Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Condono 1998



La circolare

Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge 28 maggio 1997 di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, con il quale si riconosce agli Enti previdenziali privatizzati il potere e la facoltà deliberativa in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ha adottato un provvedimento rivolto a consentire la regolarizzazione ed il perfezionamento degli obblighi di iscrizione, comunicazione degli elementi reddituali e volume d'affari imponibile ai fini IVA nonché di contribuzione, non regolarmente adempiuti e scaduti prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento riveste carattere di eccezionalità.

I Ragionieri e Periti Commerciali iscritti o aventi l'obbligo di iscrizione all'Associazione che intendano regolarizzare la propria posizione assicurativa e contributiva, (nei limiti del quinquennio di prescrizione della stessa ai sensi e secondo le disposizioni contenute nell'art. 3 commi 9 e 10 della Legge 335/95) e fino ad inadempienze intervenute entro e non oltre il 30 luglio 1997, devono far pervenire all'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, esclusivamente a mezzo racomandata A.R., domanda di condono.

Unitamente alla domanda di cui sopra dovranno essere trasmesse altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, copia dei bollettini di versamento dei contributi dovuti, di carattere soggettivo, integrativo e di maternità, con maggiorazione dei soli interessi legali al tasso pro-tempore vigente, calcolati dal 1° gennaio dell'anno di riferimento di ciascun contributo, fino alla data del pagamento, per un massimo del 45% degli interessi stessi sui contributi complessivamente ammessi a sanatoria. Al riguardo si precisa che, la domanda di sanatoria contenente l'attestazione del versamento eseguito, dovrà improrogabilmente pervenire alla scrivente Associazione entro il 27 settembre 1998 ossia entro 180 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte dei ministeri vigilanti, della delibera consiliare riguardante il condono in oggetto.
Qualora l'inadempienza ammessa a sanatoria riguardi anche o esclusivamente la richiesta di iscrizione ovvero la comunicazione obbligatoria afferente il reddito professionale e/o il volume d'affari imponibile ai fini contributivi, dovrà altresì essere debitamente compilata, controfirmata e trasmessa, l'apposita dichiarazione in tal senso, avvalendosi di un apposito schema esclusivamente predisposto dall’Associazione.

Coloro che si avvalgono delle anzidette facoltà non sono più tenuti al versamento di somme per sanzioni e maggiorazioni che venissero ancora richieste per il medesimo titolo, od i cui termini di versamento scadessero successivamente al termine iniziale di decorrenza della sanatoria.



L’Associazione ha predisposto a tal fine una propria Circolare che verrà trasmessa a tutti gli iscritti entro breve termine



SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI VIGENTE DAL 1/1/87 AL 15/12/1990 5%
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI VIGENTE DAL 16/12/90 AL 31/12/96 10%
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI VIGENTE DAL 1/1/97 5%