dopo il comma 6, č aggiunto il seguente :
“6 bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, č elevato a lire
960.000 a partire dal 1° gennaio 1984”;
...Omissis...