CIRCOLO VELA PORTO RECANATI

SEDE LEGALE

VIALE 1° MAGGIO N. 1

62017 - PORTO RECANATI

STATUTO

TITOLO I - NATURA E SEDE

Art. 1

Il Circolo Vela Porto Recanati é una Associazione a carattere strettamente privato costituita il 17 maggio 1963 con atto Notaio Fanti Rep. 22324. La sede legale é in Portorecanati, viale 1° Maggio n. 1. E' facoltà dell'Assemblea ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato. La durata dell'Associazione Circolo Vela Porto Recanati é illimitata.

TITOLO II - SCOPI

Art. 2

L'Associazione Circolo Vela Porto Recanati costituita secondo quanto previsto dall'art. 36 e segg. del Codice civile, é un'Associazione apolitica e non persegue scopo di lucro.

Art. 3

Il Circolo Vela Porto Recanati é affiliato alla Federazione Italiana Vela e ne rispetta lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Consiglio Federale. Può essere, altresì, affiliato ad altre federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Art. 4

Il Circolo Vela PortoRecanati ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

Promuovere ed organizzare anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;

Partecipare con i propri iscritti a regate veliche, manifestazioni ed altre iniziative sportive e culturali;

Organizzare corso e scuola di vela per l'avviamento allo sport della vela e per specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori;

Promuovere, organizzare e/o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi;

Promuovere ed organizzare attività sportive e ricreative, attrezzando e gestendo la Sede Sociale, in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci compatibilmente con le normative regolatrici;

Stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o Circoli o con Enti Pubblici e Privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;

Fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva ed amatoriale;

Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni sportive. Ai tesserati FIV di altra Società affiliata sarà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali.

Fornire ai Soci l'ormeggio e tutti i servizi connessi (guardania, erogazione d'acqua e corrente elettrica). Il Consiglio direttivo provvederà all'assegnazione annuale dei posti barca ai soci, i quali conservano il diritto alla ripetività dell'assegnazione, nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 5

Il guidone sociale é costituito da Triangolo con fondo azzurro e croce arancione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 6

Il patrimonio sociale é costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Società.

Art.7

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di ammissione o "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati ai soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare ed a migliorare sia il patrimonio sociale sia le attività sociali, quali contributi da Enti Pubblici e Privati, elargizioni e/o atti di liberalità, da contributi straordinari da parte dei Soci. Sono ammessi anche finanziamenti da parte dei Soci che, dovranno essere regolamentati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'assemblea, ma che in ogni non potranno mai far sorgere a favore del Socio finanziatore alcun compenso o interesse.

Art. 8

Gli utili derivanti dall'attività del Circolo non potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali o elargiti in beneficenza o come contributi ad altre Associazioni non commerciali aventi gli stessi fini istituzionali del Circolo Vela Porto Recanati.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei conti, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro e non oltre il mese di maggio.

TITOLO V - SOCI

Art. 10

Sono Soci le persone la cui domanda di associazione é accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri stabiliti dal successivo Art. 15 e, in via diretta e, come ratifica di ammissione effettuata in via d'urgenza.

Art. 11

Tutti i Soci devono tesserarsi per la Federazione Italiana Vela per il tramite del Circolo della Vela Portorecanati, eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Categorie di soci

ONORARI: Personalità, anche non Soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemerenze sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria. Godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote. La qualifica di socio Onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.

ARMATORI: tutti i Soci maggiorenni che, avendo contribuito in modo sensibile all'organizzazione, allo sviluppo ed al prestigio del Circolo, concorrono a potenziare il medesimo circolo versando una quota annuale stabilita e prevista dal Consiglio Direttivo. Inoltre sono assegnatari annualmente di specifici servizi per i quali corrispondono un determinato corrispettivo.

ORDINARI: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita del Circolo della Vela e che possono utilizzare o possono essere destinatari di specifici servizi, stabiliti e previsti dal Regolamento e per i quali versano la quota associativa annuale e corrispondono un corrispettivo.

STUDENTI: tutti i Soci maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età e che, comunque, non hanno ancora completato il proprio ciclo di studi.

ALLIEVI: tutti i giovani minorenni che svolgono attività sportiva continuata per conto del Circolo. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al socio allievo, qualora sia richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età, alla categoria di Socio ordinario, un riconoscimento a valere sull'eventuale quota di ammissione o "buon ingresso"

Art. 13

La qualità di Socio si perde:

Per decesso

Per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 OTTOBRE d'ogni anno.

Per morosità qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalità citate nell'Art. 21

Per espulsione- radiazione nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o che tenga una condotta non degna. La procedura per l'espulsione dovrà essere iniziata dal Consiglio direttivo, in prima istanza e dal Collegio dei Probiviri in seconda istanza con l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli.

TITOLO VI

CRITERI E MODALITA' D'AMMISSIONE

TERMINI PAGAMENTO QUOTE

Art. 14

La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dalla Segreteria, firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due Soci ordinari in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta, l'aspirante Socio, dichiara:

Di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento

Di non aver riportato condanne penali per delitto doloso

Di non aver in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del candidato a Socio in armonia con i princìpi ed i criteri contenuti nel presente statuto. In caso di accettazione della domanda il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di ammissione o "buon ingresso" e la quota associativa annuale.

L'ammissione a Socio Allievo, Studente, Ordinario, Armatore può essere deliberata, in via d'urgenza, dal Presidente o da un componente il Consiglio Direttivo mediante sottoscrizione della richiesta dell'aspirante Socio. L'ammissione in via d'urgenza dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo entro i 15 giorni successivi alla data d'ammissione.

Le quote sono intese annue e, una volta versate, sono definitivamente acquisite dal Circolo ed in nessun caso possono essere restituite anche in parte.

Le quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dovranno essere versate alle casse sociali entro il 31 maggio. In caso di mancato pagamento entro i termini, la segreteria, all'uopo incaricata dal Consiglio Direttivo provvederà ad un sollecito di pagamento concedendo 15 giorni; trascorso inutilmente detto termine, il Socio moroso sarà considerato decaduto senza ulteriori avvisi. Il pagamento di servizi specifici (ormeggi, rimessaggi, spiaggia) per i quali é previsto un corrispettivo a carico del socio dovrà avvenire, tassativamente, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di inizio dell'assegnazione, trascorso tale termine il socio inadempiente perderà il diritto acquisito al servizio specifico che sarà immediatamente attribuito ad altro socio.

TITOLO VII - DIRITTI DEI SOCI

Art. 15

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci allievi, hanno diritto di voto. Un socio può farsi rappresentare da altro Socio tramite delega scritta. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

Hanno diritto, altresì, di intervenire a tutte le manifestazioni organizzate e di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme ed i limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, dei vantaggi che il Circolo della Vela offre.

TITOLO VIII - DOVERI DEI SOCI

Art. 16

I Soci sono tenuti

Ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le norme emanate che regolano l'attività del Circolo

A pagare, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo, la quota d'ammissione o di "buon ingresso", le quote Sociali, nonché ogni ulteriore corrispettivo dovuto e stabilito dal consiglio direttivo a fronte di specifici servizi utilizzati..

Art. 17

Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, osservare sia lo statuto sia i regolamenti ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti del Circolo, dei soci, dei Dirigenti, degli ospiti o dei terzi presenti nella sede sociale. Il venire meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dallo Statuto e/o dai regolamenti.

TITOLO IX - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Circolo Vela Porto Recanati é amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque Soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto e resta in carica per la durata di tre anni. Possono essere eletti i Soci che, essendo in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso, hanno un'anzianità d'iscrizione consecutiva di almeno tre anni nel triennio precedente alle elezioni.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata, entro 15 giorni dalle elezioni, dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. Alla stessa seduta saranno convocati e parteciperanno il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo uscente. Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, ed in caso di assenza o indisponibilità, il Vice presidente o il Consigliere più anziano, provvederà a consegnare tutti i libri e documenti afferenti l'attività del circolo nonché la situazione economica-patrimoniale e finanziaria corredata da tutte le informazioni che saranno richieste. Di tali consegne verrà redatto verbale in via sintetica che verrà sottoscritto dal Presidente uscente, dal Presidente neo eletto e da almeno un Revisore ed un Proboviro, sia uscente che neo eletto.

E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere a nomine di Commissioni e/o Gruppi di lavoro per particolari settori il cui responsabile sarà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Componenti il Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21

I componenti gli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso d'esecuzione, da parte della F.I.V. non possono partecipare alle riunioni.

TITOLO X

INTEGRAZIONE NUMERO COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri inferiore alla maggioranza eletta, si darà luogo all'integrazione con la nomina dei primi non eletti o, in subordine, alla cooptazione, da parte del Consiglio Direttivo, dei Soci eleggibili.

TITOLO XI

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definito, anche non contemporaneo, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del triennio, anche se integrato a norma dell'Art. 22.

Art. 24

L'Assemblea straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine di 30 giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del triennio.

TITOLO XII

DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso d'assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Art. 26

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 27

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente o da chi presiede e dal Segretario.

ART.28

Il consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo nei limiti dello statuto e dei regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti, etc.. determinandone il compenso e predispone il Regolamento, nel rispetto dello Statuto, per il buon funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

Ammonizione

Deplorazione

Sospensione fino ad un massimo di 12 mesi

Radiazione - Espulsione

Avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo é ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri da proporre entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà l'ordine del giorno. Il 20% dei Soci aventi diritto di voto possono inoltrare, per iscritto, al Consiglio direttivo, formale richiesta motivata per l'inserimento di argomenti da inserire all'O.d.G.: tale richiesta dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre)

Art. 32

Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a gestire amministrativamente il Circolo adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse del Circolo medesimo.

TITOLO XIII - ORGANI SOCIALI

Art. 33

IL PRESIDENTE

ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente il Circolo nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo può esercitare i poteri del medesimo Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed é presieduto dal Vice Presidente con le formalità previste al precedente Art. 25 e segg. e ciò sino all'espletamento delle procedure d'integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

IL VICE PRESIDENTE

coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo nell'organizzare e nel dirigere le attività culturali e ricreative poste fra gli scopi istituzionali del Circolo

sostituisce il Presidente per delega o in sua assenza

IL SEGRETARIO

disbriga tutte le pratiche inerenti alle attività burocratiche, sia verso la F.I.V., sia verso gli Enti Pubblici e Privati eventualmente interessati, sia verso i Soci. Tiene aggiornati il libro dei soci, il libro - inventario di tutti i beni materiali del Circolo. Aggiorna il registro dei verbali d'Assemblea e del Consiglio Direttivo trascrivendovi i relativi verbali

IL TESORIERE

Compila unitamente al Consiglio direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo, ed é inoltre Responsabile della conservazione, gestione, ed uso dei materiali del Circolo. Custodisce tutti i fondi, rendendone conto al Circolo annualmente ed in qualsiasi momento ne sia richiesto dal Consiglio. Cessando dalla carica, il Tesoriere trasmette al Tesoriere entrante o al Presidente tutti i fondi, i libri dei conti e qualsiasi altro oggetto di proprietà del Circolo.

IL DIRETTORE SPORTIVO

Collabora con il Segretario nel disbrigo di tutte le pratiche inerenti alle attività burocratiche verso la F.I.V. e verso Enti Pubblici e Privati, sia verso i Soci. Propone, organizza e dirige tutte le attività sportive intese a raggiungere gli scopi istituzionali del Circolo.

TITOLO XV

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 34

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere convocata entro il mese di maggio. L'Assemblea sarà convocata con l'affissione, presso la Sede sociale del Circolo per quindici giorni antecedenti la data, di apposito avviso, sottoscritto dal Presidente oppure con lettera ordinaria spedita almeno quindici giorni antecedenti la data di convocazione. L'avviso affisso o la lettera di convocazione inviata ai Soci deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un giorno.

Art. 35

L'Assemblea dei soci è l'Organo Sovrano del circolo e rappresenta l'universalità dei soci: le sue deliberazioni sono vincolanti. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo, in caso d'assenza o non disponibilità dal Vice Presidente. In caso d'assenza e/o indisponibilità del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea nomina, un Presidente con voto palese (alzata di mano) ed ove occorra il Collegio degli scrutatori. La Commissione verifica poteri è nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 36

Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 37

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimenti, mentre per le cariche elettive e per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti.

Art. 38

Per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno il 75% dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione i voti favorevoli non potranno essere inferiori al 51% degli aventi diritto.

TITOLO XVI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 39

I Soci sono convocati in Assemblea straordinaria dal consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche di statuto, delibera, altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 40

L'Assemblea straordinaria è convocata, altresì, per richiesta, diretta al Consiglio direttivo, di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto: nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Art. 41

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'Ordine del Giorno e convocherà l'Assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità stabilite dal TITOLO XV.

Art. 42

L'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l'Assemblea straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite dagli articoli del TITOLO XV.

Art. 43

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

TITOLO XVII

COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

Art. 44

Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 45

I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso d'esecuzione, da parte della F.I.V. non possono partecipare alle Assemblee.

Art. 46

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

TITOLO XVIII

DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Art. 47

L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto e secondo le norme del regolamento, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 48

Le delibere delle assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti mediante affissione, presso apposito luogo della Sede Sociale per un periodo di almeno 15 giorni.

Art. 49

Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza, una nuova Assemblea ordinaria per l'elezione del Nuovo consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato triennale.

TITOLO XIX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 50

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri, i Soci, che, essendo in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso, hanno un'anzianità d'iscrizione al Circolo di almeno tre anni consecutivi nel triennio precedente alle elezioni. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci, a scrutinio segreto, é composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Art. 51

Delibera in seconda istanza, entro 30 giorni dall'avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del collegio dei Probiviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del collegio e comunicate per iscritto al socio entro 60 giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal collegio.

Art. 52

Il Collegio dei Probiviri é l'Organo che ha sorveglianza sul buon andamento del Circolo, ne cura la disciplina, esprime pareri, al Consiglio Direttivo, sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci.

TITOLO XX

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 53

Possono essere eletti nel Collegio dei revisori dei Conti, i Soci, che, essendo in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso, hanno un'anzianità d'iscrizione al Circolo, di almeno tre anni consecutivi nel triennio precedente alle elezioni. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa del Circolo: é eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed é costituito da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da due componenti supplenti.

Art. 54

I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovranno tempestivamente notificarli al Presidente.

Art. 55

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

TITOLO XXI

NATURA DELLE CARICHE

Art. 56

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO XXII - CANDIDATURE

Art. 57

I Soci interessati, possono presentare le loro candidature alle cariche sociali, per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di cinque giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. All'assemblea, prima delle operazioni di voto, saranno comunicati gli eventuali Candidati alle varie cariche e l'elenco di tutti i Soci eleggibili. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subìto una sanzione in corso di esecuzione. I candidati alle cariche sociali, e i Soci eleggibili, dovranno possedere un'anzianità d'iscrizione al Circolo della vela di almeno tre anni consecutivi nel triennio precedente alle elezioni. I candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.

TITOLO XXIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 58

I provvedimenti adottati dagli Organi del circolo hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi controversia che insorga tra il Circolo ed i soci o tra i soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta agli Organi Statutari del circolo. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Saranno nominati due arbitri dalle parti mentre il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dagli arbitri nominati o in caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal presidente della F.I.V. L'inosservanza delle predette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

TITOLO XXIV

OSPITI E FREQUENTAZIONE SEDE SOCIALE

Art. 59

La sede Sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da Ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti princìpi generali.

Tutti i tesserati della F.I.V., atleti, tecnici, e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla Sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento.

I familiari conviventi dei Soci Onorari, Armatori ed Ordinari (coniuge, figli fino a 26 anni etc..) possono utilizzare tutte le strutture ed i servizi specifici dei quali, i predetti Soci, hanno l'assegnazione o la possibilità d'utilizzo

I Soci Onorari, Armatori, Ordinari, Studenti, possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la Sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del socio ospitante.

TITOLO XXV - SCIOGLIMENTO

Art. 60

Lo scioglimento é deliberato dall'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal TITOLO XVI e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto esclusivamente ad Associazioni sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità e non potrà essere ripartito tra i soci.

TITOLO XXVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 61

A norma del regolamento allo statuto della Federazione Italiana Vela il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente, salva, la ratifica della F.I.V..

L'Assemblea straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la F.I.V. prescrivesse per l'adeguamento ai princìpi ispiratori del CONI, purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.

Il presente Statuto é stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci avvenuta in data 27 SETTEMBRE 1998. Per delibera dell'Assemblea il presente Statuto é redatto per scrittura privata, registrata a tassa fissa in data 29 settembre 1998 al N. 1973 Serie 3 dell'Ufficio del Registro di Recanati previo versamento di Lit. 250.000 al Concessionario SE.RI.MA. S.p.A.

 Indietro