1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle
seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef:
a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non
si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai
commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fidi della applicazione di
qualsiasi altra imposta diretta.
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1992
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50.000.000
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6%
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oltre
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1,8%
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1993
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53.000.000
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6%
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oltre
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1,8%
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1994
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55.500.000
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6%
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oltre
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1,8%
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1995
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57.900.000
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6%
|
oltre
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1,8%
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1996
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60.400.000
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6%
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oltre
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1,8%
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1997
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63.600.000
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6%
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oltre
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1,8%
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Determinazione del contributo soggettivo per l’anno 1998
dal 1.1.1998
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fino a £.
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65.300.000
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6%
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(art. 18 L. 414/91)
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da £. 65.300.001 a £.
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102.600.000
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3%
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D.M. Lav. 31/7/97
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oltre
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senza limite
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2%
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Annualità
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Contributo soggettivo minimo
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1992
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1.800.000
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1993
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1.910.000
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1994
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2.000.000
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1995
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2.090.000
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1996
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2.190.000
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1997
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2.310.000
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1998
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2.370.000
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Regolamento di esecuzione
ART. 36
Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione
all'Associazione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini
dell'IRPEF:
a) sul reddito sino a Lire cinquanta milioni 6 per cento;
b) sul reddito superiore a Lire cinquanta milioni 1,8 per cento;
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire 1.800.000=.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal
caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui
ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di
qualsiasi altra imposta diretta.