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“Voce
alla Città” Preg.ma Redazione Oggetto:
Osservazioni
alla “ Variante al P.R.G. per la
realizzazione di infrastrutture d’interesse
Pubblico e riqualificazione dell’area
adiacente la via Flaminia “. Premesso che il Consiglio comunale di Tolentino con atto n.74, il 19 settembre 2001 ha adottato a maggioranza la variante in oggetto ed oggi 20 dicembre scadono i termini per presentare le osservazioni. Il ns. gruppo consiliare ed il movimento politico si sono avvalsi di questa facoltà per esternare forti perplessità su questa operazione che ha i connotati della speculazione edilizia a favore di pochi privati. Maldestramente l’A.C. tenta di giustificare l’interesse generale con la realizzazione di alcune opere pubbliche, che invece potrebbero trovare più felice collocazione in contesti urbani idonei e con collegamenti viari migliori. Consideriamo il presente documento un atto che vuole onorare la fiducia dei cittadini ed il nostro mandato consiliare, lo presentiamo con la speranza che all’interno della maggioranza di centrosinistra ci siano consiglieri, non isolati dai loro gruppi, che abbiano il coraggio di rivedere le proprie posizioni e quindi di promuovere uno sviluppo della Città compatibile ed armonioso senza dover soccombere a forti interessi economici di pochi tecnici ed imprenditori senza tanti scrupoli etici. Il testo dell’osservazione presentata è il seguente: Considerato
che: - Il vigente PRG , redatto dagli archh. Dierna e Carrieri, nella zona est del centro urbano, prevede una vasta area d’espansione definita come “zona mista “ . Trattasi dell’area inclusa tra il fosso della Pace sino all’incrocio di via Cristoforo Colombo con la ex.statale 77. In questa zona si possono costruire residenze e servizi sia di interesse pubblico sia privati (settore terziario). Mentre giustamente l’area tra l’insediamento produttivo della Cartiera e quella delle attrezzature sportive della zona Sticchi è classificata come Parco urbano, ossia etimologicamente un ambiente modificabile dall’antropizzazione ma nel rispetto delle forti preesistenze naturali quali il fiume Chienti . Un’area non idonea agli usi residenziali ed anche per servizi d’interesse pubblico, invece un’area strategica “da non asfaltare e cementificare” perché nelle immediate vicinanze del centro urbano consentirebbe la ricostruzione di un paesaggio modellato con elementi naturali autoctoni e con la creazione di quegli spazi ludici e ricreativi che tanto sono richiesti per migliorare la qualità della vita della popolazione e di alcune fasce di età in particolare. - Il Consiglio comunale con atto n. 47 del 27.04.2000 ha approvato definitivamente per il quinquennio 2000-2005 il 4° Programma Pluriennale d’Attuazione, importante strumento programmatorio che indica le priorità e le scadenze temporali degli interventi edificatori volti a realizzare le previsioni contenute già nel P.R.G. . In esso era stata inserita l’intera previsione edificatoria dell’attuale P.R.G. e furono incluse anche tutte le aree produttive interessate dalla variante n.2 “ Programma intercomunale di insediamenti per attività produttive in contrada Le Grazie”, nonostante questa dovesse ancora essere approvata. Invece non contiene alcuna indicazione della variante di via Flaminia, anzi nella fase della presentazione delle osservazioni al P.P.A. dal 15 marzo al 14 aprile del 2000, né la ditta ISIAC, né l’A.S.S.M., né il Ministero della Difesa, né tantomeno lo stesso Comune pensarono di presentare alcuna proposta inerente la realizzazione delle strutture ed infrastrutture che dopo appena un anno sostengono di voler realizzare in quella zona. Nella legge regionale n. 34/1992 all’art.47 si precisa che: “Nel periodo di validità, il PPA può essere variato,con le procedure previste dall’art.46, solo in caso di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche”. Quindi senza ricorrere a grossolane forzature interpretative, rileviamo che nessuna delle tre condizioni sopra citate giustificano la variante parziale in oggetto. -
Altri dubbi sorgono in merito all’uso sia dell’ “Accordo
di programma” così come regolamentato dall’art.34 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 sia del “Procedimento
semplificato” di cui all’art.17 della L.R. n.34/1992. Il
riferimento ad entrambi può essere legittimo nel caso del citato “Programma
intercomunale d’insediamenti produttivi in località Le Grazie” perché
giustificati da un interesse economico di tipo prevalentemente pubblico; mentre
non trova valide giustificazioni nel caso in questione dove una ditta privata la
ISIAC, già proprietaria dell’area, nonostante le condizioni poste nella
delibera consiliare di adozione, ricaverebbe comunque un consistente profitto
dalla variazione della destinazione d’uso urbanistico e dalle incrementate
potenzialità edificatorie che tale area acquisirebbe. Inoltre l’applicazione
del procedimento semplificato di
cui all’art.17 della L.R. 34/1992 deve essere riferita alle varianti parziali relative
ad aspetti settoriali delle trasformazioni territoriali ed urbane;
per settoriali non si può certo intendere la nuova previsione proposta per la
zona ossia la C4- aree
miste residenza,artigianato,terziario, semmai la previsione di
una zona da destinare ad un uso urbanisticamente omogeneo, settoriale appunto
(ad es. le zone per insediamenti produttivi!). Infine poiché la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere connessa
all’approvazione dell’Accordo di
programma decade e cessa di avere efficacia se dette opere non hanno
avuto inizio entro tre anni, visti i precedenti amministrativi, riteniamo
difficile che entro tali scadenze siano avviate la costruzione del nuovo ponte
sul fiume Chienti, i percorsi pedonali e ciclabili, la sistemazione dell’area
a parco fluviale, il verde attrezzato, la piazza pubblica, la viabilità ed i
parcheggi pubblici. -
Nell’elaborato grafico n.5 con oggetto le
planimetrie generali di progetto in scala 1:200 , depositato in
segreteria per la visione al pubblico, non abbiamo rilevato traccia alcuna del
nuovo ponte sul fiume Chienti. Questo fatto, se non attribuibile al mancato
aggiornamento degli elaborati, desta preoccupazione perché dimostra che ancora
alla data odierna ci sono incertezze sulla esatta collocazione di quest’opera
pubblica. -
Nel disposto dell’Accordo di
programma, all’art.5 Cronoprogramma
è opportuno che si ponga al punto n.1 la
realizzazione del ponte sul fiume Chienti ed al punto n.2 la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali viabilità, parcheggi
pubblici, ecc. In tal modo l’eventuale insediamento della nuova
caserma dei Carabinieri e del deposito degli automezzi dell’ASSM potrebbero
essere inseriti al punto n.3 e sarebbe garantita l’effettiva funzionalità del
sistema viario dell’intera area. Tolentino li 20 dicembre
2001
Il
capogruppo consiliare
Il coordinatore politico |