REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 11518
PROGETTO DI LEGGE N. 0317
di iniziativa del Consigliere
Monguzzi
Norme sulla sperimentazione animale.
PRESENTATO IL 07/04/2003
ASSEGNATO IN DATA 16/04/2003
ALLE COMMISSIONI REFERENTE III
Relazione
La Regione Lombardia con la presente legge mette in pratica alcuni degli aspetti
contenuti nel decreto legislativo n.. 116/92 e nella legge 413/93. Afferma in
via di principio la propria volontà di promuovere la tutela degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di
metodologie alternative. Per il raggiungimento dello scopo la Regione, nel destinare
fondi per la ricerca medico-scientifica privilegia progetti che non fanno ricorso
ad animali (art. 1).
L'art. 2 vieta nel territorio regionale la sperimentazione a scopo didattico.
Va ricordato che un anno fa circa il Consiglio regionale all'unanimità,
con una mozione si era già espresso a favore della sostituzione dell'uso
di animali nei laboratori didattico-dimostrativi negli atenei lombardi.
L'art. 3 vieta l'utilizzo, l'allevamento e la cessione di cani e gatti per
scopi scientifici a partire dal 1 gennaio 2004. L'uso di questi animali in Italia
è già vietato salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero
qualora gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento.
Secondo i dati ufficiali pubblicati sulla Gazzetta n. 297 del 30/11/2001 in
tutta Italia nel 2000, sono stati utilizzati 25 gatti e 766 cani per la vivisezione
(su un totale di oltre 900.000 gli animali destinati alla vivisezione ogni anno
in Italia). Un numero relativamente esiguo, in diminuzione, che non giustifica
la presenza in Lombardia di tanti allevamenti per cani e gatti destinati alla
sperimentazione. La regione Emilia Romagna nell'agosto del 2002 ha approvato
una legge analoga che vieta l'allevamento e l'utilizzo nei laboratori di cani
e gatti ed altre regioni si stanno accingendo a legiferare in questo senso.
Con l'articolo 4 viene istituito presso l'assessorato alla Sanità l'Osservatorio
Regionale sulla sperimentazione animale che ha lo scopo di raccogliere e analizzare
le autorizzazioni all'utilizzo di animali e di pubblicare annualmente un rapporto
contenente anche informazioni sugli allevamenti.
Regole di detenzione degli animali nelle gabbie, aggiuntive a quelle già
esistenti, vengono introdotte con l'art. 5 con lo scopo di rendere meno pesante
la vita in gabbia a conigli, cavie ecc..
L'art. 6 dispone le sanzioni in caso di violazione della legge.
Norme sulla sperimentazione animale
Articolo 1 - Finalità
La Regione Lombardia promuove la tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici e la diffusione di metodologie alternative.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, nel destinare risorse
per ricerche medico-scientifiche, dà priorità ai progetti che
non si avvalgono di sperimentazione animale e che utilizzano metodi alternativi
realizzando anche appositi accordi con Università e Istituti Scientifici.
Articolo 2 - Sperimentazione sugli animali a scopo didattico
A partire dal 1° settembre 2003 è vietato su tutto il territorio
regionale il ricorso ad animali a fini didattici sperimentali che comporti o
non comporti l'induzione di patologie su animali vivi e/o che comporti o non
comporti la soppressione di nuovi animali.
Rimane permessa la possibilità di utilizzare pratiche agricole e cliniche
veterinarie a solo scopo terapeutico, così come previsto al comma d)
dell'art.2 del D.L. 116/92.
La Regione sostiene, anche con propri contributi, la diffusione di borse di
studio e fondi speciali che hanno lo scopo di divulgare e offrire gratuitamente
alle Università le metodologie didattiche alternative.
Art. 3 - Stabilimenti di allevamento, stabilimenti fornitori e stabilimenti
utilizzatori
A partire dal 1° gennaio 2004 nel territorio della Regione Lombardia sono
vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e
gatti a fini sperimentali.
Articolo 4 -. Osservatorio Regionale sulla sperimentazione animale.
E' istituito presso l' Assessorato Regionale alla Sanità l' Osservatorio
Regionale sulla sperimentazione animale per il trattamento della documentazione
relativa ai protocolli di sperimentazione
L'Osservatorio Regionale sulla sperimentazione animale si compone di sei membri,
senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con
la sperimentazione animale. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dall'Assessore
alla Sanità con decreto. Dei sei componenti almeno due devono essere
scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente
riconosciute aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo
di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.
Compito dell' Osservatorio Regionale sulla sperimentazione animale è
quello di raccogliere e analizzare le autorizzazioni all'utilizzo di animali
richieste dagli stabilimenti utilizzatori al Ministero della Salute ai sensi
del comma 1 art. 7 del D.L. 116/92.
I dati e le informazioni elaborati dall'Osservatorio Regionale vengono raccolti
annualmente in un Rapporto pubblicato sul BURL e contenente:
il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti
utilizzatori;
le finalità e le tipologie dell'esperimento;
il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di
allevamento;
qualsiasi altra informazione ritenuta utile sulla base di quanto previsto dagli
art. 10 e 11 del D.L. 116/92
Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi
del D.L. 116/92, non possono essere pubblicate sul Rapporto annuale.
Articolo 5 - Detenzione degli animali
1. Gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e utilizzatori
devono garantire agli animali condizioni minime di movimento. In particolare:
Ai conigli devono essere garantite almeno 3 uscite dalle gabbie giornaliere
per un totale complessivo di almeno un'ora.
Ai roditori deve essere previsto nella gabbia un apposito attrezzo per il movimento
del tipo ruote o girelli commerciali nonché un apposito riparo, paragonabile
a una tana, che permetta all'animale di rifugiarsi.
Per tutti gli altri animali devono essere garantite condizioni similari in funzione
della specie utilizzata e dei propri bisogni fisiologici.
Articolo 6 - Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1, salvo che il
fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa
da euro 5000 a euro 15000; in caso di violazione continuata o di recidiva il
massimo della sanzione è aumentato fino euro 50000.
Chiunque violi quanto disposto all'art. 3 comma 1 è soggetto, qualora
il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata
a 50.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli
animali.
Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento
degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con
negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni della presente legge sono
punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1000 a euro 5000.