Le misure alternative alla detenzione
(tratte dal sito del Ministero della Giustizia)
L'Ordinamento Penitenziario (legge
26 luglio 1975 n.354) ha introdotto delle modalità di esecuzione delle
condanne alternative rispetto alla tradizionale restrizione negli istituti
penitenziari, attribuendo ad un organo giurisdizionale (il Tribunale di
Sorveglianza) la facoltà di modificare le modalità di esecuzione della pena,
quando si siano evidenziati progressi nel processo di risocializzazione.
La riforma, al fine di rendere operative le novità introdotte, ha previsto
l'ingresso in carcere di educatori, psicologi, assistenti sociali e del
volontariato, al fine di predisporre i programmi trattamentali, previsti dalla
normativa come presupposto per l'applicazione delle misure
alternative.
Le modifiche introdotte successivamente alla legge, con le riforme c.d. "Gozzini"
e "Simeone",
hanno ampliato il carattere premiale dei benefici e allargato il ventaglio delle
misure. E' stata prevista inoltre la possibilità di accedere alle misure
alternative anche a quei condannati che si trovano nello stato di libertà nel
momento dell'emissione del provvedimento di esecuzione, senza dover rientrare in
carcere per sottoporsi al trattamento individualizzato previsto dall'art.13
della legge. E' stato disposto inoltre un percorso trattamentale differenziato
per i soggetti condannati per i reati più gravi, indicati dall'art.4
bis dell'Ordinamento penitenziario.
Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso
in carico dal Centro
di servizio sociale per adulti che opera in stretto contatto con i servizi
del territorio. L'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto
costruttivo e partecipato, in cui il controllo e sostegno entrano a far parte di
un'azione unitaria finalizzata a un graduale reinserimento nel contesto sociale.
Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita la Direzione
Generale dell'esecuzione penale esterna che svolge compiti di indirizzo e
coordinamento dell'area penale esterna.
Le misure alternative differiscono in senso proprio, tuttavia, dalle pene
alternative che sono quelle pronunciate dal giudice penale direttamente senza
riferimento alla detenzione: si tratta delle pene irrogate dal giudice
di pace e vi si possono ricondurre anche le c.d. sanzioni
sostitutive previste dalla legge
del 1981 sulla depenalizzazione.
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