Ministero delle Finanze
Direzione Compartimentale del Territorio
per il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia
UFFICIO TECNICO ERARIALE di PADOVA
STRUMENTI DOCFA |
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n. 3 |
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IL CALCOLO DELLA RENDITA CATASTALE
DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE
SPECIALE E PARTICOLARE
a cura della
QUARTA SEZIONE
CATASTO FABBRICATI
dell’UFFICIO TECNICO ERARIALE
di PADOVA
Realizzazione : Piergiorgio Agnolin
Reggente della Quarta Sezione
- PADOVA, NOVEMBRE 1996 -
Si licenzia il terzo fascicolo di appunti che riguarda il
classamento delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare
(categorie D ed E).
La varietà e le diverse caratteristiche costruttive e di
finitura degli immobili ascrivibili alle predette categorie che nella pratica si
possono ritrovare rende molto problematica la predeterminazione di parametri di
ordine economico uniformemente e generalmente validi.
I dati di costo e di valore riportati devono essere pertanto
considerati puramente indicativi. Sarà compito di ciascun Professionista
verificare con attenzione se l’immobile in esame risulta o meno inquadrabile
nella scala dei parametri proposti, adottando in caso contrario anche valori
diversi.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Fuggetti
Prosegue, dopo il
fascicolo dedicato alle unità a destinazione ordinaria, l’esposizione della
normativa catastale di riferimento per consentire ai Professionisti il calcolo
della rendita catastale "proposta" delle unità appartenenti ai gruppi
D ed E.
Al riguardo è essenziale conoscere gli elementi di natura
economica riferiti agli anni 1988-89 (l’attuale epoca censuaria).
L’ufficio, in allegato, propone alcuni prezzi di
riferimento per la determinazione del valore degli immobili, senza che questo
precluda altre e più approfondite ricerche di mercato.
Viene proposto, inoltre, il testo di alcune circolari
riguardanti l’argomento trattato.
Il Reggente della Quarta Sezione
- Gli immobili a destinazione speciale e particolare
- La stima diretta
- Quadro delle categorie del gruppo D
- Quadro delle categorie del gruppo E
- Circolari
- Valori di riferimento (1988-89)
GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE
Il Regio Decreto Legge n° 652 del 13 aprile 1939 opera una importante distinzione tra le unità a DESTINAZIONE ORDINARIA (e cioè le categorie dei gruppi A, B, e C), di cui prevede la determinazione della rendita catastale con stima parametrica, e le unità a DESTINAZIONE SPECIALE o PARTICOLARE (le categorie dei gruppi D ed E), per le quali prevede la determinazione della rendita catastale con stima diretta.
L’articolo 10 del citato R.D.L. (come modificato dall’art.
2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n° 514) definisce gli immobili a destinazione
speciale, indicando le modalità di determinazione della relativa rendita
catastale.
ARTICOLO 10
"La rendita catastale delle unità immobiliari
costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 delle
legge 8 giugno 1936, n° 1231, costruiti per le speciali esigenze di una
attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione
estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata
con stima diretta per ogni singola unità (1).
Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche".
(1) Si trascrive l’articolo 28 della legge 8 giugno
1936, n° 1231 del 1936 :
"Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili
costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative,
costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ricchezza
mobile...(omissis). Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con
effetto dal 1° gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi,
ad alberghi, nonché ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una
specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili
di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni".
L’articolo 8 del Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano (approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n° 1142), non prevede per gli immobili speciali l’applicazione delle operazioni di classamento.
ARTICOLO 8 - ACCERTAMENTO DI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
O PARTICOLARE
"La classificazione non si esegue nei riguardi delle
categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai
fabbricati previsti nell’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231,
costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e
non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza
radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili".
Per gli immobili in argomento la normativa vigente non prevede l’acquisizione negli atti catastali della consistenza dell’unità immobiliare, ma soltanto l’indicazione della rendita catastale (art. 53 D.P.R. 1142/49).
Permangono valide tutte le indicazioni fornite nel MASSIMARIO del precedente fascicolo (vedi STRUMENTI DOCFA N° 2) riguardanti l’individuazione dell’unità immobiliare delle categorie dei gruppi D ed E.
D’altra parte le categorie D/2, D/3, D/4, D/5, D/6 e D/9 (così pure le unità del gruppo E) non abbisognano di particolari spiegazioni, in quanto l’assegnazione di una unità a queste categorie catastali si risolve in una semplice ripartizione delle stesse in relazione alla loro specifica destinazione, chiaramente esplicitata nella definizione di ciascuna categoria così come riportato nel quadro delle categorie allegato.
Per opificio (da accertarsi nella categoria D/1) si intende il fabbricato o un complesso immobiliare (stabilimento industriale) nei quali si svolge una attività di trasformazione e di produzione di un bene economico.
Una loro caratteristica è la presenza di "meccanismi inamovibili" necessari all’attività ivi svolta. (Istruzione III, 1942 e L.C. STC III prot. 3/2935 del 30 aprile 1990).
A titolo orientativo :
- le industrie (zuccherificio, distilleria, cementificio,
cartiera, molino, mangimificio,...)
- le cabine elettriche di trasformazione, le centrali SIP, le
stazioni di pompaggio del gas;
- i serbatoi.
"Si accerterà alla categoria D/7 ogni fabbricato il quale - pur non presentando i requisiti per essere considerato opificio - sia sorto per le specifiche esigenze di una attività a carattere INDUSTRIALE e presenti caratteristiche costruttive così intimamente connesse a tale attività da non poter essere suscettibile di destinazione ordinaria senza essere prima radicalmente trasformato".
A titolo orientativo :
- fabbrica mobili, falegnameria,
officine meccaniche;
- centrale del latte.
Nella categoria D/8 vanno assegnate quelle unità immobiliari sorte per le specifiche esigenze di una attività a carattere COMMERCIALE e che presentino caratteristiche costruttive tali da non poter essere suscettibili di destinazione ordinaria senza essere prima radicalmente trasformate.
A titolo orientativo :
- magazzini, grandi magazzini,
depositi commerciali;
- ipermercati e supermercati;
- macelli.
Altre particolarità.
- I distributori di benzina sono censiti alla categoria E/3
- Le stazioni ferroviarie costituiscono una sola unità immobiliare, (da assegnare alla categoria E/1) nel quale sono da comprendersi tutti i fabbricati (a qualsiasi titolo utilizzati), gli impianti, le linee elettriche, le cabine poste all’interno del recinto delle stazioni stesse.
- I tronchi ferroviari interposti tra due stazioni o tra una stazione ed il confine comunale, si accertano all’urbano come unica unità immobiliare (da assegnare alla categoria D/7) comprensiva di tutti i fabbricati, le opere d’arte (ponti, gallerie, ecc.) esistenti lungo il tronco stesso. Con circolare 19 del 2 aprile 1951 la Direzione Generale ha escluso dall’accertamento gli impianti meno importanti ed i binari di corsa.
- Parcheggi a pagamento su aree private : nella fattispecie l’attività esercitata consiste nella prestazione di servizi e quindi questi dovranno essere censiti nella categoria D/8.
- Serre : nel caso assolvano alla funzione di stoccaggio di fiori e piante, andranno censite nella categoria D/8 in quanto è preminente l’attività commerciale (circolare n° 3 prot. C1/572 del 9 settembre 1993).
Per quanto esposto appare rilevante e prioritario, al fine di assegnare la categoria a queste tipologie di immobili, individuare l’attività svolta (la destinazione) e le caratteristiche costruttive proprie dell’immobile.
D’altra parte ha uguale rilevanza considerare che, ad esempio, i laboratori di carattere artigianale si assegnano nella categoria C/3, o addirittura nella categoria C/1 se trattasi di una piccola attività esercitata in un locale avente le caratteristiche proprie dei negozi (il corniciaio, il calzolaio, ...).
La scarsa normativa catastale esistente relativamente a queste tipologie di immobili non è sinonimo di poca attenzione dell’Amministrazione, ma è da riconnettere alla metodologia di stima diretta scelta per la determinazione della rendita catastale, dovendosi per essa fare riferimento ai principi ed alla prassi della teoria estimale.
Importante quindi richiamare alcuni concetti estimativi ben noti..
Il giudizio di stima deve essere generalmente valido, ed il suo risultato deve corrispondere al più probabile valore che il bene da stimare può avere in un dato mercato. E’ perciò necessario appurare che il bene oggetto di stima si trovi in una situazione di ordinarietà, ovvero di normalità. Il professionista, quando si presentano condizioni peggiori o migliori rispetto a quelle ordinarie presupposte, deve provvedere alle opportune aggiunte e/o detrazioni per riportare il valore ordinario alle reali condizioni del bene oggetto di stima.
Il più probabile valore di mercato determinato con il criterio di stima "a costo di costruzione" corrisponde al prezzo che si dovrebbe pagare ad un imprenditore ordinario che abbia eseguito od esegua una data costruzione.
Il più probabile valore di mercato determinato con il criterio di stima a "costo di ricostruzione" corrisponde al costo di costruzione, con tecniche e prezzi attuali, di un fabbricato già costruito. La ricostruzione non deve essere intesa come "fotocopia" del fabbricato originale, ma deve esprimere la stessa utilità economica di quello già costruito.
Alla determinazione del costo costruzione o di ricostruzione si può giungere per via sintetica o per via analitica. Nel primo caso ci si basa sul confronto del fabbricato oggetto di stima con altri fabbricati aventi le stesse caratteristiche e di cui si conosce il costo di costruzione. Nel caso di procedimento analitico, invece, occorre determinare il costo delle singole opere che, nel loro insieme, concorrono a determinare il valore dell’immobile, sommando ad esso gli altri oneri connessi alla costruzione del fabbricato (oneri di urbanizzazione, oneri sul costo di costruzione, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, costo degli allacciamenti, interessi passivi, ecc.).
Tutti i giudizi di stima devono essere supportati da una relazione descrittiva dell’immobile e dall’esposizione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del procedimento estimativo adottato e dei valori unitari assunti a base della stima.
Proprio per questo è importante compilare correttamente ed in ogni sua parte il modello 2NB parte prima (riferita all’intera unità immobiliare dichiarata) e parte seconda (da compilare per ciascun edificio in cui si articola l’unità immobiliare).
Si riportano di seguito i paragrafi dell’ISTRUZIONE IIIa - anno 1942 - ACCERTAMENTI PARTICOLARI.
paragrafo 47.
La determinazione della rendita catastale delle unità
immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua con metodo
diretto, ricercando cioè per ogni singola unità la rendita media ordinaria
ritraibile al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo soltanto
dell’imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni
specie, con riferimento, per quanto riguarda i prezzi, al triennio 1937-39 (ndr
: attuale epoca censuaria di riferimento è il biennio 1988-89).
paragrafo 50.
La determinazione diretta della rendita catastale per le
unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla
base del fitto ritratto o ritraibile, quando si tratti di unità immobiliari per
le quali nella località è in uso il sistema dell’affitto.
Dall’affitto si ricava la rendita catastale seguendo uno
schema d’analisi analogo a quello indicato nel mod. 6.
paragrafo 51.
La determinazione diretta della rendita catastale per le
unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla
base del loro valore venale, quando si tratti di unità immobiliari per le quali
nella località non è in uso il sistema dell’affitto.
Dal valore venale si ricava il beneficio fondiario con l’applicazione
del saggio di interesse che compete ad analoghi investimenti di capitali.
Dal beneficio fondiario si deduce la rendita capitale
moltiplicando per I/(I-a) dove [a] è l’aliquota percentuale complessiva per
imposta, sovrimposte e contributi di ogni specie.
paragrafo 52.
I dati di affitto o di valore indicati nei due paragrafi
precedenti vanno ricercati con riferimento al triennio 1937-39 (ndr : attuale
epoca censuaria di riferimento è il biennio 1988-89).
Nel caso di opificio, il valore della consistenza immobiliare
deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi
fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che ai sensi della legge
vigente sull’imposta dei fabbricati sono da considerarsi come facenti parte
dell’opificio.
Pertanto, di ciascuna unità immobiliare, il professionista
deve individuare :
- l’uso appropriato dell’unità;
- le caratteristiche costruttive;
- la sua consistenza, compresa l’area di pertinenza dell’unità;
- le installazioni stabilmente infisse (vedi circolare prot.
3/2935 del 30 aprile 1990):
- gli elementi economici (prezzi) utili al calcolo del valore
venale degli immobili.
Il valore dell’immobile è costituito dalle seguenti voci:
1 - valore venale del fabbricato (o dei fabbricati);
2 - valore degli impianti stabilmente infissi
3 - valore dell’area di pertinenza.
Il Professionista dovrà porre particolare attenzione all’individuazione
del saggio d’interesse da applicare al valore complessivo determinato. In
particolare si ripropone quanto al riguardo indicato nel nuovo mod. 2N parte
prima : "la rendita catastale è determinata applicando al valore di
mercato sopradeterminato il più probabile saggio di fruttuosità -r-, calcolato
al netto delle imposte, scelto fra quelli che il mercato indica in rapporto alla
specifica ubicazione e destinazione."
La Rendita Catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare si ottiene applicando al valore venale, riferito all’epoca censuaria 1988-89, il saggio di capitalizzazione.
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
per gli immobili a destinazione speciale
Gruppo D
D/1 - Opifici
D/2 - Alberghi e pensioni.
(quando abbiano le caratteristiche per
rientrare nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.
(quando abbiano le caratteristiche per
rientrare nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)
D/4 - Case di cura ed ospedali.
(quando per le loro caratteristiche, rientrino
nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed
abbiano fine di lucro)(*)
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
(sempre ché abbiano le caratteristiche per
rientrare nell’art. 10 delle legge 11 agosto 1939,
n° 1249)(*).
D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
(sempreché per le loro caratteristiche,
rientrino nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed
abbiano fine di lucro)(*)
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di una attività industriale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di un’attività commerciale
e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi
del suolo; ponti privati
soggetti a pedaggio (**).
(*) Rientrano nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249, quando hanno fini di lucro.
articolo 10 :
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 (1), costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppali in classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.
(1) Art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 : .......i fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonché i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.....
(**) Sono considerati opifici ai sensi dell’art. 5 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136 e dell’art. 3 del Regolamento 22 agosto 1877, n° 4024.
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
per gli immobili a destinazione particolare
Gruppo E
E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. (*)
E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. (**)
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale.
E/7 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i
colombari, i sepolcri e le tombe di
famiglia.
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle
categorie precedenti del
gruppo E.
(*) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimento di auto, per sale di aspetto di tramvie, ecc. , pese pubbliche, ecc.
(**) Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.
Lettera circolare del STC III prot. 3/2935 del 30 aprile 1990
Oggetto : Revisione Generale degli Estimi del CEU - Immobili a destinazione speciale o particolare.
Da parte di alcuni dipendenti uffici è stato chiesto un
chiarimento circa le installazioni presenti in immobili censiti (o da censire)
nella categoria D/1.
L’Istruzione III, al paragrafo 52, stabilisce - come è
noto - quanto segue : "nel caso di opifici, il valore della consistenza
immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od
incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che ai sensi
della vigente Legge sull’imposta dei fabbricati sono da considerarsi come
facenti parte dell’opificio".
Al riguardo occorre considerare che le installazioni connesse
od incorporate con i fabbricati (ad esempio un altoforno, una caldaia a vapore)
concorrono certamente a determinare il valore della consistenza, e parimenti gli
impianti stabilmente infissi (ad esempio una gru a ponte, un montacarichi).
Non si ritiene invece che rientrino tra le
"installazioni stabilmente infisse" quelle che sono semplicemente
inbullonate alle strutture murarie o comunque fissate in modo da essere
rimovibili senza interventi sulle strutture del fabbricato (ad es. una macchina
utensile).
Pertanto nella determinazione del valore da porre a base
della Rendita Catastale, si dovranno comprendere le sole installazioni connesse
all’immobile o quelle stabilmente infisse come sopra definite.
Infine si fa rilevare che poiché il saggio di rendimento è
al netto - così come formulato con la circolare n° 2 del 1990 - nessuna
aggiunta dovrà essere operata nei confronti del reddito come sopra definito.
IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE III
Lettera circolare del STC III prot. 3/83 del 9 gennaio 1992
Oggetto : Attribuzione di classamento ad unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categorie D ed E non ancora censite.
.... Omissis.....
La normativa vigente in materia è dettata dall’art. 30 del
regolamento per la Conservazione del catasto edilizio urbano: "la rendita
.... si accerta con stima diretta....". Sono pertanto due gli elementi che
determinano quest’ultimo: il valore ed il saggio di interesse. Al riguardo si
fa presente quanto segue:
- i valori da porre alla base della stima devono essere
ordinari e, come già ricordato, riferiti al biennio 1988-89;
- il saggio di interesse da assumere deve essere al "netto",
analogamento a quanto innovato per il saggio di fruttuosità stabilito per gli
immobili a destinazione ordinaria.
Nell’individuare il saggio, che potrà risultare anche
sensibilmente differente tra i due gruppi D ed E e tra le categorie dello stesso
gruppo, si dovrà porre particolare sensibilità estimale al fine di un corretto
apprezzamento delle diverse redditività, proprie di ciascuna destinazione
economica o di utilizzo dell’immobile.
Giova evidenziare che anche per una medesima categoria si
potrebbero rilevare - e quindi apprezzare con differenti saggi - redditività
diverse in relazione alla localizzazione del bene.
Si precisa inoltre che il saggio da assumere deve
rappresentare l’ordinario interesse (al netto) che si ricava dal capitale
immobiliare investito (o che si ricava da investimenti simili). Per il solo
opifici si dovranno assumere appropriati saggi relativamente ai macchinari
stabilmente infissi (vedasi lettera circolare 3/2935 del 30 agosto 1991), la cui
entità dovrà essere correlata alla durata economica del bene.
.... Omissis.....
Si raccomanda inoltre di motivare, con sufficiente
completezza, le singole relazioni di stima, nonché di allestire - ove non si
sia già provveduto - idonei prontuari con i valori ordinari per le singole
fattispecie, da utilizzare nelle stime onde raggiungere una accettabile
omogeneità operativa.
....Omissis.....
IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE III
VALORI DI RIFERIMENTO (1988-89)
COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO DEI FABBRICATI
Si precisa che da tali valori sono scorporati i valori delle aree di pertinenza.
Vetustà : 8/10 anni : meno il 10% sul valore a nuovo
10/20 anni : meno dal 10% al 30% del valore a nuovo
Capannoni
Capannone industriale con strutture in c.a., tamponamento in
muratura o elementi prefabbricati; copertura piana o a volta o tipo Shed in c.a.
o laterocemento o simile, pavimentazione in cemento lisciato o industriale - H =
6,00 metri.
per luci campate fino a metri 10 £. 250.000 al mq.
per luci campate fino a metri 15 £. 300.000 al mq.
per luci campate fino a metri 20 £. 400.000 al mq.
Capannone industriale con struttura portante in ferro,
copertura con capriate in ferro ed eternit
- H = 6,00 metri : prezzi dei capannoni in c.a. ridotti del 10-15%
Per altezze diverse si devono aggiungere o togliere £. 10.000 per ogni metro di altezza in più o in meno.
Per controsoffittatura e coibentazione si aggiunge una percentale dal 10 % al 20%.
Per UFFICI e SERVIZI all’interno dei capannoni industriali:
- realizzati con strutture in muratura ordinaria £. 200/250.000 al mc.
- realizzati con struttura in pareti mobili £. 180/220.000 al mc.
In caso di capannoni a più piani il valore a mq. è quello relativo all’altezza totale aumentato dal 30 al 50% per il solaio intermedio a seconda del grado di finitura dello stesso (con o senza pavimenti, controsoffittatura, ecc.).
Capannoni adibiti a STALLA £. 120/150.000 al mq.
Tettoie
Tettoia con struttura semplice in ferro e copertura
in Ondulux - H = 2,20/2,50 metri £. 60/80.000 al mq.
Tettoia con struttura portante in ferro/muratura/c.a. e copertura con capriate in ferro o travi in c.a. ed eternit - H= 4,00/5,00 metri £. 80/120.000 al mq.
Tettoie particolari (mercati, autostazioni, ecc.) £. 150/200.000 al mq.
Mostre ed esposizioni
Fabbricati con struttura portante in c.a. e/o muratura, solai
in laterocemento,
pavimentazione in marmo o ceramica - H = 4.00/5,00 metri £.
400/450.000 al mq.
Per altezze diverse si devono aggiungere o togliere £. 15.000 per ogni metro di altezza in più o in meno. In caso di più piani vedi la voce "capannoni".
Grandi magazzini - SUPERMERCATI
fabbricati in c.a. e/o muratura con buone finiture ed
integralmente destinati ad attività commerciale
£. 600/800.000 al mq.
Alberghi/Pensioni £. 300/400.000 al mc.
Teatri/Cinema/Sale da ballo £. 550/700.000 al mq.
Ospedali/Case di cura PRIVATE £. 300/350.000 al mc.
Banche/Centri di Servizi £. 350/450.000 al mc.
Caveau/Camere di sicurezza
(per banche, gioiellerie e simili) £. 600/800.000 al mc.
Cabine (E.N.E.L. - S.I.P.)
In muratura ordinaria/c.a./prefabbricate £. 150.000 al mc.
Impianti Sportivi
Palestre £. 500/600.000 al mq.
Spogliatoi di palestre/campi sportivi £. 200/250.000 al mc.
Campi da calcio (semplici) £. 15/20.000 al mq.
Campi da tennis (terra rossa) a corpo, per campo £. 18/20.000.000
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
CHIOSCO GESTORE, completo di isola, in muratura ordinaria o
prefabbricato:
per H = 2,40 metri £. 250/300.000 al mc.
per H = 3.00 metri £. 350/400.000 al mc.
PENSILINA completa di pinti:
a montante centrale £. 260/280.000 al mq.
a più montanti £. 350/400.000 al mq.
SERBATOI in ferro compresa installazione:
capacità mc. 0,3 £. 1.000.000
capacità mc. 5 £. 2.200.000
capacità mc. 7 £. 2.600.000
capacità mc. 10 £. 3.100.000
capacità mc. 15 £. 3.700.000
capacità mc. 20 £. 4.500.000
POMPE erogatrici compresa installazione :
pompa meccanica £. 3.000.000
pompa elettronica singola £. 6.000.000
pompa elettronica doppia £. 11.000.000
ASFALTATURA PIAZZALE £. 20.000 al mq.
IMPIANTO G.P.L.
Serbatoio da 30 mc; fabbricato (di protezione serbatoio) in
blocchi di calcestruzzo
con copertura eternit; 2 pompe erogatrici; a corpo
- materiale £. 30.000.000
- installazione £. 40.000.000
(lire al mq.)
COMUNE |
ZONA INDUSTRIALE |
CENTRALE |
SEMI |
PERIFERICA |
PADOVA (vedi nota 1) |
80/120.000 |
400/800.000 |
200/400.000 |
100/200.000 |
ABANO TERME |
50/70.000 |
300/400.000 |
200/300.000 |
50/100.000 |
ALBIGNASEGO |
60/80.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/100.000 |
CADONEGHE |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/80.000 |
CAMPOSAMPIERO |
50/70.000 |
220/320.000 |
140/220.000 |
50/80.000 |
CITTADELLA |
50/70.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
CONSELVE |
50/70.000 |
220/320.000 |
140/220.000 |
50/80.000 |
ESTE |
50/70.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
LIMENA |
60/80.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/80.000 |
MONSELICE |
60/80.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
MONTAGNANA |
50/70.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
MONTEGROTTO TERME |
50/70.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
NOVENTA PADOVANA |
60/80.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/100.000 |
PIOVE DI SACCO |
50/70.000 |
250/350.000 |
160/250.000 |
50/80.000 |
PONTE SAN NICOLÒ |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/100.000 |
RUBANO |
60/80.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/100.000 |
SAONARA |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/80.000 |
SELVAZZANO DENTRO |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/100.000 |
VIGODARZERE |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/80.000 |
VIGONZA |
50/70.000 |
200/300.000 |
120/200.000 |
50/80.000 |
(nota 1) In zona centrale si può arrivare fino a 1.000.000
al mq. in caso di posizione di particolare
pregio e sftruttamento intensivo dell’area.
COMUNE |
ZONA |
CENTRALE |
PERIFERICA |
AGNA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
ANGUILLARA VENETA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
ARQUA' PETRARCA |
30.000 |
200/300.000 |
40/60.000 |
ARRE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
ARZERGRANDE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
BAGNOLI DI SOPRA |
30/40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
BAONE |
30.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
BARBONA |
20/25.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
BATTAGLIA TERME |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
BOARA PISANI |
30/40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
BORGORICCO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
BOVOLENTA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
BRUGINE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CAMPODARSEGO |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
CAMPODORO |
40/60.000 |
90/130.000 |
50/80.000 |
CAMPOSANMARTINO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
CANDIANA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CARCERI |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CARMIGNANO DI BRENTA |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
CARRARA SAN GIORGIO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CARRARA SANTO STEFANO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CARTURA |
35/45.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CASALE DI SCODOSIA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CASALSERUGO |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
CASTELBALDO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CERVARESE SANTA CROCE |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
CINTO EUGANEO |
30.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CODEVIGO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CORREZZOLA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
CURTAROLO |
40/60.000 |
110/150.000 |
50/80.000 |
FONTANIVA |
40/60.000 |
130/170.000 |
50/80.000 |
GALLIERA VENETA |
40/60.000 |
130/170.000 |
50/80.000 |
GALZIGNANO TERME |
40.000 |
120/160.000 |
40/60.000 |
GAZZO PADOVANO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
GRANTORTO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
GRANZE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
LEGNARO |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
LOREGGIA |
40/60.000 |
110/150.000 |
50/80.000 |
LOZZO ATESTINO |
30.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
MASERA' DI PADOVA |
40/60.000 |
110/150.000 |
50/80.000 |
MASI |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
MASSANZAGO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
MEGLIADINO SAN FIDENZIO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
MEGLIADINO SAN VITALE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
MERLARA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
MESTRINO |
40/60.000 |
150/200.000 |
50/80.000 |
OSPEDALETTO EUGANEO |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
PERNUMIA |
35/45.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
PIACENZA D'ADIGE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
PIAZZOLA SUL BRENTA |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
PIOMBINO DESE |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
POLVERARA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
PONSO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
PONTELONGO |
30/40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
POZZONOVO |
30/40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
ROVOLON |
40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
SACCOLONGO |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
SALETTO DI MONTAGNANA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
S.GIORGIO DELLE PERTICHE |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
SAN GIORGIO IN BOSCO |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
SAN MARTINO DI LUPARI |
40/60.000 |
180/220.000 |
50/80.000 |
SAN PIETRO IN GU' |
40/60.000 |
110/150.000 |
50/80.000 |
S.PIETRO VIMINARIO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
S.GIUSTINA IN COLLE |
40/60.000 |
110/150.000 |
50/80.000 |
S.MARGHERITA D’ADIGE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
S.ELENA D'ESTE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
SANT’URBANO |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
SOLESINO |
40/60.000 |
160/200.000 |
50/80.000 |
STANGHELLA |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
TEOLO |
40/50.000 |
140/180.000 |
40/60.000 |
TERRASSA PADOVANA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
TOMBOLO |
40/60.000 |
180/220.000 |
50/80.000 |
TORREGLIA |
40/50.000 |
120/160.000 |
40/60.000 |
TREBASELEGHE |
40/60.000 |
140/180.000 |
50/80.000 |
TRIBANO |
30/40.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |
URBANA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
VEGGIANO |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
VESCOVANA |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
VIGHIZZOLO D’ESTE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
VILLA DEL CONTE |
40/60.000 |
100/140.000 |
50/80.000 |
VILLA ESTENSE |
30/40.000 |
90/130.000 |
40/60.000 |
VILLAFRANCA PADOVANA |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
VILLANOVA DI CAMPOSAMP. |
40/60.000 |
120/160.000 |
50/80.000 |
VO’ EUGANEO |
30.000 |
100/140.000 |
40/60.000 |