SUOLO

    SINTESI DEL QUADRO LEGISLATIVO ATTUALE SULLA DIFESA DEL SUOLO

La normativa del settore suolo è incentrata sui seguenti temi:

·        aree protette

·        bonifica di siti inquinati;

·        boschi e foreste;

·        cave e torbiere;

·        difesa del suolo;

·        zone umide.

Scheda informativa Legge 18 Maggio 1989 n°183

Indice tematico delle leggi settore suolo 

Aree protette - Prima dell'ultimo conflitto mondiale la tutela del paesaggio era realizzata dallo Stato attraverso la creazione, con specifici atti legislativi, di parchi nazionali e con l'apposizione di vincoli paesaggistici su determinate zone del territorio nazionale. La Costituzione ha nell'art.9 la sola indicazione esplicita in materia di conservazione della natura e pone la tutela del paesaggio tra i compiti fondamentali della Repubblica.La norma di riferimento per la tutela paesaggistico-ambientale è la Legge 8 Agosto 1985 n°431 (conversione del Decreto Legge 27 Giugno 1985 n°312) la cosidetta Legge "Galasso" che dispone il vincolo paesaggistico per i parchi e le riserve nazionali e regionali, non chè per i territori di protezione esterna dei parchi. Con la Legge 8 Luglio 1986 n°349, viene istituito il Ministero dell'Ambiente e assegna a questo ministero il compito di assicurare, in un quadro organico, la tutela dei valori ambientali. La Legge 6 Dicembre 1991 n°394 è la Legge Quadro sulle aree protette che disegna l'insieme degli strumenti generali di pianificazione e programmazione costituti dalla Carta della natura, dalle Linee di assetto fondamentali del territorio, dal Programma triennale per le aree protette e dall'Elenco ufficiale. La Carta della natura individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia evidenziandone i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale. Il programma operativo è stato approvato con la Delibera 2 Dicembre 1996. Il Programma triennale è lo strumento con il quale vengono specificati i territori che formano oggetto del Sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale. Definisce la ripartizione della disponibilità finanziaria per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate. L'Elenco ufficiale delle aree protette è stato previsto dal legislatore al fine di uniformare le norme di gestione di parchi e riserve istituite prima dell'entrata in vigore della Legge Quadro, nonché di quelle da istituire.  

Bonifica di siti inquinati - Il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22 definisce, all'art.17, le procedure per stabilire i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali, delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati non chè per la redazione dei progetti di bonifica. Una delle molte novità contenute nel Decreto Ronchi sta nel fatto che la bonifica ed il risanamento ambientale delle aree inquinate è effetto necessario ed ineludibile del procedimento. E' però altrettanto vero che l'ambito di applicazione della norma non è tanto ampio da comprendere ogni situazione di inquinamento nel senso che le disposizioni in esso contenute sono riferite a specifiche situazioni di inquinamento caratterizzate dal superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione con specifico decreto del Ministero dell'Ambiente.

Possiamo così riassumere la struttura della norma:

  •      Obbligo di procedere, a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ricade su chiunque abbia cagionato l'inquinamento ancorchè in maniera accidentale.

  •      Viene definita precisamente la temporizzazione degli adempimenti a carico del soggetto o dei soggetti obbligati, ed in particolare:

    a) della notifica agli enti territoriali competenti, della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento ;
    b) della comunicazione agli stessi enti degli interventi di messa in sicurezza, adottati nell'immediato per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento;
    c) della presentazione del progetto di bonifica al Comune competente per la sua approvazione;
    d) della realizzazione del progetto, con riferimento a quanto stabilito con il provvedimento di approvazione dello stesso da parte del comune.

  •       Viene definito l'assetto e riparto delle competenze fra il Comune (approvazione del progetto di bonifica entro novanta giorni dalla sua approvazione) della Provincia (certificazione del completamento degli interventi previsti dal progetto), della Regione (approvazione di progetti di bonifica o di messa in sicurezza di aree comprese nel terriorio di più Comuni entro il termine di 90 giorni dalla presentazione, richiesta eventuale al Comune per apportare modifiche o integrazioni o prescrizioni al progetto nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione, intesa al Governo regionale su progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse regionale), dello Stato (approvazione di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale).

  •       Viene previsto che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono un onere reale sulle aree inquinate, ovverosia di un peso che è costituito dalla prestazione alla quale un soggetto è obbligato per il solo fatto di essere nel godimento del bene. L'onere deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica il quale, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, deve essere allegato agli atti tra vivi disposizioni di terreni, a pena di nullità degli atti stessi . Ed ancora viene stabilito che le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree come da codice civile.

  •       E' stabilito che alla rilevazione di una situazione di inquinamento debba sempre e necessariamente corrispondere un intervento di messa in sicurezza e/o bonifica-ripristino ambientale che deve essere progettato e realizzato nei tempi stabiliti dalla norma o fissati secondo il puntuale procedimento disegnato dalla norma stessa. Nei casi in cui, infatti, non siano individuati i soggetti che hanno cagionato l'inquinamento, ancorchè accidentalmente, ovvero i soggetti individuati non provvedano o non possano provvedere, la legge fa carico di tanto in primo luogo al Comune nel cui territorio ricade l'area interessata, ed in seconda battuta, inadempiente il Comune, alla Regione.

La diretta conseguenza dell'applicazione della norma è che gli oneri finanziari necessari a sostenere gli interventi di risanamento ambientale finiscono per gravare sulla parte pubblica, con esigue possibilità di esercitare efficaci azioni di rivalsa e di recupero delle spese sostenute, dato che moltissime situazioni di inquinamento rilevate nel territorio non sono riconducibili ad un soggetto determinato vista la grande diffusione di attività abusive ed illecite.

Boschi e foreste - La legislazione italiana sugli incendi boschivi si basa sulla Legge Quadro 1 Marzo 1975 n°47. Ciò che emerge è la diarchia, decisamente marcata, tra i compiti del Ministero dell'Interno (CNVVF) e l'ex Ministero Agricoltura Foreste (ora MIPA) con il CFS. In seguito all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n°616 che incarica le Regioni della gestione dei boschi e quindi degli incendi e a causa dell'indebolimento (agonia) sempre più marcato del MIPA, si sta assistendo ad una sempre piu' forte regionalizzazione delle competenze sui boschi e le foreste anche nelle Regioni a Statuto Ordinario. In Liguria esiste una legge di riferimento sugli incendi boschivi che serve a definire i compiti dei vari attori nella gestione e spegnimento delle emergenze.

Cave e torbiere - Le cave rappresentano un notevole fattore di deterioramento ambientale del territorio. Fino alla sentenza della Suprema Corte le cave erano rimaste praticamente in uno stato di estraneità rispetto alla Legge 28 Febbraio 1985 n°47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie) esistendo la procedura autorizzativa regionale. La Suprema Corte, con la sentenza, ha sancito che le cave rientravano nel regime della concessione sindacale e le violazioni rappresentano reato.

Difesa del suolo - La Legge 18 Maggio 1989 n°183 si pone lo scopo di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi". Lo strumento per ottenere tali risultati è il Piano di Bacino "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Zone Umide - Con questo termine tutto un insieme di particolari habitat (stagni, paludi, bacini naturali ed artificiali, aree marittime, piccoli e grandi laghi, delta ad altre aree ancora). Per l'importanza (rivalutata negli ultimi anni) collegata all'aspetto aviofaunistico, le zone umide principali di molti paesi sono state oggetto di una convenzione internazionale che impegna gli stati firmatari ad adoperarsi per una fattiva protezione di tali habitat. Tale accordo è stato ratificato dall'Italia con il Decreto Presidente della Repubblica n°448 del 13 Luglio 1976. La Legge 8 Agosto 1985 n°431 ha imposto il vincolo paesaggistico-ambientale su tutte queste aree specificatamente protette ai sensi della Convenzione di Ramsar.

 

Macrosettore SUOLO Scheda informativa Legge 18 Maggio 1989 n°183.

 Testo della Legge  Inquadramento generale La Legge 18 Maggio 1989 n°183 si pone lo scopo di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruzione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi". Lo strumento per ottenere tali risultati è il Piano di Bacino "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".  Criteri per la redazione dei piani di bacino I criteri per la redazione dei piani di bacino sono precisati dal D.P.R. 18 Luglio 1995, ove sono indicate tre fasi che, anche se da non realizzare necessariamente in sequenza, vanno correlate tra di loro in un processo interattivo. Nella prima fase si devono raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul bacino; nella seconda vanno individuate le situazioni di squilibrio ovvero le situazioni di rischio idraulico, geologico ed ambientale, le insufficenze nella disponibilità qualitativa-quantitativa delle risorse, l'inquinamento delle acque e del suolo. La terza fase più decisamente propositiva, riguarda le proposte di intervento organizzate secondo una scala di priorità; inoltre una documentazione di sintesi dovrà fornire un quadro completo ed esauriente delle situazioni di squilibrio e di rischio riportate su carte tematiche ove saranno anche localizzate le soluzioni progettuali proposte sia distribuite sia puntuali. Carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento - si distingue fra vulnerabilità intrinseca e vulnerabilità integrata di un corpo idrico sotterraneo all'inquinamento. La vulnerabilità intrinseca è definita come la suscettibilità dei diversi sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea. La vulnerabilità intrinseca dipende essenzialmente da tre fattori, il tempo di transito dell'inquinante dalla superficie alla zona satura dell'acquifero, la dinamica all'interno della zona di saturazione e la concentrazione residua dell'inquinante al suo arrivo a contatto con le acque sotterranee. La valutazione della vulnerabilità intrinseca è effettuata raccogliendo ed elaborando un gran numero di parametri idrogeologici, idraulici, chimici, fisici, topografici e climatologici che controllano più o meno direttamente i tre fattori sopra menzionati. I dati sono vagliati con diverse metodologie da scegliere in funzione della morfologia e della idrogeologia dell'area di interesse non chè della copertura e qualità dei dati esistenti. Qualunque sia il metodo impiegato, la valutazione viene restituita sotto forma di cartografia tematica operativa, la carta della vulnerabilità intrinseca. Quando poi vengono introdotti anche gli elementi di pericolosità e di mitigazione esistenti sul territorio, si ha la carta della vulnerabilità integrata, vero e proprio strumento di piano, previsione e prevenzione dell'impatto specifico. Ai metodi per la difesa a tutto campo si affiancano quelli per la difesa di punto, che riguardano la definizione delle fasce di salvaguardia delle opere di captazione. Tali aree devono avere geometria ed estensione legale attraverso i tempi di propagazione di un eventuale inquinante, alla velocità di deflusso delle acque sotterranee e di conseguenza alla tipologia ed ai parametri idrodinamici dell'acquifero, che devono essere valutati sperimentalmente. Quindi le fasce di rispetto sono dei settori delimitati da una curva o perimetro che rappresenta il luogo dei punti ad ugual tempo di ritardo o tempo di sicurezza: ovvero, ogni molecola di acqua, che si trovi lungo il perimetro dell'area di protezione, caratterizzata da un certo tempo di ritardo o di sicurezza, impiegherà quel determinato tempo per giungere ad una delle opere di captazione esistenti, qualunque sia la traiettoria percorsa. La sola esistenza delle fasce di rispetto rappresenta grazie ai vincoli in esse imposte, una protezione di tipo statico evitando l'infiltrazione di eventuali inquinanti al loro interno: questo non garantisce che le opere di captazione non siano raggiunte da un inquinante se questo proviene dall'esterno delle fasce stesse. E' indispensabile perciò anche una rete di sorveglianza che utilizzerà pozzi o piezometri esistenti o appositamente predisposti, aventi la funzione di permettere di segnalare l'eventuale contaminazione prima che questa raggiunga la captazione (protezione dinamica)

DIFESA DEL SUOLO

 
Legge Regione Piemonte 5 Dicembre 1977 n°56
Legge Regione Liguria 28 Gennaio 1980 n°20
Direttiva CEE 12 Giugno 1986 n°278
Legge 18 maggio 1989 n° 183
Legge 18 Maggio 1989 n°183
Legge 7 Agosto 1990 n°253
Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n°99

Legge Regione Liguria 28 Gennaio 1993 n°9

Legge 5 Gennaio 1994 n°37
Decreto Ministeriale 4 Febbraio 1999

COMITATO NAZIONALE  PER LA DIFESA DEL SUOLO

Legge 18 Maggio 1989 n°183, artt. 6, 26-28
Legge 7 Agosto 1990 n°253, artt. 14-16

COMITATO OPERATIVO

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 1992

COMMISSIONE NAZIONALE GRANDI RISCHI

Decreto Ministeriale 21 Ottobre 1992

BOSCHI E FORESTE

Regio Decreto Legislativo 30 Dicembre 1923

Regio Decreto 16 Maggio 1926 n°1126
Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n°3267
Regio Decreto 19 Ottobre 1930 n°1398
Legge 9 Ottobre 1967 n°950
Decreto Presidente della Repubblica 15 Gennaio 1972 n°11
Legge 1 Marzo 1975 n°47
Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n°616
Regolamento CEE 17 Novembre 1986 n°3528
Attuato da:
- Regolamento CEE n°526 del 20 Febbraio 1987
- Regolamento CEE n°1696 del 10 Giugno 1987
- Regolamento CEE n°1091 del 29 Aprile 1994
Modificato da:
- Regolamento CEE n°1613 del 29 Maggio 1989
- Regolamento CEE n° 2157 del 23 Luglio 1992
- Regolamento CEE n°307 del 17 Febbraio 1997
Regolamento CEE 30 Giugno 1992 n°2080
Regolamento CEE 23 Luglio 1992 n°2158
Attuato da:
- Regolamento CEE n°804 del 11 Aprile 1994
- Regolamento CEE n°1727 del 28 Luglio 1999
Modificato da:
- Regolamento CEE n°309 del 17 Febbraio 1997
Regolamento CEE 20 Dicembre 1995 n°3062
Legge 16 Luglio 1997 n°228

AREE PROTETTE

Legge 20 Giugno 1935 n°1251

Legge 5 Marzo 1985 n°127
Legge 8 Luglio 1986 n°349
Legge 11 Marzo 1988 n°67
Legge 6 Dicembre 1991 n°394
Delibera Ministero dell'Ambiente 2 Dicembre 1996
Legge 5 Gennaio 1997 n°37
Decreto Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997 n°357
Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997
Legge 8 Ottobre 1997 n°344

ZONE DI RISPETTO - ZONE UMIDE

Decreto Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976 n°448
Decreto Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n°236, art.6.
Legge 31 Gennaio 1994 n°97

CAVE E TORBIERE

Regio Decreto 29 Luglio 1927 n°1433
Legge 30 Luglio 1990 n°221
Decreto Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994 n°382

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1997
Legge Regione Piemonte 9 Agosto 1989 n°39
Legge Regione Liguria 16 Agosto 1994 n°45

BACINI IDROGRAFICI - PIANI DI BACINO

Legge 18 Maggio 1989 n°183, artt. 10-23, 30, 31 e 35
Legge 28 Agosto 1989 n°305, art.8
Legge 7 Agosto 1990 n°253, art.13
Decreto Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1992
Decreto Presidente della Repubblica 18 Luglio 1995

AUTORITA' DI BACINO

Legge 18 Maggio 1989 n°183, art.12

CARTE GEOLOGICHE

Legge 28 Agosto 1989 n°305, art.14

SERVIZIO GEOLOGICO

Legge 4 Agosto 1984 n°464
Legge 3 Marzo 1987 n°59, art.2
Decreto Presidente della Repubblica 19 Giugno 1987 n°306, art.12

COMPETENZE PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22, artt. 18-21 e 55

BONIFICA DI SITI INQUINATI

Legge Regione Piemonte 28 Agosto 1995 n°71
Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22, art.17
Legge 9 Dicembre 1998 n°426
Legge Regione Piemonte 28 Agosto 1995 n°71

COMUNICAZIONI E TRASPORTO

Decreto Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981 n°66, artt 47 e 48

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n°616, artt.81, 90 e 91

SPESA

Legge 7 Agosto 1990 n°253, art.31
Decreto Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1997 n°289

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

Decreto Presidente della Repubblica 14 Aprile 1993

GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA

Decreto Ministeriale 10 Febbraio 1993

SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI

Legge 18 Maggio 1989 n°183, art.31
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 1990

                                                                                                   PRECEDENTE