanziata indagine e deliberato a maggioranza dall’intero Consiglio della Lega Calcio. Si può ricorrere in secondo grado chiedendo un riesame della sentenza e dell’accaduto, ma non prima che siano trascorsi anni 5 (cinque) dalla data del Comunicato Ufficiale in cui è stato pubblicato il provvedimento.

L’espulsione può essere adottata anche nei confronti di una intera Società qualora i deprecabili comportamenti vengano manifestati da un numero congruo di tesserati con i rimanenti che mostrino atteggiamenti di indifferenza, o peggio ancora, di incoraggiamento verso tali episodi.

 

Il tesserato che rilasci su qualsivoglia organo di informazione dichiarazioni ritenute lesive la dignità di Arbitri e componenti la Lega Calcio o incitanti alla violenza e alla discriminazione razziale o religiosa viene sottoposto a procedura disciplinare condotta da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Lega Calcio. Nel caso in cui si rilevi l’opportunità di procedere, la sanzione di inibizione a svolgere qualsiasi tipo di incarico non potrà essere inferiore a mesi 2 (due) e, nel caso di responsabilità diretta della Società l’ammenda non potrà essere inferiore a Euro 50,00.

 

Si sottolinea che i provvedimenti di squalifica o le sanzioni pecuniarie possono essere adottate anche nei confronti di quei tesserati che mostrino comportamenti riprovevoli o comunque contrari allo spirito del torneo in gare nelle quali non sono direttamente interessati. In tali casi, anzi, i provvedimenti risulteranno particolarmente inaspriti.

 

La Società o il tesserato, che dopo essere stato punito per una violazione ad una norma contenuta nel presente Regolamento, ne commette un’altra della stessa indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad un aggravamento della Sanzione la cui entità è di esclusivo giudizio degli Organi di Giustizia Sportiva (RECIDIVA). Ai fini della recidiva, sono comunque valutate dall’Organo di Giustizia Sportiva le sanzioni irrogate per fatti di eccezionale gravità nell’arco dell’ultimo triennio. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara la recidiva comporta la penalizzazione in classifica di 2 (due) punti.

 

ART.3

 

La squalifica di tesserati si intende scontata con le modalità specificate nei paragrafi successivi:

 

a)      nel caso di calciatore o calciatore-Dirigente, la sanzione inflitta a causa di un’espulsione (anche per somma di ammonizioni) dovrà essere scontata alla prima o alle prime gare utili, indipendentemente dall’uscita del Comunicato Ufficiale;

b)      nel caso di calciatore o calciatore-Dirigente, la sanzione derivante da cumulo di ammonizioni dovrà essere scontata alla prima gara disputata successivamente all’uscita del Comunicato Ufficiale. Si precisa che, nell’eventualità di assenza del calciatore alla gara disputata dalla Società di appartenenza prima dell’uscita del Comunicato Ufficiale, la squalifica NON deve comunque intendersi scontata.

c)      nel caso di solo Dirigente, la squalifica, obbligatoriamente temporale, decorre dal giorno successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale.

 

Le squalifiche subite da un calciatore-Dirigente sono comunque valevoli per entrambi i ruoli ricoperti.

 

Per gara effettiva si intende quella che produce un risultato valido ai fini della classifica compreso il caso in cui una Società non si sia presentata per la sua regolare disputa. La precisazione che si rende, comunque, necessaria è la seguente: i tesserati di una squadra che rinuncia ad una gara programmata dal calendario non possono considerarla come effettivamente giocata anche se ha prodotto un risultato ai fini della classifica; viceversa, i tesserati di una squadra che non ha disputato un incontro per la mancata presentazione dell’avversario possono considerarlo come effettivamente giocato.

Una gara iniziata ma non terminata o iniziata affatto a causa di un rinvio per qualsivoglia motivo, non è considerata effettivamente.Si rammenta che tutto ciò non vale per le squalifiche a tempo determinato, per le quali vale solo la data di fine provvedimento, indipendentemente dalle gare effettivamente giocate.   

 

ART.4

 

Il provvedimento di espulsione cancella in ogni caso l’ammonizione eventuale ricevuta nella stessa gara, che quindi non viene conteggiata nel cumulo. Resta, comunque, valido quanto detto in questa parte all’art.2, secondo capoverso.

 

ART. 5

 

Le infrazioni che prevedono la perdita della gara per 0-3 (salvo la conferma del risultato del campo qualora più favorevole agli avversari) sono le seguenti:

 

a)      infrazione alla parte I, art.2, punto A) (schieramento di calciatori non in regola con l’età prevista dal Regolamento o messi in campo in ruoli per i quali non sono abilitati, come il SOLO portiere fatto giocare in altro ruolo);

b)      infrazione alla parte I, art.2, punto B), ovvero sui calciatori che disputano contemporaneamente un campionato organizzato dalla F.I.G.C.;

c)      illecito sportivo derivante dall’inserimento, nella distinta di gara per la quale non hanno titolo, di calciatori o calciatori-Dirigenti perché colpiti da provvedimenti di squalifica o soggetti a qualsiasi altro motivo inibitorio;

 

Per i casi riconducibili all’ultimo punto, limitatamente ai calciatori o calciatori-Dirigenti squalificati, alla punizione sportiva della perdita della gara, viene aggiunto quanto segue:

 

c1) inasprimento della squalifica (3 volte il provvedimento originario) del calciatore o calciatore-Dirigente che è stato indebitamente inserito nella distinta di gara, indipendentemente dalla sua presenza e dall’effettiva partecipazione alla gara;

c2) ammenda alla Società di appartenenza di Euro 40,00.

 

In caso di seconda infrazione, la Lega Calcio prenderà in considerazione l’espulsione del torneo del calciatore colpevole e della Società, se ritenuta corresponsabile. 

Se ad essere inserito in distinta è un SOLO Dirigente colpito da provvedimento di squalifica, i provvedimenti saranno i medesimi ad eccezione della perdita della gara, che non trova la sua applicazione. Si procederà in modo analogo al caso di tesserati calciatori, in caso di recidiva.

 

ART.6

 

La distinta di gara è il documento ufficiale da cui desumere ogni tipo di informazione concernente i partecipanti ad un qualsiasi incontro. Di qui la NECESSITA’ di redigerla non in modo frettoloso e non accurato, ma con scrupolo e precisione. I soli moduli che possono essere utilizzati sono quelli distribuiti dalla Lega Calcio ad inizio del Torneo, nessuna modifica è consentita se non preventivamente autorizzata dagli Organi di Giustizia Sportiva.La distinta di gara deve inderogabilmente contenere l’indicazione dei calciatori presenti con la distinzione fra titolari (indicati con la lettera T ove necessario) e riserve (contrassegnate con R): in ogni caso, per l’ammissione di calciatori ritardatari e di riserva vale quanto previsto dalla Regola 3 del Giuoco del Calcio. La numerazione deve essere univoca e non dare adito ad equivoci : non sono ammessi reclami in merito a scambi di persona dovuti ad una deficitaria compilazione della distinta. Gli eventuali Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco (massimo tre), devono essere indicati con generalità e numero di tessera nell’apposito spazio riservato sul modello. Chi non ha richiesto il tesseramento da Dirigente non può essere incluso nello spazio ad essi riservato.

La deficitaria compilazione della distinta, in qualsiasi degli aspetti sopra menzionati e per qualsivoglia causa è punita con un’ammenda di Euro 10,00. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria sarà di Euro 20,00. In ogni caso, gli Ufficiali di Gara non sono obbligati ad esprimere pareri sulla errata o esatta compilazione della distinta. Si ritiene necessaria la severità su questo articolo in quanto il contenuto delle distinte viene divulgato a mezzo stampa o internet e non possono essere ammesse negligenze o inesattezze dovute a chi ha tutti i mezzi per non errare.

 

PARTE IV

RINUNCIA DI UNA SOCIETA’ AD UNA GARA, RICHIESTE DI ANTICIPO, POSTICIPO O RINVIO DI GARE.

 

ART.1

 

Il calendario della manifestazione, dovendo tener conto di molteplici condizioni concernenti la disponibilità dei varii impianti sportivi, non può subire modifiche salvo casi eccezionali deliberati dalla Lega Calcio. Alle Società partecipanti viene esclusivamente garantito il diritto di giocare un numero di gare interne uguale a quello di gare da giocare in trasferta, salvo le limitazioni indicate nel seguito di questa parte. Nessun reclamo può essere presentato in merito alla successione delle giornate o ad eventuali spostamenti decisi dalla Lega Calcio: alle Società spetta solo il compito di apprendere dal Comunicato Ufficiale o da comunicazioni scritte o verbali della Lega Calcio il programma della giornata ed eventuali sue variazioni.

 

ART.2

 

Una Società che rifiuti la disputa di una gara ovvero che non si presenti all’ora fissata per l’inizio della stessa, ovvero che si presenti con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto (sette) viene considerata RINUNCIATARIA se tali condizioni permangono anche dopo un termine di attesa che dalla Lega Calcio è fissato in 20 (venti) minuti. Per le sole cause di forza maggiore, da dimostrarsi successivamente a cura della Società interessata, può essere concessa una ulteriore tolleranza, solo se vi è il consenso della squadra avversaria e solo se l’ulteriore attesa non pregiudica il regolare svolgimento della gara, ad esempio con condizioni di insufficiente visibilità.

Se una gara non ha avuto inizio per cause di forza maggiore (ad esempio, incidente o guasto automobilistico) tempestivamente notificate e successivamente provate dalla Società interessata, la gara verrà recuperata secondo le modalità in seguito indicate. In tutti gli altri casi, la rinuncia, anche se notificata con anticipo alla Lega Calcio, comporta:

 

a)      la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b)      l’ammenda alla Società rinunciataria di Euro 70,00.

 

Se una Società incorre nella seconda rinuncia, verrà esclusa dal torneo e la classifica riformulata secondo il seguente criterio: indipendentemente dalle gare mancanti alla fine del torneo, le gare disputate dalla Società ritirata verranno TUTTE neutralizzate ovvero date perse per 0-3 con la conseguente attribuzione di punti alle altre partecipanti.

 

ART.3

 

La Lega Calcio fissa gli incontri interni delle squadre partecipanti presso l’impianto indicato sul modulo di partecipazione. Qualora detto impianto non sia disponibile per qualsivoglia motivo, la Società interessata deve comunicare alla Lega Calcio, prima dell’uscita del Comunicato Ufficiale, il campo sul quale intende disputare la gara. Se la procedura non viene rispettata, la Lega Calcio chiederà alla squadra avversaria la disponibilità del proprio terreno di giuoco e, in caso affermativo, cambierà d’ufficio il luogo di disputa della stessa, indipendentemente dalla data (Sabato o Domenica), da dove si è disputata l’andata o da dove si disputerà da calendario il ritorno. Una Società che non si presenta per disputare una gara la cui sede è stata decisa con queste modalità è considerata RINUNCIATARIA a tutti gli effetti.Qualora non sia disponibile neppure il campo della Società avversaria e non si trovi un impianto alternativo, la gara viene rinviata a data da destinarsi, da concordarsi SOLO con quest’ultima e da giocarsi, in ogni caso, sul suo campo. La Società che non ha dato tempestiva notizia dell’indisponibilità del proprio campo, nel caso di gara non disputata, viene punita con un’ammenda di Euro 70,00.

Se dovesse verificarsi l’ipotesi di impianto sportivo non disponibile poche ore prima dell’inizio della gara (guasto ai servizi, impraticabilità di campo), la Lega Calcio può verificare a mezzo degli Ufficiali di Gara designati gli effettivi impedimenti o, qualora sia possibile, cercherà di far disputare la gara a campi invertiti e provvedendo ad aggiornare di conseguenza il calendario del girone di ritorno.Solo nel caso di impraticabilità di campo, comunque, data e sede del recupero verranno decise di comune accordo tra le due Società: in tutti gli altri casi, la Lega Calcio può decidere unilateralmente o interpellando solo una Società, non quella sul cui campo indisponibile doveva disputarsi la gara.

 

ART.4

 

Una Società che intende chiedere lo spostamento di una gara deve fornire motivi validi all’istanza presentata. In ogni caso, e fermo restando che sarà la Lega Calcio in modo inappellabile a decidere sullo spostamento o meno della gara, la Società richiedente deve:

 

a)      presentare l’apposita istanza su modulo fornito dalla Lega Calcio prima dell’inizio del torneo specificando, in modo non generico a pena di nullità, i motivi per cui viene chiesto il rinvio: il termine ultimo e inderogabile è fissato per le 23:00 della Domenica precedente la data dell’incontro di cui si intende chiedere il differimento o l’anticipo. La richiesta è operativa se trasmessa per via posta elettronica all’indirizzo del Settore Giustizia Sportiva e deve obbligatoriamente contenere, a pena di nullità, l’indicazione della data di recupero in un giorno infrasettimanale con la limitazione imposta all’articolo successivo;

b)      far presentare dalla Società avversaria accettazione a rinviare la gara mediante messaggio di posta elettronica spedito dall’indirizzo dichiarato sul modulo di partecipazione (autenticità dello stesso) e contenente conferma della data di recupero infrasettimanale. Il termine, perentorio, è fissato per le ore 23:00 del Martedì precedente la data della gara ;

c)      allegare all’istanza la tassa di Euro 30,00 per contribuire alle esigenze organizzative della Lega Calcio o specificare che detta quota, ove possibile, venga trattenuta dal deposito cauzionale della Società;

 

ART.5

 

Il recupero di una gara rinviata per qualsivoglia motivo deve essere fissato possibilmente entro un mese dalla data originaria e ciò per garantire la regolarità del Torneo. Entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla stessa, le due Società interessate possono far pervenire istanza in cui indicano una data loro gradita e sempre nel rispetto del limite indicato. Qualora nulla dovesse giungere alla Lega Calcio, la stessa fisserà d’ufficio la data e le Società che non accetteranno di disputare la gara in una data scelta con queste modalità saranno considerate RINUNCIATARIE a tutti gli effetti.

I recuperi possono essere disputati anche alla prima pausa del Torneo prevista dal calendario, qualora la stessa ricada entro un mese dalla data originaria della gara. Restano confermate, comunque, tutte le condizioni dettate dall’art.3 di questa parte.

 

ART.6

 

E’ nella facoltà della Lega Calcio disporre, per cause eccezionali (maltempo, altri motivi gravi) il rinvio di una singola gara o di intere giornate di campionato senza che ciò costituisca per le partecipanti motivo di reclamo. La Lega Calcio si riserva, altresì, il diritto di sospendere la manifestazione per un qualsiasi arco temporale quando ciò sia richiesto, a inappellabile giudizio della stessa, da eventi di particolare gravità. In ogni caso, viene garantita la disputa di tutte le giornate previste dal calendario.

 

ART.7

 

Qualora all’ora fissata per la gara la terna arbitrale non sia presente, le squadre devono attendere per 35’ il suo arrivo salvo il caso in cui comunicazione della Lega Calcio annunci il contrario. In caso di mancata disputa della gara, la stessa verrà rigiocata in una data stabilita con l’accordo delle due Società. Se durante un incontro un Ufficiale di gara non dovesse poter più svolgere la sua funzione, lo stesso incontro potrà validamente essere condotto a termine dai rimanenti semprechè i medesimi siano concordi nel farlo. 

 

PARTE V

PREANNUNCIO E PRESENTAZIONE DI RECLAMI

 

ART.1

 

Le Società che intendono proporre ricorso avverso il risultato del campo devono:

 

a)      presentare riserva scritta, firmata da un qualsiasi loro tesserato, all’Arbitro della gara o al Settore Giustizia Sportiva della Lega Calcio entro e non oltre le ore 12:00 del giorno successivo alla sua disputa. Faranno fede, a tal proposito, le date indicate sul messaggio di posta elettronica;

b)      presentare il ricorso dettagliato accompagnato dagli allegati che la Società ritiene più utile fornire a suo sostegno entro e non oltre giorni 10 (dieci) a decorrere dal giorno successivo alla gara: a tal proposito, NON farà fede la data del timbro postale;

c)      allegare al ricorso la tassa di Euro 40,00 oppure chiedere che la stessa venga detratta, ove possibile, dal deposito cauzionale.

 

Il ricorso deve essere spedito a mezzo Raccomandata A/R al Giudice Sportivo di cui viene fornito l’indirizzo in appendice o consegnato a mano ad un membro della Lega Calcio, sempre nel rispetto del termine di cui al punto b). Lo stesso deve obbligatoriamente contenere la ricevuta dell’avvenuta spedizione di copia del reclamo alla Società avversaria.

 

I ricorsi che mancano di almeno una delle condizioni soprascritte sono giudicati INAMMISSIBILI.

Per quanto concerne il reclamo avverso posizione irregolare di calciatori o calciatori-Dirigenti, in particolare sul vincolo di non disputare contemporaneamente un campionato organizzato dalla F.I.G.C., la Società reclamante deve fornire prove circa l’illecito commesso dall’avversario. Esse consistono SOLO in documenti ufficiali (distinte di gara), mentre non fanno fede ritagli di giornale, fotografie, riprese televisive ecc. ecc.

I reclami avverso infrazioni sull’età dei calciatori partecipanti sono giudicati dalla Lega Calcio sulla base della documentazione fornita inizialmente dalle Società le quali assumono la piena responsabilità della loro veridicità. In caso di controversia con quanto asserito dal ricorso, deve essere sempre la Società reclamante a dimostrare la veridicità della propria tesi.

 

In ogni caso, ricorsi basati su osservazioni o espressioni generiche sono rigettati perché INAMMISSIBILI.

 

La Società verso la quale viene presentato ricorso ha 5 (cinque) giorni di tempo per formulare alla Lega Calcio le proprie controdeduzioni: il termine decorre dalla data in cui la stessa riceve la raccomandata con la notifica del ricorso. In caso di controversia, fa fede la data riportata dal motore di ricerca on line sul sito www.poste.it. Le controdeduzioni possono essere spedite a mezzo raccomandata o posta elettronica al Giudice Sportivo che provvederà a fornirne copia alla parte avversa.

Possono proporre ricorso avverso il risultato di una gara SOLO le Società interessate, non è ammesso l’intervento di terzi, anche se eventualmente avvantaggiati da un cambio di risultato di quella gara.

 

ART. 2

 

I ricorsi presentati dalle Società avverso la squalifica di propri tesserati, siano essi calciatori o Dirigenti, devono essere conformi alle seguenti modalità:

 

a)      presentazione del documento entro e non oltre giorni 7 (sette) dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è reso noto il provvedimento: a tal proposito, NON farà fede il timbro postale;

b)      versamento della tassa reclamo di Euro 40,00 o richiesta di prelievo, ove sia possibile, dal deposito cauzionale.

 

Il ricorso deve essere spedito a mezzo Raccomandata A/R al Giudice Sportivo di cui viene fornito l’indirizzo in appendice o consegnato a mano ad un membro della Lega Calcio, sempre nel rispetto del termine di cui al precedente punto a).

I ricorsi che mancano di almeno una delle condizioni soprascritte sono giudicati INAMMISSIBILI, al pari di quelli avverso squalifiche di tesserati inferiori o pari a giornate 2 (due) o a giorni 15 (quindici) e di quelli avverso squalifiche per infrazioni all’art.1 (parte I), punti a3) e b3)

 

ART.3

 

La Lega Calcio deciderà sui ricorsi nell’arco di mesi 1 (uno) se riguardanti il risultato del campo o squalifiche superiori a 8 (otto) o tempo equivalente, entro giorni 15 (quindici) in caso di sospensioni inferiori.

 

ART.4

 

Nel caso di reclami respinti, la Lega Calcio dispone l’incamerarsi dell’intera tassa reclamo; se gli stessi venissero accolti, anche parzialmente, viene rimborsata una quota di detta tassa pari alla sua metà.

 

PARTE VI

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE

 

ART.1

 

Il Torneo prevede che ciascuna posizione di classifica sia occupata da una e una sola squadra, non sono ammessi ex-aequo. Determinare la prima classificata, comunque, implica criteri diversi rispetto alle altre posizioni della graduatoria. Limitatamente al primo posto, infatti, nel caso di parità fra due Società si ricorrerà a gara di spareggio per stabilire il vincitore della competizione. Al termine dei tempi regolamentari, qualora dovesse esserci parità di reti o nessuna segnatura, si procederà con la disputa integrale di due tempi supplementari della durata di 10 (dieci) minuti ciascuno, indipendentemente dal verificarsi o meno di una segnatura (senza, cioè, golden e silver gol). In caso di ulteriore parità saranno battuti i calci di rigore con le modalità previste dalla regola 7 del Giuoco del Calcio.

Il campo su cui verrà disputata la gara verrà stabilito in modo inappellabile dalla Lega Calcio, sentito il parere delle due Società che sono responsabili della fornitura dei palloni, del mantenimento del pubblico ordine e della segnatura del campo qualora a ciò non provveda direttamente la Società sul cui campo si disputa la gara. La Lega Calcio non è comunque vincolata a disputare l’incontro di spareggio in campo neutro nel caso nessuno degli impianti sia disponibile o fornisca le necessarie garanzie.

 

ART.2

 

Il caso di parità fra più di due squadre al primo posto prevede comunque una gara di spareggio da disputarsi secondo le modalità di cui all’articolo precedente fra le due Società che risulteranno prima e seconda nella speciale classifica (avulsa) compilata secondo i seguenti criteri:

 

a)      Numero di punti negli scontri diretti, cioè prendendo in considerazione solo i risultati fra le Società arrivate al primo posto;

b)      Differenza reti negli scontri diretti (non si applica il Regolamento U.E.F.A.);

c)      Numero di reti segnate negli scontri diretti;

d)      Coefficiente di disciplina determinato come indicato in apposito, seguente articolo (Parte VII, art.1);

e)      Maggior numero di vittorie esterne, comprese quelle derivanti da eventuali rinunce;

f)        Minor numero di sconfitte interne, comprese quelle derivanti da eventuali rinunce;

g)      Differenza reti generale, considerando cioè i gol fatti e subiti durante tutto l’arco della manifestazione;

h)      Sorteggio, effettuato solo tra le squadre la cui parità dovesse essere totale secondo i criteri menzionati.

 

Gli stessi criteri e nel medesimo ordine saranno altresì utilizzati per la compilazione della classifica in una qualsiasi posizione e indipendentemente dal numero di squadre che hanno totalizzato gli stessi punti.

 

PARTE VII

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA TARGA DISCIPLINA, DEL TITOLO DI CAPOCANNONIERE, DEL PREMIO FAIR-PLAY

 

ART.1

 

La Lega Calcio ritiene il titolo di squadra più disciplinata all’altezza del titolo di vincitrice del Torneo, per questo pone la massima attenzione alla sua assegnazione. La classifica finale verrà stilata in ordine crescente secondo il “Coefficiente di Disciplina” dato dal rapporto tra le penalità accumulate durante tutto l’arco del Torneo e le gare effettivamente disputate da una Società. In merito al denominatore del rapporto si rende necessaria una precisazione: una Società che non disputa un incontro perché l’avversario rinuncia vedrà ugualmente computata la gara come effettivamente giocata, ai fini del calcolo del coefficiente di disciplina.

Sono automaticamente escluse dalla graduatoria quelle Società che:

 

a)      siano incorse in una rinuncia durante tutto l’arco del Torneo;

b)      annoverino tra le proprie fila calciatori e/o Dirigenti che siano incorsi, per qualsivoglia motivo, in un numero totale di giornate di squalifica uguale o superiore a 12 (dodici) o che abbiano subito equivalenti sospensioni temporali.

 

Nel caso, molto deprecabile, che tutte le squadre si trovino in una delle due condizioni di cui ai punti a) o b), il Trofeo non verrà assegnato.

Per il calcolo del numero di penalità si ritiene valida la seguente tabella riassuntiva:

 

Ammonizione:                                              2 penalità
Espulsione:                                                   4k penalità con k giornate di squalifica conseguenti

Squalifica per cumulo:                                 2+k penalità con k giornate di squalifica conseguenti

Ammenda a Società o tesserato:                 5k penalità con k entità dell’ammenda

 

Nella formulazione della graduatoria si tiene conto di tutte le gare disputate da una Società comprese quelle non ultimate perché sospese e i conseguenti recuperi. La gara sospesa viene, ai fini del calcolo del coefficiente di disciplina, considerata disputata solo per quella Società che ha ricevuto in essa una qualsiasi sanzione.

La pubblicazione della graduatoria definitiva avviene contestualmente a quella sportiva finale e non è soggetta a ricorso da parte di terzi.

 

ART.2

 

Il titolo di capocannoniere viene assegnato dalla Lega Calcio al calciatore o calciatore-Dirigente che abbia segnato il maggior numero di reti nell’arco dell’intero campionato, escluse gare sospese ed eventuali spareggi. La limitazione sul numero di reti segnate in una gara riguarda l’eventuale incompletezza della squadra avversaria: qualora la stessa si trovasse nelle condizioni di ricevere un’ammenda per mancanza di almeno un elemento, i gol validi per ogni giocatore saranno al massimo 2 (due), indipendentemente da quelli effettivamente segnati. Per la determinazione dei marcatori in ciascuna partita farà fede ESCLUSIVAMENTE il referto arbitrale, non soggetto a ricorso. Qualora dovessero terminare due o più calciatori con lo stesso numero di reti, il Trofeo verrà assegnato a quello con la più alta media reti, calcolata come rapporto tra reti segnate (tenendo conto della precedente limitazione) e partite effettivamente disputate, indicando con l’ultimo termine quelle in cui il calciatore risulta iscritto nella distinta di gara come titolare o riserva.

In caso di ulteriore parità, il Trofeo verrà assegnato ex-aequo tra i tesserati per i quali non è stato possibile effettuare nessuna discriminazione.

La pubblicazione del vincitore avviene nell’ultimo Comunicato Ufficiale, ma l’aggiornamento viene riportato, limitatamente alla prime posizioni, in ogni uscita settimanale del C.U.

 

ART.3

 

Il premio fair-play viene assegnato dalla Lega Calcio ad un calciatore distintosi particolarmente durante il Torneo per le sue doti di correttezza verso avversari, pubblico e Ufficiali di gara. Per ogni gara disputata, verranno indicati sul referto arbitrale due nominativi (di norma, ma non necessariamente, uno per squadra) che raccoglieranno così una “segnalazione”. A ciascun tesserato calciatore o calciatore-Dirigente (i solo Dirigente, per il mancato coinvolgimento agonistico, sono considerati fuori classifica) viene attribuito un punteggio per la formazione del quale concorrono diversi aspetti:

 

a)      “Coefficiente Tesserato” (segno -) dato dal rapporto tra le penalità riportate (cfr tabella art.1) e numero di penalità della Società di appartenenza, giornata per giornata;

b)      Ammonizioni ricevute: tolgono un punteggio pari alla penalità inflitta (2 punti);

c)      Espulsione ricevuta: toglie un punteggio pari a 4 (quattro) volte k indicando con k il numero di giornate di squalifica comminate.Per le successive vedere punto i);

d)      Squalifiche per cumulo: sottraggono un punteggio pari a  2+k con k avente il significato di cui al punto precedente (non si conteggia la detrazione dovuta alla sola ammonizione);

e)      Segnalazioni: aggiungono un punteggio dipendente dalla loro ordinalità e legato ad essa da una legge tipo quella matematica di Fibonacci come da seguente specificazione:

 

1°   Segnalazione:               1 punto;

2°   Segnalazione:               2 punti;

3°   Segnalazione:               (1+2) punti= 3 punti;

4°   Segnalazione:               (3+2) punti= 5 punti;

5°   Segnalazione:               (5+3) punti= 8 punti;

K°  Segnalazione:               (puntik-1+puntik-2).

   

f)        Bonus derivante dal ricevere due o più segnalazioni consecutive come sotto esplicitato:

 

2    Segnalazioni Consecutive       2*x punti indicando con x i punti spettanti senza bonus;

3    Segnalazioni Consecutive   3*x punti indicando con x i punti spettanti senza bonus;

K   Segnalazioni Consecutive   K*x punti indicando con x i punti spettanti senza bonus

 

Il punteggio attribuito per la k-esima segnalazione consecutiva è SOLO quello e cancella la parte spettante senza bonus.Per la successiva attribuzione si riparte,comunque, dal k-esimo numero di Fibonacci;

g)      Sottrazione supplementare derivante dal ricevere ammonizioni in due consecutive gare:

 

2    Ammonizioni Consecutive                  4 punti;

3    Ammonizioni Consecutive                  6 punti

 

Non si va oltre in quanto la squalifica per cumulo annulla la consecutività. Anche in questo caso, si applica la SOLA sottrazione derivante dall’eventuale supplemento;

 

h)      Sottrazione supplementare derivante dal ricevere più espulsioni, anche non consecutive:

 

2    Espulsioni                                          4*k con k giornate di squalifica conseguenti;

3    Espulsioni                                          6*k con k giornate di squalifica conseguenti;

J     Espulsioni                                          2*J*k con k giornate di squalifica conseguenti;

 

Il punteggio, alla cui determinazione concorre ogni gara disputata, anche se sospesa, si ottiene dalla semplice somma algebrica dei numeri ottenuti ai varii punti ed è approssimato alla terza cifra decimale.

In caso di parità fra due o più tesserati, il premio sarà vinto dal calciatore la cui squadra è meglio piazzata nella classifica disciplina. In caso di ulteriore parità, il premio sarà assegnato ex-aequo tra i tesserati per quali non è stato possibile effettuare la discriminazione.

Il vincitore o i vincitori del premio saranno proclamati con l’uscita dell’ultimo comunicato Ufficiale con provvedimento non soggetto a ricorso. Ogni 5 giornate di gara verrà dato conto di un aggiornamento della classifica riguardante solo le prime posizioni.

 

 PARTE VIII

COMUNICAZIONI DELLA LEGA CALCIO E PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE

 

ART.1

 

La Lega Calcio, di norma, comunica tutto quanto dovuto attraverso il Comunicato Ufficiale, che è il solo documento avente questa peculiarità. Eventuali risultati, provvedimenti, classifiche pubblicati a mezzo stampa o internet, ad eccezione dell’apposito stralcio che la Lega appositamente fornisce al sito dell’Associazione, devono considerarsi validi ai soli fini statistici ma non posseggono il crisma dell’ufficialità. Nel caso in cui la Lega ravvisi la necessità di comunicare urgentemente con le Società, successivamente alla data di uscita del C.U. (eventualità che dovrebbe verificarsi solo in casi eccezionali), lo farà attraverso appositi messaggi di posta elettronica integrati da opportune comunicazioni telefoniche ai recapiti forniti.

 

ART.2

 

Il Comunicato Ufficiale viene divulgato dalla Lega Calcio, di norma, ogni Mercoledì e solo in casi particolari (ad esempio la coincidenza con un festivo) la pubblicazione avviene con un giorno di ritardo. Il mezzo di recapito è la posta elettronica all’indirizzo o agli indirizzi forniti ad inizio campionato o durante il suo svolgimento. E’ vivamente raccomandato di tenere libera la propria casella di posta per una quota non inferiore a 2,0 Mb (megabytes) affinché il file allegato possa effettivamente giungere al destinatario. E’ chiaro che il mancato ricevimento delle comunicazioni della Lega Calcio via posta elettronica, per cause indipendenti dalla Lega stessa, non può essere in alcun modo evocato per giustificare qualsivoglia inadempienza. Qualora una Società provveda a richiedere alla Lega copia di un C.U., quest’ultima aderirà senz’altro alla propria richiesta appena possibile fornendo subito ogni e qualsiasi informazione sul contenuto del Comunicato eventualmente non ricevuto. Uno stralcio del C.U. verrà inviato al sito dell’Associazione e sarà cura del web-master provvedere alla sua pubblicazione: in ogni caso, anche la mancata pubblicazione su internet non può essere assunta dalle Società come giustificazione poiché una copia viene comunque inviata a tutti gli indirizzi indicati. La Lega, invece, non è tenuta ad inviare alcuna copia tramite fax o mezzo postale ordinario.

Per convenzione, il Comunicato Ufficiale esplica la sua funzione dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione, riportata sullo stesso.  

 

 

PARTE IX

 NORME DI SALVAGUARDIA

 

ART.1

 

La Lega Calcio non assume alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di incidente che possa vedere coinvolti atleti, Dirigenti e tifosi prima, durante e dopo le gare. La Lega Calcio, anzi, sollecita ciascun atleta a sottoporsi agli appositi controlli medici richiesti per la pratica di sport a livello NON agonistico. Del pari, la Lega non può essere ritenuta responsabile di danni arrecati all’immagine di chicchessia da parte di altri tesserati o tifosi presenti alle gare.

 

ART.2

 

Nessun obbligo grava sulla Lega Calcio verso quelle Società che, ad iscrizione avvenuta o a torneo in corso, decidano di ritirarsi per qualsivoglia motivo. Le stesse non potranno accampare alcuna pretesa di rimborso, anche parziale, di quanto versato quale quota di iscrizione o deposito cauzionale.

 

ART.3

 

Con la consegna della domanda di iscrizione, ogni Società autorizza la Lega Calcio al trattamento dei dati personali di ciascun proprio tesserato conformemente alle disposizioni di Legge vigenti in materia. La condizione è imprescindibile per la partecipazione al Torneo.

 

ART.4

 

La Lega Calcio si riserva la facoltà di condurre indagini sportive, riconducibili al regolare svolgimento della competizione o al rispetto di quanto riportato nel presente, a carico di Società e tesserati partecipanti al torneo, anche comportanti la richiesta di documentazioni supplementari non previste ad inizio manifestazione. La Società o tesserato ha il dovere di aderire alla richiesta il più presto possibile: il termine sarà reso noto contestualmente alla notifica della procedura intrapresa. Non è, in ogni caso, necessario che vi sia un ricorso di terzi affinché la Lega Calcio proceda all’apertura di un’indagine.

 

ART.5

 

La Lega Calcio si riserva il diritto di modificare, anche senza l’assenso delle Società partecipanti, il presente Regolamento in una sua qualsiasi parte, dandone immediata comunicazione attraverso il primo Comunicato Ufficiale utile. Viceversa, non sono ammesse istanze firmate da Dirigenti e/o tesserati riguardanti la modifica di qualsivoglia articolo.

 

ART.6

 

Le ammende comminate a singoli tesserati, qualora non pervenute, verranno trattenute dal deposito cauzionale della Società di appartenenza.

 

PARTE X

ACCETTAZIONE

 

ART.1

 

L’accettazione del presente Regolamento in tutti i suoi articoli è condizione necessaria per la partecipazione alla manifestazione. La conferma dell’iscrizione vale come conoscenza e accettazione del presente: l’ignoranza, anche parziale, di quanto riportato sul presente non può essere in alcun modo evocata in qualsivoglia sede.

 

ART.2

 

Il presente Regolamento è considerato perfettamente operante dal giorno successivo alla data di pubblicazione riportata in calce allo stesso. La sua distribuzione avviene tramite posta elettronica. La sua entrata in vigore comporta la contemporanea abrogazione di documenti aventi la stessa funzione e vigenti in edizioni precedenti del torneo.

 

Il Presidente della Lega Calcio                                                                        Il Giudice Sportivo

        (Mario Marrone)                                                                                          (Gaetano Pugliese)

 

Data di Pubblicazione: 24/08/2005

Indirizzo del Giudice Sportivo:

 

Gaetano Pugliese

Via Gianvincenzo Gravina, 01

87012 Castrovillari (Cosenza)

E-mail:getano2001@yahoo.it