Accademia
Italiana Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
STATUTO
ART. 14 FINANZIAMENTO DELL'ACCADEMIA
L'Accademia non ha scopo di lucro ed e' apolitica. Il patrimonio e'
costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta'
dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate necessarie per l'attivita' e la copertura delle normali spese
di esercizio provengono da: - quote associative annuali, - eventuali
altri contributi volontari degli Accademici, - contributi di Societa'
in genere, Enti e persone fisiche e giuridiche che intendano sostenere
l'attivita' dell'Accademia, - azioni promozionali ed ogni altra iniziativa
anche economica consentita dalle vigenti leggi e dalla natura di associazione.
Tali entrate saranno cronologicamente elencate, anno per anno, in un
apposito registro, tenuto aggiornato a cura del Segretario Generale
o da persona da questi designata in veste di tesoriere.
Art 15 ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
L'Esercizio economico-finanziario dell'Accademia chiude il 31 Dicembre
di ogni anno. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di Presidenza
dovra' obbligatoriamente predisporre il rendiconto economico e finanziario
da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dell'Accademia secondo
le disposizioni statutarie. L'Assemblea che approva il bilancio deliberera'
sull'impiego di eventuali disponibilita' attive, utili o gli avanzi
di gestione che, comunque, saranno interamente reinvestiti per il proseguimento
dell'attivita' dell'Accademia e per la realizzazione delle attivita'
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge. E' assolutamente vietato distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I bilanci rimarranno
a disposizione degli associati presso la sede sociale, almeno 15 giorni
prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione, e potranno
da essi essere consultati in ogni momento o da essi richiesti in copia
verso il solo rimborso delle spese vive.
Art 16 MODIFICHE STATUTARIE
Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che
attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.
La deliberazione sara' valida, in prima convocazione, se otterra' almeno
il voto favorevole di un terzo degli associati effettivi, in regola
col pagamento della quota associativa, ed in seconda convocazione con
qualsiasi numero di voti. Per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, oltre che per la nomina degli organi direttivi
sopracitati, dell'associazione potranno essere ammessi al voto gli associati
o partecipanti maggiori d'eta'.
Art. 17 DELEGHE
Ogni associato potra' farsi rappresentare da altra persona purche' anch'essa
associata ed in regola con il versamento della quota annuale. E' consentito
in ogni caso di essere portatori di nr. 1 (una) massimo delega a testa.
Gli associati possono comunque farsi rappresentare da altri associati
anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione
di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilita' di consiglieri.
Art 18 EMBLEMA
L'Accademia adottera' un emblema, o logo proprio, che figurera' su tutte
le carte intestate, i mezzi di comunicazione scritta e le pubblicazioni
, accanto alla dizione precisa che la presenta e la qualifica . La scelta
di un emblema figurera' tra i compiti della prima seduta del Consiglio
di Presidenza.
Art. 19 INSEGNE UFFICIALI
L'Accademia adottera' un collare ufficialecon l'emblema di cui all'articolo
precedente, di spettanza degli associati promotori e dei consiglieri
in carica. Tale collare potra' essere indossato, previa autorizzazione
del Presidente o del Segretario Generale, durante le diverse attivita'
dell'Accademia, assemblee generali, manifestazioni ufficiali, attivita'
ufficiali, espositive, fieristiche, pranzi e convegni eno-gastronomici
e quant'altro potra' presentarsi, sempre a fini non politici e in linea
con gli scopi dell'Accademia.
Art.20 SCIOGLIMENTO
L'Accademia si scioglie solo su delibera dell'Assemblea degli associati
che deliberera' con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. e che
provvedera' anche alla nomina di uno o piu' liquidatori. In caso di
suo scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Accademia eventualmente
esistente al momento dello scioglimento, verra' obbligatoriamente devoluto
ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilità.
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