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CENNI SUL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

(note dell'ING. ANTONIO ANCIS)

 

La nostra legislazione marittima è basata sul "CODICE DELLA NAVIGAZIONE" del 1942  e sul "REGOLAMENTO PER L’ ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE" del 1952.

 

Il Codice della Navigazione si suddivide:

1          Parte            - Navigazione marittima ed interna;

2          Parte            - Navigazione aerea;

3          Parte            - Disposizioni penali e disciplinari;

4          Parte            - Disposizioni complementari e transitorie.

 

La prima parte è suddivisa in quattro libri:

Libro    1             - Ordinamento amministrativo della navigazione;

Libro    2             - Proprietà e armamento nave;

Libro    3            - Obbligazioni relative all' esercizio della navigazione;

Libro    4             - Disposizioni processuali.

 

Il libro primo tratta della sorveglianza che lo Stato esercita, tramite i suoi organi amministrativi sulla navigazione e gente di mare, ed è di notevole importanza.

 

ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

 

Gli Organi centrali della marina mercantile sono costituiti dal Ministero della Marina Mercantile, diviso in Direzioni Generali, Divisioni e Sezioni di cui fa parte anche un Ispettorato tecnico e, dall'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto che pur essendo organo del Ministe­ro della Difesa, dipende direttamente dal Ministero della Marina Mercan­tile per quanto attiene i compiti di istituto di questo Ministero.

La giurisdizione territoriale dell'amministrazione periferica è affida­ta esclusivamente al Corpo delle Capitanerie di Porto; il litorale dello Stato si suddivide in 12 Direzioni Marittime, queste sono suddivise complessivamente in 43 Compartimenti marittimi ai quali sono preposte altrettante Capitanerie di Porto da cui dipendono 26 Uffici Circonda­riali marittimi.

Capo del Compartimento marittimo è anche Capo del proprio circondano. Seguono quindi gli Uffici minori e cioè gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia.

Alle Direzioni Marittime è preposto un ammiraglio od un capitano di va­scello con il titolo di Direttore Marittimo.

Al Compartimento ed al Circondario sono preposti rispettivamente uffi­ciali superiori ed ufficiali inferiori di porto, mentre gli uffici mino­ri sono affidati ai sottufficiali di porto e, secondo l'importanza e la disponibilità di personale, a civili.

Le Capitanerie di porto a differenza delle Direzioni marittime, sono anche organi periferici della Marina Militare per la leva e la mobili­tazione ed altro.

Gli organi delle capitanerie di porto assumono la duplice veste di Au­torità marittima e di Autorità portuale. Sotto il primo aspetto, disim­pegnano i servizi relativi all' ambito giurisdizionale di competenza "Zone marittime, Compartimenti marittimi, Circondari marittimi", sotto il secondo, assicurano il Comando dei porti e la regolazione, più o meno ampia, della loro vita. Se ne deduce quindi che gli organi preposti agli Uffici minori hanno la sola veste di Autorità portuale in quanto non estendono la loro giurisdizione territoriale al di fuori del porto.

Gli uffici di collocamento della gente di mare sono organi anch'essi dell'amministrazione periferica attiva della Marina Mercantile.

Gli Organi consultivi quelli cioè che sono chiamati a dare pareri all’amministrazione, sono il Consiglio Superiore della Marina Mercantile, il Comitato centrale del Lavoro portuale ed il Comitato centrale della Sicurezza della navigazione.

Gli organi dell'amministrazione indiretta della Marina Mercantile sono costituiti dagli Enti previdenziali, dagli Enti tecnici amministrativi e dagli Enti autarchici portuali.

 

Per quanto riguarda in particolare gli enti tecnico-amministrativi è da dire che l'unico previsto è il Registro Italiano Navale che è un isti­tuto privato autorizzato dallo Stato ad effettuare la visita e la clas­sificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera.

 

Personale marittimo-Nave-Libri di Bordo

 

Il Personale Marittimo viene diviso dal Codice in tre gruppi:

 

- La gente di mare;

- Il personale addetto al servizio dei porti;

- Il personale tecnico delle costruzioni navali.

 

La gente di mare a sua volta è divisa in tre categorie, e precisamente:

Prima categoria   - Personale di Stato maggiore e di bassa forza addet­to ai servizi tecnici di bordo;

Seconda categoria - Personale addetto ai servizi complementari di bordo (personale alberghiero);

Terza categoria   - Personale addetto al traffico locale ed alla pesca costiera.

Alcuni articoli sono dedicati alle norme per l'iscrizione della Gente dì mare nelle Matricole e i registri richiesti.

Il documento che accerta l'appartenenza dell'iscritto alla Gente di mare è il Libretto di Navigazione che la Capitaneria di porto rilascia al marittimo e sul quale vengono annotati tutti i movimenti di imbarco e sbarco.

La nave: il codice fa una distinzione fra navi maggiori e navi minori. Sono navi maggiori quelle abilitate alla navigazione d'altura, come potrebbe essere ad esempio una nave da 100 tonnellate addetta al traspor­to di merci per il Mediterraneo; sono navi minori quelle adibite al traffico locale o costiero.

Navi maggiori e navi minori sono immatricolate in registri diversi. Lo prime sono sempre contraddistinte da un nome, mentre le seconde possono avere un nome ma il loro riconoscimento è dato dal numero di matricola.

 

Sempre sul tema della nave, troviamo una serie di articoli, dal 169 al 178, dedicati alle carte e documenti di bordo. Le navi maggiori devono essere munite dì: Atto di Nazionalità e Ruolo Equipaggio che sono i due più importanti fra i documenti che servono al loro riconoscimento. L'Atto di Nazionalità riporta le caratteristiche della nave, come, numero di matricola, dimensioni, stazza, numero dei ponti, tipo della ve­latura oppure caratteristiche e potenza dell'apparato motore e autorizzazione ad inalberare la bandiera nazionale. Il Ruolo di equipaggio, dopo le iscrizioni dedicate alle caratteristiche della nave ed alle an­notazioni dell'Autorità Marittima circa la validità dei certificati di classificazione, di visita, di assicurazione, ecc., di cui la nave è  provvista, riporta l'elenco completo di tutte le persone arruolate specificando per ogni persona: numero di matricola e compartimento di iscrizione; nome e cognome; qualifica e grado a bordo; data e luogo di imbarco (e, successivamente, data e luogo di sbarco); tipo della convenzione d'arruolamento; forma della retribuzione. Ad ogni partenza, l'autorità marittima o quella consolare se all'estere annota sul Ruolo di Equipaggio il Permesso di partenza indicando la nuova destinazione, il numero dei componenti l'equipaggio, il numero dei passeggeri a bordo ed il quantitativo di merce imbarcato in quel porto. Infine, in fondo al Ruolo Equipaggio, viene fatta la trascrizione di tutti gli Atti di Stato Civile, fatti a Bordo.

 

Il Ruolo Equipaggio scaduto è ritirato dall'Autorità Marittima che provvede ad inviarlo alla Cassa Marittima per il conteggio dogli imbar­chi utili per pensione, poi depositato in Capitaneria.

 

Oltre ai documenti ora visti, la nave dove essere munita di numerosi altri certificati (relativi soprattutto alla sicurezza in relazione an­che al tipo del carico) e del Giornale Nautico.

 

Il Giornale Nautico si divide in:

 

Libro primo o inventario di bordo - nel quale devono essere annotati gli attrezzi di corredo e di armamento che le norme ed i regolamenti vigenti sulla Sicurezza della Navigazione prescrivono obbligatoriamen­te alla nave, a seconda del suo tipo, tonnellaggio e viaggi che deve compiere (parte A); gli attrezzi ed altri oggetti di corredo e di armamento esistenti a bordo, siano essi prescritti oppure volontariamente forniti dall'Armatore (parte E).

 

Libro secondo o Giornale Generale e di contabilità - nel quale il Comandante annota tutte le operazioni compiute dalla nave, gli eventi straor­dinari occorsi in navigazione, gli infortuni  a membri dell'equipaggio e a passeggeri, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adotta­te, gli atti di stato civile compilati ed i testamenti ricevuti, le de­liberazioni prese per la salvezza della nave, gli imbarchi e sbarchi di persone dell'equipaggio, ecc.

Libro terzo o Giornale di navigazione -che riporta tutti gli elementi della navigazione, indicazioni sulle rotte e sul cammino percorso.  Que­sto giornale è scritto e firmato ogni quattro ore dall'Ufficiale capo guardia ed ogni pagina (che comprende un’ intera giornata) è firmata dal Comandante che su di essa annoto le sue consegne.

Libro quarto o giornale di carico o di boccaporto - sul quale si anno­tano le partite di carico imbarcato con l' indicazione di marche, numeri, peso o volume, porto d'imbarco e di sbarco, nome del caricatore e del ricevitore.

 

Oltre a questi libri, le navi a propulsione meccanica debbono tenere il Giornale di macchina, 

Infine  il Giornale della stazione radiotelegrafica (o radiotelefonica se la nave è munita di radiotelefono).

 

Tutti i giornali di bordo, muniti della firma del Comandante, al termi­ne di ogni traversata vengono presentati per il controllo e l'apposizio­ne del visto alle autorità marittima in Italia ed a quelle consolari all’estero.

 

Polizia della navigazione

 

E' interessante il Titolo Sesto del Primo Libro del Codice, che riguar­da la Polizia della Navigazione. Oltre che le norme sugli arrivi e par­tenze delle navi e sugli eventi straordinari che possono insorgere in corse di viaggio, troviamo i seguenti articoli.

 

Art.  186 - "Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette alla autorità del Comandante"

Art.  187            - "I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo";

Art.      188            - "I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra

                          senza l'autorizzazione del Comandante o di chi ne fa le

                          veci"

Art.     190         - "I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate o del carico, fino a quando il Comandante abbia dato l'ordine di abbandonare

                          la nave".

 

PROPRIETA’ E ARMAMENTO NAVE-COMANDANTE-GERARCHIA DI BORDO

 

Il Libro secondo della Parte Prima è intitolato: "Della proprietà e dell'armamento della nave". Ovviamente esso è tutto dedicato alla nave, al suo armamento ed all'impresa di navigazione.

 

Il capo 40 del terzo titolo di questo libro è interamente dedicato al Comandante.

 

Riassumiamo alcuni di questi articoli:

 

 

Dopo aver illustrato la figura del Comandante, il Codice parla dell'e­quipaggio: è stabilito che se una nave viene armata in un porto naziona­le, tutti i componenti l'equipaggio debbono essere di nazionalità ita­liana; che le persone di età inferiore ai 18 anni non possono essere addette ai servizi di macchina. All'articolo 321 è riportata la Gerarchia dl bordo, che è la seguente:

 

-           il Comandante;

-            Direttore di Macchina; - Comandante in 2; - Capo Commissario; - Diret­tore Sanitario;

-          Primo Ufficiale di coperta; - Primo Ufficiale di macchina; - Cappella­no  - Primo Medico aggiunto;            Primo Commissario;

-            Secondo Ufficiale di coperta; - Secondo Ufficiale di macchina; - Secon­do medico aggiunto (se esiste); - Secondo Commissario; Primo Marconista

-         gli altri Ufficiali;

-           il Nostromo; - il Maestro (caporale) di macchina;

-           gli altri Sottufficiali; - i Comuni.

 

CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

 

Si arriva quindi al titolo  IV del secondo libro, che è interamente dedi­cato al Contratto d'Arruolamento.

 

Noi sappiamo che il Contratto d'Arruolamento viene stipulato sa piano nazionale tra le Federazioni degli Armatori e quelle dei Marittimi; esso disciplina i reciproci rapporti tra Armatore (rappresentate dal Coman­dante) ed arruolati e stabilisce la prestazione dell'uno e degli altri costituita dal lavoro, per parte dell'equipaggio, e della corresponsione di vitto, alloggio, assistenza e compensi da parte dell'armatore.

Questo contratto d'arruolamento è continuamente soggette a revisioni e variazioni; di solite esso ha la durata di pochi anni (due o tre) dopo di che viene rinnovato per l'adeguamento alle mutate esigenze della vita o per il cambiare delle necessità della navigazione. Ma la  forma del contratto e le disposizioni essenziali rimangono invariate in quanto esse sono stabilite dal Codice della Navigazione nel titolo che stiano esaminando.

E' prescrizione del Codice che nessuna persona possa venire arruolata, se prima non se ne sia accertata l'idoneità fisica a mezzo di visito medica.

L'Articolo 325 elenca i vari tipi di contratto d'arruolamento e le forme di retribuzione (vedere per i particolari i vigenti Contratti collettivi).

I tipi di contratto di arruolamento sono:

 

-            contratto a viaggio o per più viaggi;

-            contratto a tempo determinato;

-            contratto a tempo indeterminato;

 

E le forme di retribuzione sono:

 

  1. retribuzione a viaggio (una somma fissa per l’intera durato di un viaggio);
  2. una somma fissa a mese od altro periodo di tempo determinato;
  3. a partecipazione sul molo ed altri prodotti del viaggio, con la fis­sazione di un minimo garantito;
  4. parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di parteci­pazione al molo od altri proventi del viaggio.

 

Il contratto per più viaggi od a tempo determinato non può avere una durata superiore a sei mesi. Se a causa di diversi contratti successivi l'arruolato rimane ininterrottamente a servizio dell'armatore per un periodo di tempo superiore a sei mesi, il contratto si trasforma in "Contratto a tempo indeterminato".

In realtà il Codice della Navigazione fissava il periodo massimo di tempo per la durata del contratto a viaggio o a tempo determinato a 12 mesi. La riduzione di questo periodo da 12 a 6 mesi è conseguente ad una modifica apportata con il contratto d'arruolamento vigente.

L'Articolo 327 prevede che il contratto venga stipulato per una nave determinata. Tuttavia il marittimo sarà tenuto, a richiesto dell'Arma­tore, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave dell'Armatore o noleggiata da questi.

In forza di quanto disposto dal Codice, il contratto deve essere steso per atto pubblico, ricevuto in patria dall'autorità marittima ed all'e­stero dall'autorità consolare. Qualora il marittimo venga arruolate all'estero in località ove non risiede un console, il contratto deve es­sere steso per iscritto e firmato da due testimoni. I contratti di ar­ruolamento (ossia, le convenzioni firmate dalle parti) vengono conser­vati fra i documenti di bordo.

 

Seguono articoli dedicati alle norme sulla risoluzione del contratto d'arruolamento. Fra essi l'articolo 343 stabilisce che il contratto si risolve di diritto:

 

in caso di perdita totale della nave, ovvero innavigabilità assoluta o innavigabilità per un periodo superiore a sessanta giorni, determinata da naufragio o da altro sinistro, nonché in caso di preda;

-         in caso di perdita della nazionalità della nave;

-         in caso di vendita giudiziale della nave;

-         in caso di morte dell'arruolato;

-         quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, debba essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave;

-         quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare od a terra per servizio della nave;

-         in caso di cancellazione dalle matricole o interdizione dell'arruola­te;

-         in caso di revoca, da parte dell'esercente la patria potestà o la tu­tela, del consenso all'iscrizione nelle matricole del minore di 18 anni;

-         quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità.

-         infine, quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri pre­cedenti, non assume il suo posto a bordo, nel termine stabilito, pri­ma della partenza dal porto di arruolamento o da un porto di scalo (caso di diserzione o di mancanza alla partenza)

 

Seguendo quindi le disposizioni che il Codice impartisce per i diversi casi di Risoluzione del contratto, le indennità spettanti all' arruola­to ed i casi di esclusione dal diritto ad indennità. Questi sono:

 

- risoluzione per colpa dell'arruolato;

- risoluzione per interdizione del commercio con il luogo di destina­zione, o per arresto della nave o altra causa che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio e non sia imputabile all'Ama­tore.

Qualora però la risoluzione avvenga per le cause di cui al numero due e l'Armatore consegna un compenso per il mancato viaggio, sulla base di questo compenso l'equipaggio avrà diritto all'indennità; però l'ammon­tare complessivo delle indennità da corrispondere all'equipaggio non può superare un terzo del compenso percepito dall'Armatore.

Le disposizioni che il Codice impartisce relativamente al Contratto di arruolamento e che abbiano visto qui sopra, sono sempre integralmente osservate nei contratti stipulati tra le Federazioni, i quali ovvia­mente sono più ampi, più completi, e curano tutti i dettagli dei dirit­ti e dei doveri delle due parti contraenti, ma non possono mai essere in contrasto con la legge (ossia con quanto abbiamo riportato or ora).

Il Libro Terzo,  è dedicato alle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione, ed il Libro Quarto   tratta delle disposizioni processuali, e così termina la Prima Parte del Codice della Navigazio­ne.

 

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

(Parte Terza - Codice della navigazione)

 

In questa parte troviamo enunciati i provvedimenti della legge per i reati di: Diserzione - Inosservanza di un ordine do parte di un compo­nente dell'equipaggio ed inosservanza di un ordine riguardante la sicu­rezza della nave da parte di un passeggero - Abbandono della nave in pericolo senza l'ordine del Comandante - Imbarco di merci a scopo ci contrabbando ed imbarco di clandestini - Offese in danno di un superio­re - Ammutinamento - Complotto - Abbandono del posto di servizio - Per­sonale in servizio che si addormenta - Ubriachezza in servizio - Danni arrecati alla nave od al carico - Appropriazione indebita del carico -Delitti contro le persone; ed infine le  Contravvenzioni per inosser­vanza di norme di legge. Per tutti i reati sopra elencati il codice stabilisce delle pene abba­stanza gravi: così ad esempio vediamo che il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecni­co della nave è punibile con la reclusione fino a tre mesi, ecc.

Per i servizi di guardia attinenti alla sicurezza della navigazione, chi abbandona il posto di guardia è punibile con la reclusione do tre mesi ad un anno, chi si addormenta durante la guardia è punibile con la reclusione sino a tre mesi ed infine con la reclusione dà uno a sei me­si chi, durante la guardia, si fa sorprendere in stato di ubriachezza.

 

Queste pene vengono inflitte dall'autorità marittima, in seguito a rap­porto scritto dei Comandante della nave e dopo inchiesta ordinata dal Comandante del porto. Però, all'applicazioni di sanzioni così severe come abbiamo visto qui sopra, si giunge assai di rado, e solo quando i fatti denunciati abbiano determinato danno o avarie alla nave e messo in pericolo la vita delle persone imbarcate.

 

Oltre ai reati che abbiamo visto, il codice elenca ancora infrazioni disciplinari per cui sono previste pone che vanno dalla consegna a bordo fino alla cancellazione dalle matricole.

 

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE CODICE

 

E' entrato in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, il 15 febbraio 1952.

l regolamento è composto seguendo lo stesso schema del codice e stabili­sce le modalità che debbono essere seguite nell'attuare ciò che è dispo­sto dal codice stesso.

Il Regolamento attualmente in vigore sostituisce quello del 1879 che era stato emanato per l'esecuzione del Codice della Marina Mercantile del 1877. Esso riguarda unicamente la navigazione marittima poiché altri te­sti a parte sono stati emessi per quanto attiene alla navigazione aerea ed alla navigazione interna. E’ diviso in 6 libri che rispettivamente trattano:

Libro    Primo:            Dell'ordinamento amministrativo della navigazione;

Libro            Secondo:         Della proprietà della nave e dell'esercizio della navi­gazione;

Libro    Terzo:            Delle obbligazioni relative all'esercizio della naviga­zione

Libro    Quarto:            Disposizioni processuali;

Libro    Quinto:            Disposizioni penali e disciplinari;

Libro    Sesto:              Disposizioni transitorie e complementari.

Il Titolo IV del Libro Primo è dedicato al personale marittimo; riporta le norme per la Immatricolazione e sul rilascio del Libretto di Matricola (l'unico documento che abilito alla professione marittima, vale anche come libretto di lavoro e per gli scopi della navigazione può sostituire il passaporto), i gradi della marina mercantile, i titoli professionali e gli esami per conseguire i vari gradi.

Il Titolo IV del Libro Secondo è invece dedicato al Contratto d'Arruola­mento e specifica alcune norme fra cui quelle sul consenso che il geni­tore o tutore del minore di 18 anni deve dure perché il minore stesso sia abilitato a firmare la convenzione d'arruolamento, sul rimpatrio dei marittimi sbarcati in luogo diverso do quello d'imbarco, le classi di viaggio, ecc.

 

 

ALTRE LEGGI MARITTIME

 

Come abbiamo visto quando abbiamo iniziato a trattare della legislazio­ne marittima, oltre al Codice della Navigazione e relativo Regolamento esiste tutta una serie di leggi e regolamenti complementari, dedicate ognuna ad una particolare materia, ed alcune di queste sono di importan­za molto rilevante, ad esempio le Convenzioni Internazionali, delle qua­li si è già trattato nei capitoli precedenti avendo carattere tecnico.

Ricordiamo comunque le principali Convenzioni :

-           Solas 73/74, "Intermationai Convention for the Safety of  Life at Sea”, sulla sicurezza per la costruzione ed esercizio navi;

-            Marpol 73/78, "Intermational Convention for the Prevention of Pollu­tion from Ship", sull'antinquinanento in genere;

- LL 66, "Internationai Convention for Load Lines", sul bordo libero;

-            ColReg 72, "lnternational Convention for Preventing Collisions at Sea", sulla sicurezza della navigazione;

-            Inmarsat, “Intermational Conventiori for the Maritime Satellite Orga­nisation", sulle comunicazioni via satellite;

-            STCW/78, "Intermationsì Convention Standard of Training Certification and Watchkeeping", sui titoli professionali ed addestramento maritti­mi;

ecc., ecc.

 

SERVIZIO TECNICO DI BORDO. GIORNALE  DI MACCHINA -- SEGRETERIA DI MACCHINA

 

SUDDIVISIONE DEI COMPITI

Il capo dei servizio tecnico di bordo e il Direttore di Macchina dal quale gerarchicamente dipendono:

1° Ufficiale di Macchina. Fa la prima guardia, e avrà come suo incarico particolare,  il motore di propulsione (turbina o diesel) con i rispettivi ausiliari. A volte ha anche la motrice dei gene­ratori elettrici . Nella sua guardia ha come suo sott' ordine diret­to l’ allievo di macchina.

2° Ufficiale di Macchina.  Fa la seconda guardia, e come incarico avrà le caldaie principali, quelle ausiliari o gener. vap. B. P. con relativi ausiliari, 1' impianto di automazione della combustio­ne. Sulla motonave avrà i motori diesel dei generatori elettrici, evaporatori , macchine frigorifere e di condizionamento con relativi ausiliari.

3° Ufficiale di Macchina.  Fa la terza guardia, e come incarico avrà tutti gli ausiliari di coperta, porte stagne, timone, motore d’emergenza, impianto elettrico compresi i generatori elettrici. Cura l’imbarco nafta.

Allievo di Macchina.  Farà la guardia sott' ordine al 1° ufficia­le  e come incarico avrà l'analisi e il trattamento acqua caldaie o acqua  dolce di raffreddamento dei motori diesel. Farà tutti i lavori di segreteria di macchina per la compilazione dei vari docu­menti  (estratti giornale, rapporti viaggio, statini ore straordinarie del personale, inventario pezzi di rispetto, giornale di mac­china  per la Capitaneria, ecc.).

 

Il Direttore di Macchina, oltre ad essere responsabile dell’ apparato motore, ha la responsabilità della manutenzione e della ri­parazione degli strumenti di plancia (radar, girobussola, giropilota e comando timone, solcometro , ecometro, ecc.), degli  impianti telefonici (automatici e magnetofoni) e di trasmissione ordini (compresi telegrafi di macchina), degli impianti di coperta (acqua dolce, potabile, igiene), degli impianti antiincendio (idrico, a CO2, a schiuma, ecc.), dell' impianto elettrico di tutta la nave, coi macchinari di coperta (salpancore , verricelli , argani),   degli impianti o dei macchinari specifici per il tipo di nave (pompe del carico, impianto lavaggio, telecomandi valvole, telelivelli cister­ne per le petroliere, dispositivi manovra boccaporti e portelloni, impianti  di stabilizzazione, elica di manovra, giri e particolari mezzi di carico, ecc.)

Il turno di guardia in macchina e normalmente completato da un comune che, alle dirette dipendenze dell' ufficiale di guardia, cura o verifica la lubrificazione dei macchinari, effettua i travasi di liquidi,  collabora all'ispezione dei macchinari e al rilievo dei dati di funzionamento.

Il capo fuochista (o caporale di macchina), l ' elettricista, l’operaio meccanico e un carbonaio (e altro comune) svolgono normalmen­te il servizio giornaliero od eseguono le normali manutenzioni e ri­parazioni che si rendono necessarie sotto la diretta sorveglianza del 1°  ufficiale.

Talune navi, per le quali l'impianto di automazione sia stato ri­conosciuto e certificato idoneo, possono essere condotte con il locale macchine non presidiato.

Frequentemente si è attuata, e si attua, l'abolizione dei turni di guardia notturni e pertanto tutte il personale svolge di fatto il servizio giornaliere.

I requisiti dell' impianto e le visite cui deve essere sottoposto per ottenere la certificazione sono oggetto dei regolamenti dei re­gistri di classificazione.

Le modalità pratiche per attuare l'abolizione dei turni di guar­dia e i criteri di impiego del personale di macchina sono stabiliti dalla compagnia armatrice, nel rispetto delle leggi e dei contrat­ti.

Si tenga presente che presupposto per usufruire di tale possibi­lità è la piena efficienza dell'impianto di automazione.

 

GIORNALE DI  MACCHINA. RAPPORTI VIAGGIO.

SEGRETERIA DI MACCHINA

 

Il Giornale di macchina è un documento ufficiale la cui tenuta è prescritta dalle disposizioni legislativo e come tale sottoposto alle verifiche da parte dell'Autorità Marittima (Capitanerie di porto) , da non confondersi con il brogliaccio di macchina che è il fo­glio su cui vengono segnati ogni guardia, i dati di funzionamento della motrice e degli ausiliari. 

Il Cio1nale di macchina è suddiviso in diverse sezioni come segue::

pag. 1    - Nominativo e caratteristiche della nave.

2-5          - Articoli del Codice navigazione e relativo Regolamento. Istruzioni per la tenuta.

6-7          -Tabella principali caratteristiche funzionamento e sim­bologia.

8-9         -Premessa. Dati principali apparato motore.

lO-2O9 -Giornale di macchina, Parte l. Giornale quotidiano.

210        -Giornale di macchina, Parte 2. Dati anagrafici del comandante con date di  imbarco e sbarco.

211          - Dati anagrafici del direttore di macchina con date di imbarco e sbarco.

214-243 -Immissione in bacino. Descrizioni varie.

 Il Giornale di macchina, Parte l , deve essere compilato, per ogni turno di guardia, con i dati relativi al funzionamento dell'apparato motore, l’annotazione delle manovre di partenza o di arrivo con tra­scrizione delle ore corrispondenti agli ordini di "Pronti" e rispet­tivamente di "Finito" in macchina.

Per ogni turno di guardia le relative annotazioni saranno firmate a lato dall' ufficiale di guardia e, per ogni tratto di navigazione, il direttore apporrà sull' ultima pagina la propria controfirma.

In caso di avaria il direttore riporterà relativa annotazione sul­la corrispondente sezione del Giornale di macchina e ne darà comuni­cazione scritta e firmata al comandante per la trascrizione sul Gior­nale Nautico.

Le modalità di trattamento e discarica a mare di residui oleosi di sentina, con annotazione dei quantitativi, dell'ora e delle coordina­te nave (quest' ultima ricavate dal brogliaccio di navigazione), devo­no essere riportate sul Registro degli idrocarburi, documento uffi­ciale la cui tenuta è parimenti prescritta dalle disposizioni legi­slativo e sottoposto alle verifiche delle Capitanerie di porto,  al fine di accertare che tali operazioni siano compiuto nelle zone di mare e con le modalità consentite.

L ‘ufficiale incaricato di tali operazioni, deve firmare il registro e si assume la responsabilità della regolare esecuzione delle stesse.

 

Per l 'annotazione dei dati relativi a partenze, arrivo, manovre, funzionamento macchinari e simili, viene tenuto un Brogliaccio di Macchina, per avere una pronta evidenza delle informazioni utili e disporre di tutti gli elementi da riportare, opportunamente sele­zionati e ripartiti, sui documenti e rapporti.

Alla fine di ciascun viaggio il direttore provvederà affinché sia compilato un "Rapporto di viaggio", con tutte le informazioni rias­suntive, da inviare alla compagnia armatrice e da conservare in copia a bordo per evidenza.

Il rapporto viene normalmente trascritto su appositi stampati, forniti dalla compagnia, da compilare nelle varie sezioni di cui sono composti, e che possono leggermente differire da una compagnia all' altra.

In generale tuttavia il Rapporto di viaggio comprende:

-           un estratto del Giornale di macchina, con i dati relativi a velo­cità, consumi, funzionamento impianti e macchinari;

-           una situazione delle rimanenze di combustibile e lubrificanti, con annotazione dei quantitativi consumati nei viaggio e di quelli imbarcati;

-            sommaria descrizione dei lavori di manutenzione corrente e di ri­parazione effettuati dal personale di macchina (o anche da ditte esterne)

-            eventuali visite effettuate dai Registri di classificazione, pre­scrizioni e segnalazioni; annotazioni riportate sui certificati

-      elenco dei materiali impiegati e ricevuti e relative variazioni di inventano;

-      osservazioni e giudizi sull' andamento generale dell’apparato moto­re,  su possibili interventi, su situazioni da tenere in evidenza e così via.

Altre notizie più dettagliate sono riportate in allegati (o appo­siti stampati), anche in relazione a visite, interventi e lavori particolari effettuati nel corso del viaggio, come ad esempio visite alle caldaie, interventi sul motore o sulla motrice principale, rilievi isolamento impianto elettrico, "daily logs" inerenti analisi e trattamento acque, ecc.

In caso di permanenza in bacino saranno annotati i rilievi e gli interventi effettuati (giochi o abbassamento albero porta elica e timone, eventuale sostituzione elica o albero con annotazione delle matricole e dei riferimenti delle nuove parti messe in opera, prese a mare e scarichi visitati, ecc.).

A fine viaggio il direttore, in base alle segnalazioni ricevute dai diversi ufficiali, farà compilare le note lavori da effettuarsi da parte del personale di bordo nel viaggio successivo, nonché le richieste dei lavori da effettuarsi da parte di ditte esterne e le richieste dei materiali di rispetto e di consumo, da trasmettere alla compagnia affinché provveda in merito.

Le richieste lavori e materiali sono di norma riportate su appo­siti stampati da compilarsi secondo definite modalità e da trasmet­tersi a prefissate scadenze,  salvo casi di urgenza e necessità.

Per ogni singolo materiale utilizzato o ricevuto verrà fatta cor­rispondente annotazione sugli inventari in modo che gli stessi siano mantenuti sempre aggiornati

Verrà  tenuto  il  protocollo di tutta la corrispondenza ricevuta e di quella spedita (lettere e telescritti)

Nella segreteria di macchina verranno conservati ordinatamente gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spe­dita, così come le copie dei rapporti viaggio, degli estratti giorna­le, degli stampati e di tutta la documentazione in genere trasmessa alla Autorità marittima e alla Compagnia.

Parimenti nella segreteria di macchina saranno conservati, oppor­tunamente classificati per rapido riferimento, i disegni, le monogra­fie, i manuali di condotta e manutenzione che si riferiscono agli impianti e macchinari di bordo.

 

TENUTA DELLA GUARDIA

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL 'ADDESTRAMENTO E L'ABILITAZIONE

DEI MARITTIMI.   STCW 1978.

"RACCOMANDAZIONE SULLA GUIDA OPERATIVA PER UFFICIALI MACCHINISTI RESPONSABILI DI UNA GUARDIA IN MACCHINA" (E ANNESSO)

 

INTRODUZIONE

 

1.         La presente Raccomandazione contiene una guida operativa di ap­plicazione generale per ufficiali macchinisti responsabili di una guardia in macchina durante:

a)         guardia in macchina in navigazione (Parte I);

b)         guardia in macchina ad ancoraggio aperto (Parte Il).

 

2.         Il direttore di macchina deve integrare questa guida operativa nel modo appropriato.

 

3.         Ogni ufficiale macchinista responsabile di una guardia deve ren­dersi conto che l'efficiente adempimento dei suoi compiti è neces­sario nell'interesse della sicurezza della vita e della proprietà in mare e per la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino. Il termine "guardia" usato in questa raccomandazione significa, a secondo dei casi, o "il gruppo di persone che compongono la guardia" o "il periodo di responsabilità" durante il quale la presenza fisi­ca di un ufficiale di macchina nei locali macchina può o non può es­sere richiesta.

 

4.         Questa guida operativa che comprende, ma che non è limitata a quanto segue, deve essere tenuta presente su tutte le navi.

 

Parte I - GUARDIA IN MACCHINA IN NAVIGAZIONE

 

Generalità.

5.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia è il rappre­sentante del direttore di macchina e la sua primaria responsabilità, in qualunque momento, è il funzionamento sicuro ed efficiente e la manutenzione del macchinario che interessa il funzionamento in si­curezza della nave. Egli deve garantire che, in qualunque momento, siano immediatamente eseguiti gli ordini dal ponte che si riferisco­no a cambiamenti di velocità od a senso del moto.

 

6.            L'ufficiale macchinista responsabile di una guardia deve assicu­rarsi che siano mantenute le disposizioni stabilite per la tenuta della guardia. Sotto la sua direzione generale, i comuni di macchina, se facenti parte di una guardia, devono aiutare a far funzionare in modo sicuro ed efficiente l'apparato di propulsione ed i macchinari ausiliari.

 

7.            L'Ufficiale macchinista responsabile della guardia deve tenere sotto costante sorveglianza l'impianto principale di propulsione e quelli ausiliari, fino a quando non sia stato rilevato in modo cor­retto. Egli deve anche assicurarsi che siano fatti adeguati giri dei locali macchine ed agghiaccio timone allo scopo di osservare e di ri­ferire su cattivi funzionamenti o su avarie delle apparecchiature, di  eseguire o dirigere normali regolazioni, manutenzione prescritta ed ogni altro lavoro necessario.

 

8.         L 'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve ordinare

ad ogni altro membro della guardia di comunicargli eventuali anoma­lie di funzionamento che potrebbero influire negativamente sui mac­chinari e che potrebbero pregiudicare la sicurezza della vita umana

o della nave.

 

9.          L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicu­rarsi che il locale macchina sia sorvegliato e predisporre la sosti­tuzione di qualsiasi persona di guardia in caso di inabilità.  La guardia non deve lasciare incustoditi i locali macchine in modo che sia assicurato il funzionamento manuale dell'impianto o delle valvo­le regolatrici.

 

10.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve prende­re i provvedimenti necessari a contenere gli effetti di un'avaria derivante da guasti meccanici delle apparecchiature, da incendio, allagamento, rottura, collisione, incaglio o da altre cause.

 

11.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicu­rarsi che tutti i membri della guardia conoscano perfettamente il numero, l'ubicazione ed i tipi delle dotazioni antincendio e dei dispositivi di controllo di avarie, il loro uso e le varie misure preventive di sicurezza da rispettare.

 

12.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve essere al corrente dei pericoli potenziali nei locali macchine che potreb­bero provocare infortuni e deve essere in grado di prestare le pri­me cure.

 

13.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve conti­nuare ad essere responsabile delle operazioni nei locali macchine nonostante la presenza del direttore di macchina, fino a quando il direttore di macchina non lo informi specificatamente che egli ne ha assunto la responsabilità e questo è reciprocamente compreso.

 

Rilievo della guardia.

 

14.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia non deve consegnare la guardia all'ufficiale macchinista che lo rileva se ha motivo di credere che quest’ ultimo non è evidentemente in grado di assolvere i suoi compiti in modo efficace, nel qual caso egli deve informare il direttore di macchina.

L'ufficiale macchinista che rileva la guardia deve essere certo che i membri della sua guardia siano in apparenza perfettamente in grado di assolvere i loro compiti in modo corretto.

 

15.            L'ufficiale macchinista che rileva non deve rilevare la guardia fino a quando non abbia esaminato il giornale di macchina e non ab­bia verificato che questo è conforme alle sue constatazioni.

 

16.       Prima di rilevare la guardia, l'ufficiale macchinista che rileva deve accertarsi almeno di quanto segue:

a)            consegne ed istruzioni particolari del direttore di macchina ri­guardanti il funzionamento degli impianti e dei macchinari;

b)         natura di tutti i lavori che devono essere eseguiti sui macchina­ri e sugli impianti, il personale impegnato e potenziali pericoli;

c)         livello, e dove possibile, condizione dell'acqua o dei residui nelle sentine, nelle casse di zavorra, nelle casse residui, nelle casse di riserva, nelle casse dell'acqua dolce, nelle casse delle acque luride e particolari necessità per l'uso o l'eliminazione del loro contenuto;

d)         stato e livello del combustibile nelle casse di riserva, nella

cassa di decantazione e nella cassa di servizio ed in altri depo­siti del combustibile;

e)            richieste particolari relative allo scarico dell’ impianto sanita­rio;

f)            condizione e modo di funzionamento dei vari impianti principali ed ausiliari;

g)         dove possibile, le condizioni delle apparecchiature di controllo e di comando sulla consolle e quali apparecchiature stiano fun­zionando manualmente;

h)         dove possibile, le condizioni ed il modo di funzionamento dei co­mandi automatici delle caldaie come impianti di controllo di fiamma, impianti di sicurezza, impianti di controllo della combustio­ne, sistemi di controllo dell'alimentazione combustibile ed altri impianti relativi all'esercizio delle caldaie a vapore;

j)            condizioni potenzialmente avverse derivanti da maltempo, ghiaccio, acque contaminate o basso fondale;

i)            particolari modi di funzionamento dettati da avarie all'impianto o condizioni avverse alla nave;

k)         rapporti dei comuni di macchina relativi a compiti loro assegnati;

1)            disponibilità di apparecchiature contro gli incendi.

 

Controlli periodici ai macchinari.

 

17.       E' compito dell'ufficiale macchinista responsabile della guardia ispezionare periodicamente i macchinari a lui affidati. Tale ispe­zione deve verificare che:

a)         i macchinari principali ed ausiliari, gli impianti di comando, i pannelli indicatori e gli impianti di comunicazione funzionino soddisfacentemente;

b)            l'impianto di governo e tutti i dispositivi collegati funzionino soddisfacentemente;

c)         il livello dell'acqua sia mantenuto al giusto valore nella cal­daia e nello scambiatore di calore;

d)         gli scarichi della macchina o della caldaia indichino caratteri­stiche di buona combustione e che sia stata soffiata via la fu­liggine, dove fattibile;

e)         sia soddisfacente la condizione delle sentine relativamente al livello ed alla contaminazione dell'acqua;

f)          lo varie tubazioni, comprese le tubazioni degli impianti di co­mando e dei macchinari, non abbiamo perdite, funzionino in modo corretto e che siano mantenute in modo adeguato; particolare at­tenzione deve essere prestata alle tubazioni dell'olio sotto pressione.

 

Giornale di Macchina.

 

18.       Prima di smontare di servizio, l'ufficiale macchinista respon­sabile della guardia deve assicurarsi che tutti gli eventi relativi ai macchinari principali ed ausiliari, che si sono verificati duran­te la guardia, siano opportunamente registrati.

 

Manutenzione preventiva e di riparazione.

 

19.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve collabo­rare con l'ufficiale macchinista responsabile del lavoro di manuten­zione durante tutta la manutenzione preventiva, controllo di avarie e riparazioni. Ciò  deve  comprendere, ma non deve necessariamente es­sere limitato a:

a)         isolare e sorpassare il macchinario su cui si deve intervenire;

b)            regolare il restante impianto affinché funzioni in modo corretto e sicuro durante il periodo di manutenzione;

c)            annotare nel giornale di macchina, od in altro documento opportu­no, su quale impianto si sia lavorato ed il personale impegnato, le misure di sicurezza prese e da chi, a vantaggio degli altri uffi­ciali macchinisti che rilevano ed ai fini della registrazione;

d)            collaudare e rimettere in servizio, se e necessario, il macchina­rio o l'impianto riparato.

 

20.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicu­rarsi che qualunque comune di macchina che esegua compiti di manu­tenzione sia disponibile a prestare aiuto nel funzionamento manuale dei macchinari in caso di guasto alle apparecchiature automatiche.

 

Notifica al ponte.

 

21.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve tener presente che variazioni di velocità derivanti da cattivo funziona­mento dei macchinari o da perdita di governo, possono mettere a re­pentaglio la sicurezza della nave e della vita umana in mare. Il ponte deve essere immediatamente informato in caso di incendio, di azioni imminenti nei locali macchine che possano provocare una ri­duzione nella velocità della nave, imminente mancanza di governo, arresto dell'impianto di propulsione della nave e qualsiasi altera­zione della produzione di elettricità o simili minacce per la sicu­rezza. Questo avviso, quando è possibile, deve essere dato prima che siano effettuati i cambiamenti, in modo da concedere al ponte il massimo tempo disponibile per prendere qualsiasi provvedimento sia possibile per evitare un potenziale incidente marino.

 

Navigazione in acque congestionate.

 

22.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicu­rarsi che tutti i macchinari per manovrare la nave possano essere immediatamente posti in manuale allorché viene notificato che la nave si trova in acque congestionate. L'ufficiale macchinista deve anche assicurarsi che sia disponibile un'adeguata riserva di ener­gia per il governo e per altre richieste di manovra. Il governo di emergenza e gli altri impianti ausiliari devono essere pronti per l'immediato intervento. (Si metterà in moto il 2° motore timone e spesso anche un generatore elettrico in aiuto a quello già in fun­zione)

 

Navigazione con visibilità limitata.

 

23.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve assicu­rarsi una pressione permanente all'aria od al vapore per i segnali sonori in caso di nebbia. Egli deve essere pronto a qualsiasi ordine del ponte e deve inoltra assicurarsi che il macchinario ausiliario, impiegato per manovrare, sia prontamente disponibile. (A tale scopo deve disporre l'apparato motore secondo le consegne esistenti del direttore di macchina)

 

Chiamata del Direttore di Macchina.

 

24.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve avvisa­re senza indugio il direttore di macchina nelle seguenti circostanze:

i)          quando si verifica un avaria od un cattivo funzionamento della macchina che, a suo giudizio, sia tale da compromettere l'eser­cizio in sicurezza della nave;

ii)         quando si verificano cattivi funzionamenti che, a suo giudizio, possano provocare avaria o guasti all'apparato di propulsione, agli ausiliari od ai sistemi di controllo e di governo;

iii)         in situazioni d'emergenza od in situazioni in cui sia in dubbio. su quale decisione o provvedimento da prendere.

 

25  Nonostante il dovere di avvisare il direttore di macchina nelle circostanze precedenti, l'ufficiale macchinista responsabile della guardia non deve inoltre evitare di prendere i provvedimenti immedia­ti per la sicurezza della nave, dei suoi macchinari e dell'equipag­gio, quando le circostanze lo esigano.

 

Personale di guardia.

 

26.            L'ufficiale macchinista responsabile della guardia deve dare al personale di guardia tutte le istruzioni e le informazioni appropria­te per assicurare la tenuta di una guardia sicura. Deve essere isti­tuita come sistema della routine di guardia la manutenzione ordina­ria di macchinari, eseguita quale compito secondario facente parte della tenuta di una guardia sicura. Manutenzione di riparazione par­tico1areggiata comprendente riparazioni alle apparecchiature elet­triche, meccaniche, idrauliche, pneumatiche od elettroniche in qualsiasi punto della nave, deve essere eseguita dopo che l'ufficiale macchinista responsabile della guardia ed il direttore di macchina ne abbiano preso conoscenza. Queste riparazioni devono essere regi­strate

 

Parte Il - GUARDIA IN MACCHINA AD UN ANCORAGGIO APERTO

 

Quando la nave è all'ancora in una rada aperta od in qualsiasi altra condizione virtualmente  in navigazione", l'ufficiale macchi­nista responsabile della guardia deve assicurarsi:

a)         sia mantenuta una guardia efficiente;

b)         siano fatte periodiche ispezioni a tutti i macchinari in moto e pronti ad essere in moto;

c)         i macchinari principali ed ausiliari siano tenuti in stato di prontezza in conformità degli ordini dal ponte;

d)         siano presi i provvedimenti per proteggere l'ambiente dall'in­quinamento ad opera della nave e che siano osservati i regola­menti antinquinamento applicabili;

e)         tutti gli impianti per il controllo di avarie e per la lotta an­tincendio siano in stato di sicurezza.

 

 

 

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