Le misure alternative alla detenzione

(tratte dal sito del Ministero della Giustizia)

 

L'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n.354) ha introdotto delle modalità di esecuzione delle condanne alternative rispetto alla tradizionale restrizione negli istituti penitenziari, attribuendo ad un organo giurisdizionale (il Tribunale di Sorveglianza) la facoltà di modificare le modalità di esecuzione della pena, quando si siano evidenziati progressi nel processo di risocializzazione.

La riforma, al fine di rendere operative le novità introdotte, ha previsto l'ingresso in carcere di educatori, psicologi, assistenti sociali e del volontariato, al fine di predisporre i programmi trattamentali, previsti dalla normativa come presupposto per l'applicazione delle misure alternative.

Le modifiche introdotte successivamente alla legge, con le riforme c.d. "Gozzini" e "Simeone", hanno ampliato il carattere premiale dei benefici e allargato il ventaglio delle misure. E' stata prevista inoltre la possibilità di accedere alle misure alternative anche a quei condannati che si trovano nello stato di libertà nel momento dell'emissione del provvedimento di esecuzione, senza dover rientrare in carcere per sottoporsi al trattamento individualizzato previsto dall'art.13 della legge. E' stato disposto inoltre un percorso trattamentale differenziato per i soggetti condannati per i reati più gravi, indicati dall'art.4 bis dell'Ordinamento penitenziario.

Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso in carico dal Centro di servizio sociale per adulti che opera in stretto contatto con i servizi del territorio. L'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e partecipato, in cui il controllo e sostegno entrano a far parte di un'azione unitaria finalizzata a un graduale reinserimento nel contesto sociale.

Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita la Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell'area penale esterna.

Le misure alternative differiscono in senso proprio, tuttavia, dalle pene alternative che sono quelle pronunciate dal giudice penale direttamente senza riferimento alla detenzione: si tratta delle pene irrogate dal giudice di pace e vi si possono ricondurre anche le c.d. sanzioni sostitutive previste dalla legge del 1981 sulla depenalizzazione.

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