La salute in carcere
(dal sito del Ministero della
Giustizia)
L'articolo 32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il
diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione
della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della
persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità
dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi
in una formazione sociale, é il luogo in cui il detenuto esplica la propria
personalità.
Il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari é previsto anche
dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti,
approvate il 30 agosto 1955 (artt. 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il
19 gennaio 1973.
L'Amministrazione penitenziaria applica le norme della legislazione italiana
relative all'assistenza sanitaria dei detenuti. Esse dettano principi e criteri
organizzativi per l'adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione
detenuta e il criterio generale dell'integrazione tra il Servizio Sanitario
Penitenziario e il Servizio Sanitario Nazionale, in modo che l'istituzione
penitenziaria possa rispondere a qualsiasi esigenza anche avvalendosi di quello
Nazionale.
L'articolo
11 della legge sull'Ordinamento penitenziario (L.354/1975), stabilisce
che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio farmaceutico
rispondenti ad esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e
degli internati e che disponga di almeno uno specialista in psichiatria".
Con le espressioni "servizio medico" e "servizio
farmaceutico" si deve intendere l'organizzazione in ogni istituto, anche di
dimensioni ridotte, di un servizio che assicura un armadio farmaceutico, una
infermeria, attrezzature diagnostiche e cliniche e la presenza continuativa di
un medico, mentre gli istituti di maggior dimensione, dispongono di strutture
sanitarie organizzate e personale presente nell'intero arco della giornata e
possono disporre di Centri Diagnostici Terapeutici.
Sempre nell'articolo 11 si definiscono le attività sanitarie interne agli
istituti:
- l'obbligo di visita all'ingresso nella struttura,
- la discrezionalità di visita medica dei detenuti indipendentemente da
richiesta,
- la disponibilità del medico per le visite quotidiane dei malati,
- l'adozione di misure per l'isolamento sanitario in caso di malattie
contagiose e nel rispetto delle norme in tema di malattia psichiatria e
salute mentale,
- particolare attenzione alla tutela della salute delle detenute madri e dei
loro figli.
Lo stesso articolo 11 prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi
diagnostici o terapeutici, non possano avvenire nell'ambito dell'istituzione
penitenziaria, è consentito il trasferimento del paziente-detenuto in ospedale
o in altro luogo esterno di cura.
L'assistenza sanitaria può dunque essere organizzata in "collaborazione
con i servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa
con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità".
Anche l'articolo 7 della legge 296\1993 prevede l'istituzione di reparti
ospedalieri destinati ad ospitare i detenuti per la cura delle patologie che non
possono essere affrontate in ambiente penitenziario.