Art. 10.
Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali
dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate
dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul
bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5.000.Il contributo di lire 3.000 è dovuto
per la vidimazione iniziale e E'er quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari
prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società
cooperative....
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