Accademia Italiana Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
STATUTO

ART. 14 FINANZIAMENTO DELL'ACCADEMIA
L'Accademia non ha scopo di lucro ed e' apolitica. Il patrimonio e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate necessarie per l'attivita' e la copertura delle normali spese di esercizio provengono da: - quote associative annuali, - eventuali altri contributi volontari degli Accademici, - contributi di Societa' in genere, Enti e persone fisiche e giuridiche che intendano sostenere l'attivita' dell'Accademia, - azioni promozionali ed ogni altra iniziativa anche economica consentita dalle vigenti leggi e dalla natura di associazione. Tali entrate saranno cronologicamente elencate, anno per anno, in un apposito registro, tenuto aggiornato a cura del Segretario Generale o da persona da questi designata in veste di tesoriere.
Art 15 ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
L'Esercizio economico-finanziario dell'Accademia chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di Presidenza dovra' obbligatoriamente predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dell'Accademia secondo le disposizioni statutarie. L'Assemblea che approva il bilancio deliberera' sull'impiego di eventuali disponibilita' attive, utili o gli avanzi di gestione che, comunque, saranno interamente reinvestiti per il proseguimento dell'attivita' dell'Accademia e per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I bilanci rimarranno a disposizione degli associati presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione, e potranno da essi essere consultati in ogni momento o da essi richiesti in copia verso il solo rimborso delle spese vive.
Art 16 MODIFICHE STATUTARIE
Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo. La deliberazione sara' valida, in prima convocazione, se otterra' almeno il voto favorevole di un terzo degli associati effettivi, in regola col pagamento della quota associativa, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di voti. Per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per la nomina degli organi direttivi sopracitati, dell'associazione potranno essere ammessi al voto gli associati o partecipanti maggiori d'eta'.
Art. 17 DELEGHE
Ogni associato potra' farsi rappresentare da altra persona purche' anch'essa associata ed in regola con il versamento della quota annuale. E' consentito in ogni caso di essere portatori di nr. 1 (una) massimo delega a testa. Gli associati possono comunque farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilita' di consiglieri.
Art 18 EMBLEMA
L'Accademia adottera' un emblema, o logo proprio, che figurera' su tutte le carte intestate, i mezzi di comunicazione scritta e le pubblicazioni , accanto alla dizione precisa che la presenta e la qualifica . La scelta di un emblema figurera' tra i compiti della prima seduta del Consiglio di Presidenza.
Art. 19 INSEGNE UFFICIALI
L'Accademia adottera' un collare ufficialecon l'emblema di cui all'articolo precedente, di spettanza degli associati promotori e dei consiglieri in carica. Tale collare potra' essere indossato, previa autorizzazione del Presidente o del Segretario Generale, durante le diverse attivita' dell'Accademia, assemblee generali, manifestazioni ufficiali, attivita' ufficiali, espositive, fieristiche, pranzi e convegni eno-gastronomici e quant'altro potra' presentarsi, sempre a fini non politici e in linea con gli scopi dell'Accademia.
Art.20 SCIOGLIMENTO
L'Accademia si scioglie solo su delibera dell'Assemblea degli associati che deliberera' con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e che provvedera' anche alla nomina di uno o piu' liquidatori. In caso di suo scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Accademia eventualmente esistente al momento dello scioglimento, verra' obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilità.

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