TITOLO
I: OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo
1
- Definizione -
Il
Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine medico, devono osservare nell'esercizio
della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e
alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza
delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime
dalla responsabilità disciplinare.
Articolo
2
- Potestà disciplinare -
Sanzioni -
L'inosservanza
dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente
Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione,
sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO
II: DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO
I: Indipendenza e dignità della professione
Articolo
3
- Doveri del medico -
Dovere
del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà
e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età,
di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali
opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine,
come condizione cioè di benessere fisico e psichico della
persona.
Articolo
4
- Libertà e indipendenza
della professione -
L'esercizio
della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della
professione.
Articolo
5
- Esercizio dell'attività
professionale -
Il
medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita, della salute
fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla
deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Articolo
6
- Limiti dell'attività
professionale -
In
nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a
scopo di vantaggio professionale.
CAPO
II: Prestazioni d'urgenza
Articolo
7
- Obbligo di intervento -
Il
medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può
mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Articolo
8
- Calamità -
Il
medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve
mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO
III: Obblighi peculiari del medico
Articolo
9
- Segreto professionale -
Il
medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi
che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione
assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o
altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta
causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o
l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute dell'interessato di terzi, nel
caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere e di volere;
c) - l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di
diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non
esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico non deve
rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato
confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della
professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il
medico dagli obblighi del presente articolo.
Articolo
10
- Documentazione e tutela
dei dati -
Il
medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare
i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve
vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni
scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole
persone, il medico deve assicurare la non indentificabilità delle
stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la
stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano
consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Articolo
11
- Comunicazione e
diffusione di dati -
Nella
comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella
diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il
consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il
medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO
IV: Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Articolo
12
- Prescrizione e
trattamento terapeutico -
La
prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non
può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno,
a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico
è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e
nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico,
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente
di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto
stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad
aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine
dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il
beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata
conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili
reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei
mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e
alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e
la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In
nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili. la prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al
commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità
sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il
consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si
assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne
gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle
autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse
durante un trattamento terapeutico.
Articolo
13
- Pratiche non
convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La
potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignità della professione si esprime
nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non
convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici
trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del
consenso. È vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o
di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel
settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche
di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche
all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio
professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate fa non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.
Articolo
14
- Accanimento
diagnostico-terapeutico -
Il
medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del
malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo
15
- Trattamenti che incidono
sulla integrità psico-fisica -
I
trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza
psico-fisica del malato possono essere attuati, previo
accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di
procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne
le sofferenze.
CAPO
V: Obblighi professionali
Articolo
16
- Aggiornamento e
formazione professionale permanente -
Il
medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento
delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
TITOLO
III: RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO
I: Regole generali di comportamento
Articolo
17
- Rispetto dei diritti del
cittadino -
Il
medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Articolo
18
- Competenza professionale
-
Il
medico deve garantire impegno e competenza professionale, non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli
deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per approfondito colloquio e per
un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini
comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e
verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il
medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali
non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al
paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Articolo
19
- Rifiuto d'opera
professionale -
Il
medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona
assistita.
Articolo
20
- Continuità delle cure -
Il
medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In
caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del
rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi
di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il malato
ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al
solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Articolo
21
- Documentazione clinica -
Il
medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Articolo
22
- Certificazione -
Il
medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel
redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati
clinici che abbia direttamente constatato.
Articolo
23
- Cartella clinica -
La
cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica
e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO
II: Doveri del medico e diritti del cittadino
Articolo
24
- Libera scelta del medico
e del luogo di cura -
La
libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente. Nell'esercizio
dell'attività libero professionale svolta presso le strutture
pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino. È, pertanto, vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino
alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere,
che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o
luoghi di cura.
Articolo
25
- Sfiducia del cittadino -
Qualora
abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o
dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo
avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dell'interessato.
Articolo
26
- Soccorso d'urgenza -
Il
medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro
collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del
curante, non può pretendere che gli venga affidata la
continuazione delle cure.
Articolo
27
- Fornitura di medicinali -
Il
medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo
oneroso. È vietata al medico ogni forma di prescrizione che
procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Articolo
28
- Comparaggio -
Ogni
forma di comparaggio è vietata.
CAPO
III: Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
Articolo
29
- Assistenza -
Il
medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il
disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare
o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovverosia sede di
maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia all'Autorità giudiziaria nei
casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa
fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e
affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite
qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla
tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano
psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di
intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il
medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO
IV: Informazione e consenso
Articolo
30
- Informazione al cittadino
-
Il
medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà
tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di
promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione
da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve,
altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in
tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o
infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza
alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di
speranza. La documentata volontà della persona assistita di non
essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione
deve essere rispettata.
Articolo
31
- Informazione a terzi -
L'informazione
a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso
dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9 allorché
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di
paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Articolo
32
- Acquisizione del consenso
-
Il
medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del
paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili
conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda
opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'Articolo 30. Il procedimento diagnostico e/o il
trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso
di estrema necessità e previa informazione sulle possibili
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di
persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere
dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la volontà della
persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo
articolo 34.
Articolo
33
- Consenso del legale
rappresentante -
Allorché
si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli
interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei
dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In
caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Articolo
34
- Autonomina del cittadino
-
Il
medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà
e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non
è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l'obbligo
di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione,
fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo
di mente.
Articolo
35
- Assistenza d'urgenza -
Allorché
sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita
di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà
contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO
V: Assistenza ai malati inguaribili
Articolo
36
- Eutanasia -
Il
medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Articolo
37
- Assistenza al malato
inguaribile -
In
caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla
fase terminale, il medico deve limitare la sua opera
all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili
sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela,
per quanto possibile, della qualità di vita. In caso di
compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire
nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente
utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando
non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
CAPO
VI: Trapianti
Articolo
38
- Prelievo di parti di
cadavere -
Il
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può
essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle
leggi in vigore.
Articolo
39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -
Il
prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo
se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca
scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti
dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le
previsioni normative in materia. Il prelievo non può essere
effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone
l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi
legali rappresentanti.
CAPO
VII: Sessualità e riproduzione
Articolo
40
- Informazione in materia
di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il
medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai
singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione
della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità,
di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a
intervenire in materia di sessualità e di riproduzione è
consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Articolo
41
- Interruzione volontaria
di gravidanza -
L'interruzione
della gravidanza, al dì fuori dei casi previsti dalla legge,
costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a
scopo di lucro. Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale
pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione
volontaria di gravidanza.
Articolo
42
- Fecondazione assistita -
Le
tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo
scopo di ovviare la sterilità. È fatto divieto al medico, anche
nell'interesse del vene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità
surrogata;
b) forme di fecondazione
assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione
assistita dopo la morte del partner.
È proscritta ogni pratica
di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è
consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di
fecondazione assistita in studi, ambulatori e strutture sanitarie
privi di idonei requisiti.
CAPO
VIII: Sperimentazione
Articolo
43
- Interventi sul genoma e
sull'embrione umano -
Ogni
intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione
e alla correzione di condizioni patologiche. Sono vietate
manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di
prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Articolo
44
- Test genetici predittivi
-
Non
sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a
rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o
dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro
significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della
vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di
terapia. Il medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi o occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da
parte del cittadino interessato.
Articolo
45
- Sperimentazione
scientifica -
Il
progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che
si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Articolo
46
- Ricerca biomedica e
sperimentazione sull'Uomo -
La
ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti,
nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in
qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti
minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità
preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve
essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano
finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su
minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in
condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La
sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto
il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Articolo
47
- Sperimentazione clinica -
La
sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini
interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà
essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e
terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello
stato di salute.
Articolo
48
- Sperimentazione
sull'animale -
La
sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a
finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere
condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo
aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO
IX: Trattamento medico e libertà personale
Articolo
49
- Obblighi del medico -
Il
medico che assista un cittadino in condizioni limitative della
libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti
della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue
specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio
il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive,
salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla
legge.
Articolo
50
- Tortura e trattamenti
disumani -
Il
medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena o di morte o
ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
È vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale femminile.
Articolo
51
- Rifiuto consapevole di
nutrirsi -
Quando
una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e
consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue
condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili
conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere
iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di
nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO
X: Onorari professionali
Articolo
52
- Onorari professionali -
Nell'esercizio
libero professionale vale il principio generale dell'intesa
diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il
minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le
prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a
favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle
aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione. Il medico è tenuto a far
conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato
preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I
compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico è
tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma
anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun
Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri
definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo
e coordinamento. Il medico può, in particolari circostanze,
prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento
non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.
CAPO
XI: Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo
53
- Pubblicità in materia
sanitaria -
Sono
vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di
pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o
privata, nella quale presta la sua opera. Il medico è
responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche
professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve evitare, che
attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici,
collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi
una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del
suo nome o di altri colleghi.
Articolo
54
- Informazione sanitaria -
L'informazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità
commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e
consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa,
non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera,
certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta
rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di
appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di
coordinamento della Federazione Nazionale. Il medico che partecipi
a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti
alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche in direttamente, qualsiasi
forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art.
55
- Scoperte scientifiche -
Il
medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in
campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Articolo
56
- Divieto di patrocinio -
Il
medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e
avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e
commerciali di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO
IV: RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO
I: Solidarietà tra medici
Articolo
57
- Rispetto reciproco -
Il
rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i
principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il
diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve essere
solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Articolo
58
- Rapporti con il medico
curante -
Il
medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro
collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati
sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a
dare comunicazione al medico curante o ad altro medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi
diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche
nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO
II: Consulenza e consulto
Articolo
59
- Consulenza e consulto -
Il
medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la
consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo
possesso, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse
del malato esigano il ricorso a specifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico, che sia
di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato
o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo,
comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione
relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza sono
stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della
collegiale collaborazione.
Articolo
60
- Divergenza tra curante e
consulente -
I
giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente. È
affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo
alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il
curante può richiedere altra consulenza. Lo specialista o
consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve
fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO
III: Altri rapporti tra medici
Articolo
61
- Supplenza -
Il
medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è
tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al
fine di assicurare la continuità terapeutica.
Articolo
62
- Medico curante e
ospedaliero -
Tra
medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e
private, anche per assicurare la corretta informazione
all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del
diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di
collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire
coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Articolo
63
- Giudizio clinico -
Rispetto della professionalità -
I
giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la
reputazione professionale dei medici curanti. La stessa condotta
deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
CAPO
IV: Medicina legale
Articolo
64
- Compiti e funzioni
medico-legali -
Nell'espletamento
dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico
deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e
delle norme del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico
curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.
Articolo
65
- Visite fiscali -
Nell'esercizio
delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al
soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la
propria funzione;
- non deve rendere palesi
al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla
terapia.
In situazione di urgenza o
di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le
necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO
V: Rapporti con l'Ordine professionale
Articolo
66
- Doveri di collaborazione
-
Il
medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e
disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente. Il
medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la
sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di
esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine. L'ordine
provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce
queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale. Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie. Nell'ambito del
procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità
del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce
ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. Il
Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di
vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che
privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine
di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il
medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve
adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità
nell'interesse della collettività e osservare prudenza e
riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO
V: RAPPORTI CON I TERZI
CAPO
I: Svolgimento dell'attività professionale
Articolo
67
- Modalità e forme di
espletamento dell'attività professionale -
Gli
accordi, contrattuali e le convenzioni diretti allo svolgimento di
attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere
approvati dagli Ordini se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in
ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi
compresa la notificazione dello statuto all'Ordine competente per
territorio. Il medico non deve partecipare a imprese industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e
l'indipendenza professionale. L'attività professionale può
essere svolta anche in forma associata con le modalità previste
dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di
ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della
professione:
- è e resta responsabile
dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire
condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti
di tempo e di modo della propria attività, né forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e
ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Articolo
68
- Rapporto con altre
professioni sanitarie -
Il
medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino
iniziative di tipo industriale e commerciale inerenti l'esercizio
professionale. Nell'interesse del cittadino il medico deve
intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre
professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.
TITOLO
VI: RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
CAPO
I: Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
Articolo
69
- Medico dipendente o
convenzionato -
Il
medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o
private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche
in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le
norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o
privato, per cui presta la propria attività professionale, deve
chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i
diritti propri e dei cittadini. In attesa della composizione della
vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave
violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui
affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria
attività professionale.
Articolo
70
- Direzione sanitaria -
Il
medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle strutture pubbliche o private deve garantire,
nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del
Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della
dignità professionale all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale
informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni
erogate dalla struttura.
Articolo
71
- Collegialità -
Nella
salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti
tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Articolo
72
- Eccesso di prestazioni -
Il
medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della
struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del
suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità
delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua
opera professionale e la sicurezza del malato.
Articolo
73
- Conflitto di interessi -
Il
medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche o
private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano
favorire direttamente o indirettamente la propria attività
libero-professionale.
CAPO
II: Medicina dello Sport
Articolo
74
- Accertamento della
idoneità fisica -
La
valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere
ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve
esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in
base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata
informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica
attività sportiva può comportare.
Articolo
75
- Idoneità - Valutazione
medica -
Il
medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere che la sia
valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano
comportare danni all'integrità psico-fisica degli atleti,
denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e
all'Ordine professionale.
Articolo
76
- Doping -
Il
medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le
prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi
agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale
equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO
III: Tutela della salute collettiva
Articolo
77
- Attività nell'interesse
della collettività -
Il
medico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di
tutela della salute nell'interesse della collettività.
Articolo
78
- Trattamento sanitario
obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il
medico deve svolgere i compiti assegnati dalla legge in tema di
trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie
e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure
stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela
dell'anonimato.
Articolo
79
- Prevenzione, assistenza e
cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L'impegno
professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel
recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da
sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e
senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano,
sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza,
in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni
sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo
grave disagio.
DISPOSIZIONE
FINALE
Gli
Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono
tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di
Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di
aggiornamento e di approfondimento. Il medico e l'odontoiatra
devono prestare il giuramento professionale.
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