STATUTO
Dell’ASSOCIAZIONE
MUSICALE
“VOCI
NEL BLUES” – LA MADDALENA
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede
E’ costituita una Associazione
musicale denominata “VOCI NEL BLUES – La Maddalena “.
L’associazione ha sede in La
Maddalena, via Maggiore Leggero 38 ed è aconfessionale, apolitica e senza
fini di lucro.
Art.2 – Finalità
Scopo dell’associazione è
quello di svolgere ogni attività diretta alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio musicale e canoro attualmente esistente a La
Maddalena mediante la ricerca e gli approfondimenti di temi musicali di
carattere locale, nazionale o internazionale.
Per il conseguimento di tale
scopo la Associazione si propone di interpretare tutte le azioni atte a
sensibilizzare la politica opinione, di divulgare la propria attività nelle
forme ritenute più idonee, di partecipare a concerti in Italia e
all’Estero di rilievo artistico e culturale.
Art. 3 – Durata e anno sociale
L’Associazione avrà durata
fino al 31 dicembre 2050.
L’anno sociale va dal 1°
gennaio di ciascun anno e termina al 31 dicembre successivo.
Per il primo anno la data di
inizio e quella della costituzione della Associazione
Art. 4 – Soci
Possono fare parte della
Associazione persone fisiche e giuridiche ed enti italiani e stranieri.
Il socio accetta lo Statuto e le
finalità dell’Associazione impegnandosi a partecipare alla vita
associativa ed a collaborare alle iniziative del sodalizio.
La ammissione dei nuovi soci,
oltre ai soci fondatori, avviene per delibera del Consiglio direttivo su
proposta di almeno due soci fondatori.
Il Consiglio direttivo può
nominare soci onorari persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto
attività o interventi a favore dell’Associazione.
La assemblea dei soci può,
altresì conferire a persone fisiche e giuridiche, Enti o istituzioni
italiani o stranieri la qualifica di socio onorario.
Art. 5 – Decadenza – Radiazione – Dimissioni
I soci inadempienti agli obblighi
sociali saranno dichiarati decaduti dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo, inoltre,
può deliberare la radiazione di un socio qualora ritenga, per giusti
motivi, non più incompatibile la sua appartenenza alla Associazione.
Il socio in qualsiasi tempo può
cessare di far parte dell’Associazione mediante dimissioni da presentarsi
da presentarsi al Consiglio direttivo.
Art. 6 – Quota Sociale
L’Associazione stabilisce
annualmente la quota associativa da versarsi da parte di ciascun socio e di
essa non potrà chiedersene in alcun caso la restituzione.
Art. 7 – Fondo comune
Il fondo comune
dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi di
privati o Enti pubblici e da qualsiasi altra somma o bene ricevuto per i
fini sociali.
Finchè dura l’Associazione, i
singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né
pretenderne la quota in caso di cessazione della qualità do SOCI.
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione
sono:
1)
- Il Presidente
2)
– Il Consiglio Direttivo
3)
- L’Assemblea dei soci
Art. 10 – il Presidente
Il Presidente è eletto
dall’Assemblea dei soci con votazione palese ed a maggioranza di voti.
Dura in carica due anni e piò essere rieletto.
Egli rappresenta l’Associazione
nei rapporti con i terzi, presiede le riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo e coordina le attività dell’Associazione.
Alla scadenza biennale resta in
carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo
Presidente.
In sua assenza o impedimento sarà
sostituito dal consigliere più anziano.
Art. 11 – il Consiglio Direttivo
La Direzione dell’Associazione
spetta ad un Consiglio Direttivo composto da un numero pari di membri, da
due a quattro, oltre al presidente.
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea dei soci, e dura in carica due anni con possibilità di
rielezione.
Alla scadenza biennale resta in
carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo
Consiglio.
Nella sua prima riunione, il
Consiglio nomina un segretario ed un tesoriere fra i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno due volte l’anno e può validamente deliberare a
maggioranza purchè siano presenti almeno metà dei consiglieri oltre al
presidente o il consigliere più anziano che lo sostituisce per impedimento;
a parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 12 – Assemblea dei soci
L’ Assemblea dei soci è tenuta
annualmente in sessione ordinaria entro i primi quindici giorni di ciascun
anno.
L’avviso di convocazione dovrà
essere diramato con avviso ai soci almeno otto giorni prima
dell’assemblea; dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare e l’ora ed il luogo della riunione in prima e seconda
convocazione.
L’Assemblea è costituita da
tutti i soci ordinari, nonché dai soci onorari, e può deliberare in prima
convocazione quando sia presente la maggioranza di detti soci, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere sono prese a
maggioranza dei voti espressi, non computandosi le estenzioni. Tutte le
votazioni vengono fatte per alzata di mano o per appello nominale.
Ciascun socio può essere
rappresentato per delega scritta da latro socio. Un socio non può tuttavia
rappresentare più di due soci.
Il Consiglio Direttivo, quando lo
ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci,
convoca un’assemblea straordinaria.
Art. 14 – Scioglimento
L’Associazione si scioglie:
a)
– per decorso del termine di durata;
b)
– per l’impossibilità di funzionamento o per la continua
inattività dell’Assemblea;
c)
– per deliberazione dell’Assemblea assunta con maggioranza di 3/4
dei soci presenti o rappresentati;
Art. 15 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente
previsto nel presente statuto, si fa esplicito riferimento alle norme del
Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazione.
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