Accademia Italiana Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
STATUTO

Art.11 ASSOCIATI ( o ACCADEMICI )
Possono divenire ASSOCIATI (o Accademici), con domanda scritta da indirizzarsi all'Accademia, tutti i maggiori eta', ove persone fisiche che desiderano rappresentativa e dall'alto valore morale, particolarmente impegnarsi nelle attivita' e nelle iniziative della stessa, condividendone idealita', concezioni e obbiettivi. Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verra' accettata dal Consiglio di Presidenza e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal Consiglio. Il versamento della quota associativa e' condizione imprescindibile per l'ammissione all'associazione. Ciascun associato (o Accademico), per il fatto di avere ottenuto tale qualifica a seguito di domanda di adesione, riconosce ed accetta incondizionatamente il presente Statuto, o quello in vigore alla data di ammissione. La qualifica di associato (o Accademico) si perde per recesso, per decesso, per decadenza ed esclusione. La quota o il contributo associativo e' intrasmissibile e non rivalutabile. Gli associati che non avranno manifestato per iscritto la loro volonta' di recedere dalla Associazione entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione; la decadenza avviene per morosita' anche di una sola quota annuale e verra' dichiarata dal Consiglio di Presidenza; l'esclusione verra' sancita dalla Assemblea degli associati nei seguenti casi: a) quando l'Associato (o Accademico) commetta azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori l'ambito associativo, o che, in contrasto con i fini dell'Accademia costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attivita' accademica b) quando l'Associato (o Accademico) non ottemperi alle norme statutarie o degli eventuali regolamenti interni o delle associazioni a cui, a termine del presente Statuto, dovesse aderire l'Accademia o che commetta altri gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale; c) quando l'Associato (o Accademico) sia interdetto od inabilitato o sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Agli Accademici che cessino per un qualsivoglia motivo di far parte dell'associazione, od ai loro aventi causa, non spetta alcun rimborso per le quote versate, o diritto alla ripartizione del patrimonio dell'associazione. Il registro degli associati (Accademici) viene puntualmente aggiornato dalla Segreteria Generale che ne tiene pure la custodia, mantenendolo sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati e di ogni pubblica autorita', nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.
Art 12 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI (o ACCADEMICI)
Gli Associati sono suddivisi in quattro categorie ad insindacabile giudizio del Consiglio di Presidenza: 1 ONORARI 2 BENEMERITI 3 ORDINARI 4 CORRISPONDENTI Pur partecipando attivamente all'attivita' accademica, gli Accademici Onorari e gli Accademici Corrispondenti non hanno diritto di voto mentre gli altri hanno sempre e comunque un solo voto a testa.
Art 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
In caso di controversia tra Accademia ed associati e tra associati fra di loro, Eredi ed Accademia, liquidatori ed Accademia, e tra le varie categorie tra di loro in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere al rapporto associativo ed alle sorti degli accordi di cui al presente contratto, qualora compromettibili e transigibili, dovra' essere demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che si vogliono cittadini italiani, nominati uno per parte (secondo le modalita' dell'art. 810 c.p.c. e seguenti) ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri gia' designati dalle parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p. La sede dell'arbitrato dovra' essere fissata in Modena, ed il lodo dovra' essere pronunciato nel termine di mesi quattro dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. Gli arbitri dovranno decidere la controversia loro devoluta ritualmente secondo diritto Per tutto quanto non previsto dalla presente clausola compromissoria le parti intendono fare rinvio alle norme del codice di procedura civile regolanti l'arbitrato rituale.
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>>>> ART. 14-20

 

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