PRINCIPALI STANDARD PROGETTUALI PER LE PISTE CICLABILI
Si definisce
pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata
riservata alla circolazione dei velocipedi.
Le
piste ciclabili possono essere costruite secondo diverse tipologie:
·
In sede propria,
ad unico o doppio
senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella
relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico
longitudinali fisicamente invalicabili, come riportato nell’esempio
figurato.
La larghezza minima della corsia ciclabile, tenuto conto degli ingombri
dei ciclisti e dei velocipedi nonché dello spazio per l’equilibrio, è pari
ad 1.50 m comprese le strisce di margine ed un opportuno franco laterale
libero da ostacoli; tale larghezza può essere ridotta ad 1.25 m nel caso in
cui si tratti di due corsie contigue per una larghezza complessiva minima pari
a 2.50 m.
La
larghezza della corsia ciclabile per le piste in sede propria, può essere
eccezionalmente ridotta fino ad 1.00 m nel caso in cui si trovi un ostacolo
irremovibile sul percorso guida e non lo si possa aggirare.
La
larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista
ciclabile in sede propria dalla carreggiata riservata ai veicoli a motore, non
deve essere inferiore a 0.50 m.
A: Per
la corsia ciclabile la larghezza ordinaria è di 1.50 m, mentre quella minima
consentita è di 1.25 m.
B: La
larghezza minima dello spartitraffico fisicamente invalicabile è di 0.50 m.
C: larghezza
minima 1.25 m;
D: restringimento
corsia minimo consentito 1.00 m, tratto di strada breve;
E: il
tratto di strada oggetto di restringimento deve essere idoneamente segnalata
sia nella sua pericolosità sia nella sua estensione.
Pendenza
La pendenza media chilometrica può essere massimo del 2% ed in casi eccezionali del 5%.
Da rispettare la legislatura riguardante la curvatura,la
segnaletica,ecc..