STATUTO

Dell’ASSOCIAZIONE MUSICALE

“VOCI NEL BLUES” – LA MADDALENA

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

E’ costituita una Associazione musicale denominata “VOCI NEL BLUES – La Maddalena “.

L’associazione ha sede in La Maddalena, via Maggiore Leggero 38 ed è aconfessionale, apolitica e senza fini di lucro.

 

Art.2 – Finalità

Scopo dell’associazione è quello di svolgere ogni attività diretta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale e canoro attualmente esistente a La Maddalena mediante la ricerca e gli approfondimenti di temi musicali di carattere locale, nazionale o internazionale.

Per il conseguimento di tale scopo la Associazione si propone di interpretare tutte le azioni atte a sensibilizzare la politica opinione, di divulgare la propria attività nelle forme ritenute più idonee, di partecipare a concerti in Italia e all’Estero di rilievo artistico e culturale.

 

Art. 3 – Durata e anno sociale

L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

L’anno sociale va dal 1° gennaio di ciascun anno e termina al 31 dicembre successivo.

Per il primo anno la data di inizio e quella della costituzione della Associazione

 

Art. 4 – Soci

Possono fare parte della Associazione persone fisiche e giuridiche ed enti italiani e stranieri.

Il socio accetta lo Statuto e le finalità dell’Associazione impegnandosi a partecipare alla vita associativa ed a collaborare alle iniziative del sodalizio.

La ammissione dei nuovi soci, oltre ai soci fondatori, avviene per delibera del Consiglio direttivo su proposta di almeno due soci fondatori.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto attività o interventi a favore dell’Associazione.

La assemblea dei soci può, altresì conferire a persone fisiche e giuridiche, Enti o istituzioni italiani o stranieri la qualifica di socio onorario.

 

Art. 5 – Decadenza – Radiazione – Dimissioni

I soci inadempienti agli obblighi sociali saranno dichiarati decaduti dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, inoltre, può deliberare la radiazione di un socio qualora ritenga, per giusti motivi, non più incompatibile la sua appartenenza alla Associazione.

Il socio in qualsiasi tempo può cessare di far parte dell’Associazione mediante dimissioni da presentarsi da presentarsi al Consiglio direttivo.

 

Art. 6 – Quota Sociale

L’Associazione stabilisce annualmente la quota associativa da versarsi da parte di ciascun socio e di essa non potrà chiedersene in alcun caso la restituzione.

 

Art. 7 – Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi di privati o Enti pubblici e da qualsiasi altra somma o bene ricevuto per i fini sociali.

Finchè dura l’Associazione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne la quota in caso di cessazione della qualità do SOCI.

 

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1)       - Il Presidente

2)       – Il Consiglio Direttivo

3)       - L’Assemblea dei soci

 

Art. 10 – il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci con votazione palese ed a maggioranza di voti. Dura in carica due anni e piò essere rieletto.

Egli rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coordina le attività dell’Associazione.

Alla scadenza biennale resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente.

In sua assenza o impedimento sarà sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 11 – il Consiglio Direttivo

La Direzione dell’Associazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da un numero pari di membri, da due a quattro, oltre al presidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, e dura in carica due anni con possibilità di rielezione.

Alla scadenza biennale resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio.

Nella sua prima riunione, il Consiglio nomina un segretario ed un tesoriere fra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e può validamente deliberare a maggioranza purchè siano presenti almeno metà dei consiglieri oltre al presidente o il consigliere più anziano che lo sostituisce per impedimento; a parità di voti prevale quello del Presidente.

 

Art. 12 – Assemblea dei soci

L’ Assemblea dei soci è tenuta annualmente in sessione ordinaria entro i primi quindici giorni di ciascun anno.

L’avviso di convocazione dovrà essere diramato con avviso ai soci almeno otto giorni prima dell’assemblea; dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e l’ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, nonché dai soci onorari, e può deliberare in prima convocazione quando sia presente la maggioranza di detti soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi, non computandosi le estenzioni. Tutte le votazioni vengono fatte per alzata di mano o per appello nominale.

Ciascun socio può essere rappresentato per delega scritta da latro socio. Un socio non può tuttavia rappresentare più di due soci.

Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, convoca un’assemblea straordinaria.

 

Art. 14 – Scioglimento

L’Associazione si scioglie:

a)       – per decorso del termine di durata;

b)       – per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea;

c)       – per deliberazione dell’Assemblea assunta con maggioranza di 3/4 dei soci presenti o rappresentati;

 

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazione.