Accademia
Italiana Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
STATUTO
Art.11 ASSOCIATI ( o ACCADEMICI
)
Possono divenire ASSOCIATI (o Accademici), con domanda scritta
da indirizzarsi all'Accademia, tutti i maggiori eta', ove persone fisiche
che desiderano rappresentativa e dall'alto valore morale, particolarmente
impegnarsi nelle attivita' e nelle iniziative della stessa, condividendone
idealita', concezioni e obbiettivi. Sono associati le persone od enti
la cui domanda di ammissione verra' accettata dal Consiglio di Presidenza
e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione
che verra' annualmente stabilita dal Consiglio. Il versamento della
quota associativa e' condizione imprescindibile per l'ammissione all'associazione.
Ciascun associato (o Accademico), per il fatto di avere ottenuto tale
qualifica a seguito di domanda di adesione, riconosce ed accetta incondizionatamente
il presente Statuto, o quello in vigore alla data di ammissione. La
qualifica di associato (o Accademico) si perde per recesso, per decesso,
per decadenza ed esclusione. La quota o il contributo associativo e'
intrasmissibile e non rivalutabile. Gli associati che non avranno manifestato
per iscritto la loro volonta' di recedere dalla Associazione entro il
30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno
successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione;
la decadenza avviene per morosita' anche di una sola quota annuale e
verra' dichiarata dal Consiglio di Presidenza; l'esclusione verra' sancita
dalla Assemblea degli associati nei seguenti casi: a) quando l'Associato
(o Accademico) commetta azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori
l'ambito associativo, o che, in contrasto con i fini dell'Accademia
costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attivita' accademica b)
quando l'Associato (o Accademico) non ottemperi alle norme statutarie
o degli eventuali regolamenti interni o delle associazioni a cui, a
termine del presente Statuto, dovesse aderire l'Accademia o che commetta
altri gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal
contratto sociale; c) quando l'Associato (o Accademico) sia interdetto
od inabilitato o sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici. Agli Accademici che cessino per
un qualsivoglia motivo di far parte dell'associazione, od ai loro aventi
causa, non spetta alcun rimborso per le quote versate, o diritto alla
ripartizione del patrimonio dell'associazione. Il registro degli associati
(Accademici) viene puntualmente aggiornato dalla Segreteria Generale
che ne tiene pure la custodia, mantenendolo sempre disponibile per la
consultazione da parte degli associati e di ogni pubblica autorita',
nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.
Art 12 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI (o ACCADEMICI)
Gli Associati sono suddivisi in quattro categorie ad insindacabile giudizio
del Consiglio di Presidenza: 1 ONORARI 2 BENEMERITI 3 ORDINARI 4 CORRISPONDENTI
Pur partecipando attivamente all'attivita' accademica, gli Accademici
Onorari e gli Accademici Corrispondenti non hanno diritto di voto mentre
gli altri hanno sempre e comunque un solo voto a testa.
Art 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
In caso di controversia tra Accademia ed associati e tra associati fra
di loro, Eredi ed Accademia, liquidatori ed Accademia, e tra le varie
categorie tra di loro in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia,
risoluzione ed in genere al rapporto associativo ed alle sorti degli
accordi di cui al presente contratto, qualora compromettibili e transigibili,
dovra' essere demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri,
che si vogliono cittadini italiani, nominati uno per parte (secondo
le modalita' dell'art. 810 c.p.c. e seguenti) ed il terzo di comune
accordo tra gli arbitri gia' designati dalle parti o in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p. La
sede dell'arbitrato dovra' essere fissata in Modena, ed il lodo dovra'
essere pronunciato nel termine di mesi quattro dalla data di accettazione
dell'ultimo arbitro. Gli arbitri dovranno decidere la controversia loro
devoluta ritualmente secondo diritto Per tutto quanto non previsto dalla
presente clausola compromissoria le parti intendono fare rinvio alle
norme del codice di procedura civile regolanti l'arbitrato rituale.
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