Normativa
Detenute Madri
(tratto
dal sito del Ministero della Giustizia)
L'art. 11 della legge
n. 354 del 26 luglio 1975 "Ordinamento Penitenziario" al comma 9
prevede che alle detenute madri è consentito di tenere presso di sé i figli
fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini
l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le
modalità indicate dall'art. 19 del Regolamento di esecuzione - D.P.R.
30 giugno 2000.
L'art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla
detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni
conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro
luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.
L'art. 4 della legge
165/98 ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare
alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non
debbano scontare pene per gravi reati di cui agli art. 90 e 94 del testo
unico 309/90.
La legge 8 marzo
2001 n. 40 ha modificato il citato articolo estendendo i benefici mediante
la "detenzione domiciliare speciale", prevedendo anche la possibilità
di revoca.
Tale concessione è legata ad alcuni limiti previsti dalla normativa secondo i
quali le detenute madri devono restare in carcere con i loro bambini.
L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle
madri detenute richieda una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine
di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido
presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a
Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani, Perugia e Venezia.
Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni
femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli
uomini, su richiesta delle Direzioni interessate.
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse finanziarie trovavano la loro fonte nel capitolo di bilancio n. 2102
destinato a garantire tutta l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta.
Pertanto l'Amministrazione penitenziaria ha potuto utilizzare per gli asili nido
soltanto una minima parte delle risorse finanziarie.
Nell'esercizio finanziario 2000 è stato istituito apposito capitolo di bilancio
n. 1830 " spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli asili nido
dei figli delle detenute" sul quale sono state stanziate £. 2.800.000.000
per ciascun anno 2000-2001- 2002.
A seguito di ciò l'Ufficio del Servizio Sanitario ha avviato una indagine
conoscitiva presso tutti gli istituti penitenziari femminili o sezioni femminili
istituite presso istituti maschili, tramite i Provveditorati Regionali, per
rivedere l'organizzazione degli asili già funzionanti, il personale medico e
paramedico addetto, nonché il numero dei bambini ospitati al fine di procedere
ad una riorganizzazione più funzionale ed articolata delle strutture esistenti
e dei servizi destinati ai figli delle detenute. In considerazioni delle
maggiori disponibilità finanziarie l'Amministrazione ha individuato, quale
ulteriore obiettivo, l'istituzione di nuovi asili nido , in ogni Regione.
Tale dislocazione territoriale regionale consente di dare completa attuazione al
disposto normativo di cui al comma 2 art. 42 dell'ordinamento penitenziario, che
favorisce il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla
residenza delle famiglie.
L'Ufficio del Servizio Sanitario ha invitato i Provveditori Regionali ad
indicare gli istituti prescelti valutate le condizioni e le esigenze locali; ha
altresì trasmesso uno schema di accordo individuale per l'espletamento del
servizio di operatore in puericultore negli istituti con sezione femminile e
nido.