1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla
data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e
la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere
a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre
rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di
rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai
periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai
contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella
gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è
tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla
data della richiesta.
5.
Determinazione del diritto e della misura della pensione.
1.Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella
gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età
per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
6.
Coincidenza di periodi di contribuzione. -
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In
mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta
dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
7.
Facoltà per i superstiti.
1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i
medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
8. Esclusione dall'applicazione di disposizioni. -
1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20
settembre 1980, n. 576 all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , e all'articolo 21 della legge 29
gennaio 1986, n. 21 .
9. Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21 ,
recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 , non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70
anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21 .
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico
degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato (5/cost).
10. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.