Allegato "A" al Repertorio 26390

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA "U.S. BADOLATO"
Associazione senza scopo di lucro

Statuto

1 - COSTITUZIONE - SEDE
E' costituita una associazione denominata "U.S. BADOLATO".
L' associazione ha sede in Badolato Marina via Nazionale

2 - CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
2.1 - L' associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, e' apartitica ed apolitica. E' infatti costituita da persone liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione potrà partecipare quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
3.1 - La durata dell’associazione è illimitata.

4 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere sportivo, con l’intento di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale di tutti i cittadini democratici. Al centro dell’attività dell’associazione si pone lo sport in tutte le sue forme. I soci potranno fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e l’integrazione sociale.
L’associazione inoltre si propone:
- come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi del Circolo, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale, senza distinzione di razza, sesso, età, convinzioni politiche e religiose;
- come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare , nelle varie sfaccettature ed espressioni delle discipline sportive, un sollievo al proprio disagio.
- di allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo sportivo affinchè sappiano trasmettere l’amore per lo sport come un bene per la persona ed un valore sociale;
- di promuovere e sostenere l’attività sportiva esclusivamente a carattere dilettantistico, in quanto tale settore è ritenuto più idoneo al conseguimento dello scopo sociale di utilizzare lo sport esclusivamente come mezzo per avvicinare tutte le persone, soprattutto i giovani, alla vita civile e democratica della comunità, favorirne la conoscenza e l’integrazione sociale, risultato questo che non potrebbe conseguirsi affidandosi soltanto ad iniziative sporadiche o alle buone intenzioni né tantomeno a generici proclami.
Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento nel settore dello sport. A titolo esemplificativo e non tassativo, l’associazione svolgerà le seguenti attività:
- attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in materie sportive
- attività sportiva: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’associazione, organizzazione e partecipazione a gare e tornei sportivi a carattere dilettantistico e partecipazione alle medesime competizioni da chiunque organizzate
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche
- attività commerciale: organizzazione di mostre, fiere, spettacoli in occasione di festività e/o ricorrenze, sponsorizzazioni, pubblicità, vendita di gadgets, articoli sportivi, cessioni di beni e servizi a terzi, gestione di bar interni e/o esterni alla sede sociale aperti anche ai non soci, affitti a terzi di attrezzature sportive, cessioni di diritti sulle prestazioni sportive degli atleti;
L' associazione potra' compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
L' associazione cura i contatti diretti ed in particolare con altre associazioni che perseguono il medesimo fine nonché altre comunità , cio' per i seguenti fini:
a) diffondere il progetto dell’associazione;
b) proporre iniziative affinchè il progetto abbia successo anche presso altre comunità;
Per il conseguimento dei suddetti scopi l’associazione si avvarrà dei mezzi delle entrate indicate al successivo punto 16.

5 - ASSOCIATI
5.1 - Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, minorenni e maggiorenni, di sentimenti e comportamenti democratici.
L’associazione promuove e garantisce la pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona.
Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della "U.S. BADOLATO".
Potranno, infine, essere soci Enti Locali, Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
I soci saranno classificati in tre distinte categorie:
- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
- soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
- soci frequentatori e sostenitori: quelli che, oltre alla quota sociale, versano all’associazione un contributo una tantum nella misura minima stabilita ogni anno dall’assemblea.
La suddivisione dei soci nelle tre categorie non implica alcuna differenza in termini di diritti spettanti agli associati nei confronti dell’associazione.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto i soci devono partecipare realmente e fisicamente alla vita dell’associazione.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’associazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate anche dei familiari.

5.2 - Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente dell’associazione e dietro presentazione di almeno due persone già socie.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono:
- dall' 1 luglio dell’anno in corso, per le domande accolte dall' 1 gennaio e fino al 31 maggio dell’anno corrente
- dall' 1 gennaio dell’anno successivo per le domande accolte dal 1 luglio e fino al 31 dicembre dell’anno corrente.
Le ammissioni sono deliberate dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
I nuovi soci provvederanno a versare la quota di iscrizione entro 30 giorni dalla delibera di ammissione, pena la decadenza dalla qualità di socio.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’elenco dei soci, suddivisi per categorie, deve essere affisso presso la bacheca della sede legale affinchè chiunque possa prenderne visione.

5.3 - Diritti e doveri dei soci
La gestione dell’ente è improntata a principi democratici, pertanto tutti i soci sono eguali nei diritti e nella gestione associativa.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa dell’ente.
Gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

5.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo, con il rispetto del contraddittorio, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non puo' ottenere la ripetizione dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio.
Le quote e/o i contributi associativi versate dai soci non sono rivalutabili né tantomeno trasmissibili, ad eccezione della trasmissione per causa di morte, a condizione che gli eredi siano in possesso dei requisiti di ammissibilità già in capo al de cuius e accettino le regole di funzionamento dell’associazione.

5.5 - Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea
2) il consiglio direttivo
3) il presidente
4) il vice-presidente
5) il segretario generale
6) il vice-segretario generale
7) il comitato di garanzia
8) il collegio dei probiviri
9) il collegio dei revisori dei conti

6 - RETRIBUZIONE
6.1 - Nessuna carica e' retribuita. Il Consiglio direttivo puo' stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attivita' in nome e per conto dell'associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7 -ASSEMBLEA
7.1 - Partecipazione all’assemblea
L’associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
Per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, l’assemblea viene convocata tra l' 1 ed il 31 luglio. Al fine di consentire la coincidenza con tale data della scadenza delle attuali cariche sociali, il primo triennio dei mandati scadrà il 30.06.2003.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta motivata, indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei soci nel loro insieme.
Ogni associato ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare da altri, siano essi associati e non, neanche con delega scritta.
Gli Enti sono presenti tramite il loro legale rappresentante o persona debitamente autorizzata.

7.2 - Convocazione dell’assemblea
L' assemblea, composta da tutti gli associati, e' convocata su delibera del consiglio direttivo.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo notifica a mano dell’avviso o con altro mezzo tecnico, purchè documentabile.
I soci hanno la facoltà di chiedere che alla prima assemblea utile vengano inseriti uno o più argomenti all’ordine del giorno. Tale richiesta sarà presa in considerazione qualora venga trasmessa in tempo utile al presidente tramite lettera raccomandata sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La richiesta deve comunque pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea, in caso contrario la discussione di tali argomenti avverrà nell’assemblea utile successiva.

7.3 - Costituzione dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
L' assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessita'.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente dell’associazione o in assenza anche di questi, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Segretario Generale o per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario, con addebito delle spese a carico dell’associazione.

7.4 - Deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti, l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. In caso di persistenza della parità, si procederà ad una seconda convocazione che avrà all’ordine del giorno esclusivamente i punti non approvati in prima convocazione a causa della parità dei voti. Tale seconda convocazione deve essere fissata entro quindici giorni dalla prima.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. In caso di parità, si procederà con le modalità previste per il medesimo caso nell’assemblea ordinaria.
Le delibere relative alla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell’associazione ed alla devoluzione del patrimonio, sono prese con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.
Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria sono svolte con le stesse modalità previste per l’assemblea ordinaria.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

7.5 - Forma di votazione dell’assemblea
Nelle votazioni vale il principio del voto singolo di cui all’art.2532 secondo comma del Codice Civile.
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto ed il presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Non è ammesso esprimere il voto per corrispondenza.

7.6. Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i membri del comitato di garanzia, i revisori dei conti, il segretario generale, i membri del collegio dei probiviri;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di iscrizione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;
f) approvare i regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo;
g) stabilire la composizione numerica del consiglio direttivo;
2) in sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto ;
c) deliberare sul trasferimento di sede dell’associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia.
Le delibere dell’assemblea devono essere esposte per almeno 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo all’emanazione, nella bacheca della sede dell’associazione. Successivamente a tale periodo, su richiesta scritta da inoltrare al segretario, le stesse sono messe in qualunque momento a disposizione degli stessi per eventuali consultazioni e/o copie.

8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 - Composizione e durata del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione.
E’ formato da 5 a 15 membri, compresi il presidente, il vice-presidente, il segretario generale ed il vice-segretario generale, nominati dall’assemblea ordinaria.
Il presidente dell'associazione presiede e convoca il Consiglio, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilita' di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita' dell'associazione.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere alla loro sostituzione, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8.2 - Membri del consiglio direttivo
L’eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo è libera.
Fanno parte del Consiglio i seguenti membri:
- Presidente: è il presidente dell’associazione della quale ha la legale rappresentanza. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilita' di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita' dell'associazione. Il presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
- Vice presidente: sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.E’ nominato dall’assemblea fra i soci dell’associazione.
- Segretario Generale: cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo. Tiene aggiornata la contabilita' sociale nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Firma d'incarico del presidente, la corrispondenza ed i mandati di pagamento.
E’ nominato dall’assemblea fra i soci dell’associazione.
- Vice-Segretario Generale: sostituisce il segretario generale in caso di suo impedimento. E’ nominato dall’assemblea fra i soci dell’associazione.

8.3 - Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre un rendiconto della gestione che informi gli associati dell’andamento economico e finanziario dell’ente;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
d) predisporre eventualmente, su richiesta dell’assemblea o di altro organo, i rendiconti economici e finanziari riferiti sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata,
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
g) procedere all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
h) deliberare in merito alle nomine ed all’organizzazione degli uffici di segreteria;
i) deliberare in merito all’affidamento degli incarichi di tesoriere ed economo;
j) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
k) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci nonché l’esclusione o dimissione degli stessi;
l) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
m) deliberare sulla devoluzione di contributi liberali in favore di terzi privati, enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle dell’associazione e comunque a sfondo sociale ed umanitario;
n) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie;
o) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
p) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto
q) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

8.4 - Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti del consiglio stesso.
Alle riunioni partecipa il segretario generale.
In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo possono essere convocate in uno dei seguenti modi:
- a mezzo notifica a mano dell’avviso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta;
- esposizione dell’avviso stesso nella bacheca della sede, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta;
- per telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta, in casi di urgenza;
- in casi di particolare urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato con qualunque mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la celerità della convocazione.
Nella convocazione devono essere indicate il giorno, l’ora ed il luogo in cui avrà luogo la seduta.
E’ facoltativa l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le riunioni sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, compreso il presidente.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vice-presidente o da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del consiglio direttivo, dovranno essere sempre invitati i membri del consiglio di garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.
Le delibere del consiglio direttivo devono essere esposte per almeno 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo all’emanazione, nella bacheca della sede dell’associazione.
Successivamente a tale periodo,su richiesta scritta da inoltrare al segretario, le stesse sono messe a disposizione degli stessi per eventuali consultazioni e/o copie.

9 - PRESIDENTE
9.1 - Compiti del presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilita' di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita' dell'associazione.
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

9.2 - Elezione del presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, i poteri passano al vice-presidente in carica.
In caso di dimissioni o di impedimento grave anche di quest’ultimo, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

10 -COMITATO DI GARANZIA
10.1 - Compiti del comitato di garanzia
Il comitato di garanzia presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.
Il comitato di garanzia controlla l’attività della segreteria.
Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l’associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.
Il comitato di garanzia può sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.
I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

10.2 - Elezione del comitato di garanzia
I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati dall’assemblea ordinaria esclusivamente tra soci fondatori e benemeriti.
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
E’ incompatibile la carica di membro del comitato di garanzia contestualmente ad altra carica di un organo dell’associazione, in capo allo stesso socio.
In caso di dimissioni od impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Il comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il presidente del circolo e con i membri del consiglio direttivo.
Il comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri.
Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

11 - REVISORI DEI CONTI
11.1 - Compiti dei revisori dei conti
Ai revisori spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.
I revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile.
Il loro compito e' quello di controllare la regolarita' dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarita' di ordine contabile

11.2 - Elezioni dei revisori dei conti
I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
L’assemblea può affidare agli Ordini professionali il compito di nominare i revisori contabili.

12 - PROBIVIRI
12.1 - Compiti dei probiviri
I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualita' morali. Il loro compito e' quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome.
Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.
Decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Il loro lodo è inappellabile.

12.2 - Elezione dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono nominati dall’assemblea.

13 - SEGRETARIO GENERALE E UFFICI DI SEGRETERIA
13.1 - Segretario generale dell’associazione
Il segretario generale dell’associazione è nominato dall’assemblea per un triennio, fra i soci dell’associazione.
L’assemblea, nella stessa seduta provvede a nominare il vice-segretario generale, scelto anch’esso fra i soci dell’associazione.
Il segretario dirige gli uffici del circolo; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal comitato di garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.
Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell’assemblea.
Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione.
Per l’attività svolta in nome dell’associazione al segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, i poteri passano al vice-segretario in carica ed il consiglio direttivo provvede alla convocazione dell’assemblea per la nomina del vice-segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento grave di entrambi contemporaneamente, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede con urgenza alla convocazione dell’assemblea per eleggere un segretario generale ed un vice-segretario generale.
Qualora l’impedimento di entrambe sia soltanto temporaneo, gli incarichi saranno svolti pro-tempore dal presidente e vice-presidente dell’associazione.

13.2 - Uffici di segreteria
Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione.
Il consiglio direttivo, su richiesta del segretario generale e comunque quando ne ravvisi la necessità, provvede a nominare, preferibilmente fra i soci, altri membri componenti l’ufficio di segreteria.

14 - TESORIERE ED ECONOMO
14.1 - Tesoriere
L’incarico di tesoriere viene affidato con delibera del consiglio direttivo ad un membro socio dell’associazione. L’incarico di tesoriere può anche essere ricoperto dal segretario generale.
Il tesoriere e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del Collegio dei revisori dei conti.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso un ufficio delle Poste Italiane o un istituto di credito indicato dal Consiglio direttivo.
Il tesoriere non potra' in nessun caso ritirare somma alcuna dagli uffici postali o istituti bancari, come pure non potra' effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverra' con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme disgiunte tra il presidente ed il vice presidente o altri soci da questi delegati, previa autorizzazione del consiglio direttivo.
Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, lo stesso affida l’incarico al segretario generale o al vice-segretario in carica.
In caso di dimissioni o di impedimento grave anche di questi ultimi, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede con urgenza ad eleggere un tesoriere.
Qualora l’impedimento sia soltanto temporaneo, l’incarico sarà pro-tempore.
Il tesoriere non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

14.2 - Economo
L’incarico di economo viene affidato con delibera del consiglio direttivo ad un membro socio dell’associazione. L’incarico di economo può essere ricoperto anche dal tesoriere o dal segretario generale.
L’economo tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne e' il responsabile.
Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, lo stesso affida l’incarico al tesoriere o al segretario generale o al vice-segretario in carica.
In caso di dimissioni o di impedimento grave anche di questi ultimi, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede con urgenza ad eleggere un economo.
Qualora l’impedimento sia soltanto temporaneo, l’incarico sarà pro-tempore.
L’economo non riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

15 - COMITATI SPORTIVI
15.1 - Competenze del Comitato
Il Consiglio direttivo nomina uno o più comitati sportivi, formati da un numero di persone secondo necessità, con il compito di provvedere all’organizzazione ed alla gestione delle varie discipline sportive di competenza.
Il Comitato sportivo ha competenza per tutto quanto riguarda le tecniche di formazione sportiva, la scelta degli atleti da inserire nelle formazioni sportive che dovranno partecipare a gare, tornei e competizioni in nome e per conto dell’U.S. BADOLATO, dei preparatori e selezionatori tecnici. Il Comitato svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti delle discipline sportive di competenza e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esse connesse.
Il comitato sportivo risponde del proprio operato al consiglio direttivo e può essere da questi revocato.
Le decisioni e le scelte del comitato sportivo, relativamente alle sole questioni di carattere finanziario e patrimoniale o che comunque abbiano riflessi di tale natura, per essere valide devono essere approvate e deliberate dal consiglio direttivo.
A tale proposito, il Comitato elabora annualmente, entro il 31 luglio, un bilancio preventivo delle spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissi.

15.2 - Membri del Comitato
I membri del comitato saranno scelti dal consiglio direttivo, di regola tra i soci dell’associazione, tuttavia qualora tra questi non fosse possibile rinvenire figure professionalmente preparate nelle discipline sportive di competenza del comitato, il consiglio direttivo provvederà ad inserire nel comitato anche soggetti estranei all’associazione, il cui rapporto sarà regolato dalle parti.
Tuttavia, i tre quarti dei componenti il comitato devono essere soci dell’associazione.
Il Comitato sportivo nomina tra i suoi membri un presidente, il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo e con il presidente del comitato di garanzia. La presidenza di uno o più Comitati può essere affidata al presidente dell’associazione.
Il presidente del comitato espone, alla prima assemblea utile, il progetto elaborato dal comitato di sua competenza indicandone le finalità e gli obiettivi prefissati.
Il presidente del comitato può inoltrare formale richiesta al presidente dell’associazione, affinchè questi valuti l’opportunità di convocare un’apposita assemblea per l’esposizione del progetto sportivo.
Il presidente del Comitato è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo della gestione del settore di competenza e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere allo scioglimento del comitato.
Il presidente del consiglio direttivo, qualora non fosse egli stesso membro del comitato, può partecipare come organo consultivo alle riunioni del comitato stesso.
In caso di dimissioni, di uno o più membri, il consiglio direttivo procede alla nomina dei membri mancanti. In ogni caso, i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
I membri del comitato sportivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I soci membri del comitato sportivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

16 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
16.1 - Patrimonio ed Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) dalle quote associative di soci fondatori, benemeriti, frequentatori e sostenitori,
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da contributi di federazioni sportive, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
f) da contributi da parte dell’Amministrazione Comunale commisurati all’importanza del servizio sociale prestato;
g) da contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e di Federazioni sportive finalizzati alla promozione delle attività sportive, anche in base alle vigenti norme in materia;
h) da contributi e liberalità di terzi privati e soci;
i) da sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o associati, di beni mobili ed immobili;
j) da erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
k) da proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
l) da quote pagate dai genitori dei bambini iscritti ai settori giovanili delle varie discipline sportive promosse dall’associazione;
m) da contributi versati da coloro che partecipano alle attività di formazione sportiva;
n) da introiti derivanti dalla vendita a terzi di biglietti e/o abbonamenti per assistere a gare, tornei ed ogni genere di competizioni sportive cui l’associazione partecipa e/o sono dalla stessa organizzate;
o) da introiti derivanti da lotterie, fiere, mostre ed ogni altro sistema di raccolta pubblica di fondi.
p) da introiti vari derivanti da attività commerciali svolte esclusivamente per il reperimento dei fondi necessari al conseguimento dello scopo sociale
q) da ogni genere di iniziativa che comporti delle entrate finanziarie, compatibile con il carattere e le finalità dell’associazione.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l’associazione si avvarrà inoltre dei seguenti mezzi:
- disponibilità degli impianti e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l’Amministrazione comunale;
- prestazioni a titolo gratuito rese da soci e da terzi volontari;
- prestazioni a titolo oneroso rese da terzi;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo e necessario al conseguimento dello scopo sociale.

16.2 - Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far diritto dell’associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

16.3 - Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione, non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale.
Le quote e/o i contributi associativi versate dai soci non sono rivalutabili né tantomeno trasmissibili, ad eccezione della trasmissione per causa di morte, a condizione che gli eredi siano in possesso dei requisiti di ammissibilità già in capo al de cuius e accettino le regole di funzionamento dell’associazione.
L’associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione andranno pertanto a rafforzare la struttura patrimoniale dell’ente per meglio perseguire e con durevolezza nel tempo gli scopi istituzionali.

16.4 - Fondo di costituzione
Il fondo e' costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione.

17 - NORME FINALI E GENERALI
17.1 - Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’asssociazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo e del presidente del comitato di garanzia.
Il consiglio direttivo, su richiesta del segretario generale e comunque qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare in merito all’affidamento della contabilità ad un professionista anche estraneo all’associazione.

17.2 - Scioglimento e liquidazione
Nel caso di cessazione dell'attivita', per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea.
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.3 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.
Il regolamento una volta elaborato, deve essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.

17.4 - Agevolazioni fiscali
Il presente statuto è improntato secondo le regole di democraticità e trasparenza cui il D.Lgs. 460/97 subordina il rispetto al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 111 T.U.I.R.

17.5 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

F.to: ANDREACCHIO PASQUALE - BATTAGLIA PASQUALE ALBERTO - COMITOGIANNI SANTO - CRINITI FRANCESCO - CRINITI PIETRO - CUNDO' GIUSEPPE - CUNDO' GIUSEPPE - ERMOCIDA GIUSEPPE - FRASCA' FRANCESCO - FRASCA' PIETRO - GALLELLI AGAZIO - GALLELLI GIUSEPPE - GALLELLI MAURIZIO - GALLELLI PIETRO - IORFIDA MICHELE - LENTINI ANTONIO - LENTINI NICOLA - LENTINI VINCENZO - MANNELLO BRUNO - MANNELLO GERARDO - MENNITI ERNESTO - PAPALEO GIUSEPPE - PIPERISSA RAFFAELE - PROCOPIO FRANCESCO - PULTRONE GIUSEPPE - RUDI ENZO - SAMA' DOMENICO - VASILE ELIZIO. ANDREACCHIO ANTONIO Notaio. Vi è sigillo.