Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Contributo soggettivo - art. 11 L. 414/91

Legge 30 dicembre 1991, n. 414

Art. 11.

(Contributo soggettivo)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Annualità

Fino a lire
%

Oltre


%
1992
50.000.000
6%
oltre
1,8%
1993
53.000.000
6%
oltre
1,8%
1994
55.500.000
6%
oltre
1,8%
1995
57.900.000
6%
oltre
1,8%
1996
60.400.000
6%
oltre
1,8%
1997
63.600.000
6%
oltre
1,8%

Determinazione del contributo soggettivo per l’anno 1998

dal 1.1.1998
fino a £.
65.300.000
6%
(art. 18 L. 414/91)
da £. 65.300.001 a £.
102.600.000
3%
D.M. Lav. 31/7/97
oltre
senza limite
2%


Annualità Contributo soggettivo minimo

1992 1.800.000
1993 1.910.000
1994 2.000.000
1995 2.090.000
1996 2.190.000
1997 2.310.000
1998 2.370.000

Regolamento di esecuzione

ART. 36

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per cento;
b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per cento;
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire 1.800.000=.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.




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