La salute in carcere

(dal sito del Ministero della Giustizia)

L'articolo 32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".

Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi in una formazione sociale, é il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità.

Il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari é previsto anche dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti, approvate il 30 agosto 1955 (artt. 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.

L'Amministrazione penitenziaria applica le norme della legislazione italiana relative all'assistenza sanitaria dei detenuti. Esse dettano principi e criteri organizzativi per l'adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione detenuta e il criterio generale dell'integrazione tra il Servizio Sanitario Penitenziario e il Servizio Sanitario Nazionale, in modo che l'istituzione penitenziaria possa rispondere a qualsiasi esigenza anche avvalendosi di quello Nazionale.

L'articolo 11 della legge sull'Ordinamento penitenziario (L.354/1975), stabilisce che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio farmaceutico rispondenti ad esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e che disponga di almeno uno specialista in psichiatria".

Con le espressioni "servizio medico" e "servizio farmaceutico" si deve intendere l'organizzazione in ogni istituto, anche di dimensioni ridotte, di un servizio che assicura un armadio farmaceutico, una infermeria, attrezzature diagnostiche e cliniche e la presenza continuativa di un medico, mentre gli istituti di maggior dimensione, dispongono di strutture sanitarie organizzate e personale presente nell'intero arco della giornata e possono disporre di Centri Diagnostici Terapeutici.

Sempre nell'articolo 11 si definiscono le attività sanitarie interne agli istituti: Lo stesso articolo 11 prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi diagnostici o terapeutici, non possano avvenire nell'ambito dell'istituzione penitenziaria, è consentito il trasferimento del paziente-detenuto in ospedale o in altro luogo esterno di cura.

L'assistenza sanitaria può dunque essere organizzata in "collaborazione con i servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità".

Anche l'articolo 7 della legge 296\1993 prevede l'istituzione di reparti ospedalieri destinati ad ospitare i detenuti per la cura delle patologie che non possono essere affrontate in ambiente penitenziario.