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CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 22.

Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità una tantum a norma dello art. 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.


Art. 23.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.Al primo comma dell'art. 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: a 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali ".


Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà insorta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970 SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE


COLOMBO - DONAT CATTIN - REALE


(1) Elevato dall'art. 4 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.

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