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Legge 12 marzo 1968, n. 410

Modifiche alle Leggi sulla Previdenza e Assistenza
degli Avvocati e Procuratori Legali,
dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri e Periti Commerciali
(Gazzetta Ufficiate n. 99 del 18 aprile 1968)

La camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

Art. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative ( 1 );
b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative (2);c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative (3).


Art. 2

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera c) del precedente articolo di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.
Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.
Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.
La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.
Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto (4).


Art. 3.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.
Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.


Art. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le Casse nel modo seguente: un terzo è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798; i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.


Art. 5.

La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.


Art. 6.

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi a richiesta, a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:
che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;
che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.
La pensione forense in questi casi è corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.
Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.


Art. 7.

La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata come segue: al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: " alle giunte provinciali amministrative ";al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: " ed alle commissioni tributarie ";al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " I) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette ";al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " delle giunte provinciali amministrative e " nonché le parole: " lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera 1) ";al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: " c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile ". La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: " sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali " nonché: " sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie c; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " I) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali "; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ".La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: " sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali " nonché: " sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie "; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " I) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali "; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ".


Art. 8.

Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, [nonché al prelievo stabilito nel primo comma] (5) dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonché alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insorta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968. SARAGAT-

Visto, il Guardasigilli: REALE

MORO - REALE - Bosco - PRETI


(1) Integrato e modificato dall'art. 10 legge n. 991/1969 e dal 1ò comma art. 4 legge n. 1140/1970
(2) Integrato dal 2c comma art. 4 legge n. 1140/1970.(3) Integrato e modificato dall'art. 101egge n. 991/1969
(4) Integrato dal 3° comma art. 4 legge n. 1140/1970.(5) Sostituito dal 4° comma art. 4 legge n. 1140/1970.